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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CIVITAVECCHIA SALA CONVEGNI SPORTING CLUB RIVA DI TRAIANO – VIA AURELIA SUD KM. 67,580 – CIVITAVECCHIA LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 2015 LE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO EX L. 3/2012 Inquadramento generale della disciplina e presentazione delle procedure: l’Accordo del debitore, il Piano del consumatore e la Liquidazione del patrimonio (l’Esdebitazione) GABRIELE FELICI D OTTORE C OMMERCIALISTA - R EVISORE L EGALE P ARTNER DI B ERNONI G RANT T HORNTON 1

Inquadramento generale della disciplina e presentazione delle procedure: l’Accordo del debitore, il Piano del consumatore e la Liquidazione del patrimonio (l’Esdebitazione) 1.INTRODUZIONE NORMATIVA 2.QUADRO GENERALE DELLA DISCIPLINA 3.ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI E GESTORE DELLA CRISI 4.ACCORDO DEL DEBITORE 5.PIANO DEL CONSUMATORE 6.LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 7.ESDEBITAZIONE 8.CENNI SU PROFILI FISCALI E RECENTI PROVVEDIMENTI 1.INTRODUZIONE NORMATIVA 2.QUADRO GENERALE DELLA DISCIPLINA 3.ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI E GESTORE DELLA CRISI 4.ACCORDO DEL DEBITORE 5.PIANO DEL CONSUMATORE 6.LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 7.ESDEBITAZIONE 8.CENNI SU PROFILI FISCALI E RECENTI PROVVEDIMENTI 2

Inquadramento generale della disciplina e presentazione delle procedure: l’Accordo del debitore, il Piano del consumatore e la Liquidazione del patrimonio (l’Esdebitazione) d.d.l. “Centaro” del ( disposizioni in materia di usura ) D.L. 212/2011 del ( disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile, pubblicato lo stesso giorno ed in vigore dal seguente. Articolato eliminato in sede di conversione nella Legge 10/2012 del ) Legge 3/2012 del ( disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, pubblicata il ed in vigore dal ) D.L. 179/2012 del ( ulteriori disposizioni urgenti per la crescita del Paese, convertito nella Legge 221/2012 del ) D.M. 202/2014 del ( regolamento Registro OCC, pubblicato il ed in vigore dal giorno seguente. Gestore della crisi ) d.d.l. “Centaro” del ( disposizioni in materia di usura ) D.L. 212/2011 del ( disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile, pubblicato lo stesso giorno ed in vigore dal seguente. Articolato eliminato in sede di conversione nella Legge 10/2012 del ) Legge 3/2012 del ( disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, pubblicata il ed in vigore dal ) D.L. 179/2012 del ( ulteriori disposizioni urgenti per la crescita del Paese, convertito nella Legge 221/2012 del ) D.M. 202/2014 del ( regolamento Registro OCC, pubblicato il ed in vigore dal giorno seguente. Gestore della crisi ) 3 1.INTRODUZIONE NORMATIVA (I)

Inquadramento generale della disciplina e presentazione delle procedure: l’Accordo del debitore, il Piano del consumatore e la Liquidazione del patrimonio (l’Esdebitazione) LEGGE N. 3 DEL COME MODIFICATA DAL D.L. N. 179 DEL CONVERTITO NELLA LEGGE N. 221 DEL CAPO II - PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO PROCEDURE CONCORSUALI (ART. 6, C. 1; ART. 7, C. 2, LETT. A) LEGGE N. 3 DEL COME MODIFICATA DAL D.L. N. 179 DEL CONVERTITO NELLA LEGGE N. 221 DEL CAPO II - PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO PROCEDURE CONCORSUALI (ART. 6, C. 1; ART. 7, C. 2, LETT. A) 4 1.INTRODUZIONE NORMATIVA (II)

Inquadramento generale della disciplina e presentazione delle procedure: l’Accordo del debitore, il Piano del consumatore e la Liquidazione del patrimonio (l’Esdebitazione) DESTINATARI, OBIETTIVI E CONTENUTI Le nuove procedure concorsuali sono destinate ai c.d. “soggetti non fallibili” (tipicamente, i c.d. “imprenditori sotto soglia”, ma anche i professionisti, gli imprenditori agricoli e gli enti non commerciali), tra cui anche il consumatore, per porre rimedio alle situazioni di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determinano la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente La disciplina consente a tali soggetti in situazione di sovraindebitamento ed al fine di porvi rimedio, di proporre ai creditori un accordo (o un piano, se consumatore) di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, che può prevedere la liquidazione di beni o del patrimonio del debitore DESTINATARI, OBIETTIVI E CONTENUTI Le nuove procedure concorsuali sono destinate ai c.d. “soggetti non fallibili” (tipicamente, i c.d. “imprenditori sotto soglia”, ma anche i professionisti, gli imprenditori agricoli e gli enti non commerciali), tra cui anche il consumatore, per porre rimedio alle situazioni di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determinano la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente La disciplina consente a tali soggetti in situazione di sovraindebitamento ed al fine di porvi rimedio, di proporre ai creditori un accordo (o un piano, se consumatore) di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, che può prevedere la liquidazione di beni o del patrimonio del debitore 5 2.QUADRO GENERALE DELLA DISCIPLINA (I)

Inquadramento generale della disciplina e presentazione delle procedure: l’Accordo del debitore, il Piano del consumatore e la Liquidazione del patrimonio (l’Esdebitazione) In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore in stato di sovraindebitamento può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni A seguito del procedimento di liquidazione del patrimonio, per il debitore persona fisica (altrimenti soggetto al vincolo perpetuo della responsabilità patrimoniale ex art c.c.), è prevista l’ESDEBITAZIONE ossia la possibilità di ammissione al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti In caso di accordo del debitore o di piano del consumatore, l’effetto esdebitatorio è automatico In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore in stato di sovraindebitamento può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni A seguito del procedimento di liquidazione del patrimonio, per il debitore persona fisica (altrimenti soggetto al vincolo perpetuo della responsabilità patrimoniale ex art c.c.), è prevista l’ESDEBITAZIONE ossia la possibilità di ammissione al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti In caso di accordo del debitore o di piano del consumatore, l’effetto esdebitatorio è automatico 6 2.QUADRO GENERALE DELLA DISCIPLINA (II)

Inquadramento generale della disciplina e presentazione delle procedure: l’Accordo del debitore, il Piano del consumatore e la Liquidazione del patrimonio (l’Esdebitazione) PROCEDIMENTI (CAPO II, SEZ. DA I A III) 1 PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (SEZIONE I, ARTT. DAL 6 AL 14-BIS) 1.a ART. 7, C. 1: PROPOSTA – CON AUSILIO OCC – DI ACCORDO SULLA BASE DI UN PIANO 1.b ART. 7, C. 1 BIS: PROPOSTA – CON AUSILIO OCC – DI PIANO (SE CONSUMATORE - ART. 6, C. 2, LETT. B: “…esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale...”) PROCEDIMENTI (CAPO II, SEZ. DA I A III) 1 PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (SEZIONE I, ARTT. DAL 6 AL 14-BIS) 1.a ART. 7, C. 1: PROPOSTA – CON AUSILIO OCC – DI ACCORDO SULLA BASE DI UN PIANO 1.b ART. 7, C. 1 BIS: PROPOSTA – CON AUSILIO OCC – DI PIANO (SE CONSUMATORE - ART. 6, C. 2, LETT. B: “…esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale...”) 7 2.QUADRO GENERALE DELLA DISCIPLINA (III)

Inquadramento generale della disciplina e presentazione delle procedure: l’Accordo del debitore, il Piano del consumatore e la Liquidazione del patrimonio (l’Esdebitazione) IL PIANO DEVE (ART. 7, C. 1 - PRESUPPOSTI AMMISSIBILITÀ): ASSICURARE IL REGOLARE PAGAMENTO DEI TITOLARI CREDITI IMPIGNORABILI (ART. 545 CPC): CREDITI ALIMENTARI; SUSSIDI; STIPENDI E ALTRE INDENNITÀ (PER 1/5) INDICARE SCADENZE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CREDITORI (ANCHE SE IN CLASSI) INDICARE LE EVENTUALI GARANZIE RILASCIATE INDICARE L’EVENTUALE LIQUIDAZIONE DEI BENI IL PIANO DEVE (ART. 7, C. 1 - PRESUPPOSTI AMMISSIBILITÀ): ASSICURARE IL REGOLARE PAGAMENTO DEI TITOLARI CREDITI IMPIGNORABILI (ART. 545 CPC): CREDITI ALIMENTARI; SUSSIDI; STIPENDI E ALTRE INDENNITÀ (PER 1/5) INDICARE SCADENZE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CREDITORI (ANCHE SE IN CLASSI) INDICARE LE EVENTUALI GARANZIE RILASCIATE INDICARE L’EVENTUALE LIQUIDAZIONE DEI BENI 8 2.QUADRO GENERALE DELLA DISCIPLINA (IV)

Inquadramento generale della disciplina e presentazione delle procedure: l’Accordo del debitore, il Piano del consumatore e la Liquidazione del patrimonio (l’Esdebitazione) PREVEDERE IL PAGAMENTO ANCHE NON INTEGRALE DEI CREDITORI PRIVILEGIATI, PURCHÉ IN MISURA NON INFERIORE A QUELLA REALIZZABILE NELL’ALTERNATIVA IPOTESI LIQUIDATORIA PREVEDERE L’INTEGRALE PAGAMENTO (SOLO DILAZIONABILE) DEI TRIBUTI CHE COSTITUISCONO RISORSE PROPRIE DELL’UE PREVEDERE L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL PATRIMONIO AD UN GESTORE PER LA LIQUIDAZIONE, CUSTODIA E DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO AI CREDITORI (PROFESSIONISTA ART. 28 L.F. NOMINATO DAL GIUDICE) PREVEDERE IL PAGAMENTO ANCHE NON INTEGRALE DEI CREDITORI PRIVILEGIATI, PURCHÉ IN MISURA NON INFERIORE A QUELLA REALIZZABILE NELL’ALTERNATIVA IPOTESI LIQUIDATORIA PREVEDERE L’INTEGRALE PAGAMENTO (SOLO DILAZIONABILE) DEI TRIBUTI CHE COSTITUISCONO RISORSE PROPRIE DELL’UE PREVEDERE L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL PATRIMONIO AD UN GESTORE PER LA LIQUIDAZIONE, CUSTODIA E DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO AI CREDITORI (PROFESSIONISTA ART. 28 L.F. NOMINATO DAL GIUDICE) 9 2.QUADRO GENERALE DELLA DISCIPLINA (V)

Inquadramento generale della disciplina e presentazione delle procedure: l’Accordo del debitore, il Piano del consumatore e la Liquidazione del patrimonio (l’Esdebitazione) LA PROPOSTA DEVE (ART. 8 - CONTENUTO DELL’ACCORDO O DEL PIANO): PREVEDERE LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E LA SODDISFAZIONE DEI CREDITI MEDIANTE QUALSIASI FORMA (ANCHE CESSIONE CREDITI FUTURI) ESSERE EVENTUALMENTE SOTTOSCRITTA DA GARANTI INDICARE EVENTUALI LIMITAZIONI ALL’ACCESSO AL CREDITO PUÒ PREVEDERE LA MORATORIA FINO AD UN ANNO DALL’OMOLOGAZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CREDITORI PRIVILEGIATI (SALVO PREVISIONE LIQUIDAZIONE RELATIVI BENI) LA PROPOSTA DEVE (ART. 8 - CONTENUTO DELL’ACCORDO O DEL PIANO): PREVEDERE LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E LA SODDISFAZIONE DEI CREDITI MEDIANTE QUALSIASI FORMA (ANCHE CESSIONE CREDITI FUTURI) ESSERE EVENTUALMENTE SOTTOSCRITTA DA GARANTI INDICARE EVENTUALI LIMITAZIONI ALL’ACCESSO AL CREDITO PUÒ PREVEDERE LA MORATORIA FINO AD UN ANNO DALL’OMOLOGAZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CREDITORI PRIVILEGIATI (SALVO PREVISIONE LIQUIDAZIONE RELATIVI BENI) 10 2.QUADRO GENERALE DELLA DISCIPLINA (VI)

Inquadramento generale della disciplina e presentazione delle procedure: l’Accordo del debitore, il Piano del consumatore e la Liquidazione del patrimonio (l’Esdebitazione) 2 LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (SEZIONE II, ARTT. DAL 14- TER AL 14-TERDECIES) ART. 14-TER, C. 1: IN ALTERNATIVA ALLA PROPOSTA PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DI TUTTI I PROPRI BENI (ESCLUSI: CREDITI IMPIGNORABILI, CREDITI ALIMENTARI E DI MANTENIMENTO, FRUTTI DA USUFRUTTO LEGALE SUI BENI DEI FIGLI, BENI IN FONDO PATRIMONIALE, COSE IMPIGNORABILI PER LEGGE) CONVERSIONE DELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI IN CASO DI INSUCCESSO DELL’ACCORDO O DEL PIANO 2 LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (SEZIONE II, ARTT. DAL 14- TER AL 14-TERDECIES) ART. 14-TER, C. 1: IN ALTERNATIVA ALLA PROPOSTA PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DI TUTTI I PROPRI BENI (ESCLUSI: CREDITI IMPIGNORABILI, CREDITI ALIMENTARI E DI MANTENIMENTO, FRUTTI DA USUFRUTTO LEGALE SUI BENI DEI FIGLI, BENI IN FONDO PATRIMONIALE, COSE IMPIGNORABILI PER LEGGE) CONVERSIONE DELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI IN CASO DI INSUCCESSO DELL’ACCORDO O DEL PIANO 11 2.QUADRO GENERALE DELLA DISCIPLINA (VII)

Inquadramento generale della disciplina e presentazione delle procedure: l’Accordo del debitore, il Piano del consumatore e la Liquidazione del patrimonio (l’Esdebitazione) In generale, la funzione dell’OCC (o professionista f.f.) è quella di favorire la composizione della crisi attraverso un complesso di attività ad esso devolute dalla legge sia in fase preliminare sia in fase successiva all’approvazione ed all’omologazione dell’accordo e del piano di ristrutturazione dei debiti La definizione dei requisiti di indipendenza e professionalità degli OCC, le modalità di iscrizione nell’apposito registro tenuto presso il Ministero di Giustizia nonché le modalità di determinazione dei compensi, sono rimesse ad apposito regolamento ministeriale (D.M. 202/2014) L’art. 15 attribuisce, in via generale, all’OCC diversi compiti e funzioni (in relazione ai quali sono previsti specifici adempimenti e correlati poteri): assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso; verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati; In generale, la funzione dell’OCC (o professionista f.f.) è quella di favorire la composizione della crisi attraverso un complesso di attività ad esso devolute dalla legge sia in fase preliminare sia in fase successiva all’approvazione ed all’omologazione dell’accordo e del piano di ristrutturazione dei debiti La definizione dei requisiti di indipendenza e professionalità degli OCC, le modalità di iscrizione nell’apposito registro tenuto presso il Ministero di Giustizia nonché le modalità di determinazione dei compensi, sono rimesse ad apposito regolamento ministeriale (D.M. 202/2014) L’art. 15 attribuisce, in via generale, all’OCC diversi compiti e funzioni (in relazione ai quali sono previsti specifici adempimenti e correlati poteri): assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso; verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati; 12 3.ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI E GESTORE DELLA CRISI (I)

Inquadramento generale della disciplina e presentazione delle procedure: l’Accordo del debitore, il Piano del consumatore e la Liquidazione del patrimonio (l’Esdebitazione) attesta la fattibilità del piano; esegue le pubblicità richieste e le comunicazioni disposte dal giudice; svolge le funzioni di liquidatore, se disposto dal giudice; svolge le funzioni del gestore (per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato), qualora il piano preveda l’affidamento del patrimonio del debitore e sia nominato dal giudice Sono attributi all’OCC una variegata e articolata serie di compiti: in alcuni casi a tutela dell’interesse del debitore, in altri a tutela dell’interesse dei creditori, in altri ancora a supporto dell’attività del giudice, che secondo parte della dottrina potrebbero ingenerare situazioni di potenziale conflitto d’interesse Il D.M. 202/2014 ha previsto (nell’OCC) la figura del gestore della crisi, ossia la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di sovraindebitamento attesta la fattibilità del piano; esegue le pubblicità richieste e le comunicazioni disposte dal giudice; svolge le funzioni di liquidatore, se disposto dal giudice; svolge le funzioni del gestore (per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato), qualora il piano preveda l’affidamento del patrimonio del debitore e sia nominato dal giudice Sono attributi all’OCC una variegata e articolata serie di compiti: in alcuni casi a tutela dell’interesse del debitore, in altri a tutela dell’interesse dei creditori, in altri ancora a supporto dell’attività del giudice, che secondo parte della dottrina potrebbero ingenerare situazioni di potenziale conflitto d’interesse Il D.M. 202/2014 ha previsto (nell’OCC) la figura del gestore della crisi, ossia la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di sovraindebitamento 13 3.ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI E GESTORE DELLA CRISI (II)

Inquadramento generale della disciplina e presentazione delle procedure: l’Accordo del debitore, il Piano del consumatore e la Liquidazione del patrimonio (l’Esdebitazione) Il debitore deposita la proposta di accordo presso la cancelleria del Tribunale territorialmente competente in ragione del luogo di residenza o della sede principale dell’azienda Insieme alla proposta il debitore deve depositare: ‐ l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute; ‐ l’elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; ‐ le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; ‐ l’attestazione della fattibilità del piano; ‐ l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia; ‐ (solo qualora sia svolta attività d’impresa) scritture contabili degli ultimi tre esercizi La proposta, contestualmente al deposito presso il Tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell’organismo di composizione della crisi, all’agente della riscossione e agli uffici fiscali Il debitore deposita la proposta di accordo presso la cancelleria del Tribunale territorialmente competente in ragione del luogo di residenza o della sede principale dell’azienda Insieme alla proposta il debitore deve depositare: ‐ l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute; ‐ l’elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; ‐ le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; ‐ l’attestazione della fattibilità del piano; ‐ l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia; ‐ (solo qualora sia svolta attività d’impresa) scritture contabili degli ultimi tre esercizi La proposta, contestualmente al deposito presso il Tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell’organismo di composizione della crisi, all’agente della riscossione e agli uffici fiscali 14 4.ACCORDO DEL DEBITORE (I)

Inquadramento generale della disciplina e presentazione delle procedure: l’Accordo del debitore, il Piano del consumatore e la Liquidazione del patrimonio (l’Esdebitazione) Gli Uffici fiscali e l’agente della riscossione rilasciano apposita certificazione delle pendenze tributarie Il Giudice fissa l’udienza Con il decreto di fissazione dell’udienza il Giudice dispone la comunicazione ai creditori della proposta e del decreto Le adesioni dei creditori devono giungere all’organismo di composizione della crisi In caso di mancata dichiarazione da parte dei creditori si ritiene che gli stessi abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata Ai fini dell’omologazione, è necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. Gli Uffici fiscali e l’agente della riscossione rilasciano apposita certificazione delle pendenze tributarie Il Giudice fissa l’udienza Con il decreto di fissazione dell’udienza il Giudice dispone la comunicazione ai creditori della proposta e del decreto Le adesioni dei creditori devono giungere all’organismo di composizione della crisi In caso di mancata dichiarazione da parte dei creditori si ritiene che gli stessi abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata Ai fini dell’omologazione, è necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti ACCORDO DEL DEBITORE (II)

Inquadramento generale della disciplina e presentazione delle procedure: l’Accordo del debitore, il Piano del consumatore e la Liquidazione del patrimonio (l’Esdebitazione) Il debitore deposita il piano presso la cancelleria del Tribunale territorialmente competente in ragione del luogo di residenza Insieme alla proposta il debitore deve depositare: ‐ l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute ‐ l’elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni ‐ le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ‐ l’attestazione della fattibilità del piano ‐ l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia ‐ la relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che deve contenere: “a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni; b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria”. Il debitore deposita il piano presso la cancelleria del Tribunale territorialmente competente in ragione del luogo di residenza Insieme alla proposta il debitore deve depositare: ‐ l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute ‐ l’elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni ‐ le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ‐ l’attestazione della fattibilità del piano ‐ l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia ‐ la relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che deve contenere: “a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni; b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria” PIANO DEL CONSUMATORE (I)

Inquadramento generale della disciplina e presentazione delle procedure: l’Accordo del debitore, il Piano del consumatore e la Liquidazione del patrimonio (l’Esdebitazione) La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell’organismo di composizione della crisi, all’agente della riscossione e agli uffici fiscali Gli Uffici fiscali e l’agente della riscossione rilasciano apposita certificazione delle pendenze tributarie Non essendo richiesto il consenso dei creditori, il Giudice fonda le sue valutazioni sulla idoneità, sulla fattibilità del piano e sulla condotta tenuta dal soggetto interessato (c.d. “meritevolezza del debitore”) La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell’organismo di composizione della crisi, all’agente della riscossione e agli uffici fiscali Gli Uffici fiscali e l’agente della riscossione rilasciano apposita certificazione delle pendenze tributarie Non essendo richiesto il consenso dei creditori, il Giudice fonda le sue valutazioni sulla idoneità, sulla fattibilità del piano e sulla condotta tenuta dal soggetto interessato (c.d. “meritevolezza del debitore”) 17 5.PIANO DEL CONSUMATORE (II)

Inquadramento generale della disciplina e presentazione delle procedure: l’Accordo del debitore, il Piano del consumatore e la Liquidazione del patrimonio (l’Esdebitazione) Il debitore propone ricorso al Tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede principale. Al ricorso vanno allegati, tra l’altro, l’inventario di tutti i beni del debitore, oltre ad una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi L’organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione, ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali Se il ricorso proposto dal debitore al Tribunale risulta ammissibile, il Giudice apre la procedura con decreto e nomina un liquidatore Il liquidatore forma l’inventario e comunica ai creditori la data entro la quale vanno presentate le domande di ammissione al passivo Il debitore propone ricorso al Tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede principale. Al ricorso vanno allegati, tra l’altro, l’inventario di tutti i beni del debitore, oltre ad una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi L’organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione, ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali Se il ricorso proposto dal debitore al Tribunale risulta ammissibile, il Giudice apre la procedura con decreto e nomina un liquidatore Il liquidatore forma l’inventario e comunica ai creditori la data entro la quale vanno presentate le domande di ammissione al passivo 18 6.LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Inquadramento generale della disciplina e presentazione delle procedure: l’Accordo del debitore, il Piano del consumatore e la Liquidazione del patrimonio (l’Esdebitazione) L’istituto, già applicato nel contesto fallimentare, rappresenta il corollario del componimento della crisi dell’insolvente civile. A costui il legislatore consente la possibilità di rientrare nel tessuto economico del consumo, senza debiti pregressi (c.d. fresh start), in presenza di precise condizioni sostanzialmente legate a meritevolezza ed onestà di comportamenti. Infatti, il debitore persona fisica, previa istanza da depositasi entro l’anno successivo alla chiusura della liquidazione, può chiedere la liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti, a condizione che: a)abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; b)non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; L’istituto, già applicato nel contesto fallimentare, rappresenta il corollario del componimento della crisi dell’insolvente civile. A costui il legislatore consente la possibilità di rientrare nel tessuto economico del consumo, senza debiti pregressi (c.d. fresh start), in presenza di precise condizioni sostanzialmente legate a meritevolezza ed onestà di comportamenti. Infatti, il debitore persona fisica, previa istanza da depositasi entro l’anno successivo alla chiusura della liquidazione, può chiedere la liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti, a condizione che: a)abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; b)non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; 19 7.ESDEBITAZIONE (I)

Inquadramento generale della disciplina e presentazione delle procedure: l’Accordo del debitore, il Piano del consumatore e la Liquidazione del patrimonio (l’Esdebitazione) c)non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda; d)non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 16, L. n. 3/2012; e)abbia svolto, nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze ed alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego; f)siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione. L’art. 14 terdecies, ai commi 2, 3 e 5, prevede espressamente i casi in cui l’esdebitazione è esclusa, non opera e può essere revocata. c)non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda; d)non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 16, L. n. 3/2012; e)abbia svolto, nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze ed alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego; f)siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione. L’art. 14 terdecies, ai commi 2, 3 e 5, prevede espressamente i casi in cui l’esdebitazione è esclusa, non opera e può essere revocata ESDEBITAZIONE (II)

Inquadramento generale della disciplina e presentazione delle procedure: l’Accordo del debitore, il Piano del consumatore e la Liquidazione del patrimonio (l’Esdebitazione) L’art. 7 recita: “…E’ possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento.” La Legge 3/2012 non effettua nessun richiamo alla normativa in materia di transazione fiscale (strumento riservato al debitore che accede alle procedure di cui agli artt. 160 e ss. e 182-bis L.F.) L’art. 7 recita: “…E’ possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento.” La Legge 3/2012 non effettua nessun richiamo alla normativa in materia di transazione fiscale (strumento riservato al debitore che accede alle procedure di cui agli artt. 160 e ss. e 182-bis L.F.) 21 8.CENNI SU PROFILI FISCALI E RECENTI PROVVEDIMENTI (I)

Inquadramento generale della disciplina e presentazione delle procedure: l’Accordo del debitore, il Piano del consumatore e la Liquidazione del patrimonio (l’Esdebitazione) Si può ritenere che, in analogia a quanto previsto per IVA (art. 32, comma 5, D.L. 185/2008, c. L. 2/2009) e ritenute fiscali (art. 29, comma 2, D.L. 78/2010, c. L. 122/2010) circa la limitazione nell’utilizzo della transazione fiscale: 1) l’importo capitale (IVA e ritenute) può essere solo oggetto di dilazione; 2) sanzioni ed interessi possono essere sottoposti a falcidia La recente Circolare n. 19/E del dell’Agenzia delle Entrate dedicata a tale tema ha sostanzialmente confermato tale posizione Il recente D.L. 83 del , convertito dalla L. 132 del , tra le altre modifiche introdotte, è intervenuto sull’art. 480 del codice di procedura civile, riguardante la forma del precetto, prevedendo che lo stesso “ …deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. ” Si può ritenere che, in analogia a quanto previsto per IVA (art. 32, comma 5, D.L. 185/2008, c. L. 2/2009) e ritenute fiscali (art. 29, comma 2, D.L. 78/2010, c. L. 122/2010) circa la limitazione nell’utilizzo della transazione fiscale: 1) l’importo capitale (IVA e ritenute) può essere solo oggetto di dilazione; 2) sanzioni ed interessi possono essere sottoposti a falcidia La recente Circolare n. 19/E del dell’Agenzia delle Entrate dedicata a tale tema ha sostanzialmente confermato tale posizione Il recente D.L. 83 del , convertito dalla L. 132 del , tra le altre modifiche introdotte, è intervenuto sull’art. 480 del codice di procedura civile, riguardante la forma del precetto, prevedendo che lo stesso “ …deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. ” 22 8.CENNI SU PROFILI FISCALI E RECENTI PROVVEDIMENTI (II)