Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione LO STATO DELL’ARTE DELLA MALASANITÀ Milano, 18 novembre 2016 STUDIO LEGALE PROF. AVV. PAOLO VINCI & ASSOCIATI Piazza della Conciliazione n. 5 - 20123 Milano Via F.lli de Jatta n. 24 - 73052 Parabita (LE) E-mail: paolovinci@paolovinci.it - Sito web: www.paolovinci.it
Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione LO STATO DELL’ARTE DELLA MALASANITÀ Milano, 18 novembre 2016 L’AZIONE PENALE IN RESPONSABILITÀ MEDICA E LA “SCURE” DELLA CORTE DEI CONTI Piazza della Conciliazione n. 5 - 20123 Milano Via F.lli de Jatta n. 24 - 73052 Parabita (LE) E-mail: paolovinci@paolovinci.it - Sito web: www.paolovinci.it
Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione LO STATO DELL’ARTE DELLA MALASANITÀ Milano, 18 novembre 2016 IL RUOLO del MEDICO fino a QUALCHE TEMPO FA… Concetto paternalistico Dall’epoca di HAMMURABI (Babilonia, 1811-1750 a.C.) a quella del famoso giuramento di IPPOCRATE (Grecia, 460-370 a.C.) e fino a qualche decennio fa, il sanitario è stato considerato, in assoluto, un “taumaturgo”. Gli si riconosceva la competenza necessaria per decidere in favore e per conto del paziente. Insindacabilmente! «…il medico usa le cure per aiutare il malato secondo la sua abilità ed il suo giudizio, ma mai con l’intenzione di essere di danno..» Ippocrate Piazza della Conciliazione n. 5 - 20123 Milano Via F.lli de Jatta n. 24 - 73052 Parabita (LE) E-mail: paolovinci@paolovinci.it - Sito web: www.paolovinci.it
Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione LO STATO DELL’ARTE DELLA MALASANITÀ Milano, 18 novembre 2016 IL RIBALTAMENTO SOCIALE a PARTIRE dagli ANNI ‘80 Invece, dalla seconda metà del XX secolo, in seguito al progresso scientifico - tecnologico e ad una rivendicazione di spazi più ampi d’autonomia da parte del cittadino (approvazione della Carta dei diritti del Paziente - American Hospital Association 1973), sotto la spinta propulsiva degli USA, il rapporto medico- paziente evolve in una RELAZIONE CONTRATTUALE con la quale il paziente acquisisce il diritto, riconosciuto inappellabilmente, ad essere informato delle decisioni terapeutiche che lo riguardano. Piazza della Conciliazione n. 5 - 20123 Milano Via F.lli de Jatta n. 24 - 73052 Parabita (LE) E-mail: paolovinci@paolovinci.it - Sito web: www.paolovinci.it
Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione LO STATO DELL’ARTE DELLA MALASANITÀ Milano, 18 novembre 2016 PRECAUZIONI alle quali il SANITARIO dovrebbe ATTENERSI E’ divenuta un’esigenza oramai indifferibile, per il Sanitario, approfondire il rapporto con il proprio paziente, alla ricerca di un’intesa talmente forte e solidale da sfiorare la “complicità”. Gli interventi dei sanitari e la figura stessa del sanitario, che in passato erano avvolti da un’aura di sacralità, sono ora, infatti, sceverati con estrema diffidenza da pazienti sempre pronti a gridare all’errore ed a correre in Tribunale. Recuperare, da un lato, un po’ di quella fiducia che informava tale rapporto e permettere, dall’altro, di operare serenamente senza sentirsi continuamente sotto esame o, peggio ancora, sotto processo, costituisce una priorità assoluta. Solo così si potrà sperare di invertire l’attuale tendenza e di creare una base serena sulla quale professare. Piazza della Conciliazione n. 5 - 20123 Milano Via F.lli de Jatta n. 24 - 73052 Parabita (LE) E-mail: paolovinci@paolovinci.it - Sito web: www.paolovinci.it
Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione LO STATO DELL’ARTE DELLA MALASANITÀ Milano, 18 novembre 2016 «Anche voi – medici – siete venuti al mondo, come sono venuto io, con una missione da compiere. Badate: vi parlo di doveri in un momento in cui tutti parlano di diritti… Voi avete la missione di curare il malato; ma se al letto del malato non portate l’Amore, non credo che i farmaci servano molto… L’Amore non può fare a meno della parola. Voi come potreste esprimerlo se non con parole che sollevino spiritualmente il malato?…» (Padre Pio - oggi San Pio – 1887-1968 - LCS, 5-V-58, p. 28). Piazza della Conciliazione n. 5 - 20123 Milano Via F.lli de Jatta n. 24 - 73052 Parabita (LE) E-mail: paolovinci@paolovinci.it - Sito web: www.paolovinci.it
Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione LO STATO DELL’ARTE DELLA MALASANITÀ Milano, 18 novembre 2016 COLPA PROFESSIONALE La responsabilità del sanitario rientra nel più vasto campo della responsabilità medica con alcune peculiarità proprie. Errori della stessa specie hanno incrementato l’aumento del contenzioso. Obiettivo di chi denuncia: a) ottenere un risarcimento rapido; b) soddisfare desiderio di vendetta. L’attività medica del sanitario può comportare: Responsabilità civile Responsabilità penale c) Responsabilità amministrativa Piazza della Conciliazione n. 5 - 20123 Milano Via F.lli de Jatta n. 24 - 73052 Parabita (LE) E-mail: paolovinci@paolovinci.it - Sito web: www.paolovinci.it
Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione LO STATO DELL’ARTE DELLA MALASANITÀ Milano, 18 novembre 2016 LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA Piazza della Conciliazione n. 5 - 20123 Milano Via F.lli de Jatta n. 24 - 73052 Parabita (LE) E-mail: paolovinci@paolovinci.it - Sito web: www.paolovinci.it
Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione LO STATO DELL’ARTE DELLA MALASANITÀ Milano, 18 novembre 2016 LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA del MEDICO per COLPA GRAVE IL DANNO ERARIALE TRE REQUISITI FONDAMENTALI: A) rapporto di servizio tra il sanitario e l’ente pubblico struttura-sanitaria danneggiata B) nesso di causalità tra condotta del sanitario ed il danno subito dall’ente (c.d. DANNO ERARIALE) C) L’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave Piazza della Conciliazione n. 5 - 20123 Milano Via F.lli de Jatta n. 24 - 73052 Parabita (LE) E-mail: paolovinci@paolovinci.it - Sito web: www.paolovinci.it
Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione LO STATO DELL’ARTE DELLA MALASANITÀ Milano, 18 novembre 2016 IL GIUDICE COMPETENTE E’ LA CORTE DEI CONTI: L’accertamento della colpa grave viene effettuato autonomamente dalla Corte dei Conti, ad eccezione delle ipotesi in cui sia intervenuta una sentenza penale di condanna. SE COLPA GRAVE/DOLO del MEDICO: azione di rivalsa della Struttura Sanitaria nei suoi confronti. IPOTESI COLPA GRAVE: per colpa grave si intende la mancanza di diligenza, violazione delle disposizioni di legge, sprezzante trascuratezza dei propri doveri, non osservanza del minimo di diligenza richiesto rispetto alle mansioni, agli obblighi ed ai doveri di esercizio. Deve trattarsi di errori inescusabili per la loro grossolanità, assenza di cognizioni fondamentali, difetto del minimo di perizia tecnica, esperienza e capacità professionale. IPOTESI DOLO: la responsabilità dolosa è costituita da trasgressioni volontarie e coscienti, collegate a stretto filo con l’esercizio della professione sanitaria. Piazza della Conciliazione n. 5 - 20123 Milano Via F.lli de Jatta n. 24 - 73052 Parabita (LE) E-mail: paolovinci@paolovinci.it - Sito web: www.paolovinci.it
Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione LO STATO DELL’ARTE DELLA MALASANITÀ Milano, 18 novembre 2016 AZIONE di RIVALSA azione intentata dall’Ente Pubblico nei confronti del proprio dipendente. Condizioni --------------> dolo o colpa grave del sanitario; Giurisdizione ----------> Corte dei Conti. RIVALSA dell’ENTE Piazza della Conciliazione n. 5 - 20123 Milano Via F.lli de Jatta n. 24 - 73052 Parabita (LE) E-mail: paolovinci@paolovinci.it - Sito web: www.paolovinci.it
Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione LO STATO DELL’ARTE DELLA MALASANITÀ Milano, 18 novembre 2016 L’ITER PROCESSUALE presso LA CORTE dei CONTI COME si SNODA nella SOSTANZA il PROCESSO Ricevuta la segnalazione dall’Ente, ritenuto che sussistano entrambe le condizioni della colpa grave/dolo e del danno all’Amministrazione, la procura della Corte dei Conti incardina un procedimento erariale a carico del dipendente, notificando un AVVISO A DEDURRE: inizia così il procedimento contabile. Il PM contabile procede autonomamente all’accertamento della colpa grave ed effettua l’istruttoria al termine della quale, entro 120 giorni, “traduce” il dipendente pubblico, con atto di citazione, dinanzi alla Corte per il giudizio. Il giudizio si svolge autonomamente, prescindendo dalle eventuali prove pregresse assunte in sede civile/penale e senza una vera e propria fase probatoria, mirando solo a permettere alla Corte di acquisire un convincimento di condanna totale/parziale o di non condanna erariale. In caso di condanna, la Corte può discrezionalmente richiedere il rimborso completo e/o parziale dell’importo, o dividerlo in misura diversa tra i diversi soggetti condannati. Piazza della Conciliazione n. 5 - 20123 Milano Via F.lli de Jatta n. 24 - 73052 Parabita (LE) E-mail: paolovinci@paolovinci.it - Sito web: www.paolovinci.it
Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione LO STATO DELL’ARTE DELLA MALASANITÀ Milano, 18 novembre 2016 QUANDO e COSA OCCORRE SEGNALARE alla CORTE dei CONTI L’iter che conduce all’insorgenza delle indagini della Corte dei Conti è il seguente: 1) fumus sussistenza colpa grave/dolo del professionista; 2) pagamento della somma da parte della struttura sanitaria pubblica per esaurimento del massimale o inesistenza o inoperatività della polizza di RC della struttura (danno erariale); 3) segnalazione da parte dell’Azienda Pubblica. Piazza della Conciliazione n. 5 - 20123 Milano Via F.lli de Jatta n. 24 - 73052 Parabita (LE) E-mail: paolovinci@paolovinci.it - Sito web: www.paolovinci.it
Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione LO STATO DELL’ARTE DELLA MALASANITÀ Milano, 18 novembre 2016 L’ammontare delle franchigie/SIR nonché l’obbligo per gli Enti di trasmettere alla Procura i verbali dei C.V.S. e tutti i dati relativi alle transazioni, porteranno, in futuro, ad un sensibile aumento del contenzioso erariale, rendendo quanto mai necessaria per il medico una copertura assicurativa ad hoc per colpa grave. La Corte dei Conti, completamente “ignara” fino a qualche tempo fa delle dinamiche assicurative causa la cogenza di franchigie assolute (fisiologico letargo), si è vista rovesciare, sul proprio tavolo, la “patata bollente” del contenzioso del mondo socio-sanitario-assicurativo e rischia di non essere, giustamente, pronta a gestire questa dinamica complessa e variegata. Piazza della Conciliazione n. 5 - 20123 Milano Via F.lli de Jatta n. 24 - 73052 Parabita (LE) E-mail: paolovinci@paolovinci.it - Sito web: www.paolovinci.it
Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione LO STATO DELL’ARTE DELLA MALASANITÀ Milano, 18 novembre 2016 ART. 9 DDL GELLI: NUOVA AZIONE di RIVALSA Condizioni ------------------------------> dolo o colpa grave. Giurisdizione ---------------------------> giudice ordinario, se la domanda del danneggiato nei confronti della struttura pubblica è accolta. Termini ----------------------------------> può essere esercitata solo dopo l’avvenuto risarcimento ed entro un anno dal passaggio in giudicato. Limiti -------------------------------------> la rivalsa non può superare l’importo di tre retribuzioni lorde annue dell’esercente. Piazza della Conciliazione n. 5 - 20123 Milano Via F.lli de Jatta n. 24 - 73052 Parabita (LE) E-mail: paolovinci@paolovinci.it - Sito web: www.paolovinci.it
Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione LO STATO DELL’ARTE DELLA MALASANITÀ Milano, 18 novembre 2016 LA RESPONSABILITA’ PENALE Piazza della Conciliazione n. 5 - 20123 Milano Via F.lli de Jatta n. 24 - 73052 Parabita (LE) E-mail: paolovinci@paolovinci.it - Sito web: www.paolovinci.it
Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione LO STATO DELL’ARTE DELLA MALASANITÀ Milano, 18 novembre 2016 LA RESPONSABILITA’ PENALE DEL SANITARIO In campo penale l’accertamento è assolutamente garantista per il sanitario: per addivenire ad una condanna occorre che sia accertata la sua colpevolezza “oltre ogni ragionevole dubbio”. Una vera e propria probatio diabolica, considerando quelle che sono le peculiarità della scienza medica. Individuare la responsabilità penale del sanitario nel verificarsi del fatto lesivo, individuando un comportamento (omissivo o commissivo), senza il quale il danno non si sarebbe verificato, al di là di ogni ragionevole dubbio. Tra il comportamento individuato e il fatto lesivo deve sussistere un nesso di causalità certo o, quanto meno, una correlazione statistica prossima al 100%. Piazza della Conciliazione n. 5 - 20123 Milano Via F.lli de Jatta n. 24 - 73052 Parabita (LE) E-mail: paolovinci@paolovinci.it - Sito web: www.paolovinci.it
Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione LO STATO DELL’ARTE DELLA MALASANITÀ Milano, 18 novembre 2016 LE NORME di LEGGE di RIFERIMENTO ART. 589 C.P.: «CHIUNQUE CAGIONI PER COLPA LA MORTE DI UNA PERSONA E’ PUNITO CON LA RECLUSIONE DA SEI MESI A CINQUE ANNI…» ART. 590 C.P.: «CHIUNQUE CAGIONI AD ALTRI PER COLPA UNA LESIONE PERSONALE E’ PUNITO CON LA RECLUSIONE FINO A TRE MESI O CON LA MULTA FINO A € 309 … » Piazza della Conciliazione n. 5 - 20123 Milano Via F.lli de Jatta n. 24 - 73052 Parabita (LE) E-mail: paolovinci@paolovinci.it - Sito web: www.paolovinci.it
Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione LO STATO DELL’ARTE DELLA MALASANITÀ Milano, 18 novembre 2016 IL RUOLO del PERITO nel PROCESSO PENALE E’ il vero peritus peritorum! E’ importante quanto il Giudice, perché con la sua relazione medica, alla luce delle recenti profonde innovazioni legislative, giurisprudenziali e dottrinarie, deve, in termini di nesso causale, sceverare il facere medico dell’imputato, sia in termini attivi che omissivi, deve graduare l’eventuale colpa (che in sede penale è fondamentale, dopo l’avvento della Balduzzi) e deve operare il giudizio controfattuale, fondamento della teoria della causalità. Piazza della Conciliazione n. 5 - 20123 Milano Via F.lli de Jatta n. 24 - 73052 Parabita (LE) E-mail: paolovinci@paolovinci.it - Sito web: www.paolovinci.it
Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione LO STATO DELL’ARTE DELLA MALASANITÀ Milano, 18 novembre 2016 L’EFFETTO PROBABILISTICO che INCIDE sul NESSO CAUSALE Poiché la medicina è per definizione una scienza probabilistica, il giudice deve poter valorizzare proprio il dato probabilistico, soprattutto nelle ipotesi di reato omissivo nelle quali è più difficile effettuare un giudizio controfattuale, inserendo nella ipotetica ricostruzione dei fatti la condotta omessa che avrebbe potuto rivelarsi risolutiva. Proprio in questa direzione, rimane costante il monito delle Sezioni Unite Penali, con la sentenza Franzese (10 luglio 2002). Per giungere alla affermazione della penale responsabilità, occorre la prova che il comportamento alternativo dell’agente avrebbe impedito l’evento con un “elevato grado di probabilità prossimo alla certezza”. Questo principio è diventato una vera e propria pietra miliare della giurisprudenza italiana. Riforma dell’ art. 533 del codice di procedura penale: “Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio […]”. Da qui, una rigogliosa giurisprudenza, univoca e costante in sede penale. Piazza della Conciliazione n. 5 - 20123 Milano Via F.lli de Jatta n. 24 - 73052 Parabita (LE) E-mail: paolovinci@paolovinci.it - Sito web: www.paolovinci.it
Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione LO STATO DELL’ARTE DELLA MALASANITÀ Milano, 18 novembre 2016 I recenti orientamenti della Suprema Corte Risponde penalmente il medico di guardia della morte del paziente dopo averlo dimesso per ordine del direttore di reparto: davanti a una determinazione presa dal superiore, che egli non trovava condivisibile, era tenuto a esprimere formalmente il proprio dissenso manifestandone le ragioni. La IV Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26966 del 20 giugno 2013, ha respinto il ricorso di un sanitario contro il giudizio di colpevolezza della Corte d’Appello di Palermo che lo ha ritenuto responsabile del decesso di un paziente con la conseguente risarcimento del danno per averlo dimesso quando ancora presentava dolori ed altri sintomi post intervento chirurgico. Si addebita all’imputato di aver concorso alle dimissioni, a prescindere dalla circostanza che il paziente non fosse stato da lui operato, avendo omesso di tener conto del quadro clinico, anche mediante esame della cartella, essendo così, venuto meno all’obbligo di segnalare le ragioni che facevano apparire premature le dimissioni del paziente. Pertanto, davanti a una determinazione presa dal direttore del reparto, che egli non trovava condivisibile, era tenuto a esprimere formalmente il proprio dissenso. Spiega la Suprema corte che «il medico che insieme al direttore del reparto compie attività sanitaria non può pretendere di essere sollevato da responsabilità ove ometta di differenziare la propria posizione, rendendo palesi i motivi che lo inducono a dissentire dalla decisione eventualmente presa dal direttore...». Piazza della Conciliazione n. 5 - 20123 Milano Via F.lli de Jatta n. 24 - 73052 Parabita (LE) E-mail: paolovinci@paolovinci.it - Sito web: www.paolovinci.it
Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione LO STATO DELL’ARTE DELLA MALASANITÀ Milano, 18 novembre 2016 Cassazione Penale, Sez. IV, 6 marzo 2015, n. 9923 L’articolo 3 della legge 189/12 (cd. Legge Balduzzi) non impedisce che possa rispondere di omicidio o lesioni personali colpose il medico che si è attenuto alle linee guida. La responsabilità penale può affermarsi quando la necessità di disapplicare le best practice nel caso specifico era immediatamente riconoscibile per la particolare situazione del paziente e quindi nelle ipotesi in cui, per un errore inescusabile, il professionista non riconosca la peculiare situazione clinica del soggetto, che qualunque collega al posto suo individuerebbe. Gli Ermellini individuano la colpa grave nell’errore inescusabile. Allorquando il medico non applica le cognizioni generali e fondamentali della professione oppure non usa quel minimo di abilità e perizia tecnica dal punto di vista manuale o strumentale nell’atto operatorio. Piazza della Conciliazione n. 5 - 20123 Milano Via F.lli de Jatta n. 24 - 73052 Parabita (LE) E-mail: paolovinci@paolovinci.it - Sito web: www.paolovinci.it
Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione LO STATO DELL’ARTE DELLA MALASANITÀ Milano, 18 novembre 2016 Cassazione Penale, Sez. IV, 6 giugno 2016, n. 23283 «La limitazione di responsabilità, in caso di colpa lieve, può operare, per le condotte professionali conformi alle linee guida ed alle buone pratiche, anche in caso di errori che siano connotati da profili di colpa generica diversi dalla imperizia». Viene così formulato un principio di diritto che sembra porre fine ad una bagarre dottrinaria e giurisprudenziale che, nei primi anni di applicazione della legge Balduzzi, vedeva contrapporsi tesi discordanti sull’applicabilità della parziale abolitio criminis introdotta dalla novella del 2012, in relazione ai casi connotati dalla sola imperizia (Cfr. Cass. Pen. Sez. IV n. 11493/13 nonché Cass. Pen. Sez. IV n. 16944/2015) piuttosto che dalla imprudenza e negligenza del sanitario. Secondo i Supremi Giudici, la valutazione che il giudice di merito deve effettuare rispetto all’ambito di operatività della scriminante introdotta nell’ordinamento dalla novella del 2012 «non può che poggiare sul canone del grado della colpa, costituente la chiave di volta dell’impianto normativo delineato dalla L. n. 189 del 2012, art. 3». Piazza della Conciliazione n. 5 - 20123 Milano Via F.lli de Jatta n. 24 - 73052 Parabita (LE) E-mail: paolovinci@paolovinci.it - Sito web: www.paolovinci.it
Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione LO STATO DELL’ARTE DELLA MALASANITÀ Milano, 18 novembre 2016 LE LINEE GUIDA Art. 3 della Legge 8 novembre 2012 n. 189 Linee guida: «Suggerimenti atti ad orientare i sanitari nei comportamenti che devono porre in essere in relazione ai casi concreti» (v. Cass. 24400 del 2006). Valenza probatoria delle linee guida con particolare riferimento all’esistenza della colpa professionale, ove esse si fondino su «autorevoli studi svolti anche a livello internazionale» (v. Cass. 10795 del 2008). Le linee guida possono assumere rilevanza ai fini dell’accertamento della responsabilità del medico soltanto quando indicano standards diagnostico-terapeutici conformi alle regole dettate dalla migliore scienza medica a garanzia della salute del paziente e non risultino ispirate esclusivamente a logiche di economicità della gestione, per contenere le spese in contrasto con le esigenze di cura del paziente (v. Cass. 11493 del 2013). Piazza della Conciliazione n. 5 - 20123 Milano Via F.lli de Jatta n. 24 - 73052 Parabita (LE) E-mail: paolovinci@paolovinci.it - Sito web: www.paolovinci.it
Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione LO STATO DELL’ARTE DELLA MALASANITÀ Milano, 18 novembre 2016 LA RILEVANZA PENALE del RISPETTO delle LINEE GUIDA ● Le linee guida non costituiscono uno strumento di precostituita, ontologica affidabilità . ● La valutazione del grado di affidabilità delle linee guida implica accertamento: - caratteristiche del soggetto o della comunità che ha prodotto linee guida, la sua veste istituzionale, il grado di indipendenza da interessi economici condizionanti - del metodo dal quale esse sono scaturite, nonché all’ampiezza e alla qualità del consenso che si è formato attorno alle specifiche direttive - vanno seguite cum grano salis -> non prescindere sia dalla scienza medica sia - soprattutto - dal buon senso. Piazza della Conciliazione n. 5 - 20123 Milano Via F.lli de Jatta n. 24 - 73052 Parabita (LE) E-mail: paolovinci@paolovinci.it - Sito web: www.paolovinci.it
Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione LO STATO DELL’ARTE DELLA MALASANITÀ Milano, 18 novembre 2016 IN QUESTO CONTESTO SI INSERISCE LA RECENTE LEGISLAZIONE IN MATERIA IL DECRETO LEGGE DEL 6 SETTEMBRE 2012 CONVERTITO NELLA LEGGE N.189 DEL 2012 C.D. «LEGGE BALDUZZI» Piazza della Conciliazione n. 5 - 20123 Milano Via F.lli de Jatta n. 24 - 73052 Parabita (LE) E-mail: paolovinci@paolovinci.it - Sito web: www.paolovinci.it
Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione LO STATO DELL’ARTE DELLA MALASANITÀ Milano, 18 novembre 2016 ASPETTI PENALI RILEVANTI della LEGGE 189/2012 (Legge Balduzzi) ART. 3 RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DELL’ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA «L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde PENALMENTE per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c. Il Giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo» Piazza della Conciliazione n. 5 - 20123 Milano Via F.lli de Jatta n. 24 - 73052 Parabita (LE) E-mail: paolovinci@paolovinci.it - Sito web: www.paolovinci.it
Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione LO STATO DELL’ARTE DELLA MALASANITÀ Milano, 18 novembre 2016 RESPONSABILITA’ PENALE HUMUS Nell’accertamento del rapporto di causalità fra l’omessa corretta terapia e la morte del paziente, non può sostituirsi il concetto di alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica con quello di semplice possibilità. Occorre, sempre e solo, un elevato grado di probabilità che sfiori la certezza. Piazza della Conciliazione n. 5 - 20123 Milano Via F.lli de Jatta n. 24 - 73052 Parabita (LE) E-mail: paolovinci@paolovinci.it - Sito web: www.paolovinci.it
Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione LO STATO DELL’ARTE DELLA MALASANITÀ Milano, 18 novembre 2016 DIFFERENZE “CROMOSOMICHE” RESPONSABILITA’ CIVILE e RESPONSABILITA’ PENALE Concludendo, il sanitario, in caso di evento dannoso, può incorrere in due tipi di responsabilità: penale e civile. Ma i due procedimenti possono condurre a due decisioni differenti. Le finalità delle due responsabilità sono diverse (tutela di un interesse privato o pubblico) e diversi sono i principi con i quali si valuta il Cass. Civ., III Sez., 8 novembre 2016, n. 22639 Pur in presenza di un intervento corretto, la difettosa tenuta della cartella clinica non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la colposa condotta del medico ed il danno del paziente. Le omissioni nella tenuta della cartella clinica rilevano sia ai fini dell’inesatto adempimento ex art. 1176, 2° comma, c.c., sia come possibilità di fare ricorso alla prova presuntiva. NESSO di CAUSALITA’: - PENALE: certezza oltre ogni ragionevole dubbio - CIVILE: principio probabilistico Piazza della Conciliazione n. 5 - 20123 Milano Via F.lli de Jatta n. 24 - 73052 Parabita (LE) E-mail: paolovinci@paolovinci.it - Sito web: www.paolovinci.it
Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione LO STATO DELL’ARTE DELLA MALASANITÀ Milano, 18 novembre 2016 DE JURE CONDENDO (CONDITO?): DDL GELLI Con il nuovo DDL sulla Sanità, il Legislatore affronta tutti i problemi legati alla responsabilità professionale medica, negli ambiti sociale, sanitario, giurisdizionale e statale. L’auspicio è di avere una legge che ponga riparo a tutti gli obbrobri giurisprudenziali e dottrinari dal 1999 ad oggi, che hanno veicolato il risarcimento da una concezione aquiliana ad una contrattualistica è veramente forte e costituisce un anelito di Giustizia sostanziale. Piazza della Conciliazione n. 5 - 20123 Milano Via F.lli de Jatta n. 24 - 73052 Parabita (LE) E-mail: paolovinci@paolovinci.it - Sito web: www.paolovinci.it
Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione LO STATO DELL’ARTE DELLA MALASANITÀ Milano, 18 novembre 2016 FOCUS: GARANZIA ASSICURATIVA Il DDL Gelli prevede importanti innovazioni in relazione alla copertura assicurativa di Enti ed operatori sanitari. Art.10 -> dispone che tutte le strutture sanitarie siano obbligatoriamente provviste di idonea copertura assicurativa anche per le prestazioni sanitarie che siano svolte in regime di libera professione intramuraria. Conseguentemente l’azione di rivalsa sarà efficace se ciascun sanitario operante in aziende del SSN, in strutture o in enti privati provveda alla stipula, con oneri a proprio carico, di adeguata polizza di assicurazione. Art. 11 -> aggiunge che la garanzia assicurativa è estesa anche agli eventi accaduti durante la vigenza temporale della polizza e denunciati dall’assicurato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto assicurativo. Le Compagnie possono estendere l’operatività della garanzia assicurativa anche ad eventi accaduti nei cinque anni antecedenti alla conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all’impresa durante la vigenza temporale della polizza. Piazza della Conciliazione n. 5 - 20123 Milano Via F.lli de Jatta n. 24 - 73052 Parabita (LE) E-mail: paolovinci@paolovinci.it - Sito web: www.paolovinci.it
Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione LO STATO DELL’ARTE DELLA MALASANITÀ Milano, 18 novembre 2016 DDL GELLI nel CIVILE (in breve per… evitare invasioni di campo) Il DDL Gelli sancisce il definitivo superamento della c.d. teoria da contatto sociale prodotto della giurisprudenza di legittimità. In particolare: - Si introduce il c.d. “doppio binario” di responsabilità : contrattuale a carico delle strutture sanitarie (pubbliche e private) e dei liberi professionisti ed extracontrattuale per l’esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività nell’ambito di una struttura sanitaria (pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale) con evidenti conseguenze sui termini di prescrizione e sull’onere della prova (orientamento già consolidato presso la sezione I del Tribunale di Milano – “nota” sentenza dr. Patrizio GATTARI); - Obbligo di presentare la domanda di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi (con la presenza delle compagnie di Assicurazione) e in caso di esito negativo si procede nelle forme del processo sommario di cognizione; - Azione di Rivalsa solo per dolo o colpa grave; - Istituzione di un Fondo di Garanzia per i danni da responsabilità sanitaria; - Modifiche alla garanzia assicurativa. Piazza della Conciliazione n. 5 - 20123 Milano Via F.lli de Jatta n. 24 - 73052 Parabita (LE) E-mail: paolovinci@paolovinci.it - Sito web: www.paolovinci.it
Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione LO STATO DELL’ARTE DELLA MALASANITÀ Milano, 18 novembre 2016 DDL GELLI nel PENALE: art. 590 ter C.P. L’art. 6 del DDL Gelli introduce una nuova norma nel codice penale, l’art. 590 ter, composto da due commi. Il primo comma prevede che “l’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli artt. 589 e 590 solo in caso di colpa grave”. Il secondo comma statuisce che “agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”. La portata innovativa è racchiusa nel 2°comma -> viene esclusa ogni responsabilità penale colposa (per imperizia) quando il sanitario si sia attenuto alla best practice ed alle linee guida. Piazza della Conciliazione n. 5 - 20123 Milano Via F.lli de Jatta n. 24 - 73052 Parabita (LE) E-mail: paolovinci@paolovinci.it - Sito web: www.paolovinci.it
Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione LO STATO DELL’ARTE DELLA MALASANITÀ Milano, 18 novembre 2016 STRATEGIA CONSIGLIATA dopo… GELLI 1) Munirsi di una prova scientifica in termini di nesso eziologico (certezza per il penale, alta probabilità per il civile); 2) sconsigliare l’alea del giudizio (ATP) quando non si dispone di prove processualmente inattaccabili secondo un criterio di ragionevolezza e sostenibilità giuridica (per evitare la temerarietà); 3) conoscere sempre l’indirizzo giurisprudenziale del Foro ove si opera; 4) munirsi di pazienza, perché in Diritto nulla è immediato e certo; 5) per il sanitario e per l’Ente, dotarsi di un’ottima copertura assicurativa. Piazza della Conciliazione n. 5 - 20123 Milano Via F.lli de Jatta n. 24 - 73052 Parabita (LE) E-mail: paolovinci@paolovinci.it - Sito web: www.paolovinci.it
Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione LO STATO DELL’ARTE DELLA MALASANITÀ Milano, 18 novembre 2016 GIUSTIZIA ed EQUILIBRIO nel RISARCIMENTO Gaio – Giustiniano -> Homo liber inaestimabilis res Accertato giudizialmente l’errore medico, è legittimo che il danneggiato ottenga il giusto ed integrale risarcimento per le conseguenze pregiudizievoli patite nella sfera dei propri diritti. «Giusto», nel senso di effettivo e reale, senza sperequazioni e duplicazioni. Il messaggio che vorrei indirizzare a tutti Voi, ciascuno nel proprio ruolo, di assicuratore, di avvocato, di cittadino, di liquidatore, di magistrato, di medico-legale, di sanitario, è di mirare ad un diritto equo che guardi al giusto ristoro per la lesione patita e per la capacità compromessa, con la consapevolezza, da un lato, che «l’uomo è una inaestimabilis res» e, dall’altro, che occorrono, a garanzia di tutti, chiarezza e rigore giuridico, sostanziale e formale. Piazza della Conciliazione n. 5 - 20123 Milano Via F.lli de Jatta n. 24 - 73052 Parabita (LE) E-mail: paolovinci@paolovinci.it - Sito web: www.paolovinci.it
Prof. Avv. Paolo Vinci Patrocinante in Cassazione LO STATO DELL’ARTE DELLA MALASANITÀ Milano, 18 novembre 2016 “Non è né la più forte, né la più intelligente delle specie che sopravvive, ma quella che meglio si sa adeguare ai cambiamenti” Charles Robert Darwin Piazza della Conciliazione n. 5 - 20123 Milano Via F.lli de Jatta n. 24 - 73052 Parabita (LE) E-mail: paolovinci@paolovinci.it - Sito web: www.paolovinci.it