Il sistema elettorale italiano legge n. 270 del 2005: -I caratteri: 1. lista bloccata 2. collegamento più liste in una coalizione 3. preventiva indicazione capo della coalizione 4. clausola di sbarramento 5. premio di maggioranza
Camera dei deputati clausola di sbarramento: coalizioni di liste con il 10% dei voti validi espressi e con almeno una lista collegata con il 2% dei voti o una lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata in una circoscrizione di Regioni il cui statuto prevede la tutela delle minoranze linguistiche e che abbia conseguito in tale circoscrizione almeno il 20% dei voti Le singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi Le liste delle coalizioni che non hanno superato sul piano nazionale il 10% ma che abbiano conseguito almeno il 4% singolarmente
segue L’attribuzione del premio di maggioranza: - Alla coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti spetta una quota aggiuntiva di seggi fino al raggiungimento di 340 seggi
Senato clausola di sbarramento: -Alla distribuzione dei seggi solo: -Singole liste con l’8% voti sul piano nazionale; - coalizioni di liste con il 20% dei voti validi sul piano regionale (e collegamento con lista con almeno il 3% sul piano regionale) -Liste di coalizione che singolarmente hanno ottenuto almeno l’8%
segue Attribuzione premio (su base regionale): - Attribuzione alla coalizione che abbia raggiunto il maggior numero di voti di tanti seggi fino al raggiungimento del 55% dei seggi della Regione
I dubbi di legittimità costituzionale sollevati dinanzi alla Corte costituzionale sull’attribuzione del premio di maggioranza a) non subordinando l’attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti, e quindi trasformando una maggioranza relativa di voti (potenzialmente anche molto modesta) in una maggioranza assoluta di seggi, determinerebbe irragionevolmente una oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica
segue B) in difetto di una soglia minima di voti, delineerebbe un meccanismo premiale manifestamente irragionevole, il quale, da un lato, incentivando il raggiungimento di accordi tra le liste al fine di accedere al premio, si porrebbe in contraddizione con l’esigenza di assicurare la governabilità, stante la possibilità che, anche immediatamente dopo le elezioni, la coalizione beneficiaria del premio si sciolga o uno o più partiti che ne facevano parte ne escano; dall’altro, provocherebbe una alterazione degli equilibri istituzionali, tenuto conto che la maggioranza beneficiaria del premio sarebbe in grado di eleggere gli organi di garanzia che, tra l’altro, restano in carica per un tempo più lungo della legislatura
segue C) l’attribuzione del premio di maggioranza comprometterebbe l’eguaglianza del voto e cioè la “parità di condizione dei cittadini nel momento in cui il voto viene espresso”, tenuto conto che la distorsione provocata dalla predetta attribuzione del premio costituirebbe non già un mero inconveniente di fatto, ma il risultato di un meccanismo irrazionale poiché normativamente programmato per tale esito
segue d) per il Senato: - recherebbe un meccanismo intrinsecamente irrazionale, che di fatto finirebbe con il contraddire lo scopo di assicurare la governabilità, in quanto, essendo il premio diverso per ogni Regione, il risultato sarebbe una sommatoria casuale dei premi regionali, che potrebbero finire per elidersi tra loro e addirittura rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di lista su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti, pur in presenza di una distribuzione del voto sostanzialmente omogenea tra i due rami del Parlamento, e compromettendo sia il funzionamento della forma di governo parlamentare, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere (art.94, primo comma, Cost.), sia l’esercizio della funzione legislativa, che l’art. 70 Cost. attribuisce alla Camera ed al Senato
segue e) posto che l’entità del premio, in favore della lista o coalizione che ha ottenuto più voti, varia da Regione a Regione ed è maggiore nelle Regioni più grandi e popolose, il peso del voto (che dovrebbe essere uguale e contare allo stesso modo ai fini della traduzione in seggi) sarebbe diverso a seconda della collocazione geografica dei cittadini elettori
Sulle cd liste bloccate in quanto, non consentendo all’elettore di esprimere alcuna preferenza, ma solo di scegliere una lista di partito, cui è rimessa la designazione dei candidati, renderebbe il voto sostanzialmente “indiretto”, posto che i partiti non possono sostituirsi al corpo elettorale e che l’art. 67 Cost. presuppone l’esistenza di un mandato conferito direttamente dagli elettori; e in quanto, essendo sottratta all’elettore la facoltà di scegliere l’eletto, il voto non sarebbe né libero né personale
La sent. n. 1 del 2014 Cosa resta del sistema elettorale della legge n. 270 del 2005? Sul cd “consultellum”: - sistema proporzionale, con lo sbarramento - preferenza unica
La nuova legge elettorale : l’Italicum (n. 52 del 2015) Le basi: sistema proporzionale clausola di sbarramento Premio di maggioranza Voto di preferenza
Segue : la nuova legge elettorale 1) una legge elettorale per la sola Camera dei deputati 2) una legge elettorale che entra in vigore a luglio )sbarramento al 3% 4) premio (340 seggi) al raggiungimento del 40% dei voti espressi 5)ballottaggio fra due liste con i maggiori voti
segue 100 collegi (da 3 a 9 deputati) capilista “bloccati” due preferenze (di diverso “genere”) possibilità per i capilista di essere presenti in 10 collegi