Normativa relativa a IRC Un po’ di storia della normativa riguardante l’inquadramento economico degli Insegnanti di Religione Cattolica. Accordo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con Legge 25/3/1985 n. 121. Prima di tale accordo non era richiesto alcun titolo di studio specifico, essendo sufficiente la designazione dell’ordinario diocesano; C.M. MIUR 3/1/2001, n. 2; Intesa tra CEI e MIUR del 28/06/12 e conseguente DPR 175/12 del 20/08/12; C.M. MIUR n. 2989 del 6/11/2012.
Normativa relativa a IRC Ai sensi dell’Intesa del 14 dicembre 1985 al punto 2.5 “L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale. Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina dei singoli docenti l'ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorità scolastica delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascun circolo o istituto, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4.” 2.6. “Nelle scuole materne ed elementari, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo comma, del protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni circolo didattico, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti di classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico.” Punto 4.2 “Per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati: 4.4. Nella scuola materna ed elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito, ai sensi del punto 2.6, dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l'insegnamento della religione cattolica, o comunque siano riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano. Nel caso in cui l'insegnamento della religione cattolica non venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso può essere affidato: a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano; b) a chi, fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente punto 4.4; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana.
La Circolare n. 43 del 19/2/1992 precisa che i nuovi titoli di studio necessari per Insegnare la cattolica sono tassativamente richiesti a partire dall’anno scolastico 1990/91 (con eccezioni); Da tale a.s. chi non possiede il titolo di studio prescritto viene considerato supplente annuale o temporaneo senza diritto di progressione per classi e scatti. Riepilogo dei titoli prescritti: Scuole infanzia e primaria: insegnanti, del circolo didattico o meno, con titolo di studio valido per l’insegnamento in questi ordini di scuola che siano riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano; sacerdoti e diaconi; coloro che, forniti di altro diploma di scuola secondaria superiore abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla CEI. Scuole secondarie di 1 e 2 grado: titolo accademico in teologia o altre discipline rilasciato da facoltà approvata dalla Santa Sede; corso di studi teologici in un Seminario Maggiore; diploma accademico di magistero in scienze religiose.
Eccezioni: Gli insegnanti di scuola materna e elementare in servizio nell'a.s. 1985/86; Gli insegnanti di R.C. nelle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire in tale insegnamento la docente nelle scuole elementari che con l'a.s. 1985/86 hanno 5 anni di servizio. Pertanto, nei vecchi decreti manuali, è possibile vedere carriere che si bloccano dall'a.s. 90/91. Al momento dell'acquisizione del titolo, gli anni precedenti vengono considerati come pre-ruolo (con valutazione 4aa+2/3)
D.P.R. 175 /2012 – Esecuzione dell'intesa tra il MIUR e il Presidente della C.E.I. per l'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche Con tale Intesa si stabilisce quanto segue: al punto 4.3.1 “A decorrere dall'entrata in vigore della presente intesa e fino al termine dell'anno scolastico 2016-2017, l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato, fermo il riconoscimento di idoneità di cui al punto 2.5.: a) nelle scuole di ogni ordine e grado: a.1) a coloro che siano in possesso di un diploma accademico di magistero in scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede; a.2) a coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea di II livello dell'ordinamento universitario italiano e di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;
b) nelle scuole dell'infanzia e primarie: b.1) a coloro che siano in possesso di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-14, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana; b.2) agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012; b.3) a coloro che abbiano frequentato nel corso dell'istituto magistrale l'insegnamento della religione cattolica e abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012.
La Circolare MIUR n. 2989 del 6/11/2012 precisa che “la laurea (triennale) in Scienze Religiose di nuovo ordinamento non è da sola sufficiente per accedere all’insegnamento della Religione Cattolica, né sostituisce il Diploma di Scienze Religiose, da solo o abbinato a un diploma di scuola secondaria di II grado o ad una laurea civile, secondo quanto previsto dalla precedente Intesa.” La stessa Circolare presenta i casi per salvaguardare la condizione di tutti coloro che abbiano comunque insegnato religione cattolica per almeno un anno. “Nell’immediato, come previsto dal secondo capoverso del punto citato, sono fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli all’epoca richiesti, hanno insegnato continuativamente religione cattolica per almeno un anno in uno degli anni scolastici compresi tra il 2007-08 e il 2011-12”. Ancora ai sensi della Circolare MIUR n. 2989 del 6/11/2012, “Per l'assunzione o la conferma in s ervizio degli insegnanti di religione cattolica l'ordinario diocesano può segnalare all'autorità scolastica, di norma, solo persone in possesso dei prescritti titoli di studio. Tuttavia, per carenza di candidati qualificati, sarà possibile ricorrere a personale ancora privo di detti titoli di studio entro e non oltre l'anno scolastico 2016-17. In questo ultimo caso, si ricorda che il contratto di lavoro con tali insegnanti deve essere stipulato esclusivamente per supplenza fino al termine delle lezioni e il servizio prestato non può essere valutato e riconosciuto ai fini di una successiva ricostruzione di carriera (si rinvia in merito a quanto a suo tempo precisato con CCMM 43/92 e 2/01).”
Decreti ricostruzione carriera per IRC Facciamo riferimento all'ultimo comma dell'articolo 53 della legge 312 dell'11 luglio 1980: "Agli insegnanti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera… con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra". Le condizioni necessarie per avere tale diritto sono due: 1. Quattro anni di insegnamento; 2. L'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra. Quindi per aver diritto alla ricostruzione bisogna avere quattro anni di incarico non necessariamente con 18 ore, ma anche ad orario parziale e trovarsi nell'anno in cui si fa domanda di ricostruzione con 18 ore settimanali. Riporto la Circolare ministeriale sulle “ragioni strutturali”:
C.M. prot. 2207/1010/GL, C.M. 28 gennaio 1989, n. 36 contenente le disposizioni per l'aggiornamento del trattamento economico spettante al personale del comparto scuola, in applicazione del D.P.R. n. 399/88, questo Ministero ha fatto riserva di impartire, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti in materia, specifiche istruzioni in ordine alla individuazione della ricorrenza di ragioni strutturali che determinano l'attribuzione di un orario settimanale di insegnamento inferiore alle 18 ore settimanali, purché entro il limite delle 12 ore settimanali al personale insegnante di religione, con l'anzianità di servizio prevista dall'ultimo comma dell'art. 53 della Legge 11 luglio 1980, n. 312. La sussistenza delle predette ragioni strutturali, infatti, consente l'attribuzione del beneficio della progressione economica e di carriera, al pari dei docenti laureati della scuola secondaria superiore. Va innanzi tutto premesso che la costituzione di un posto di insegnamento per orario parziale - pari alle 12 ore settimanali - che dipenda soltanto da particolari esigenze che possono emergere in sede di raggiungimento dell'intesa tra capo d'istituto ed ordinario diocesano, tenuto anche conto di situazioni già consolidate in ordine alla nomina dei docenti, non consente l'attribuzione del beneficio di cui al comma 7 dell'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399. Ciò premesso, si chiarisce che, nella scuola secondaria, le "ragioni strutturali", che possono concretizzare la costituzione di posti per un numero di ore settimanali di insegnamento inferiore a cattedra, sono quelle collegate con il numero delle classi e dei corsi funzionanti nelle singole istituzioni scolastiche, distinte, rispettivamente, in scuola materna ed elementare da un lato e scuola secondaria dall'altro. Si ha quindi, nella scuola secondaria, ricorrenza delle ragioni strutturali qualora, dopo aver proceduto alla costituzione di posti comportanti un orario settimanale di insegnamento pari a 18, le ore residue non consentono - anche tra più scuole o istituti, secondo i criteri della formazione delle cattedre-orario - che la costituzione di posti di insegnamento per un numero di ore inferiore alle 18 settimanali, purché entro il limite minimo delle 12 ore. Di conseguenza, l'applicazione dei benefici contrattuali, in ordine alla progressione economica, (ancorché in misura proporzionale all'orario settimanale prestato), potrà essere riconosciuta ai docenti nominati su posti di insegnamento per un numero almeno pari a 12 ore settimanali dopo aver operato secondo i criteri che precedono. Per quanto innanzi precisato, in sede di raggiungimento della intesa con i capi di istituto, l'ordinario diocesano dovrà fare espressa menzione della ricorrenza o meno di ragioni strutturali nel caso di designazione di docenti per un numero di ore compreso tra le 12 e le 17 settimanali. Il capo d'istituto interessato, nell'ipotesi di ricorrenza di ragioni strutturali, così come nel comunicato dall'ordinario diocesano, dovrà far risultare la predetta circostanza nel provvedimento formale di nomina, che sarà inviato al Provveditore agli Studi ai fini del riscontro della ricorrenza delle ragioni strutturali.
Quando si deve fare il decreto manuale per l'IRC incaricato? dopo 4 anni di incarico; con titolo di studio richiesto; con trattamento cattedra o con almeno 12 ore per “ragioni strutturali” nella scuola secondaria (senza ragioni strutturali per la primaria e infanzia); il docente deve fare domanda di ricostruzione carriera. Anche per gli IRC si applica la prescrizione quinquennale e decennale a partire dal momento in cui acquisisce il diritto alla ricostruzione di carriera(5 incarico con i suddetti presupposti) Il decreto riporterà nelle premesse i 4 anni di incarico e l'attuale contratto a tempo determinato. Eventuali supplenze di Religione Cattolica, pur prestate con titolo di studio idoneo non vengono riconosciute (solo incarichi 1/9 – 31/8). I trattamenti economici saranno elencati dal primo anno con stipendio iniziale. É bene ricordare che al terzo anno di incarico dobbiamo calcolare l'aumento biennale spettante all'Interessato.
Non è raro che l'Insegnante perda i requisiti per il diritto alla ricostruzione di carriera. Disciplina la materia, anche con esempi pratici, la C.M. 3 gennaio 2001, n.2: “Ove vengano a cessare le condizioni che hanno dato luogo al diritto del riconoscimento alla progressione di carriera gli interessati hanno diritto all'attribuzione di aumenti biennali, in ragione del 2,50% della posizione stipendiale iniziale per ogni biennio di servizio. Qualora i requisiti previsti per il diritto alla ricostruzione di carriera si verifichino nuovamente, la progressione di carriera riprende aggiungendo, all'anzianità maturata all'atto dell'interruzione, il periodo di servizio durante il quale non c'è stata progressione di carriera, valutandolo agli effetti della carriera nella misura di due terzi ai fini giuridici ed economici e di un terzo ai soli fini economici. Gli eventuali aumenti biennali in godimento sono riassorbiti con il passaggio alla posizione stipendiale successiva.” Nell'eventualità in cui il personale abbia un orario inferiore a quello previsto per la costituzione del posto orario occorre indicare, a fianco del totale, le ore per determinare lo stipendio in misura proporzionale (es. h. 16/18).
E' da ricordare che i docenti di scuola secondaria di 1^ grado percepiscono lo stipendio dei laureati di 2^ grado, ai sensi dell'art. 2 comma 8 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209. Ciò risulta, peraltro, confermato dall’istituzione di un ruolo unico per tutti i docenti di religione della scuola secondaria disposta dalla legge 18 luglio 2003, n. 186. Passaggi da scuola infanzia/primaria a scuola secondaria: Il docente viene inquadrato nel nuovo ruolo conteggiando l'anzianità maturata al pari del pre ruolo (4 + 2/3 anni giuridici ed economici e 1/3 solo economico). Nel caso contrario (passaggio “all'indietro”) l'insegnante mantiene l'anzianità maturata e si calcola un assegno ad personam riassorbibile per la differenza di trattamento economico.
Dall'a.s. 2005/2006 gli Insegnanti di Religione Cattolica, ai sensi della Legge 186/2003, sono stati immessi in ruolo con conseguente necessità di nuova ricostruzione carriera nel ruolo. La Circolare n. 773 del 27.03.2013 del MIUR indica che tali funzioni sono presenti in Fascicolo Personale Scuola => Gestione Giuridica => Gestione della carriera => Riconoscimento Servizi Personale Immesso dall'a.s. 1997/98=> Gestione Pratiche di Ricostruzione Carriera. Non sono però gestite le seguenti casistiche: decreto di definizione della progressione di carriera per gli insegnanti di religione di scuola dell’infanzia e primaria successivamente nominati nel ruolo docente di scuola dell’infanzia o primaria negli anni scolastici 2006/07 e successivi; 2. decreto di riconoscimento servizi per gli insegnanti di religione di scuola dell’infanzia e primaria successivamente nominati nel ruolo docente di scuola secondaria di I o di II grado negli anni scolastici 2006/07 e successivi; 3. decreto di definizione della progressione di carriera per gli insegnanti di religione di scuola secondaria successivamente nominati nel ruolo docente di scuola secondaria di II grado negli anni scolastici 2006/07 e successivi.
Non sono trattati dalle procedure automatiche i passaggi da insegnante di religione di scuola secondaria successivamente nominato nel ruolo docente di scuola primaria o dell’infanzia o secondaria di I grado in quanto passaggi a qualifica inferiore. Inoltre la Circolare n. 11726 del 17.4.2015 riporta che il Sistema Informativo non ha messo in linea i programmi per: docenti di religione immessi in ruolo dopo il 2007 (per effetto di ricorso) docenti di religione immessi in ruolo nel settore infanzia/primaria e che successivamente sono stati immessi in ruolo oppure hanno ottenuto il passaggio professionale al settore di scuola secondaria di 1° e 2° grado, sempre come IRC. Pertanto, gli uffici dovranno provvedere manualmente alla predisposizione dei decreti di ricostruzione carriera, dopo averne valutato la congruità.