IL CODICE CIVILE
Il Codice civile è il riferimento normativo di maggiore importanza del diritto privato. Il nuovo Codice civile venne promulgato nel 1942 e sostituì in un unico testo il Codice civile del 1865 e il Codice commerciale del Il codice civile del 1942, nonostante l'introduzione della Costituzione repubblicana (1° gennaio 1948) e il trascorrere del tempo, è ancora in vigore. La trasformazione del codice è comunque parzialmente avvenuta attraverso la sostituzione di numerosi articoli con il recepimento nel nostro ordinamento di nuove leggi, (si pensi alla riforma del diritto di famiglia del 1975).
LE LEGGI SPECIALI. Il Codice, pur disciplinando in modo organico il diritto civile e il diritto commerciale, non contiene però l'intera legislazione del diritto privato. Fin dalla sua emanazione, infatti, vi erano delle leggi statali, dette speciali, che integravano e si affiancavano al codice. Alcuni istituti come, ad esempio, le procedure concorsuali, la cambiale e l'assegno erano, infatti, regolati da fonti speciali. Altri istituti, invece, sono stati modificati o sostituiti da leggi speciali successive. Si pensi, ad esempio, allo statuto dei lavoratori o al diritto di famiglia. Le leggi speciali, in base al principio cronologico o temporale delle fonti del diritto, prevalgono su quelle del codice civile (sono fonti di pari grado, però successive).
LA STRUTTURA DEL CODICE CIVILE ITALIANO LE DISPOSIZIONI PRELIMINARI Il Codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è preceduto dalle disposizioni sulla legge in generale, dette anche disposizioni preliminari o preleggi (ossia che vengono prima delle leggi). Queste si occupano delle fonti di produzione del diritto e dei criteri di applicazione della legge in generale. Le preleggi, pur essendo premesse al Codice civile, riguardano i principi fondamentali del diritto in generale.
I SEI LIBRI Il Codice civile vero e proprio è composto da 2969 articoli, distribuiti in sei libri: Libro primo - Delle persone e della famiglia (artt ); Libro secondo - Delle successioni (artt ); Libro terzo - Della proprietà (artt ); Libro quarto - Delle obbligazioni (artt ); Libro quinto - Del lavoro (artt ); Libro sesto - Della tutela dei diritti (artt ). I libri si suddividono in titoli, capi, sezioni, paragrafi e articoli. Questi ultimi, individuati da numeri cardinali, rappresentano l'unità elementare. Gli articoli possono comprendere più commi. Il comma è una parte dell’articolo compreso tra due capoversi.
IL RAPPORTO GIURIDICO E LE SITUAZIONI SOGGETTIVE Quando due o più soggetti stabiliscono un rapporto (rapporto coniugale, di lavoro, di vicinato) è possibile che i reciproci interessi entrino in conflitto. Per evitare che tali conflitti degenerino in violenza, i rapporti più rilevanti sotto il profilo sociale ed economico vengono regolati dal diritto e prendono il nome di rapporti giuridici. Il rapporto giuridico è una relazione tra due o più parti regolata dal diritto.
Il rapporto di amicizia non è un rapporto giuridico; il matrimonio, il rapporto di lavoro, il rapporto insegnante – studente sono tutti esempi di rapporti giuridici, perché sono regolati da norme giuridiche. In che modo le norme regolano i rapporti giuridici? Li regolano stabilendo quale, tra gli interessi contrapposti, deve prevalere e quale è destinato a soccombere. Per esempio l'art c.c. stabilisce che il prestatore di lavoro ha diritto a un giorno di riposo per ogni settimana.
LE PARTI. I soggetti tra cui si instaura il rapporto giuridico vengono definite «parti». Questo perché non sempre i rapporti giuridici intercorrono tra individui (si pensi al mutuo che una banca concede ad un cliente). TERZI. Sono tutti coloro che rimangono estranei al rapporto. PARTE ATTIVA. E’ la parte a cui corrisponde una situazione di vantaggio (es. un diritto). PARTE PASSIVA. E’ la parte a cui corrisponde una situazione di svantaggio (es. un obbligo). LE SITUAZIONI SOGGETTIVE DI VANTAGGIO SONO: IL DIRITTO SOGGETTIVO L’INTERESSE LEGITTIMO LA POTESTA’ LE SITUAZIONI SOGGETTIVE DI SVANTAGGIO SONO: IL DOVERE L’OBBLIGO LA SOGGEZIONE L’ONERE
In ogni rapporto giuridico compare sempre una parte attiva e una parte passiva. La parte attiva può essere titolare di un diritto soggettivo, di una potestà o di un interesse legittimo. La parte passiva può trovarsi gravata da un obbligo, da un dovere, da una soggezione o da un onere. LE SITUAZIONI ATTIVE: IL DIRITTO SOGGETTIVO Per chiarire meglio la differenza che corre tra essere portatore di un semplice interesse ed essere titolare di un diritto soggettivo, consideriamo l'art c.c. che stabilisce che il prestatore di lavoro ha diritto a un giorno di riposo ogni settimana. Il diritto soggettivo è il potere di uno o più soggetti di esercitare determinate facoltà con la protezione dell’ordinamento giuridico. Il diritto è dunque un potere riconosciuto ad un soggetto specifico da una norma giuridica (da qui il termine "soggettivo"; da non confondere con il diritto “oggettivo” che abbiamo definito come l’insieme delle norme giuridiche).
Il diritto soggettivo esiste se è presente nel diritto oggettivo una norma giuridica che riconosce meritevole di tutela un certo tipo di interesse o determinate libertà. I diritti soggettivi sono previsti da norme giuridiche: in caso di violazione di diritti soggettivi, è riconosciuto anche il potere di rivolgersi all’autorità competente o all’autorità giudiziaria per la tutela dell’interesse del soggetto. I diritti soggettivi assoluti indicano un potere che si può far valere verso tutti (erga omnes), attribuiscono al titolare una protezione nei confronti di ogni soggetto (diritto alla vita, diritto di proprietà: ad esempio nessuno può entrare nella casa di mia proprietà senza il mio consenso). I diritti soggettivi relativi si possono esercitare solo nei confronti di un soggetto determinato (ad esempio i diritti di credito: possiamo far valere il nostro diritto solo nei confronti del debitore).
L’INTERESSE LEGITTIMO E LA POTESTA’ Immaginiamo che uno studente sia stato respinto all’esame di Stato. Immaginiamo che all’orale a porre le domande sia stato un solo professore, essendosi allontanati gli altri membri della commissione. Che cosa si può fare? Sicuramente non si può sostenere di avere diritto alla promozione. Però sicuramente lo studente ha l’interesse ad essere sottoposto ad un esame regolare. L'ordinamento chiama questa posizione interesse legittimo. L'interesse legittimo è l'interesse del soggetto che gli organi della Pubblica Amministrazione svolgano la loro funzione ed agiscano nei confronti del cittadino nel rispetto delle norme giuridiche poste per disciplinare la loro attività.
Il privato, quando ha a che fare con qualsiasi organo della Pubblica Amministrazione, ha l’interesse legittimo che la P.A. agisca nei suoi confronti rispettando le norme giuridiche. La violazione dell'interesse legittimo può dar luogo a riparazioni di vario genere. Nel caso considerato dovremmo presentare ricorso all’autorità giudiziaria e ottenere la ripetizione dell'esame. La potestà è un complesso di poteri e di doveri accordati ad un soggetto per la tutela di un interesse altrui. Si pensi alla potestà che i genitori esercitano nei confronti dei figli minorenni. La potestà consiste nell’esercitare sia poteri che doveri non nell’interesse proprio, ma per tutelare un altro soggetto. Ad esempio i genitori hanno il dovere di mantenere, educare ed istruire i figli.
LE SITUAZIONI SOGGETTIVE PASSIVE La parte passiva può trovarsi gravata da un obbligo, da un dovere, da una soggezione o da un onere. L'obbligo è un comportamento che devo tenere nei confronti di un soggetto specifico, indica la necessità di soddisfare, con il comportamento imposto, l'interesse specifico di un soggetto determinato. Corrisponde quindi ai diritti soggettivi relativi. E’ un obbligo, per esempio, pagare il debito al creditore (non posso consegnare la somma di denaro a chi voglio, ma la devo restituire al creditore). Il dovere è un comportamento che devo tenere non nei confronti di un soggetto specifico, ma nei confronti della collettività. Indica la necessità di soddisfare, con il comportamento imposto, un interesse generale. Corrisponde quindi ai diritti soggettivi assoluti. Si pensi al dovere di pagare i tributi, al dovere di fedeltà alla patria … Ti ricordi come si intitola la Parte Prima della Costituzione? “Diritti e doveri dei cittadini”).
La soggezione è la situazione nella quale viene a trovarsi colui che è sottoposto all’altrui potestà. La soggezione è la situazione nella quale viene a trovarsi colui che è sottoposto all’altrui potestà. I figli minori si trovano in una posizione di soggezione nei confronti dei genitori. La soggezione si distingue dall'obbligo e dal dovere perché la persona che si trova in tale situazione non è obbligata a fare o dare alcunché, ma deve limitarsi a subire gli effetti di decisioni assunte da altri. L’onere è un comportamento che, pur non essendo obbligatorio, è indispensabile tenere se si vuole conseguire un determinato risultato. Immaginiamo di citare in giudizio una persona che si è appropriata di un bene che ci appartiene. Se vogliamo che sia condannata a restituircelo, abbiamo l'onere di provare (si parla proprio di "onere della prova") al giudice che quel bene è veramente nostro. Dobbiamo quindi provare e dimostrare quanto sostenuto per vincere la causa. Se desidero partecipare ad un concorso pubblico, ho l'onere di presentare la documentazione richiesta Immaginiamo di citare in giudizio una persona che si è appropriata di un bene che ci appartiene. Se vogliamo che sia condannata a restituircelo, abbiamo l'onere di provare (si parla proprio di "onere della prova") al giudice che quel bene è veramente nostro. Dobbiamo quindi provare e dimostrare quanto sostenuto per vincere la causa. Se desidero partecipare ad un concorso pubblico, ho l'onere di presentare la documentazione richiesta.
LA CLASSIFICAZIONE DEI DIRITTI SOGGETTIVI DIRITTI ASSOLUTI / DIRITTI RELATIVI DIRITTI PATRIMONIALI / DIRITTI NON PATRIMONIALI (O PERSONALI) DIRITTI TRASMISSIBILI / DIRITTI INTRASMISSIBILI
I DIRITTI NON PATRIMONIALI (O PERSONALI): diritto alla vita, diritto di voto, diritto al nome, diritto all’immagine, diritto alla riservatezza (privacy) ecc. L’immagine di una persona può essere utilizzata solo con il consenso dell’interessato. L’immagine di una persona può essere utilizzata solo con il consenso dell’interessato. IL DIRITTO ALL’IMMAGINE
Violazione risarcimento del danno (danni morali) Violazione risarcimento del danno (danni morali) IL DIRITTO ALL’IMMAGINE Eccezioni (è consentito utilizzare le immagini anche senza il consenso dell’interessato): Eccezioni (è consentito utilizzare le immagini anche senza il consenso dell’interessato): -necessità di polizia (immagine di un ricercato) -collegamenti con eventi che si svolgono in pubblico (manifestazioni, eventi di massa ecc.) -notorietà del soggetto o carica pubblica ricoperta
IL DIRITTO ALLA PRIVACY (RISERVATEZZA) Divieto di utilizzo di strumenti di ripresa e di perquisizioni allo scopo di procurarsi notizie o immagini relative alla vita privata altrui. Divieto di utilizzo di strumenti di ripresa e di perquisizioni allo scopo di procurarsi notizie o immagini relative alla vita privata altrui. Le forze dell’ordine possono procedere alla perquisizione domiciliare solo se hanno ottenuto un’autorizzazione scritta del giudice («mandato giudiziario»).
IL DIRITTO ALLA PRIVACY (RISERVATEZZA): LA TUTELA DEI DATI PERSONALI D. lgs. n. 196 / 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice sulla privacy) Modificato dalla l. n. 35 / 2012 I dati personali possono essere utilizzati solo con il consenso dell’interessato. Diritto di accesso ai propri dati personali. Diritto all’integrazione, alla modifica e alla cancellazione dei dati personali. Autorità garante per la protezione dei dati personali
INTERNET E LA PRIVACY Due aspetti da considerare: garantire l’anonimato e la tutela dei dati personali; controllare il traffico di dati per evitare abusi e illeciti.
INTERNET, PRIVACY E REATI In determinate circostanze, la violazione della privacy connessa all’uso di Internet si configura come un reato. Violazione e sottrazione di corrispondenza informatica Rivelazione di corrispondenza informatica Intercettazione di corrispondenza informatica Furto d’identità Stalking informatico Cyberbullismo
I diritti patrimoniali sono i diritti che hanno un contenuto di carattere economico, hanno per oggetto interessi di natura economica. I diritti patrimoniali a loro volta vengono divisi in: diritti reali: sono i diritti che si esercitano sulle cose (dal latino res = cosa) (es. diritto di proprietà); diritti di credito o di obbligazione: sono quei diritti che attribuiscono al creditore la possibilità di pretendere dal debitore una prestazione (pagamento di una somma di denaro, l'esecuzione di un lavoro). I DIRITTI PATRIMONIALI
I diritti trasmissibili possono essere trasferiti ad altri, gratuitamente o dietro compenso, il titolare può disporne liberamente e può rinunciarvi (di solito i diritti patrimoniali come ad esempio il diritto di proprietà: si pensi alla vendita di un bene). I diritti intrasmissibili non possono essere trasferiti ad altri (di solito i diritti personali, come ad esempio il diritto alla vita, al nome, i diritti politici: ad esempio è vietato “vendere” il voto). DIRITTI TRASMISSIBILI E DIRITTI INTRASMISSIBILI Un diritto soggettivo può appartenere a diverse categorie indicate: ad esempio il diritto di proprietà è un diritto patrimoniale, reale, assoluto, trasmissibile; il diritto alla vita è un diritto non patrimoniale, assoluto, indisponibile.
Per esigenze di stabilità e certezza, è previsto che chi non esercita un proprio diritto per un determinato periodo, rischia di perderlo (estinzione del diritto). La prescrizione è l’estinzione di un diritto soggettivo dovuta al suo mancato esercizio entro i termini stabiliti dalla legge, a meno che non si tratti di un diritto indisponibile o di un diritto indicato dalla legge come imprescrittibile (cioè non soggetto a prescrizione, come ad esempio il diritto di proprietà). La prescrizione presuppone il decorso del tempo e l’inerzia del titolare. Si pensi ad un prestito concesso dal creditore al debitore. La decadenza è l’estinzione di un diritto soggettivo per effetto del mancato esercizio da parte del suo titolare in tempi molto brevi. Vi sono situazioni giuridiche incerte, nelle quali è considerato opportuno raggiungere una sistemazione definitiva entro termini piuttosto brevi. Per esempio, chi compra merci che risultano poi difettose ha il diritto di ottenere la sostituzione. PRESCRIZIONE E DECADENZA
I SOGGETTI DELDIRITTO
UN MINORENNE PUO’ ESSERE PROPRIETARIO DI UNA CASA? UN MINORENNE CHE COMPIE UN REATO PUO’ ESSERE PUNITO? UN RAGAZZO DI 18 ANNI PUO’ VENDERE UNA CASA? UN’ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUO’ AVERE DIRITTI E OBBLIGHI?
Sono soggetti del diritto quei soggetti che per l’ordinamento possono essere titolari di diritti e di doveri. Si distinguono le persone fisiche e le organizzazioni collettive.
LE PERSONE FISICHE «Persona fisica» è l’essere umano nato vivo. Requisiti fondamentali sono quindi la nascita e la vita. Le persone fisiche sono quindi tutti gli individui cui sono destinate le norme giuridiche.
La capacità giuridica è possibilità di una persona di essere titolare di diritti e di obblighi giuridici. Si acquista alla nascita e si perde con la morte. Al momento della nascita, con l’acquisto della capacità giuridica, si acquistano quindi dei diritti, tra i quali vi sono i diritti fondamentali delle persone fisiche e i diritti personali, come il diritto alla vita e all’integrità fisica; il diritto al nome, all’identità personale e all’immagine; il diritto alla riservatezza. Al momento della nascita si può anche acquistare il diritto di proprietà sui beni (ad esempio tramite una donazione o la successione mortis causa, cioè l’eredità). LA CAPACITA' GIURIDICA
La capacità di agire è la possibilità di un soggetto di compiere autonomamente atti giuridici, di esercitare personalmente i propri diritti, di assumere obblighi. Si acquista al compimento della maggiore età, che nel nostro ordinamento coincide con il compimento del diciottesimo anno. A 18 anni quindi: un ragazzo che, da bambino, ha ricevuto in eredità una casa, la può vendere; un ragazzo che, da bambino, ha ricevuto in eredità una casa, la può vendere; si può contrarre matrimonio; si può assumere l’obbligo di pagare una somma di denaro. LA CAPACITA' DI AGIRE
LA CAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE Diversa dalla capacità di agire è la capacità di intendere (cioè di capire il senso delle proprie azioni) e di volere (cioè di desiderare di compiere le proprie azioni). Questa deve essere valutata dal giudice caso per caso. Ad esempio se un individuo lancia un sasso contro un’altra persona, la capacità di intendere e di volere potrà essere valutata diversamente a seconda che si tratti di un neonato, di un malato psichiatrico o di un adulto sano di mente. I minorenni rispondono dei reati dal momento in cui hanno compiuto i 14 anni.
I soggetti che non hanno la capacità di agire o hanno una capacità di agire limitata solo a certi atti, sono detti incapaci di agire. Si distinguono gli incapaci assoluti (che non possono compiere alcun tipo di atto giuridico) e gli incapaci relativi (che possono compiere personalmente solo alcuni atti giuridici). L’INCAPACITA’ DI AGIRE
INCAPACI DI AGIRE INCAPACI RELATIVI INCAPACI ASSOLUTI MINORENNI INTERDETTI LEGALI INTERDETTI GIUDIZIALI MINORI EMANCIPATI INABILITATI
I soggetti capaci di agire possono compiere da soli atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione. Gli incapaci assoluti non possono compiere alcun tipo di atto giuridico. Gli incapaci relativi possono compiere da soli gli atti di ordinaria amministrazione. Gli atti di ordinaria amministrazione sono gli atti più semplici. Sono gli atti finalizzati alla gestione e alla conservazione del patrimonio (manutenzione), e non modificano l’entità del patrimonio. Gli atti di straordinaria amministrazione sono gli atti più complessi. Sono gli atti che determinano una permanente alterazione del patrimonio (vendita, donazione, ecc.).
GLI INCAPACI ASSOLUTI MINORENNI INTERDETTI GIUDIZIALI E LEGALI
GLI INCAPACI ASSOLUTI Sono soggetti che non possono compiere alcun tipo di atto giuridico. Gli atti sono compiuti nell’interesse dell’incapace da parte dei genitori (per i minorenni) o del tutore (il giudice tutelare nomina un tutore, che di solito è un parente). Gli atti di straordinaria amministrazione (come la vendita di una casa di proprietà di un minorenne) devono essere autorizzati dal giudice tutelare. I MINORENNI Sono soggetti incapaci assoluti. Sono seguiti dai genitori. In caso di mancanza dei genitori, il giudice tutelare nomina un tutore (spesso un parente).
GLI INTERDETTI Sono soggetti incapaci assoluti. Sono seguiti da un tutore. INTERDETTI GIUDIZIALI INTERDETTI LEGALI
GLI INTERDETTI GIUDIZIALI L’interdizione giudiziale è dichiarata dal giudice con una sentenza di interdizione per quelle persone affette da gravi malattie (solitamente patologie di carattere psicologico – psichiatrico, come ad esempio un’abituale infermità di mente. Viene nominato un tutore. GLI INTERDETTI LEGALI L’interdizione legale è un pena aggiuntiva prevista dalla legge per chi è stato condannato ad un periodo di detenzione superiore ai 5 anni. Viene nominato un tutore. L'interdizione legale cessa quando la pena è stata scontata. L’interdizione legale è un pena aggiuntiva prevista dalla legge per chi è stato condannato ad un periodo di detenzione superiore ai 5 anni. Viene nominato un tutore. L'interdizione legale cessa quando la pena è stata scontata. L’interdetto legale non può compiere atti di natura patrimoniale; può compiere atti personali (contrarre matrimonio, redigere un testamento ecc.). LA FUNZIONE DELL’INTERDIZIONE L’interdizione legale ha una funzione punitiva. Per questo l’interdetto legale può compiere atti di natura personale. L’interdizione legale ha una funzione punitiva. Per questo l’interdetto legale può compiere atti di natura personale. L’interdizione giudiziale ha la funzione di tutelare il soggetto dalla possibilità di danneggiare se stesso o il proprio patrimonio.
GLI INCAPACI RELATIVI Gli incapaci relativi sono soggetti che possono compiere da soli atti di ordinaria amministrazione e per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l’assistenza di un curatore. Il curatore appone la propria firma sugli atti accompagnata dalla formula «per assistenza». In caso di disaccordo tra incapace e curatore decide il giudice. MINORENNI EMANCIPATI INABILITATI
LA CAPACITA’ DI AGIRE LIMITATA PER ALCUNI MINORENNI I minorenni che abbiano compiuto 16 anni possono acquistare, in determinati casi una limitata capacità di agire: un sedicenne, autore di un libro, in relazione ai diritti d’autore, può esercitare tutti gli atti inerenti alla sfera del rapporto di edizione; un sedicenne che ha completato la scuola dell’obbligo può intraprendere un rapporto di lavoro; un sedicenne può riconoscere un figlio nato fuori da un matrimonio. I MINORI EMANCIPATI Sono minorenni che hanno compiuto almeno sedici anni di età e che eccezionalmente vengono autorizzati dal Tribunale dei minorenni ad unirsi in matrimonio con un’altra persona (normalmente per il matrimonio è richiesta la maggiore età), se ricorrono gravi ed urgenti necessità (ad esempio una gravidanza), previa valutazione da parte del giudice della maturità e dell’effettiva volontà della persona di unirsi in matrimonio.
GLI INABILITATI L’inabilitazione è un provvedimento disposto dal giudice attraverso una sentenza di inabilitazione che priva parzialmente la persona fisica della capacità di agire. Tale provvedimento di solito riguarda: persone affette da malattie di mentali non gravi, persone dedite al consumo abituale di alcool e stupefacenti, i prodighi (cioè chi spende il denaro senza alcun controllo), i sordomuti e i ciechi che non hanno ricevuto un’educazione sufficiente. Viene nominato un curatore.
L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO Dal 2004 è stata introdotto la figura dell’amministratore di sostegno. La tutela da parte del tutore e la curatela da parte del curatore sono volte a tutelare prevalentemente la sfera patrimoniale. L’amministratore di sostegno ha la funzione di soddisfare i bisogni e le necessità delle persone che vivono in situazioni di disagio (si pensi ad anziani con problemi di salute, disabili, persone in coma ecc.). Tale persona è nominata dal giudice tutelare e deve assistere la persona per atti specifici. Per gli altri atti è riconosciuta piena libertà di agire.
L’incapacità naturale è quella situazione in cui si trova una persona fisica, normalmente capace di agire, maggiorenne e non interdetta, consistente in una incapacità di intendere e di volere temporanea ( si pensi ad un maggiorenne, sotto l’effetto di alcool e stupefacenti, che viene indotto a concludere un contratto). Gli atti compiuti sono considerati validi, a meno che si riesca a dimostrare la mala fede dell’altro soggetto (cioè il soggetto deve essere consapevole della situazione di incapacità e ne deve aver approfittato). L’INCAPACITA’ NATURALE
LA SEDE DELLA PERSONA FISICA RESIDENZA: luogo dove una persona fisica vive abitualmente. Si determina con l’iscrizione presso l’anagrafe del Comune. DOMICILIO: luogo dove una persona fisica ha stabilito la sede dei propri affari o interessi. Per molte persone, la residenza e il domicilio coincidono. La persona può, però, determinare liberamente il proprio domicilio, anche in un luogo diverso dalla residenza (domicilio volontario). I minori hanno obbligatoriamente il domicilio nel luogo di residenza della famiglia, così come gli interdetti hanno il domicilio del loro tutore (domicilio legale). DIMORA: luogo dove una persona fisica soggiorna temporaneamente e saltuariamente.
Con la morte, i diritti patrimoniali si trasmettono agli eredi e i diritti personali si estinguono (diritto al nome, al voto, ecc.). Commorienza: in caso di più decessi, se è incerto il momento dei singoli decessi, tutte le persone si considerano decedute nello stesso istante (si pensi ad un incidente aereo in cui muoiono due coniugi, e non si può stabilire chi è morto prima; in tal caso, si dichiara la commorienza, che avrà conseguenze importanti ai fini della successione ereditaria). LA FINE DELLA PERSONA FISICA La morte è giuridicamente riconosciuta se risulta del tutto assente qualsiasi attività respiratoria e cerebrale.
Cosa succede nel caso in cui non si abbiano più notizie di una persona? SCOMPARSA: viene dichiarata dal momento in cui una persona si allontana dalla residenza o dal domicilio e non si hanno più sue notizie. Su richiesta degli interessati, il Tribunale nomina un curatore, con il compito di provvedere alla conservazione del patrimonio. ASSENZA: viene dichiarata dopo due anni da quando non si hanno notizie della persona. Si procede all’apertura del testamento. Gli eredi possono entrare nel possesso temporaneo dei beni, ma non possono alienarli. L’assenza non produce effetti personali (il coniuge non può contrarre un nuovo matrimonio). MORTE PRESUNTA: viene dichiarata dopo dieci anni da quando non si hanno notizie. Gli eredi acquistano la piena disponibilità del patrimonio. Il coniuge può contrarre un nuovo matrimonio. Se la persona ritorna, ritorna in possesso del patrimonio nello stato in cui si trova e viene annullato il secondo matrimonio del coniuge. In alcuni casi (guerre, calamità naturali ecc.) la morte presunta viene dichiarata prima dei dieci anni.