La struttura organizzativa della Cgil e dello Spi Che cos’è lo Spi
Corporativismo Vs Confederalità
Spi nazionale Spi regionale Spi territoriale Leghe Cgil nazionale Cgil regionale Camera del Lavoro territoriale Comitato degli iscritti Centro regolatore
Art. 12 Statuto Cgil: stabilisce ruolo, ambito di azione e funzione dello Spi delega allo Spi nazionale, come alle altre Federazioni e ai regionali Cgil della funzione di centri regolatori (autonomia senza separatezza) Statuto Spi e regolamento del Comitato Direttivo
Svolge funzioni di direzione e coordinamento dell’azione rivendicativa del territorio, nonché della politica dei quadri Ha la delega del sindacato nazionale delle funzioni di Centro Regolatore per quanto riguarda le strutture sottoposte presenti sul territorio di competenza E’ titolare di diritto di negoziazione e di confronto verso le amministrazioni regionali, gli enti, le associazioni, le aziende di servizio ed i soggetti che esercitano attività nei confronti delle persone anziane
Il sindacato territoriale è costituito nella stessa località ed assume la stessa area geografica delle strutture della CGIL (Camera del Lavoro) E’ titolare dei diritti di negoziazione e di confronto verso le istituzioni locali o le aziende di servizi di propria competenza Promuove, assiste e coordina le attività negoziali di pertinenza delle Leghe anche d’intesa con la Camera del Lavoro La segreteria mantiene i rapporti con la Camera del Lavoro territoriale, con i sindacati dei lavoratori attivi, con gli altri sindacati dei pensionati ed con il sistema CGIL
I coordinamenti donne (art. 23 Statuto Spi) I coordinamenti si costituiscono ai vari livelli dell’organizzazione su proposta autonoma delle donne dello Spi Cgil I coordinamenti hanno diritto di avanzare proposte in merito ai contenuti rivendicativi di politica economica e sociale; hanno diritto di proposta sulla definizione dei criteri per le candidature a cariche esecutive Per materie e tematiche di particolare rilievo per le condizioni delle donne, le strutture devono confrontarsi con il parere e le proposte dei coordinamenti
Non possono assumere incarichi elettivi o direttivi all’interno di qualsiasi organo dello Spi coloro che: a)Svolgono compiti esecutivi in qualsiasi formazione politica b)Svolgono compiti istituzionali presso organi assembleari elettivi italiani o comunitari (decadenza e sospensione per candidature) c)Assumono incarichi di governo o di gabinetto a qualsiasi livello d)Sono componenti di Consigli di amministrazione di associazioni imprenditoriali, enti pubblici, aziende, istituti o società, ad eccezione di quelle costituite dallo Spi e/o dalla Cgil Specifica norma per il Collegio dei Sindaci e per l’Auser (non cumulabilità incarichi)
Norma antidiscriminatoria: ▫ In tutti gli organi elettivi e nelle strutture organizzative (compreso apparato politico), nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% Negli organi esecutivi almeno il 50% dei membri deve essere pensionato Rotazione cariche sindacali: ▫ Sostituzione tra un congresso e l’altro di almeno un quarto dei componenti del Comitato Direttivo ▫ Incarichi di S.G. e di Segreteria per non più di due mandati e comunque per non più di otto anni
Amministrativi ▫Collegio dei sindaci revisori ▫Ispettori nazionali Statutari ▫Collegio di verifica Spi ▫Comitati di garanzia regionali/interregionali Cgil ▫Collegio statutario nazionale Cgil Organi di controllo (artt Statuto Cgil e artt Statuto Spi)
La Conferenza d’Organizzazione: le delibere del Cd Spi Centralità del territorio: politiche sindacali e risorse Contenimento componenti segreterie ad ogni livello Sostegno all’ingresso delle donne ad ogni livello di responsabilità Nuova organizzazione del lavoro: attribuzione responsabilità fuori dalla segreteria per favorire la partecipazione (progetto sperimentale) Attivazione rapporto con categorie dei lavoratori attivi per sostenere la continuità dell’iscrizione alla Cgil Specifiche azioni da avviare nelle grandi aziende/uffici del pubblico impiego
La Lega negli Statuti Articolo 8 Statuto Cgil La Lega dei pensionati è: struttura di base dello Spi Cgil al pari dei comitati degli iscritti Cgil nei luoghi di lavoro la sua assemblea generale è la prima istanza congressuale che elegge il comitato direttivo
La Lega negli Statuti Articolo 19 Statuto Spi: La struttura regionale delegata dal nazionale definisce, di concerto con le strutture territoriali, la dimensione della Lega che può essere comunale, intercomunale, circoscrizionali, di quartiere La Lega può avvalersi di riferimento nel territorio che possono essere ad esempio: sub leghe, presidi, corrispondenti, recapiti, ecc.. La Lega sviluppa la propria iniziativa nel territorio di sua competenza, in coerenza con il programma fondamentale della CGIL e con i deliberati congressuali La Lega e i suoi strumenti sono parte integrante dei processi di reinsediamento confederale nel territorio
I compiti della Lega Compiti: promuovere la partecipazione degli associati alla vita del sindacato, stimola la loro cittadinanza attiva promuovere e gestire il tesseramento, operare per la costruzione di organismi unitari di rappresentanza promuovere la formazione sindacale, la diffusione e conoscenza degli strumenti informativi del sindacato organizzare le attività di tutela in connessione con i servizi sindacali confederali negoziare con le istituzioni locali e le aziende di servizi nell’area di sua competenza. La lega esercita tale diritto anche d’intesa con il sindacato territoriale e la Camera del Lavoro
La Lega dello Spi Non esiste una dimensione ideale della lega Essa è il frutto di sedimentazioni organizzative, sociali, politiche, economiche, istituzionali, e di necessità legate a situazioni geo-morfologiche particolari, che impediscono una sua riduzione ad uno specifico modello organizzativo
Che cos’è lo Spi La Lega dello Spi
La Lega negli Statuti Articolo 8 Statuto Cgil La Lega dei pensionati è: struttura di base dello Spi Cgil al pari dei comitati degli iscritti Cgil nei luoghi di lavoro la sua assemblea generale è la prima istanza congressuale che elegge il comitato direttivo
La Lega negli Statuti Articolo 19 Statuto Spi: La struttura regionale delegata dal nazionale definisce, di concerto con le strutture territoriali, la dimensione della Lega che può essere comunale, intercomunale, circoscrizionali, di quartiere La Lega può avvalersi di riferimento nel territorio che possono essere ad esempio: sub leghe, presidi, corrispondenti, recapiti, ecc.. La Lega sviluppa la propria iniziativa nel territorio di sua competenza, in coerenza con il programma fondamentale della CGIL e con i deliberati congressuali La Lega e i suoi strumenti sono parte integrante dei processi di reinsediamento confederale nel territorio
I compiti della Lega Compiti: promuovere la partecipazione degli associati alla vita del sindacato, stimola la loro cittadinanza attiva promuovere e gestire il tesseramento, operare per la costruzione di organismi unitari di rappresentanza promuovere la formazione sindacale, la diffusione e conoscenza degli strumenti informativi del sindacato organizzare le attività di tutela in connessione con i servizi sindacali confederali negoziare con le istituzioni locali e le aziende di servizi nell’area di sua competenza. La lega esercita tale diritto anche d’intesa con il sindacato territoriale e la Camera del Lavoro
La Lega dello Spi Non esiste una dimensione ideale della lega Essa è il frutto di sedimentazioni organizzative, sociali, politiche, economiche, istituzionali, e di necessità legate a situazioni geo-morfologiche particolari, che impediscono una sua riduzione ad uno specifico modello organizzativo