La gestione degli avvisi di irregolarità Modalità operative MILANO – 21 GIUGNO 2016
Gli inviti a regolarizzare Ad oggi sono stati inviati mediante PEC due inviti a regolarizzare, similari nella forma ma che assolvono a funzioni diverse: L’avviso «ai sensi dell’art. 4, co. 1°, del DM 30 gennaio 2015», per il «DURC on line»; L’avviso «ai sensi dell’art. 7, co. 3°, del DM 24 ottobre 2007» - per il «DURC interno» per le irregolarità rilevate nelle denunce relative ai periodi maggio 2013 e pregressi;
Gli inviti a regolarizzare – DURC on line L’avviso del DURC on line è inviato dall’Istituto a seguito di una richiesta DURC, qualora: non sia possibile il rilascio immediato del DURC positivo per la presenza di irregolarità in una o più delle gestioni contributive INPS riscontrate in relazione ai pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello della verifica; e Il periodo non sia compreso nel periodo di 120 giorni dalla data dell’ultima verifica previsto dall’art. 7, co. 2°, del D.M. 30 gennaio E’ a firma del «responsabile Gestione del Credito».
Gli inviti a regolarizzare – DURC on line Le irregolarità rilevate riguardano tutte le gestioni contributive che fanno capo al codice fiscale e, nell’oggetto, è sempre presente il numero di protocollo della richiesta.
Gli inviti a regolarizzare – DURC interno L’invito a regolarizzare del DURC interno, a firma del Direttore di sede, è stato notificato mediante PEC inviata d’ufficio. I due invii finora effettuati dall’Istituto, a distanza di un anno uno dall’altro (si vedano i msg. INPS n. 2889/2014 e 3454/2015), hanno interessato le matricole aziendali relativamente alle irregolarità rilevate nella sola gestione aziende con dipendenti. La PEC è stata inviata all’intermediario delegato. In assenza, è stato utilizzato l’indirizzo PEC dell’azienda o, in subordine, quello del suo titolare/legale rappresentante. In mancanza di indirizzo PEC, la comunicazione è stata inviata all’indirizzo dell’azienda con Raccomandata A/R.
Il DURC interno – Il contenuto dell’invito
Gli inviti a regolarizzare – la notifica Art. 7. co. 3°, D.M. 24 ottobre 2007 (in vigore fino al 01/07/2015): «In mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell'art. 3, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni» Art. 31, co. 8°, D.L. 69/2013 convertito con modificazioni dalla L. 988/2013: «Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità».
Il DURC interno – I requisiti di regolarità Art. 3. co. 4°, D.M. 24 ottobre 2007 (in vigore fino al 01/07/2015): «Qualora l'Istituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di stazione appaltante, l'Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio senza emettere il DURC, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del presente decreto». Il sistema di gestione dei cd. «semafori» nasce in attuazione della predetta norma. In assenza di una verifica basata sull’emissione di un documento di regolarità, l’INPS ha verificato da sé la spettanza dei benefici contributivi senza le formalità imposte dal DURC. E’ un controllo diverso da quello del DURC, che ha coinvolto la sola gestione aziende con dipendenti ed è stato gestito in modo automatizzato.
Il DURC interno – I requisiti di regolarità Circ. INPS n. 126/2015: La regolarità sussiste comunque in caso di: a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti, dalla data del pagamento della prima rata; b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative; c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti; d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso; e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario. 3. La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.
Il nuovo sistema di gestione dei semafori Verifica automatizzata della regolarità contributiva Regolare Semaforo verde per il mese in corso e i 3 successivi Semaforo rosso e perdita delle agevolazioni per il mese della verifica Semaforo giallo e invito a regolarizzare Regolare 15 gg dalla notifica per regolarizzare SI NO SI NO
Il DURC interno – Le nuove modalità di verifica della regolarità Gli interventi da porre in essere con la massima celerità variano in base all’irregolarità contestata. Come regola generale, effettuati gli opportuni controlli, nel caso in cui il sistema abbia letto dati non aggiornati o negli altri casi di irregolarità meramente formale utilizzare il cassetto previdenziale con oggetto «Durc interno (regolarità contributiva)». Nel caso in cui sia necessario richiedere codici di autorizzazione o siano state omesse altre istanze, attenersi scrupolosamente alle disposizioni previste per ciascun incentivo, utilizzando i canali telematici previsti e allegando la documentazione necessaria correttamente compilata (es. la dichiarazione «de minimis»). Nel caso in cui vi sia stata una omissione contributiva effettiva, versare il dovuto comprensivo di sanzioni con le modalità specifiche, che dipendono dallo stato del credito. In alternativa, è necessario ottenere la dilazione dei contributi e delle sanzioni civili, da richiedere all’INPS e/o all’AdR.
Il DURC interno – Come intervenire Gli interventi da porre in essere con la massima celerità variano in base all’irregolarità contestata. Come regola generale, effettuati gli opportuni controlli, nel caso in cui il sistema abbia letto dati non aggiornati o negli altri casi di irregolarità meramente formale utilizzare il cassetto previdenziale con oggetto «Durc interno (regolarità contributiva)». Nel caso in cui sia necessario richiedere codici di autorizzazione o siano state omesse altre istanze, attenersi scrupolosamente alle disposizioni previste per ciascun incentivo, utilizzando i canali telematici corretti e allegando la documentazione necessaria (es. la dichiarazione «de minimis»). Nel caso in cui vi sia stata una omissione contributiva effettiva, versare il dovuto comprensivo di sanzioni con le modalità corrette, che dipendono dallo stato del credito.
Il DURC interno – Come intervenire Il «semaforo» rileva le seguenti irregolarità: DM10 non trasmesso può dipendere dal mancato invio del flusso UniEMens o dal DM10 Virtuale «non generabile» (msg. INPS n. 5207/2015). E’ necessario verificare, tramite l’ID di trasmissione, che il flusso sia quadrato e che, al termine delle fasi di elaborazione, si sia generato il DM Virtuale. In alternativa, l’azienda può non aver comunicato la sospensione o l’interruzione dell’attività con dipendenti: in questo caso, se è possibile desumere tale dato dalle comunicazioni obbligatorie al ministero del lavoro o da altra documentazione ritenuta idonea, l’irregolarità potrà essere oggetto di riesame. F24 non presente omissione totale della contribuzione dovuta. E’ rilevato anche in tutti i casi di mancato abbinamento del versamento alla denuncia (per es. se vi sono errori nella compilazione dell’F24). Importo minore del dovuto omissione parziale della contribuzione dovuta;
Il DURC interno – Come intervenire Inadempienza aperta omissione contributiva contabilizzata nel conto del recupero crediti. L’accertamento di un credito genera una «inadempienza», contraddistinta da un progressivo (da 3000 in su), da un codice tipo segnalazione (27 insoluto, 25 rettifica, ecc.) e da un codice stato lavorazione (0104 insoluto in fase amministrativa, 0324 rettifica in fase amministrativa, ecc.); versare il dovuto comprensivo di sanzioni. Inadempienza iscritta a ruolo non notificata inadempienza trasmessa all’AdR, già contraddistinta dal codice stato lavoratore «7780». Versare il dovuto comprensivo di sanzioni direttamente presso l’AdR. Cartella non riscossa inadempienza in avviso di addebito notificato, che non è stato integralmente saldato. Versare il dovuto comprensivo di sanzioni direttamente presso l’AdR. Nel caso in cui l’importo sia oggetto di dilazione presso l’AdR, la copia dei provvedimenti emessi dall’AdR utilizzando il cassetto previdenziale con oggetto «Durc interno (regolarità contributiva)».
Il DURC interno – Le dilazioni presso l’AdR Circ. INPS n. 126/2015: «Con riguardo alle rateazioni concesse dall’Agente della Riscossione [omissis] si ribadisce che l’innovazione normativa operata dal ”decreto del fare” - ancorando la decadenza dalla dilazione al mancato pagamento di otto rate anche non consecutive - nell’ambito di un piano di ammortamento la cui durata può essere di 72 rate c.d. “piano ordinario" ovvero di 120 rate c.d. "piano straordinario", peraltro prorogabili di un corrispondente numero di rate - non consente di poter operare internamente all’Istituto la valutazione in ordine al perdurare in capo al contribuente del titolo al pagamento rateale accordato dall’Agente della Riscossione». Di conseguenza, è necessario inviare nei termini previsti dalla regolarizzazione la copia dei provvedimenti emessi dall’AdR utilizzando il cassetto previdenziale con oggetto «Durc interno (regolarità contributiva)».
Il DURC interno – Come intervenire