Il divieto dell’uso della forza 4-10 novembre 2010
Evoluzione della regola Tradizionale libertà di ricorso alla forza armata Convenzione Drago-Porter (1907) Patto delle Nazioni Unite Patto Kellog-Briand (1928) Art. 2(4) Carta ONU Regola consuetudinaria corrispondente
Le eccezioni al divieto La legittima difesa (art. 51 Carta ONU) L’origine dell’attacco armato La legittima difesa preventiva La proporzionalità L’immediatezza La legittima difesa collettiva Il rapporto con l’azione del Consiglio di sicurezza
L’intervento umanitario Prassi dei raid a tutela dei cittadini all’estero (Entebbe; Crisi degli ostaggi a Teheran; Panama) Interventi su larga scala: Vietnam in Cambogia (1979); dell’India in Pakistan (1971); della Tanzania in Uganda (1979); no-fly zones in Iraq (1991); Kosovo (1999) Non riconducibilità alla legittima difesa Regola autonoma? Stato di necessità?
Altre possibili eccezioni Interventi “egemonici” Guerre civili Diritto del governo in carica di richiedere assistenza Diritto dei ribelli di ottenere assistenza anche armata nel caso di lotta per l’autodeterminazione? Possibile intervento del Consiglio di sicurezza
Il sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite Art. 39: presupposti per l’azione del Consiglio Art. 40: misure provvisorie Art. 41: misure non implicanti l’uso della forza Art. 42: misure implicanti l’uso della forza – Accordi per la messa a disposizione di truppe in via permanente (art. 43) – Comitato di stato maggiore (art. 47)
La prassi attuativa (Invio di osservatori) Forze di peace-keeping (interposizione) Missioni di peace-enforcement (peace- building) (peace-making) Autorizzazioni agli Stati al ricorso alla forza armata Cooperazione con organizzazioni regionali
Diritto bellico