La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

OBBLIGAZIONE E’ un rapporto giuridico (regolato dal diritto)

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "OBBLIGAZIONE E’ un rapporto giuridico (regolato dal diritto)"— Transcript della presentazione:

1 OBBLIGAZIONE E’ un rapporto giuridico (regolato dal diritto)
Soggetti : debitore e creditore Oggetto: fare, non fare, dare Diritto del creditore: diritto di credito o pretesa creditoria Obbligo del debitore: debito Realizzazione: adempimento Mai in situazione isolata Valida causa giustificativa

2 Caratteri obbligazione
Oggetto: determinato o determinabile Soggetto: determinato o determinabile

3 FONTI dell’obbligazione
Art.1173: contratto; fatto illecito; ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico Si conferma un sistema aperto di fonti atipiche: anche se sino ad ora nessuna evidenza in tal senso, solo contratti atipici e fatti illeciti atipici

4 ART.1174 C.C. “ La prestazione che forma oggetto della obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore”: Patrimonialità della prestazione Non patrimonialità della finalità della pretesa

5 Trib. Catanzaro, La patrimonialità della prestazione non si ha soltanto se la prestazione presenta un intrinseco valore patrimoniale, ma anche quando lo riceva di riflesso dalla natura della controprestazione, sicché ove sia pattuito un corrispettivo monetario per una certa prestazione, essa assume carattere patrimoniale in quanto oggetto di valutazione economica delle parti.

6 OBBLIGAZIONI con pluralità di soggetti
Solidali (artt – 1313 c.c.) Divisibili/ indivisibili (artt – 1320 c.c.)

7 OBBLIGAZIONI SOLIDALI
C/O parziaria (divisibile) il creditore può chiedere a ciascun debitore solo una parte/quota Caratteristiche dell’o. solidale: 1.pluralità di soggetti 2.identità della prestazione 3.identità rapporto giuridico sottostante Solidarietà passiva presunta dalla legge Solidarietà attiva solo se espressamente prevista dalla legge o dal titolo

8 Rapporti esterni Rapporti interni Art.1298 presunzione di quote paritarie Azione di regresso

9 Insolvenza ripartita fra tutti condebitori (art. 1313 c.c.)
Effetti favorevoli si estendono, quelli sfavorevoli no Differenze con pagamento con surrogazione legale (art.1203)

10 Cass. 27/01/2015 n.1453 In tema di obbligazioni solidali, la circostanza che il creditore accetti da uno dei debitori il pagamento di una parte del debito complessivo, rilasciandone quietanza e non riservandosi di agire nei cfr dello stesso debitore per il residuo, integra gli estremi della rinuncia alla solidarietà ex art comma 2 n.1, con conseguente conservazione dell’azione in solido nei cfr degli altri condebitori; non si rinviene la fattispecie di remissione del debito ex art. 1301:

11 Effetto della rinuncia è solo quello di ridurre l’importo del debito residuo verso quell’obbligato e non di abdicare al diritto di esigere dagli altri coobbligati il pagamento di quanto ancora dovuto

12 Obbligazione indivisibile
Cass. 7/2/2014 n.2822: L’obbligazione è indivisibile ai sensi dell’art.1316 c.c. solo quando la prestazione abbia per oggetto una cosa o un atto che non è suscettibile di divisione per sua natura (oggettivamente indivisibile) o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti (soggettivamente indivisibile). Ne consegue che è divisibile l’obbligazione di risarcimento del danno in forma specifica nascente da un atto di transazione e avente ad oggetto lavori di sistemazione di terreni, se tale fu la volontà delle parti e se sia i terreni che la prestazione dovuta sono frazionabili.

13 OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE
Artt – 1291 c.c. Deduzione in obbligazione di due o più prestazioni Liberazione con esecuzione di una prestazione Scelta in genere del debitore Con esercizio della facoltà di scelta l’obbligazione diviene semplice per effetto della concentrazione: o. a contenuto determinabile dopo la scelta

14 IMPOSSIBILITA’ DI UNA PRESTAZIONE
Se impossibile sin dall’ origine ovvero impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile ad alcuna delle parti: OBBLIGAZIONE ALTERNATIVA DIVIENE OBBLIGAZIONE SEMPLICE

15 IMPOSSIBILITA’ colposa SOPRAVVENUTA di una prestazione
Scelta debitore Scelta creditore Causa allo stesso imputabile Obbligazione semplice Liberazione debitore O può pretendere altra + deve risarcire danno cagionato al debitore dalla perdita dell’altro Causa imputabile al creditore Causa imputabile debitore O esecuzione altra e pretesa di risarcimento danni x perdita prestazione divenuta impossibile Scelta della prestazione rimasta possibile o risarcimento del danno

16 IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA DI ENTRAMBE LE PRESTAZIONI -art.1290
senza colpa: liberazione SCELTA DEL DEBITORE: colpa debitore: pagamento equivalente dell’ultima divenuta impossibile SCELTA DEL CREDITORE: Colpa del debitore: pagamento equivalente dell’una o dell’altra

17 OBBLIGAZIONI CON FACOLTA’ ALTERNATIVA O FACOLTATIVE
Una sola prestazione dedotta in obbligazione ma il debitore ha facoltà di liberarsi eseguendo una prestazione diversa (es. art c.c.) Impossibilità sopravvenuta : estinzione dell’obbligazione poiché è obbligazione semplice; non si può pretendere l’adempimento della prestazione facoltativa


Scaricare ppt "OBBLIGAZIONE E’ un rapporto giuridico (regolato dal diritto)"

Presentazioni simili


Annunci Google