FRANCESCO MUNARI Ordinario di diritto dell’Unione europea Brexit: il recesso di uno Stato dall’Unione europea tra diritto UE e diritto internazionale (Torino, 15 settembre 2016)
Gli “accordi particolari” concessi al Regno Unito: “I want my money back” (Margaret Thatcher e la PAC) "opt-out” sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (protocollo 21 trattato di Lisbona) salvo “opt-in” caso per caso No Euro (protocollo 15 trattato di Lisbona) No Schengen (protocollo 20 trattato di Lisbona) No Carta dei diritti fondamentali UE (protocollo 30 trattato di Lisbona) febbraio 2016: le “misure” concordate dal Consiglio europeo per il Regno Unito Il Regno Unito: un (ex) membro UE più uguale degli altri? 1Francesco Munari ©
Lo European Union Referendum Act del 17 dicembre 2015 (per Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e del 28 gennaio 2016 (per Gibilterra) (i)Fissazione date per il referendum (poi 23 giugno 2016) (ii)Elettorato attivo (e altre norme organizzative sul voto) (iii)Pubblicità del risultato Ma nulla quanto al post referendum, in caso di Brexit (come si comunica la Brexit? a chi spetta farlo?...) Una legge quindi politica (o “elettorale”) gravemente incompleta sul piano delle fonti interne e dei rapporti internazionali, considerata la mancanza nel Regno Unito di una “costituzione” Il Regno Unito e il referendum: 2Francesco Munari ©
Art. 54 Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati 1969: “L’estinzione di un trattato o il ritiro di una parte possono avere luogo: a) in base alle disposizioni del trattato; …” L’estinzione di un trattato nel diritto internazionale 3Francesco Munari ©
“Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione” (i)Atto unilaterale (ii)Nessun diritto degli altri Stati di interloquire con la decisione dello stato recedente (iii)Nessun obbligo di motivazione (iv)Recesso “in conformità alle norme costituzionali” sindacabile solo dal punto di vista del diritto interno Il diritto UE e il recesso di uno Stato membro: l’art TUE 4Francesco Munari ©
“Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 3 TFUE. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo” Procedura e competenze : l’art TUE 5Francesco Munari ©
(i)Notifica dello Stato membro al Consiglio europeo (ii)“Orientamenti” del Consiglio europeo e negoziazione “dell’Unione” (iii)Negoziazione conforme all’art TFUE: autorizzazione del Consiglio alla Commissione, nomina negoziatore, Il Consiglio impartisce direttive al negoziatore (e Mr. Barnier?...) Il negoziatore propone al Consiglio decisione di autorizzare l’accordo (iv)Accordo deliberato a maggioranza qualificata del Consiglio previa autorizzazione PE Profili salienti dell’art TUE… 6Francesco Munari ©
“ I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine” Quindi: (i)“Notifica” fondamentale per far scattare il count-down sulla permanenza residua (ii)Due anni salva decisione unanime di tutti i 28 Stati membri Agevole capire i tatticismi sulla notifica Brexit di alcuni Governi (UK in primis), ma anche Germania …e relativo timing 7Francesco Munari ©
Sarà un trattato bilaterale UE-Regno Unito o un accordo “misto” (i)Da ratificarsi ad opera dei 27 Stati membri come fosse un’adesione? (ii)Modificherà TUE e TFUE? (iii)Sarà un accordo complesso? Non abbiamo esperienza (la più “vicina” essendo l’adesione), ma è sicuro che sarà un accordo molto “ponderoso” e molto probabilmente misto, dovendo probabilmente trattare anche questioni di non esclusiva competenza UE L’Accordo di recesso 8Francesco Munari ©
L’art. 50 TUE fissa comunque un termine per accordarsi tra UE e Regno Unito, decorso inutilmente il quale, in mancanza di proroga unanime (i)Possibile un’applicazione provvisoria dell’Accordo di recesso, ove sussistano le condizioni (art TFUE) (ii)Cessa comunque di applicarsi il diritto UE al Regno Unito (iii)Quid sui diritti individuali dei cittadini britannici nei confronti degli Stati UE e dei cittadini UE nei confronti del Regno Unito? Una (teorica) Brexit senza accordo 9Francesco Munari ©
Rapporti inter-istituzionali e internazionali (i)Per tutto quanto riguarda il recesso (in senso lato), UK e suoi funzionari non partecipano (Consiglio, Coreper, Consiglio europeo) (ii)UK partecipa a tutto il resto (iii)Resta la possibilità di una sindrome “anatra zoppa” e la condotta di UK nella definizione di politiche e norme aventi effetto post-Brexit, anche se non relative ad essa: il caso Hill/King e le recenti ipotesi sulla difesa comune ex art. 42 TUE Il periodo tra notifica ed effetto del recesso sarà complesso. Utili saranno misure organizzative interne alla Commissione (e nel PE?...) Quid sul bilancio UE? Il 2020 non è così lontano… Le relazioni UE-Regno Unito nelle more del recesso 10Francesco Munari ©
Giuridicamente, i cittadini non potranno subire modifiche soprattutto nei loro diritti nella fase transitoria. Ma molte scelte non di breve periodo verranno condizionate (i)istruzione (ii)soggiorno delle persone (iii)quid per i trattamenti previdenziali? Ove non disciplinato dall’Accordo di recesso, il regime dei cittadini UK post Brexit sarà dettato dal diritto UE/dei singoli Stati membri, e viceversa quello dei cittadini UE da norme interne UK, salve le norme CEDU Ma i membri del Parlamento, i giudici della Corte di Giustizia UE, e tutti i funzionari UK cesseranno le proprie funzioni I diritti individuali nelle more del recesso 11Francesco Munari ©
Possibile immaginare alcune soluzioni, sulla base di ipotesi già praticate ed emerse (i)Rapporti UE/UK all’interno AESL (con Liechtenstein, Islanda e Norvegia) (ii)Rapporti UE/UK all’interno SEE (iii)Accordo di libero scambio UE/UK (iv)Accordo con trattati bilaterali settoriali come con la Svizzera (circa 120!) (v)Accordo di associazione ex art. 217 TFUE, modello Turchia Opzioni molto diverse tra loro e richiedenti decisioni politiche rilevanti: ce la farà la UE? Ce la si farà in quanti anni? I futuri rapporti UE-Regno Unito 12Francesco Munari ©
Brexit impegnerà enormemente l’agenda politica e diplomatica degli Stati membri. Non avendo alcun potere di interferire su scelte altrui, l’Italia deve prepararsi alla Brexit nell’ottica di trarre il massimo possibile vantaggio in termini (i)politici (ii)istituzionali e di copertura posti chiave (iii)negoziali (iv)di promozione di interessi nazionali e dei nostri cittadini/imprese Brexit e Italia: gli scenari 13Francesco Munari ©
Il contributo dell’Italia alla posizione UE nei confronti di UK, da ora e nei prossimi anni, sarà fondamentale Sarebbe auspicabile la costituzione di una task force italiana per la Brexit, composta da istituzioni politiche e corpi sociali È necessaria una vera unità nazionale e un grande senso di responsabilità in un passaggio delicatissimo per il nostro futuro di italiani e di europei (e non solo). …e una modesta proposta 14Francesco Munari ©