Diritto privato I diritti soggettivi e oggetto dei diritti.

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Transcript della presentazione:

Diritto privato I diritti soggettivi e oggetto dei diritti

Il contenuto dei diritti soggettivi Complesso dei poteri in capo al titolare della situazione soggettiva al fine di realizzare l’interesse ad essa sotteso;

Il contenuto dei diritti soggettivi Consideriamo quello che nel codice civile del 1942 era uno dei principali diritti soggettivi: la proprietà

Contenuto dei diritti soggettivi Art. 832 c.c.“Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”.diritto di goderedisporre Il diritto soggettivo di proprietà, ad esempio, è quindi costituito dalla possibilità di trarre utilità dal bene, di alienare il bene, di escludere l’ingerenza di terzi sul bene.

Contenuto dei diritti soggettivi Diritti soggettivi pubblici: poteri che consentono di incidere sull’organizzazione pubblica; Diritti soggettivi privati: poteri che consentono di incidere su interessi privati e non sull’organizzazione pubblica;

Esercizio del diritto soggettivo Il contenuto dei diritti soggettivi è segnato dall’ordinamento generale. I limiti all’esercizio vengono però definiti anche in chiave funzionale. Un diritto è abusato quando è esercitato per finalità e con risultati contrastanti con l’interesse generale o con altro interesse meritevole di tutela (teoria tradizionale dell’abuso del diritto).

Classificazioni Diritti assoluti e relativi: a seconda del/i soggetto/i nei cui confronti possono essere fatti valere; Diritti disponibili e indisponibili: a seconda della autonomia che il titolare può spiegare sui medesimi;

Classificazioni Diritti patrimoniali: v. diritti reali, diritti di credito Diritti non patrimoniali: v. situazioni esistenziali

Relazione interesse-bene Oggetto dei diritti sono beni intesi come entità capaci di soddisfare bisogni umani..

Caratteristiche dei beni Art. 810: “Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti”  si ha un bene solo quando ci si trova di fronte ad un entità che ha l’attitudine a formare oggetto di diritto.

Beni e cose Si suole soffermare l’attenzione sulla identità, enunciata testualmente dal codice civile, tra beni e cose. Muovendo da tale identità si arriva a dire che i beni sono solo entità materiali  problema dei beni immateriali

Principali distinzioni all’interno della categoria dei beni (cenni e rinvio ai diritti reali e al possesso) Beni mobili e immobili: Art. 812 “Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. ”

Distinzioni relative ai beni mobili Registrati e non. Universalità di beni mobili: complessi di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria (art. 816).

Altre distinzioni relative ai beni Divisibili e indivisibili a seconda che possano o meno essere suddividi fisicamente in porzioni che mantengono la funzione economica originaria; Consumabili e non consumabili a seconda che si esauriscano immediatamente con l’uso o non; Fungibili (o di genere) o non fungibili (o di specie);

Pertinenze Ex art. 817: “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.” Rilevanza della categoria  “Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze se non è diversamente disposto. ” (art. 818)

I frutti I frutti sono beni prodotti da altri beni e si distinguono in: - naturali: provengono direttamente dalla cosa - civili: sono il corrispettivo per il godimento che altri ha della cosa

PROPRIETA’ INTELLETTUALE Gli Intellectual Property Rights (IPR) hanno un duplice carattere: personale, ovvero il diritto morale di essere riconosciuto autore dell’opera o ideatore della soluzione o del marchio  indisponibile patrimoniale, connessi allo sfruttamento economico del risultato della propria attività creativa  disponibile e trasmissibile

PROPRIETA’ INTELLETTUALE SI DISTINGUONO TRE MACRO-CATEGORIE: OPERE DELL’INGEGNO CREATIVO –arte e cultura  tutela del diritto di autore SEGNI DISTINTIVI INNOVAZIONI TECNICHE E DI DESIGN

PROPRIETA’ INDUSTRIALE In caso di INNOVAZIONI TECNICHE opera il regime della BREVETTAZIONE. Ai fini della brevettazione devono aversi soluzioni tecniche nuove che implicano attività inventiva (ORIGINALITA’) e sono atte ad avere un’applicazione industriale (INDUSTRIALITA’). A ciò si aggiunge la LICEITA’ dell’oggetto del brevetto.

PROPRIETA’ INDUSTRIALE La proprietà industriale è tutelata dal l Codice dei diritti di proprietà industriale (CPI), disciplinato dal D.Lgs. n.30 del 10/02/05, che richiama i principi della convenzione di Parigi del 1883.

PROPRIETA’ INDUSTRIALE PRINCIPIO DI PRIORITA’ Chi deposita una prima domanda di tutela presso l’Ufficio Brevetti e Marchi del proprio paese ha modo di depositare la stessa domanda, negli altri Stati aderenti alla convenzione, rivendicando la data del primo deposito entro 6 o 12 mesi a seconda dell’oggetto della tutela.

PROPRIETA’ INDUSTRIALE PRINCIPIO DI ESAURIMENTO Il diritto di brevetto conferisce al titolare una situazione di monopolio per la produzione e la commercializzazione della soluzione inventiva, fino a che il bene che incorpora il brevetto non viene messo in circolazione. Il diritto ha durata di 20 anni dal deposito. In caso di inattività del titolare che possa danneggiare la crescita del paese  LICENZA OBBLIGATORIA (art. 70)

PROPRIETA’ INDUSTRIALE Ex ART.art.2 CPI: i diritti di proprietà industriale si acquistano mediante: brevettazione: le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali; registrazione: i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a seminconduttori

PROPRIETA’ INDUSTRIALE LIMITI ALLA ESCLUSIVA: - USO PRIVATO - PREUSO

MARCHI I MARCHI sono invece sottoposti al regime della REGISTRAZIONE. Il diritto all’esclusiva consegue alla registrazione del marchio (effetti ex tunc dal deposito della domanda). La registrazione ha durata di 10 anni e può essere rinnovata.

MARCHI La registrazione richiede la NOVITA’ del segno, il CARATTERE DISTINTIVO e la LICEITA’

MARCHI Le disposizioni in vigore nel nostro ordinamento sono conformi alla Direttiva comunitaria CE 89/104, che fissa i principi fondamentali della disciplina del marchi, poi ripresi in dettaglio dal Regolamento (CE) n. 40/94.

MARCHI anche la domanda di registrazione di disegno o modello può essere estesa all’estero, in questo caso però il periodo di priorità è ridotto a soli 6 mesi. il titolare del diritto può scegliere di ricorrere alle procedure unificate previste per il DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO o il MODELLO INTERNAZIONALE.

DIRITTO D’AUTORE l’art del codice civile e l’art. 6 della legge sul diritto d’autore dispongono che il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla “creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale“.

DIRITTO D’AUTORE l’art. 8 della legge sul diritto d’autore afferma testualmente che è reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale o è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell’opera stessa. Spetterà a chi contesta tale qualità e assume che l’opera non è stata creata da chi si è qualificato come autore, dare la prova del proprio assunto.