Diritto internazionale privato e dei contratti

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Transcript della presentazione:

Diritto internazionale privato e dei contratti prof. Sara Tonolo – 2 dicembre 2016 -

LEGGE APPLICABILE AI RAPPORTI DI FAMIGLIA : ARTT. 26 - 37 Disciplina analitica della l. 218/95 Disciplina specifica di nuovi istituti precedentemente non regolati. Coordinamento con altre discipline di fonte internazionale ed europea: l. adozione/Reg. 1259/2010 (Roma III)/ Reg. 2201/2003 (Bruxelles II bis).

PROMESSA DI MATRIMONIO (ART. 26) Disciplina analitica della l. 218/95 Art. 26 e promessa di matrimonio: legge nazionale comune dei nubendi e in mancanza legge italiana (es. concorso successivo di criteri di collegamento). Aspetto problematico: diversa qualificazione della promessa di matrimonio in altri paesi, ad es. resp. Non contr. In Francia e quindi probabile rinvio di qualificazione.

LEGGE APPLICABILE AL MATRIMONIO Art. 27: condizioni per contrarre matrimonio: legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio, salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia. Limiti: ordine pubblico: ad es. per matrimonio omosessuale nei paesi in cui è consentito; e norme di applicazione necessaria (artt. 115 e 116 c.c.)

ASPETTI PROBLEMATICI Conservazione dello stato libero acquisito in base a giudicato italiano o straniero e produttivo di effetti in Italia – potrebbe non essere riconosciuto nel paese d’origine del soggetto interessato, ad es. separazione pronunciata in Italia in base a art. 31, 2° co., l. 218/95? Rischio di matrimoni claudicanti Forse sarebbe stato meglio prevedere requisiti di art. 65 per l’efficacia dei provvedimenti stranieri in materia familiare.

ASPETTI PROBLEMATICI Modifica dell’art. 116 c.c. – norma di applicazione necessaria per il matrimonio dello straniero in Italia: Per effetto della l. 94 del 15.7.2009: pubblicazioni previa presentazione del nulla osta dello Stato d’origine dei nubendi e di permesso di soggiorno regolare: limite alla libertà matrimoniale non presente se lo straniero si sposa con un italiano in un consolato italiano all’estero.

ASPETTI PROBLEMATICI Nulla osta richiesto dall’art. 116 c.c. : confronto con ordinamenti islamici: uomo musulmano può sposare donna non musulmana la donna musulmana non può sposare non musulmano: discriminazione a danno della donna musulmana e anche non musulmana che sposa musulmano previo nulla osta ottenuto solo convertendosi alla fede islamica come secondo la legge iraniana.

SOLUZIONE: TUTELA LIBERTA’ MATRIMONIALE DONNA MUSULMANA Contrasto con atti internazionali – art. 24 Patto sui diritti civili e politici: in Italia esonero dal presentare il nulla osta dello Stato di cittadinanza perché contrario all’ordine pubblico (Trib. Treviso 24.9.2008); PROBLEMA: riconoscimento del matrimonio “italiano” nello Stato d’origine…

FORMA DEL MATRIMONIO (ART. 28) Concorso alternativo di: - legge del luogo di celebrazione; - legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione; - legge di comune residenza al momento della celebrazione. Limiti: norme di applicazione necessaria- art. 116 c.c. e ordine pubblico ma non per matrimoni conclusi in Italia secondo le leggi di nazionalità dei nubendi

PROBLEMI: MATRIMONI DI ALTRE RELIGIONI I matrimoni celebrati secondo la legge di cittadinanza delle persone sono riconosciuti in Italia (art. 28 l. 218/95) : i matrimoni tra pakistani al telefono o tra pakistano e italiana sono validi ((Trib. Milano, 2.2.2007; Trib. Bologna 13.1.2014).

PROFILI SOSTANZIALI CONCERNENTI MATRIMONI DI ALTRE RELIGIONI PROBLEMA: MATRIMONI POLIGAMICI- in questo caso non vi può essere riconoscimento del matrimonio celebrato secondo la legge di cittadinanza, quindi ?

EFFETTI DEI MATRIMONI POLIGAMICI Ai fini del RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE (direttiva UE 2003/86 del 22.9.2003) sono coniugi tutte le mogli del poligamo? La direttiva vieta di autorizzare il ricongiungimento familiare se il soggiornante ha già un coniuge convivente residente in uno Stato membro, divieto derogabile solo se il ricongiungimento è chiesto dai figli minorenni.

EFFETTI DEI MATRIMONI POLIGAMICI Art. 18 del D.P.R. sullo stato civile vieta la registrazione in Italia di matrimoni contrari all’ordine pubblico (TAR Emilia Romagna 94/926), ma alcuni effetti possono essere riconosciuti…. Né il matrimonio poligamico può essere celebrato in Italia…

EFFETTI DEI MATRIMONI POLIGAMICI DIRITTI EREDITARI delle mogli e dei figli…(Cass. 2.3.1999, n. 1739); DIRITTI DI SOGGIORNO (App. Torino, 28.4.2001);

LEGGE APPLICABILE AI RAPPORTI PERSONALI TRA CONIUGI – ART. 29 Distinzione rispetto ai rapporti patrimoniali in base alla qualificazione; Concorso successivo di criteri di collegamento: Cittadinanza comune dei coniugi; Luogo in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata in caso di coniugi con cittadinanze diverse o più cittadinanze comuni.

LEGGE APPLICABILE AI RAPPORTI PERSONALI TRA CONIUGI/CITTADINANZA COMUNE Irrilevanza di altra cittadinanza e se italiana ? Possibile operatività del rinvio, se la legge di cittadinanza comune prevede un altro criterio di collegamento: es. residenza o domicilio.

LEGGE APPLICABILE AI RAPPORTI PERSONALI TRA CONIUGI/LOCALIZZAZIONE VITA MATRIMONIALE Localizzazione prevalente della vita matrimoniale: Vari indizi: Residenza possibile ricostruzione di una scelta implicita di legge applicabile ai rapporti.

LEGGE APPLICABILE AI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI – ART. 30 Legge applicabile ai rapporti personali Cittadinanza comune Prevalente localizzazione vita matrimoniale Scelta della legge Dello Stato di cui uno di essi è cittadino O Dello Stato in cui uno dei due risiede

SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE AI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI – ART. 30 Scelta modificabile Compiuta al momento della celebrazione del matrimonio, durante o anteriormente Non si applica il rinvio I terzi sono tutelati perché la scelta è loro opponibile solo se ne hanno avuto conoscenza o l’hanno ignorata per colpa.

SEPARAZIONE E SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO – ART. 31 Concorso successivo di criteri di collegamento: Cittadinanza comune dei coniugi; luogo in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata in caso di coniugi con cittadinanze diverse; E se i coniugi hanno più cittadinanze comuni? Forse potrebbe operare art. 19, 2° co? No per omogeneità con art. 29 Se la l. straniera non prevede la separazione e lo scioglimento del matrimonio si applica la l. italiana.

SEPARAZIONE E SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO – ART. 31 Cittadinanza comune In mancanza o in caso di titolarità di più cittadinanze comuni si applica localizzazione vita matrrimoniale Art. 31 In mancanza si applica la legge di prevalente localizzazione di vita matrimoniale Anche in caso di più cittadinanze comuni

SEPARAZIONE E SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO – ART. 31 La legge straniera non si applica se non prevede gli istituti della separazione e del divorzio Subentra la legge italiana: come norma di ordine pubblico positivo (perché comunque si scarta la l. straniera?) o come norma di applicazione necessaria? Come norma di ordine pubblico positivo.

ORDINE PUBBLICO INTEGRAZIONE DEI VALORI STRANIERI DIFESA CONTRO I VALORI STRANIERI

ASPETTI PROBLEMATICI In caso di violazione degli stessi, l’ordinamento si difende tramite la clausola di ORDINE PUBBLICO… (art. 16 l. italiana di diritto internazionale privato, l. 218/95).

RIPUDIO Problema di assenza di tutela della parità uomo-donna quindi in genere non riconosciuto per unilateralismo della decisione (App. Torino,2006) asssenza di intervento di un giudice (App. Milano 1965), discriminazione nei confronti delle donne ((Trib. Milano 24.3.1994, Trib. Milano 11.3.1995):

RIPUDIO RICONOSCIUTO: in un caso di TALAQ pronunciato in Egitto (App. Cagliari 2008) ….forse per scarsa connessione con l’Italia….

RIPUDIO - PROBLEMA SITUAZIONI CLAUDICANTI; DONNE CHE VOGLIONO RIACQUISTARE LA LIBERTA’ DAL MARITO MA SONO STATE RIPUDIATE: utilizzare il ripudio straniero come motivo di divorzio in Italia, art. 3, n. 2 lett. 3 l. sul divorzio….

RIPUDIO - PROBLEMA In altri ordinamenti il ripudio è RICONOSCIUTO in presenza di determinate condizioni (art. 57 CODICE BELGA o LEGGE OLANDESE DI D.I.P.): Pronunciato nel corso di un procedimento giudiziale; Accettato o richiesto dalla donna.

REGOLAMENTO 1259/2010 – LEGGE APPLICABILE A DIVORZIO E SEPARAZIONE PERSONALE Regolamento del 20 dicembre 2010 – relativo a una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. Effetti della comunitarizzazione del diritto internazionale privato della famiglia: sostituzione del Reg. 2201/2003 con il Regolamento Roma III – non possibile: proposta 2006 no unanimità, quindi il Consiglio autorizza un gruppo di Stati a instaurare una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile.

REGOLAMENTO 1259/2010 – AMBITO DI APPLICAZIONE TEMPORALE: dal 21 giugno 2012; TERRITORIALE: Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Ungheria determinano la legge applicabile in base al Regolamento indipendentemente dal fatto che sia legge di uno Stato membro UE partecipante a cooperazione o UE non partecipante o di Stato terzo.

REGOLAMENTO 1259/2010 – CRITERI DI COLLEGAMENTO Scelta delle parti: Legge di residenza abituale dei coniugi al momento di conclusione dell’accordo; Legge dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo Legge di cittadinanza di uno dei coniugi al momento di conclusione dell’accordo Legge del foro

REGOLAMENTO 1259/2010 – CRITERI DI COLLEGAMENTO Scelta delle parti: Modificabile ed espressa fino al momento in cui viene adita l’autorità giurisdizionale; Scelta espressa anche nel corso del procedimento

REGOLAMENTO 1259/2010 – CRITERI DI COLLEGAMENTO In assenza di scelta: Legge di residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; Legge dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento dell’instaurazione del procedimento (non conclusa da più di 1ANNO al momento di instaurazione del giudizio); Legge di cittadinanza dei coniugi al momento in cui è adita autorità giurisdizionale Legge del foro

Unione tra due persone Contratto di convivenza Partenariato ALTRE FAMIGLIE Unione tra due persone Contratto di convivenza Partenariato Partenariato registrato Unione di fatto

FAMIGLIE PREVISTE E REGOLATE ENTRO ALTRI ORDINAMENTI – UNIONI CIVILI/MATRIMONI OMOSESSUALI VARI MODELLI: Matrimonio omosessuale:Olanda, Francia, Danimarca, Spagna, Svezia, Norvegia, Islanda, Belgio; Portogallo, Gran Bretagna / Argentina, Uruguay, Messico, Brasile, Nuova Zelanda, Sud Africa Contratti di convivenza (Francia : Pacs - art. 515 -1 c.c.; Belgio: Décl. de cohabitation (art. 1475 c.c.); Domestic Partnership: Regioni autonome spagnole; Portogallo; Andorra; Ungheria; Croazia, Slovenia,Rep. Ceca, alcune prov. Australiane, Brasile, Paraguay, Uruguay; USA: Vermont, Connecticut; New Jersey, Maine, Hawaii,; California Registered Partnership: Paesi Bassi; Germania; Regno Unito; Svizzera; Quebec; Argentina

Nuovi istituti disciplinano la convivenza in altri paesi Quali effetti nell’ordinamento italiano e nel d.i.p.?

Per molto tempo….vi è stato un riconoscimento di diritti solo in via giurisprudenziale…. Estensione ai conviventi di alcuni diritti dei coniugati (Corte Cost. ord. 313 20.7.2000; 8.9.2006, n. 192); Responsabilità civile; Locazioni; Disciplina previdenziale;Misure contro la violenza nelle relazioni familiari Riconoscimento dei diritti dei figli dei conviventi/riforma della filiazione con l. 2012 n. 219 Assenza di riconoscimento dello status dei conviventi

Varie proposte di legge in materia: 8 febbraio 2007 – disegno di legge sui DICO (Binetti)- diritti e doveri dei conviventi; non si riconosceva l’istituto ma solo i diritti dei singoli; settembre 2008 – disegno di legge DIDORE- diritti e doveri reciproci dei conviventi (Brunetta)- sempre per i diritti dei singoli e non per l’istituto; -disegno di legge 25 marzo 2013 n.239 sui contratti di convivenza: modello francese che sancisce alcuni diritti, tra i quali, all’atto del contratto, che dopo almeno nove anni di convivenza al contraente superstite spetti una quota di eredità non superiore alla quota disponibile (senza necessità di un testamento, quindi); e poi in materia di diritti di assistenza, di collaborazione all’impresa familiare, di successione nel contratto di locazione dell’alloggio;

RIFORMA: LEGGE SULLE UNIONI CIVILI L. n. 76/2016 ….Legge 20 maggio 2016 n. 76…introduce e regola unioni civili (per coppie dello stesso sesso) e accordi di convivenza per coppie di sesso diverso ….e delega il Governo all’adozione di disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso….

RIFORMA: LEGGE SULLE UNIONI CIVILI L. n. 76/2016 ….quindi con la legge 76/2016 e i decreti attuativi si introducono anche norme di diritto internazionale privato nuove entro la l. 218/95…. …..come?

RIFORMA: LEGGE SULLE UNIONI CIVILI L. n. 76/2016 E NORME DI D.I.P. ACCORDI DI CONVIVENZA ART. 30 BIS UNIONI CIVILI ART. 32bis, ter quater e quinquies OBBLIGAZIONI ALIMENTARI Nuovo art. 45

ACCORDI DI CONVIVENZA Art. 30 bis (introdotto da l. 76/2016):”AI contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata. Sono fatte salve le norme europee, nazionali ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima”.

ACCORDI DI CONVIVENZA Soluzione simile alla disciplina dell’art. 29 l. 218/95 per i rapporti personali tra coniugi …. Contraddizione tra effetti e tipologia contrattuale dell’istituto….

ACCORDI DI CONVIVENZA Analogia con il pacs francese (pacte civil de solidarité), chiaramente definito dall’art. 515 – 1 Code civil come “un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune".

ACCORDI DI CONVIVENZA Criteri di collegamento: cittadinanza comune e in assenza localizzazione della convivenza; Va dunque ricostruito lo sviluppo complessivo della vicenda, suscettibile di modifiche nel corso del tempo, e individuato il centro principale degli interessi e dei rapporti affettivi in cui la convivenza si realizza, non necessariamente coincidente con residenze, a loro volta variabili nel tempo

PROBLEMA - RINVIO Cittadinanza – rinvio per criteri previsti entro altri ordinamenti… Localizzazione - sembra sfuggire, per la sua natura, al funzionamento del rinvio, pur se questa esclusione non sia espressamente prevista all’art.13: però i criteri di residenza o domicilio comuni, eventualmente considerati da un ordinamento straniero, potrebbero invece concorrere alla determinazione della connessione più significativa.

CRITICHE: PREFERIBILE ELECTIO IURIS? Forse sarebbe stato opportuno prevedere l’operatività dell’electio iuris… Vantaggi: Diffusione del collegamento in altri ordinamenti: realizzazione di una disciplina uniforme… Omogeneità del criterio previsto per alte materie: donazioni e successioni possibilmente collegate….

UNIONI CIVILI Introduzione di norme agli artt. 32 bis e seguenti…. Non tutte coerenti…non tutte relative alle unioni civili…ad es….

ART. 32 BIS L. 218/95 e MATRIMONIO OMOSESSUALE ALL’ESTERO Art. 32 bis prevede che “Il matrimonio contratto all’estero da persone dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana….” Norma di chiusura nei confronti dei matrimoni omosessuali previsti entro molti ordinamenti: Olanda, Francia, Danimarca, Spagna, Svezia, Norvegia, Islanda, Belgio; Portogallo, Gran Bretagna / Argentina, Uruguay, Messico, Brasile, Nuova Zelanda, Sud Africa

Problemi di diritto internazionale privato Cittadini italiani che concludono all’estero un matrimonio omosessuale 1 - Riconoscimento in Italia? NO Trib. Latina 10.6.2005 App. Roma 13.7.2006 App. Firenze 27.6.2008 Circolare 2/2001 del Min.Interno 2 - Attuazione in Italia dei diritti che ne derivano? Forse

ART. 32 BIS e MATRIMONIO OMOSESSUALE ALL’ESTERO SI verifica così la trasformazione in unioni civili dei matrimoni contratti da persone dello stesso sesso all’estero Matrimonio stesso sesso = unione civile Si tratta di una soluzione già seguita nell’ordinamento italiano per quanto riguarda il riconoscimento dei provvedimenti stranieri di adozione: Adozione dopo arrivo del minore = riconosciuta come affidamento preadottivo

ART. 32 TER – UNIONI CIVILI Disciplina delle unioni civili: Costituite in Italia; Costituite all’estero salvo i casi dell’art. 32 quinquies: “L’unione civile o altro istituto analogo costituiti all’estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana”…per i cittadini italiani vale legge italiana (evitare elusione di norme di appl. Necessaria)…

ART. 32 TER – UNIONI CIVILI Costituzione Legge nazionale dei soggetti per la capacità- se però la legge nazionale dei soggetti non ammette l’unione civile si applica la legge italiana (n. di applicazione necessaria)- ad es. l. romena; Legge del luogo di costituzione o legge nazionale di una delle parti o legge di comune residenza per la forma.

ART. 32 TER – UNIONI CIVILI Rapporti personali e patrimoniali tra le parti Legge dello Stato dell’autorità dinanzi alla quale l’unione è stata costituita; A richiesta di una delle parti legge dello Stato in cui la vita comune è prevalentemente localizzata, o di cui una è cittadina o dello Stato in cui una di esse risiede; Alle obbligazioni alimentari si applica l’art. 45 – quindi il Reg. 4/2009.

ART. 32 QUATER – SCIOGLIMENTO UNIONI CIVILI Giurisdizione: artt. 3 e 9 o se vi è cittadinanza italiana o costituzione dell’unione in Italia; Legge applicabile : reg. 1259/2010

RIFORMA DELLA FILIAZIONE Influenza del d lgs. 28.12.2013 n. 154: unicità dello stato di figlio – dal 7.2.2014. Abrogate norme concernenti la legittimazione (art. 33, 2° co., art. 34). Art. 33, 4° co, ha ora carattere di norma di applicazione necessaria: unicità dello status di figlio. Responsabilità genitoriale/Potestà genitoriale: art. 36 bis lett. a

LEGGE APPLICABILE: ART. 33. Legge nazionale del figlio al momento della nascita per lo status di figlio o “se più favorevole dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino”: concorso alternativo ispirato dal favor filiationis. Irrilevante questione preliminare della validità del matrimonio per lo status di figlio legittimo.

LEGGE APPLICABILE: ART. 33. Ambito di applicazione: art. 33, 2° co.: legge individuata regola i presupposti e gli effetti dell’accertamento e della contestazione dello stato di figlio: presunzioni di paternità, soggetti legittimati ad agire, termini dell’azione di accertamento.

LEGGE APPLICABILE: ART. 33. Se la disciplina definita dall’art 33, 1° co, non permette l’accertamento o la contestazione dello stato di figlio si applica la legge italiana (l. marocchina che impedisce riconoscimento di figlio naturale- già si applicava l. italiana per effetto dell’ordine pubblico Cass. 1999 n. 1951).

RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO (NATURALE): 35 Legge nazionale del figlio e legge di cittadinanza dei genitori al momento del riconoscimento: concorso alternativo in favorem. Rinvio opera solo se in favorem (Cass. 2006 n. 27592 : riconoscimento di padre egiziano di minore peruviana) Forma dell’atto: lex loci actus o lex substantiae

RAPPORTI GENITORI – FIGLI: 36 Legge nazionale del figlio Unico collegamento pone problemi in caso di rapporti con figli di diverse cittadinanze. In assenza: domicilio o residenza + rinvio. Escluse le obbligazioni alimentari (art. 45).

ADOZIONE: COSTITUZIONE (ART: 38) Concorso successivo: l. nazionale di adottante o adottanti se comune – estensione all’adozione del single; in mancanza, residenza comune; localizzazione vita matrimoniale Si applica la legge italiana per l’adozione idonea ad attribuire al minore lo stato di figlio, richiesta al giudice italiano: Per adozioni di minori stranieri che si trovano in stato di abbandono in Italia; Per adozioni di minori stranieri adottati all’estero o provenienti dall’estero per essere adottati da coniugi italiani o da stranieri residenti in Italia

ADOZIONE: COSTITUZIONE (ART: 38) Ambito di applicazione: presupposti, costituzione, revoca. Spazio residuo per art. 38, 1° co.; più ampio per la legge italiana. Rientrano anche provvedimenti stranieri, ad es. kafalah islamica

ADOZIONE: RAPPORTI ADOTTATO ADOTTANTE (ART. 39) Concorso successivo: l. nazionale di adottante o adottanti se comune; in mancanza, residenza comune; localizzazione vita matrimoniale Criteri di collegamento non sono temporalmente definiti, come nell’art. 38 quindi potrebbero subire variazioni rispetto al momento di costituzione dell’adozione

FAMIGLIA E TECNOLOGIE

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA Discipline diverse in Stati diversi Fecondazione eterologa, omologa, surrogazione di maternità…

PROBLEMI: CONFLITTO DI LEGGI - DISCIPLINA DELLA MATERNITA’ SURROGATA La maternità surrogata è ormai prevista, secondo regole differenti, in molti paesi, tra cui ad es. Regno Unito (1985), Grecia (2002), Paesi Bassi (1998), Ucraina, Illinois (2004), Arkansas, California, North Dakota, Nevada, Virginia, India, Sud Africa (2003), Australia (2004).

DISCIPLINA DELLA MATERNITA’ SURROGATA La maternità surrogata è prevista, secondo regole differenti per i genitori: Solo coppie eterosessuali e donne single: Grecia Solo coppie anche non coniugate e anche omosessuali – no single (Regno Unito); Tutti gli individui: coppie e uomini e donne non coniugati: Sud Africa (omosessualità è vista come incapacità a generare), Australia.

DISCIPLINA DELLA MATERNITA’ SURROGATA La maternità surrogata è prevista, secondo regole differenti per la relazione genetica: Necessaria in alcuni paesi per almeno uno dei due genitori (ad es. Sud Africa, Illinois, Regno Unito, Ucraina); Non necessaria in altri (ad es. Grecia);

DISCIPLINA DELLA MATERNITA’ SURROGATA La maternità surrogata è prevista, secondo regole differenti per l’età dei genitori aspiranti: Alcuni non prevedono limiti (ad es. l’Ucraina, il Sud Africa, il Regno Unito); Altri prevedono limiti: ad es. 50 anni per l’aspirante madre (Grecia); 40 anni dell’aspirante madre (Paesi Bassi); 32 della madre surrogata (Ucraina).

DISCIPLINA DELLA MATERNITA’ SURROGATA Giuridicamente si prevedono strumenti differenti: Accordi autorizzati dal Tribunale che verifica la presenza di determinate condizioni (Grecia, Sud Africa, Illinois) e definisce giuridicamente il legame familiare, che si costituisce automaticamente al momento della nascita; La costituzione del rapporto di filiazione con i genitori che intendono costituire tale rapporto avviene in seguito a un ordine del giudice – ad es. parental orders in Regno Unito, Australia; Costituzione del rapporto di filiazione in atto pubblico (Ucraina).

Studio del Parlamento europeo, Directorate General for internal Policies, Policy Department, Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, A comparative Study on the regime of surrogacy in EU Member States, 2013.

IMPLICAZIONI APPLICATIVE PROBLEMATICHE: DIR. UE CONGEDO DI MATERNITA’ MADRE SURROGATA ? MADRE DICHIARATA ? TUTTE E DUE?

IMPLICAZIONI PROBLEMATICHE: DIRITTO INTERNO Riconoscimento del rapporto genitoriale soprattutto nei paesi in cui vi è divieto della surrogazione di maternità, come ad es. in Italia per effetto della l. 19.2.2004 n. 40, o in Spagna

ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA Corte d’Appello di Bari 13.2.2009: caso di separazione personale dei coniugi e richiesta di affidamento congiunto dei minori : rilevanza del riconoscimento e dell’esecuzione in Italia dei parental order emanati da un giudice inglese al fine di modificare gli atti di nascita inglesi di due minori nati tramite surrogazione di maternità e inizialmente indicati come figli della madre biologica_ riconosciuti perché nati prima della l. 2004 che vieta la surroga di maternità

ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA VARI CASI: Trib, Napoli, decr. 1 luglio 2011: padre omosessuale – riconoscimento atti di nascita; Trib. Forlì -decr. 25 ottobre 2011: si al padre no alla madre (moglie del padre); Trib. Trieste- 6.6.2013: si a genitori ultrasessantenni Trib. Milano-15.10.2013:si a coppia con surroga ucraina.

ORIENTAMENTO CORTE EUROPEA RELATIVO ALLA PROCREAZIONE ASSISTITA La sentenza del 25.1.2015 nel caso Paradiso e Campanelli c. Italia (proposto con ricorso del 27 aprile 2012) riguarda una coppia italiana che non ha ottenuto la trascrizione dell’atto di nascita del minore nato in Russia, tramite contratto di maternità surrogata, in ragione del fatto che, non essendoci alcun legame biologico tra i genitori e il minore, l’ufficiale di stato civile ha rilevato la non corrispondenza, entro il certificato da trascrivere, dei nomi dei genitori biologici.

ORIENTAMENTO CORTE EUROPEA RELATIVO ALLA PROCREAZIONE ASSISTITA Nella sentenza Campanelli, La Corte riconosce la violazione del diritto alla vita privata e familiare dei genitori, ma in ragione del superiore interesse del minore, nel frattempo collocato presso una famiglia affidataria, ritiene opportuno non modificare tale affidamento attribuendolo agli aspiranti genitori, contraenti della surroga di maternità.

LEGGE APPLICABILE ALLE SUCCESSIONI: ARTT. 46 – 49/INFLUENZA DEL REG - Disciplina analitica della l. 218/95: in tema di successioni varie disposizioni su alcuni aspetti. - Alla disciplina del capo VII si aggiunge inoltre la previsione del rinvio (art. 13) – che vale però solo quando la disciplina della successione è individuata dal collegamento della cittadinanza e non dalla scelta di legge (art. 13, 2, a).

LEGGE APPLICABILE ALLE SUCCESSIONI: ARTT. 46 – 49/INFLUENZA DEL REG - Influenza del Reg. 650/2012 del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo- applicabile dal 17.8.2015. - Cittadinanza del defunto (art. 46) e scelta superate dal collegamento della residenza.

REG. 650/2012 - Comunitarizzazione del d.i.p. Prevalenza della disciplina di fonte UE su quella di fonte nazionale e sugli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri in materia: restano salvi gli accordi conclusi tra paesi UE e Stati terzi. NO: materia fiscale, amministrativa (es. tassa di successione).

REG. 650/2012 OBIETTIVI DEL REG. SUCCESSIONI: UNIFORMITA’ DI DISCIPLINA (considerando 57 del Reg.); UNITA’ DELLA SUCCESSIONE; CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO – agevolazione delle procedure APPLICAZIONE UNIVERSALE – anche se legge di uno Stato non membro (Art. 20). PROBLEMA: CONSENTITO IL RINVIO (art. 34) se la legge richiamata rinvii alla legge di uno Stato terzo o di uno Stato membro – salvo CLAUSOLA DI ECCEZIONE (art. 21 par. 2).

REG. 650/2012 CRITERIO PRINCIPALE: RESIDENZA del DEFUNTO (DE CUIUS) – al momento del decesso (anche criterio di giurisdizione); E’ possibile L’ELECTIO IURIS della legge dello Stato di cittadinanza al momento della scelta o della morte (espressa o risultare dalle clausole della disposizione)

REG. 650/2012 VANTAGGI: si superano i problemi della scissione: ad es. successione di cittadino francese che aveva domicilio in Italia e possedeva beni immobili in Inghilterra.

CASO PROBLEMATICO Cittadino francese muore in Italia ove aveva ultimo domicilio e aveva beni immobili in Inghilterra e beni mobili in Italia Art. 46 richiama la l. di cittadinanza L. Francese prevede lex rei sitae Rinvio L. Inglese accetta rinvio prevede lex rei sitae

CASO PROBLEMATICO Cittadino francese muore in Italia ove aveva ultimo domicilio e aveva beni immobili in Inghilterra e beni mobili in Italia Art. 46 richiama la l. di cittadinanza L. Francese prevede lex domicilii Rinvio indietro

LEGGE APPLICABILE ALLE SUCCESSIONI: OPERATIVITA’ DEL RINVIO Cittadino francese muore in Italia ove aveva ultimo domicilio e aveva beni immobili in Inghilterra e beni mobili in Italia Beni mobili – l. italiana Art. 46 e art. 13 l. 218 Beni immobili – l. inglese

LEGGE APPLICABILE ALLE SUCCESSIONI: OPERATIVITA’ DEL RINVIO L’applicazione del rinvio in materia di successione compromette il principio dell’unità della successione? Forse ma il rinvio determina anche numerosi vantaggi – coordina diversi ordinamenti in conflitto.

REG. 650/2012 Il reg. 650/2012 conserva tuttavia il rinvio che può compromettere l’unità della successione. Rimane salva la clausola di eccezione in base alla quale “se dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che al momento della morte il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile ai sensi del par. 1 la legge applicabile alla successione è la legge di tale Stato”.

AMBITO DI APPLICAZIONE Questioni successorie, apertura della successione, formazione massa ereditaria, rinuncia all’eredità, ecc. Limiti: Limiti funzionali: interferenza di altri statuti contrattuali – ad es. contratto di locazione; Questioni preliminari

CAPACITA’ DI TESTARE: ART. 47 L. 218/95 Assenza di disciplina all’interno del Regolamento  Norme nazionali- art. 47 - legge nazionale del disponente al momento del testamento, della modifica o della revoca. Deroga alla regola per cui le capacità speciali sono sottoposte alla lex causae per le condizioni particolari per cui il de cuius deve essere in grado di conoscere la l. applicabile al testamento.

FORMA DEL TESTAMENTO: ART. 27 par. 1 lett. e Reg. 650/art. 48 Legge del luogo in cui il testatore ha disposto Legge dello Stato di cittadinanza Morte testamento Legge dello Stato di domicilio Testamento Legge dello Stato di residenza LEX REI SITAE per beni immobili

FORMA DEL TESTAMENTO Convenzione di Washington del 1973 (in vigore per l’Italia dal 1991) : art. 75 del Reg. stabilisce che l’applicazione del Regolamento non pregiudica le convenzioni internazionalidi cui uno o più Stati membri sono parti al momento dell’adozione del regolamento. Convenzione di diritto materiale – redazione per iscritto – consegna al notaio, ecc.

SUCCESSIONE DELLO STATO: ART. 49 L. 218/95/art. 33 Reg. 650/2012 Diverso inquadramento della problematica della successione dello Stato nei differenti ordinamenti giuridici Norma unilaterale e materiale che attribuisce i beni ereditari esistenti in Italia allo Stato italiano (≅art. 827 c.c.).

SUCCESSIONE DELLO STATO: ART. 49 L. 218/95/art. 33 Reg. 650/2012 Soluzione del problema nel nuovo regolamento: “nella misura in cui ai sensi del presente regolamento non vi siano disposizioni a causa di morte che istituiscano eredi o legatari né persone fisiche che abbiano diritto di succedere per legge, l’applicazione della legge così determinata non osta al diritto di uno Stato membro o di un’istituzione da esso designata di acquisire i beni ereditari situati sul proprio territorio a norma della propria legge a condizione che i creditori possano chiedere di soddisfare i loro crediti con tutti i beni caduti in successione”

CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO Tappa ulteriore nell’abolizione dell’exequatur; Circolazione delle decisioni; Elemento di prova: documento redatto secondo un modello comune in cui si indicano i dati del richiedente, la quota ereditari, la legge applicabile, i diritti spettanti a ogni erede e legatario – vale anche ai fini delle iscrizioni nei pubblici registri (art. 69).

CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO VANTAGGI: uniformità; SVANTAGGI: discriminazione rispetto a situazioni meramente interne.