Le regole di circolazione degli alimenti nell’Unione Europea
La creazione del mercato interno 1. L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati. 2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati. . Versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Trattato sull'Unione europea (versione consolidata) - Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata) - Protocolli - Allegati - Dichiarazioni allegate all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 - Tavole di corrispondenza Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26/10/2012 pag. 0001 - 0390
La libera circolazione delle merci 1. L'Unione comprende un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi. 2. Le disposizioni dell'articolo 30 e del capo 3 del presente titolo si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.
Restrizioni alla libertà di circolazione (art. 36 TFUE) Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
Nel 1976, l'azienda tedesca Rewe aveva richiesto il permesso di importare diversi liquori (tra cui il Cassis) per venderli nei propri supermercati in Germania. L'organo competente in materia, la Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, ente federale amministrativo delle acquaviti in Germania, comunicò all'azienda che non erano necessari permessi di importazione, ma aggiunse che il liquore non poteva essere commercializzato in Germania, dato che il suo tenore alcolico (dal 15% al 20%) era inferiore al minimo prescritto dal diritto tedesco per i liquori (32%). L'importatore, in disaccordo contro quanto comunicato dall'ente amministrativo, intraprese le vie legali, appellandosi tra l'altro ai principi di libertà di scambio all'interno della Comunita Europea (CEE). Chiamato ad intervenire, il Tribunale di diritto finanziario dell'Assia fece inoltrare la pratica alla Corte di Giustizia Europea. Tra l'altro, la Corte considerò che il liquore veniva prodotto conformemente alle norme legali di un paese comunitario, la Francia, e che gli ostacoli imposti alla libera circolazione dei beni all'interno della CEE potevano al massimo essere giustificati da interessi generali da parte del Paese interessato dall'importazione (c.d. esigenze imperative). A tali interessi potevano corrispondere le esigenze di salute pubblica, ma proprio in questo contesto giocava un ruolo non trascurabile il fatto che il tenore alcolico del Cassis fosse modesto. La Corte sentenziò infine che quella limitazione imposta dallo stato non era giustificata da alcun interesse generale; la ditta vinse quindi la causa contro l'amministrazione tedesca.[1]
Il principio del mutuo riconoscimento Ogni prodotto legalmente fabbricato e posto in vendita in uno stato membro deve essere, in linea di massima, ammesso sul mercato di ogni altro stato membro, qualora sia conforme alla normativa od ai procedimenti di fabbricazione legittimi e tradizionali del paese d’esportazione, e commercializzato sul territorio di quest’ultimo. Sentenza ‘Cassis du Dijone’
Norme tecniche Le normative tecniche e commerciali non possono creare ostacoli se non quando siano necessarie per soddisfare esigenze imperative e perseguano un obiettivo di interesse generale, di cui esse costituiscono la garanzia essenziale. Tale obiettivo dev’essere di natura tale da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci, che costituisce una delle regole fondamentali della Comunità
Armonizzazione (art. 114 TFUE) Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.
Concorrenza Qualora la Commissione constati che una disparità esistente nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato interno e provoca, per tal motivo, una distorsione che deve essere eliminata, essa provvede a consultarsi con gli Stati membri interessati.
Fine lezione
Riferimenti bibliografici Costato – Borghi – Rizzioli Compendio di diritto alimentare. Cedam