La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

IL PROCESSO DECISIONALE

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "IL PROCESSO DECISIONALE"— Transcript della presentazione:

1 IL PROCESSO DECISIONALE
Schemi della lezione

2 LA SCELTA DELLA PROCEDURA
Dopo il Trattato di Lisbona: maggior equilibrio istituzionale (Parlamento /Consiglio) La scelta della procedura dipende Dal testo del Trattato Dalla base giuridica preponderante Eccezione per l’art. 352 TFUE: scelta dalle istituzioni

3 POTERE DI INIZIATIVA Atti legislativi: di regola spetta alla Commissione (art. 17 TUE) Art. 289 par. 4: se previsto dal Trattato, anche un gruppo di Stati (v. art 76 TFUE), Parlamento, raccomandazione BCE, richiesta Corte di giustizia o BEI Art. 11, par. 4: iniziativa popolare Modificabile?

4 PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA
Prima lettura: posizione del Parlamento + adozione o posizione del Consiglio Seconda lettura: approvazione o rigetto posizione del consiglio (3 mesi) + parere Commissione + intervento del Consiglio Convocazione comitato di conciliazione: 6 settimane per un progetto comune che deve esser approvato da Consiglio e Parlamento

5 PROC. LEGISLATIVE SPECIALI
Consultazione: un tempo era la proc. Ordinaria. Parlamento emette solo un parere obbligatorio ma non vincolante Approvazione: parere necessariamente favorevole del Parlamento (es.: accordi internazionali)

6 ATTI ESECUTIVI Atti esecutivi: art. 291 TFUE: se necessarie norme comuni di esecuzione, l’atto legislativo attribuisce alla Commissione il potere di adottare norme esecutive

7 ATTI DELEGATI Atti delegati: art. 290 TFUE: delega alla Commissione a adottare atti non legislativi di portata generale che completano o modificano elementi non essenziali di un atto legislativo Potere di revoca o di muovere obiezioni se mancato rispetto della delega


Scaricare ppt "IL PROCESSO DECISIONALE"

Presentazioni simili


Annunci Google