i prospetti del bilancio civilistico redatto in “forma ordinaria” ex artt e 2425 c.c. - lo stato patrimoniale -
2 D. Lgs. n. 139/2015 Viene modificata la composizione del bilancio attraverso la modifica dell’art C.C. Prima del D. Lgs. 139/2015 il bilancio era composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. Dal 2016 il bilancio d’esercizio sarà composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa.
schema legale dello Stato Patrimoniale Art “contenuto dello Stato Patrimoniale” “Lo Stato Patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema …) l’art fissa il modello legale dello Stato Patrimoniale A differenza dello schema che è il risultato della contabilità generale al termine dell’esercizio, il modello legale prevede la riclassificazione dei valori così da favorire la chiarezza del bilancio d’esercizio
riclassificazione processo con il quale i dati di bilancio sono riordinati, raggruppati e disposti in maniera tale da evidenziare alcune grandezze utili a fine di analisi Riclassificare vuol dire ordinare, raggruppare, disporre le voci di bilancio in maniera difforme da come sono presentate originariamente
struttura base del modello legale
Criteri di riclassificazione dello SP nella pratica contabile si adottano alternativamente due differenti schemi di riclassificazione dello stato patrimoniale, diffusi a livello globale e previsti espressamente dai principi contabili degli organismi professionali internazionali (IASB, FASB, ecc.) lo schema ex art 2424 si conforma all’uno o all’altro dei due modelli, creando un mix tra la classificazione dei valori in base alla loro 1.pertinenza gestionale (secondo la loro natura), ovvero 2.grado di liquidità/esigibilità (secondo l’attitudine a diventare liquide ed esigibili entro un certo lasso di tempo che può essere a breve, medio o lungo termine)
Criteri di riclassificazione dello SP I valori dell'attivo vengono raggruppati secondo il grado di liquidità (attitudine a trasformarsi in cassa nel breve periodo, convenzionalmente stabilito in 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio), in attività fisse (attivo fisso o immobilizzato) e in attività correnti I valori del passivo sono aggregati, in relazione al loro grado di esigibilità (in funzione del tempo entro il quale si prevede di sostenere l’esborso monetario), in passività consolidate ed in passività correnti (convenzionalmente entro 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio)
Criteri di riclassificazione dello SP Gli impieghi sono disposti secondo un criterio di liquidità decrescente (forma di riclassificazione chiamata finanziaria o anglosassone), ovvero crescente, evidenziando per primo le attività già liquide per arrivare agli impieghi fissi, o viceversa le fonti sono disposte in ordine di esigibilità crescente (o decrescente) evidenziando per prime le passività a breve per scendere alle fonti con scadenza indeterminata
Criteri di riclassificazione dello SP Nei paesi latini la contabilità risente ancora della logica patrimoniale, secondo cui l'impresa è costituita per accrescere nel tempo il valore del patrimonio dell’imprenditore, titolare del capitale il patrimonio però è anche garanzia per i debiti che l'impresa assume nei confronti dei finanziatori e dei fornitori così appare naturale presentare uno S/P riclassificato secondo grado crescente di liquidità, mostrando per prime le attività immobilizzate, che costituiscono la base più solida di garanzia, e successivamente quelli più liquide che, in caso di difficoltà economico finanziaria, sarebbero le prime a vanificarsi questa forma di riclassificazione è spesso utilizzata dalle banche nelle richieste di informazioni per l’affidamento
Pertinenza gestionale – Criterio che isola le voci di pertinenza della gestione corrente dalle rimanenti (investimenti / disinvestimenti; finanziamenti / rimborsi; remunerazioni finanziarie) – utilizza il criterio dell’attribuzione delle diverse voci di Stato Patrimoniale alle aree da cui originano – l’aggettivo CORRENTE esprime il collegamento con la gestione caratteristica, e non ha quindi valore temporale
Pertinenza gestionale Le poste CORRENTI sono quelle che riguardano il CICLO di ACQUISTO, TRASFORMAZIONE E VENDITA ACQUISTO di materie prime : -merce in magazzino (materie prime) -debiti verso fornitori -crediti IVA TRASFORMAZIONE : -merce in magazzino (semilavorati e prodotti finiti) -debiti verso il personale (Fondo TFR) VENDITA : -crediti verso clienti -prodotti finiti -debiti IVA
15 Schema di riclassificazione secondo il criterio della pertinenza gestionale
16 Schema di riclassificazione secondo il criterio della pertinenza gestionale
17 Criterio della pertinenza gestionale
18 La gestione CORRENTE è opportuno evidenziare le seguenti poste:
19 La gestione CORRENTE Nel lungo periodo la gestione corrente deve – garantire la liquidità necessaria a mantenere l ’ equilibrio finanziario; – produrre un adeguato flusso di autofinanziamento; L ’ investimento di risorse finanziarie nella gestione corrente assume la denominazione di Capitale Circolante Netto
20 Il Capitale Circolante Netto (CCN) è la differenza tra le attività e le passività di natura corrente è l ’ investimento effettuato nella gestione corrente è l ’ insieme delle uscite monetarie conseguenti all ’ esercizio dell ’ attività caratteristica, che non hanno ancora trovato compensazione in entrate monetarie, sempre relative alla medesima gestione
21 caratteristiche del Capitale Circolante Netto è originato dall ’ attività corrente Se di segno positivo (attività > passività) può essere considerato alla stregua di un investimento, ma non garantisce alcun rendimento esplicito Se di segno negativo (attività < passività) è assimilabile ad un finanziamento ed in questo caso le sue forme di copertura non sono esplicitamente onerose
grado di liquidità/esigibilità secondo questo criterio si distinguono le attività in ragione della loro liquidabilità (attitudine a convertirsi in cassa nel breve periodo, stabilito convenzionalmente in 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio), in attività fisse - attivo fisso o immobilizzato – e in attività correnti le passività in ragione della loro esigibilità al termine del successivo esercizio: i valori del passivo sono aggregati, a seconda del loro grado di esigibilità e cioè in funzione del tempo entro il quale è previsto il sostenimento dell’esborso monetario, in passività consolidate e in passività correnti (queste ultime per convenzione entro 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio)
23 Schema di riclassificazione secondo il criterio di liquidità/esigibilità
Alcune considerazioni sulle classificazioni Lo schema dell’art prevede il totale dell’attivo circolante, ma non quello del passivo circolante entrambi i totali sono necessari agli stakeholder per percepire la differenza tra i due valori e cioè il capitale circolante netto, informazione sensibile per 3 i interessati Sempre a differenza dell'art. 2424, negli schemi di stato patrimoniale riclassificati secondo corretti principi contabili, i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti sono esposti a rettifica del patrimonio netto e non come attività patrimoniale autonoma: attraverso la prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, si può segnalare efficacemente che il patrimonio netto è in realtà ancora carente di una parte del suo valore contabile
Alcune considerazioni sulle classificazioni Vanno specificati i rapporti con le società controllate dalla controllante: ad es. occorre specificare anche i crediti verso le società controllate dalla controllante Le spese di pubblicità e ricerca non vanno più capitalizzate e pertanto non trovano più rappresentazione tra le immobilizzazioni immateriali Sono capitalizzabili solo i costi di sviluppo
Ratei e risconti Secondo lo schema del codice civile, ratei e risconti attivi sono classificati in modo asistematico Diversamente, in uno stato patrimoniale riclassificato opportunamente, ratei e risconti attivi sono attività circolanti oppure attività immobilizzate Analoghe considerazioni possono porsi per i ratei e i risconti passivi, che assumono veste di passività circolanti oppure di passività fisse
TFR, imposte anticipate e differite Il TFR risulta appostato in modo isolato nel codice civile anche se ha chiara natura di debito, pur se particolare. Come gli altri debiti, il corrispondente valore andrebbe scisso tra quanto scade entro il termine del successivo esercizio e quanto invece oltre tale termine I “crediti per imposte anticipate”, più che un credito vero e proprio, rappresentano un diritto della società a corrispondere minori imposte nei successivi esercizi (detassando ricavi o deducendo costi relativamente ai quali vi è asimmetria tra competenza economica e competenza tributaria, non necessariamente sussistente anche in futuro Analogamente opera il fondo imposte differite, che indica però al contrario un debito verso l'erario In entrambi i conti si dovrebbe distinguere la quota parte che si esaurisce entro il termine del successivo esercizio rispetto quello che può dare invece luogo a minori (ovvero maggiori) pagamenti di imposte oltre il termine del successivo esercizio
Trattamento contabile delle azioni proprie Il trattamento contabile delle azioni proprie è stato radicalmente modificato Ferme le disposizioni degli articoli e 2357 e seguenti, la nuova norma dispone che le azioni proprie in portafoglio non figurino più tra le attività patrimoniali di natura finanziaria – o circolanti o immobilizzate, con una corrispondente riserva indisponibile nel patrimonio netto (precedente 2357-ter u.c.) Esse vanno invece rappresentate direttamente con segno negativo nel patrimonio netto, con l’iscrizione della posta fittizia “riserva negative per azioni proprie in portafoglio”, a decremento del patrimonio netto
Trattamento contabile delle azioni proprie L’unico scopo è quello di rettificare, mediante un’appostazione al passivo ideale di apposita voce, quanto già iscritto all’attivo del bilancio ed, in quanto tale, insuscettibile di essere utilizzata per eventuali operazioni sul capitale l’attuale contabilizzazione delle azioni proprie detenute in portafoglio dalla società per azioni è cosa niente affatto diversa da quanto accade nel caso di rilevazione di una perdita In altri termini se è vero che la società utilizza proprie ricchezze per acquistare azioni dai propri soci non è difficile immaginare che a tale acquisto corrisponda una diminuzione patrimoniale da assimilarsi in tutto e per tutto ad una perdita l’acquisto di azioni proprie è contabilmente equiparato a un rimborso di patrimonio netto ai soci
derivati nel PN vi è la voce “riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” la valutazione dei derivati deve sempre essere “a fair value” - art 2426 n.11-bis (l’espressione può assumere il significato di valore corretto, v. coerente o congruo, v. non fuorviante, v. neutrale o privo di distorsioni, v. corrente di mercato) tale riserva è indisponibile e viene accesa/movimentata rilevando di esercizio in esercizio le variazioni del fair value dei derivati di copertura dei flussi finanziari (“cash-flow hedge derivatives”), e ciò finché lo strumento non è estinto e il saldo della riserva (che può pure essere negativa) è imputato al conto economico come provento o onere finanziario la riserva è definibile come “neutrale” nel senso che: se positiva, non è utilizzabile per la copertura delle perdite pregresse in ogni caso (che sia positiva o negativa) il suo computo non rileva ai fini dell’applicazione degli artt 2420 sorteggio delle obbligazioni, 2433 distribuzione degli utili ai soci, 2442 passaggio di riserve a capitale, 2446 riduzione del capitale per perdite e 2447 riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale
31 Strumenti finanziari derivati (art C.C.) Dal 2016 anche gli strumenti finanziari derivati devono pertanto essere rilevati in bilancio, iscrivendoli nell’attivo e rilevandone la variazione di valore a conto economico o a riserva Il D. Lgs. 139/2015 propone regole contabili distinguendo tra derivati di copertura e speculativi, introducendo il nuovo punto 11- bis) nel primo comma dell’art C.C.
32 Strumenti finanziari derivati speculativi Per i derivati speculativi, il D. Lgs. n. 139/2015 impone di iscrivere periodicamente utili e perdite a conto economico. Applicando il nuovo punto 11-bis) dell’art del codice civile, il redattore del bilancio dovrà iscrivere sia il maggior valore che il minor valore del derivato speculativo a conto economico, determinandone il valore alla data di chiusura del bilancio per ogni esercizio in cui si possiede lo strumento. Tale criterio di valutazione va comunque letto alla luce del principio di prudenza che impone di non distribuire utili “sperati”. Pertanto, il redattore del bilancio non deve accantonare alcun importo a riserva non distribuibile, qualora solo perdite da valutazione dei derivati speculativi siano rilevate a conto economico
33 Strumenti finanziari derivati speculativi La riserva non distribuibile dovrà invece essere iscritta quando emergono utili dalla valutazione al fair value dei derivati speculativi in particolare, al momento della valutazione il redattore del bilancio deve rilevare a conto economico l’incremento del fair value e lo dovrà accantonare a riserva non distribuibile in sede di approvazione del bilancio d’esercizio e di destinazione dell’utile Tale utile diviene realizzato al momento in cui il derivato giunge a scadenza o viene ceduto. Solo in questo momento la riserva accantonata tra le non distribuibili potrà essere svincolata e resa disponibile per la distribuzione ai soci
34 Strumenti finanziari derivati di copertura Con riferimento agli strumenti derivati di copertura, occorre distinguere tra: fair value hedging, in cui i contratti derivati coprono la fluttuazione del fair value di attività e passività iscritte in bilancio, come ad esempio la variazione del tasso di cambio di crediti e debiti in valuta estera; cash flow hedging, in cui i derivati coprono il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi da uno strumento/operazione sottostante, come ad esempio la variazione del tasso di interesse (in quanto variabile) su un mutuo sottoscritto in passato
35 Strumenti finanziari derivati di copertura Con riferimento al fair value hedging, il redattore del bilancio deve valutare e rilevare in modo simmetrico l’elemento coperto e il contratto derivato, iscrivendo la variazione di fair value di entrambi a conto economico fin dall’esercizio di sottoscrizione Pertanto, se la copertura è perfetta gli effetti reddituali saranno pari a zero poiché saranno imputati valori uguali, ma di segno opposto, rispettivamente emersi dalla variazione del fair value dell’elemento coperto e del derivato Se invece la copertura non risulta perfetta (esempio si copre meno del 100% o si copre di più), si produrranno effetti economici positivi o negativi per la parte non coperta dell’elemento sottostante o per la parte che eccede la copertura per il derivato.
36 Strumenti finanziari derivati di copertura Con riferimento al cash flow hedging, il nuovo punto 11-bis) prevede di imputare le variazioni di fair value ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto, la quale va imputata a conto economico nella misura e nei tempi in cui si realizzano i flussi finanziari del sottostante coperto La nuova regola contabile introdotta dal D. Lgs. n. 139/2015 impone di rilevare tra le attività anche i derivati di copertura iscrivendo le fluttuazioni del relativo fair value a riserva indisponibile che potrebbe essere definita “Riserva da strumenti derivati di copertura”
valutazione dei debiti - precedente normativa nella previgente formulazione del cc, i debiti erano iscritti in bilancio al valore nominale (pari, generalmente, al valore di rimborso). Il Principio contabile OIC 19 prevedeva la capitalizzazione nella voce B.I.7 (Altre immobilizzazioni immateriali) degli “oneri accessori sostenuti per ottenere finanziamenti, quali, le spese di istruttoria, l’imposta sostitutiva sui finanziamenti e tutti gli altri costi iniziali” Secondo il Principio OIC 24, poi, i costi capitalizzati erano ammortizzati in base alla “durata dei relativi finanziamenti, in base a quote calcolate preferibilmente secondo modalità finanziarie, oppure a quote costanti, se gli effetti risultanti non divergono in modo significativo rispetto al metodo finanziario” analogamente il disaggio sui prestiti era iscritto nell’attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito
Esempio precedente normativa La Società XYZ ha ottenuto in data 1° gennaio 2016 un finanziamento bancario per la durata di 10 anni del valore nominale di di euro, al tasso annuo di interesse del 5% Gli interessi devono essere corrisposti al 31 dicembre di ogni esercizio e il prestito deve essere rimborsato in unica soluzione alla scadenza (31 dicembre 2025) La società ha corrisposto alla banca spese di istruttoria e commissioni per Euro
EsercizioValore del debito al 31/12 (SP:voce D.4) Interessi passivi Tasso nom. = 5% (CE:voce C.17) Ammortamento del costo iniziale (CE:voce B.10.a) Costi iniziali Capitalizzati al31/12 (SP:voce B.I.7) totale
nuovo criterio del costo ammortizzato Si applica a tutti i debiti per i quali il tasso di interesse effettivo sia differente dal tasso di interesse nominale ovvero quando siano presenti aggi o disaggi di emissione o costi iniziali (spese di istruttoria, commissioni bancarie, spese legali e di consulenza) Il criterio è applicabile a tutti i debiti finanziari a medio lungo termine: prestiti obbligazionari o finanziamenti bancari Valore iniziale di iscrizione in bilancio del debito: – Finanziamenti: valore nominale al netto dei costi iniziali – prestiti obbligazionari: valore di emissione al netto dei disagi di emissione e degli altri costi iniziali
nuovo criterio del costo ammortizzato + valore nominale/di emissione -Costi iniziali (o aggi di emissione) = valore iniziale di iscrizione del debito negli esercizi successivi, il valore del debito è rettificato dell’ammortamento (ripartizione) della differenza tra il valore iniziale di iscrizione e valore a scadenza del debito (coincidente con il valore nominale) il valore del debito iscritto nello SP è pari al costo ammortizzato + valore iniziale di iscrizione +/- ripartizione della differenza iniziale - Quote capitale rimborsate = costo ammortizzato del debito Il tasso interno di rendimento si calcola utilizzando un file di Excel applicando la funzione TIR.COST
Imputazione a C/E degli interessi passivi Gli interessi passivi sono imputati a C/E in base al tasso di interesse effettivo e non in base al tasso nominale, con il quale invece si calcolano gli interessi da corrispondere alla banca Il tasso di interesse effettivo è differente da quello nominale per la presenza dei costi iniziali o aggi di emissione La somma erogata a titolo di finanziamento e diversa dal valore nominale del prestito, base per il calcolo degli interessi Il tasso effettivo di interesse è il tasso di rendimento “interno” che rende eguale il valore attuale dei flussi di cassa in uscita futuri (per interessi e rimborso del capitale) al valore iniziale di iscrizione in bilancio del debito
Esempio nuova normativa Il valore iniziale di iscrizione del debito è la differenza tra il valore nominale del debito e i costi iniziali ed è pari a € + valore nominale di rimborso Costi iniziali = valore iscritto in bilancio Questo è quanto effettivamente esce dall’Attivo dello S/P EsercizioDescrizioneFlusso in uscita 2016Interessi Interessi Interessi Interessi Interessi Interessi Interessi Interessi Interessi Interessi e capitale
Registrazioni contabili Al del primo anno si iscriveranno a C/E interessi passivi calcolati al tasso effettivo di interesse o tasso di rendimento “interno” (5,262%) sul valore iniziale di iscrizione ( €) e cioè € Gli interessi effettivamente ed annualmente dovuti sono €, la differenza di € è la prima imputazione al C/E della differenza tra il valore iniziale ( €) e il valore di rimborso ( €) Al termine del primo anno il valore del debito esposto a S/P sarà di € datacontiDescrizione dareavere 31/12/2016Interessi passiviRilevazione interessi di competenza /12/2016Banca x C/CPagamento interessi /12/2016Finanziamenti bancari Quota differenza costo iniziale 1.571
Registrazioni contabili Al del secondo anno, si iscriveranno a C/E interessi passivi calcolati al tasso effettivo di interesse o tasso di rendimento “interno” (5,262%) sul valore del debito all’inizio dell’anno ( €) e cioè € Gli interessi effettivamente ed annualmente dovuti sono €, la differenza di € è la seconda imputazione al C/E della differenza tra il valore iniziale ( €) e il valore di rimborso ( €) Al termine del secondo anno il valore del debito esposto a S/P sarà di € datacontiDescrizione dareavere 31/12/2016Interessi passiviRilevazione interessi di competenza /12/2016Banca x C/CPagamento interessi /12/2016Finanziamenti bancari Quota differenza costo iniziale 1.571
EsercizioValore del debito all’1/1 Interessi passivi TIR. = 5,262% (CE:voce C.17) Interessi passivi pagati tasso nominale 5% Ripartizione della differenza Valore del debito al SP voce D totale
differenze A parità di costo complessivo riportato in conto economico nei 10 anni ( €), sono differenti la ripartizione del costo nei diversi esercizi e la classificazione delle voci di costo L’introduzione del criterio del costo ammortizzato determina l’eliminazione dagli schemi di S/P del disaggio e dell’aggio di emissione, in quanto il valore iniziale di iscrizione dei debiti ne deve comprendere l’effetto (art. 2426, nn 7 e 8) In riferimento a un prestito obbligazionario emesso sotto la pari, il disaggio di emissione rappresenta un costo aggiuntivo rispetto agli interessi passivi Il prestito sarà iscritto inizialmente al suo valore di emissione, pari al valore nominale al netto del disaggio, e il disaggio sarà gradualmente imputato al C/E secondo una logica finanziaria La contropartita patrimoniale dell’ammortamento del disaggio è costituita dal valore del debito che si modificherà anno dopo anno
Ulteriori considerazioni È sparito l'obbligo di indicare in calce allo stato patrimoniale conti d'ordine, compresi quelli indicati e le garanzie prestate, incluse quelle prestate a società controllate, collegate, controllanti e/o facenti parte del medesimo gruppo di imprese Queste informazioni devono ora essere fornite extra- contabilmente nella nota integrativa ( e 16) art. 2426: per le definizioni di concetti di attività/passività finanziarie, strumenti finanziari derivati, costo ammortizzato, fair value ecc. si deve fare riferimento a quanto prevedono in materia i principi contabili internazionali IAS/IFRS adottati dall’UE