PER GLI ENTI PUBBLICI EROGATORI

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PER GLI ENTI PUBBLICI EROGATORI AIUTI ALLE IMPRESE: LE REGOLE COMUNITARIE PER GLI ENTI PUBBLICI EROGATORI

ART. 2 E 3 DEL TRATTATO La Comunità ha il compito di promuovere, mediante il mercato comune e l’unione economico e monetaria e l’attuazione di politiche e azioni comuni, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, una crescita sostenibile e non inflazionistica e un elevato grado di convergenza economica. A questi fini, la Comunità mira a realizzare, inter alia, un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno.

LA CONCORRENZA NON DEVE ESSERE FALSATA UNO DEI PRINCIPALI OBIETTIVI COMUNITARI: LA CONCORRENZA NON DEVE ESSERE FALSATA NEL MERCATO INTERNO OCCORRE QUINDI CANALIZZARE L’INTERVENTO PUBBLICO VERSO OBIETTIVI DI POLITICA INDUSTRIALE IN SINTONIA CON GLI INTERESSI COMUNITARI

AIUTO DI STATO Proviamo a dare una definizione? QUALSIASI MISURA CHE, A SEGUITO DELL’INTERVENTO PUBBLICO, COMPORTI PER CERTE IMPRESE O CERTE PRODUZIONI UN BENEFICIO ECONOMICAMENTE APPREZZABILE,TALE DUNQUE DA ALLEVIARE GLI ONERI NORMALMENTE GRAVANTI SUI LORO BILANCI E MINACCIANDO COSI’ DI ALTERARE LE CONDIZIONI DELLA CONCORRENZA

BENEFICIARIO DELL’AIUTO E’ UN’ IMPRESA intesa come QUALSIASI ENTITA’ CHE SVOLGA UN’ATTIVITA’ ECONOMICA, INCLUSE ENTITA’ CHE SVOLGONO ATTIVITA’ ARTIGIANALI O ALTRE ATTIVITA’ A TITOLO INDIVIDUALE O FAMILIARE, LE SOCIETA’ DI PERSONE O LE ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO REGOLARMENTE UN’ATTIVITA’ ECONOMICA

RIENTRANO FRA LE PMI LE IMPRESE CHE - OCCUPANO MENO DI 250 PERSONE - IL CUI FATTURATO ANNUO NON SUPERA I 50 MILIONI DI EURO OPPURE - IL CUI TOTALE DI BILANCIO ANNUO NON SUPERA I 43 MILIONI DI EURO

L’AIUTO PUO’ ESSERE CONCESSO TRAMITE UN SOGGETTO VEICOLO inteso come INTERMEDIARIO TRA GLI ENTI EROGATORI E LE IMPRESE BENEFICIARIE Esempi di soggetto veicolo: - ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA - CONSORZI FIDI

3. È IMPUTABILE ALLO STATO STESSO (PROVENIENZA PUBBLICA) REQUISITI DELL’AIUTO 1. CREA UN VANTAGGIO ECONOMICAMENTE APPREZZABILE PER CERTE IMPRESE O TALUNI SETTORI ECONOMICI (SELETTIVITA’) 2. COMPORTA UN ONERE PER IL BILANCIO DELLO STATO ATTUANDO UN TRASFERIMENTO GRATUITO DI RISORSE DELLO STATO A UN’IMPRESA (VANTAGGIO-GRATUITA’) 3. È IMPUTABILE ALLO STATO STESSO (PROVENIENZA PUBBLICA) 4. INCIDE SUGLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI (RILEVANZA PER IL DIRITTO COMUNITARIO) in sintesi, CREA UNA POTENZIALE DISTORSIONE ALLA CONCORRENZA NEL MERCATO COMUNITARIO

ESEMPI DI AIUTO —SGRAVI FISCALI O PREVIDENZIALI NON GENERALI — GARANZIE STATALI SENZA PREMI — AUMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE PUBBLICHE O FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO CHE NON SAREBBERO ATTUATI DA UN INVESTITORE PRIVATO — L’ACQUISTO DA PARTE DI UN’IMPRESA DI UN TERRENO DI PROPRIETA’ DELLO STATO AD UN PREZZO INFERIORE A QUELLO DI MERCATO

AIUTI AL FUNZIONAMENTO AIUTI PRIVI DI CARATTERE INNOVATIVO CHE SI LIMITANO AD AGEVOLARE L’ORDINARIA AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE CORRENTE DI UNA IMPRESA

“REGIME DI AIUTI” PROVVEDIMENTO IN BASE AL QUALE, SENZA CHE SIANO NECESSARIE ULTERIORI MISURE DI ATTUAZIONE, POSSONO ESSERE ADOTTATE SINGOLE MISURE DI AIUTO A FAVORE DI IMPRESE DEFINITE NEL PROVVEDIMENTO IN LINEA GENERALE ED ASTRATTA

NECESSITA’ DELL’AIUTO Senza l’aiuto l’impresa non avrebbe potuto realizzare l’investimento in questione. La domanda, corretta, dev’essere presentata, accettata, e i fondi devono esistere nel bilancio dell’ente pubblico, prima che l’impresa sostenga i costi dell’attività da finanziare, OVVERO prima della richiesta di sovvenzione, sono state approvate dallo Stato membro disposizioni che attribuiscono il diritto all’aiuto secondo criteri oggettivi, senza che resti un potere discrezionale in capo all’ente pubblico nella concessione del sussidio.

Principali effetti negativi degli aiuti EFFETTI PROTEZIONISTICI Gli aiuti facilitano le esportazioni ed ostacolano le importazioni EFFETTI ASSISTENZIALISTICI Rischiano di ostacolare le imprese più competitive e ritardano le ristrutturazioni necessarie a ridare competitivita’ alle imprese

PRINCIPIO GENERALE INCOMPATIBILITA' DEGLI AIUTI

DEROGHE ALL'INCOMPATIBILITA' ART. 2 TRATTATO LA COMUNITA’ HA IL COMPITO DI PROMUOVERE (…) UNO SVILUPPO ARMONIOSO ED EQUILIBRATO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE NELL’INSIEME DELLA COMUNITA’ DEROGHE ALL'INCOMPATIBILITA'

COMPATIBILITA’ DE JURE AIUTI AUTOMATICAMENTE COMPATIBILI AIUTI POTENZIALMENTE COMPATIBILI POSSONO ESSERE AUTORIZZATI A SEGUITO DI UNA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

COMPATIBILITA' DE JURE (ART. 87, II° PARAGRAFO) 1. AIUTI A CARATTERE SOCIALE CONCESSI AI SINGOLI CONSUMATORI, PURCHE’ ACCORDATI SENZA DISCRIMINAZIONI DETERMINATE DALL’ORIGINE DEI PRODOTTI 2. AIUTI DESTINATI AD OVVIARE AI DANNI CAUSATI DA CALAMITA’ NATURALI OPPURE DA ALTRI EVENTI ECCEZIONALI 3. AIUTI CONCESSI ALL’ECONOMIA DI CERTE REGIONI DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA CHE RISENTONO DELLA DIVISIONE DELLA GERMANIA, NELLA MISURA IN CUI SONO NECESSARI A COMPENSARE GLI SVANTAGGI ECONOMICI PROVOCATI DA TALE DIVISIONE

AIUTI POTENZIALMENTE COMPATIBILI (art.87, paragrafo III°) a. GLI AIUTI DESTINATI A FAVORIRE LO SVILUPPO ECONOMICO DELLE REGIONI OVE IL TENORE DI VITA SIA ANORMALMENTE BASSO, OPPURE SI ABBIA UNA GRAVE FORMA DI SOTTOCCUPAZIONE b. GLI AIUTI DESTINATI A PROMUOVERE LA REALIZZAZIONE DI UN IMPORTANTE PROGETTO DI COMUNE INTERESSE EUROPEO OPPURE A PORRE RIMEDIO A UN GRAVE TURBAMENTO DELL’ECONOMIA DI UNO STATO MEMBRO c. GLI AIUTI DESTINATI AD AGEVOLARE LO SVILUPPO DI TALUNE ATTIVITA’ O DI TALUNE REGIONI ECONOMICHE, SEMPRE CHE NON ALTERINO LE CONDIZIONI DEGLI SCAMBI IN MISURA CONTRARIA AL COMUNE INTERESSE d. GLI AIUTI DESTINATI A PROMUOVERE LA CULTURA E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO, QUANDO NON ALTERINO LE CONDIZIONI DEGLI SCAMBI E DELLA CONCORRENZA NELLA COMUNITA’ IN MISURA CONTRARIA ALL’INTERESSE COMUNE e. LE ALTRE CATEGORIE DI AIUTI, DETERMINATE CON DECISIONE DEL CONSIGLIO, CHE DELIBERA A MAGGIORANZA QUALIFICATA SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Aiuti regionali (Art. 87.3. a, c) — regioni meno favorite: quelle in cui l’abitante medio ha un potere d’acquisto inferiore rispetto al 75% della media europea — ulteriori parametri da considerare al fine della concessione degli aiuti regionali: emigrazione, pressione demografica, densità della popolazione, tasso, struttura e tendenze della disoccupazione — gli aiuti regionali di cui all’art. 87.3.c riguardano invece gli aiuti regionali concessi ad aree svantaggiate rispetto alla media nazionale

Incentivi per le aree svantaggiate FONDI STRUTTURALI e AIUTI di STATO La disciplina sui Fondi strutturali per il periodo 2007-2013 è contenuta nel Regolamento (CE) n. 1083/2006 Tutte le operazioni con Fondi Strutturali devono essere in conformità con le discipline in tema di concorrenza e di aiuti

Regolamento (CE) n. 1083/2006 l’art. 54.4 prevede che nel caso di investimenti nelle imprese, la partecipazione dei Fondi strutturali deve necessariamente rispettare i massimali di intensità degli aiuti stabiliti in materia di aiuti di Stato. I responsabili della gestione dei Fondi strutturali, quindi, dovranno identificare chiaramente le operazioni che costituiscono un aiuto di Stato e garantire il rispetto della relativa normativa.

Le norme in tema di aiuti possono applicarsi, ad esempio, alle misure relative alle risorse umane, in quanto alcuni tipi di interventi per l’occupazione e per la formazione costituiscono aiuti (si veda il regolamento di esenzione 68/01). “l’intervento cofinanziato dai Fondi strutturali è finalizzato agli obiettivi prioritari dell’Unione europea di promuovere la competitività e creare posti di lavoro, compreso il raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione (2005-2008) come stabiliti dalla decisione del Consiglio 2005/600/CE” (art. 9.3).

Nel processo di programmazione, la Commissione valuta i programmi presentati dagli Stati membri in funzione della loro conformità con le norme in tema di aiuti. I responsabili dei programmi devono considerare che la Commissione può sospendere in tutto o in parte la compartecipazione comunitaria alle misure che non diano garanzia di conformità con le norme in tema di aiuti (art. 99). Le relazioni annuali di esecuzione elaborate dalle autorità di gestione devono indicare con precisione le misure adottate per garantire che tutte le operazioni siano conformi alle norme comunitarie in tema di aiuti.

Aiuti settoriali Nel corso degli anni sono state emanate norme speciali per un certo numero di settori che hanno sofferto di problemi economici particolarmente gravi e che sono pertanto considerati “sensibili” (cantieristica, siderurgia e carbone, industria automobilistica; agricoltura e pesca sono assimilabili ai settori sensibili)

AIUTI ORIZZONTALI AMBIENTE R&S PMI SALVATAGGIO E RISTRUTTURAZIONE DELLE IMPRESE IN DIFFICOLTA’ OCCUPAZIONE IMPRESE NEI QUARTIERI URBANI SVANTAGGIATI FORMAZIONE PROFESSIONALE

PRINCIPIO GENERALE OBBLIGO DI NOTIFICA DEGLI AIUTI

ACTION PLAN 2005-2009 PRIORITA’ FONDAMENTALI ATTRARRE INVESTIMENTI CREARE OCCUPAZIONE ACCRESCERE CONOSCENZE POTENZIARE INNOVAZIONE ACCRESCERE LA TRASPARENZA

OBIETTIVI CONSEGUENTI Investire in innovazione e R & S Stimolare lo spirito imprenditoriale Investire sul capitale umano Migliorare la qualità dei servizi di interesse economico generale di elevata qualità Semplificare e consolidare le norme Migliorare la coesione sociale e regionale Incoraggiare un futuro ecologicamente sostenibile Investire per realizzare infrastrutture più moderne

NUOVA METODOLOGIA secondo il Piano d’azione Aiuti meno numerosi e più mirati Un approccio economico più preciso e raffinato Procedure più efficaci Ripartizione delle responsabilità fra Stati membri e Commissione, con maggior impegno a notificare

Approccio economico – valutazione comparata 1) La misura d’aiuto è destinata ad un obiettivo ben definito d’interesse comune, come crescita, occupazione, coesione e ambiente? 2) L’aiuto è concepito in modo da raggiungere l’obiettivo d’interesse comune? A) l’ads è uno strumento appropriato? B) vi è un effetto di incentivazione per cui l’aiuto modifica il comportamento delle imprese o degli investitori? C) l’ads è proporzionale o il comportamento indotto potrebbe essere ottenuto con un aiuto minore? 3) Le distorsioni della concorrenza e l’incidenza sugli scambi sono limitate, in modo che il bilancio complessivo sia positivo?

— AIUTI A FAVORE DELLE PMI — AIUTI “DE MINIMIS” REGOLAMENTI DI ESENZIONE — AIUTI A FAVORE DELLE PMI — AIUTI “DE MINIMIS” — AIUTI ALLA FORMAZIONE — AIUTI ALL’OCCUPAZIONE --- AIUTI ALLE PMI AGRICOLE E PMI PESCA --- AIUTI PER INVESTIMENTI FINALITA’ REG

Regolamento PMI (70/01) INVESTIMENTI CHE POSSONO BENEFICIARE DEGLI AIUTI PUBBLICI SENZA L’OBBLIGO DELLA PREVENTIVA NOTIFICA: — INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI — INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI — SERVIZI DI CONSULENZA E PRIMA PARTECIPAZIONE A FIERE

OBIETTIVO: NON OSTACOLARE LO SVILUPPO ECONOMICO DELLE PMI NON SI APPLICA AD ACQUACOLTURA E PESCA, ALLA PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI AGRICOLI, AGLI AIUTI ALL’ESPORTAZIONE, A SINGOLI INTERVENTI SE L’AIUTO E’ PARI O SUPERIORE A 15 MIL DI EURO, O IL COSTO E’ SUPERIORE A 25 MIL E L’INTENSITA’ MASSIMA AMMESSA E’ SUPERIORE AL 50% MASSIMALI: 15% PER P.I., 7,5% PER M.I., MAGGIORAZIONI PER INVESTIMENTI IN REGIONI SFAVORITE

ULTERIORI CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESENZIONE — NECESSITA’ DELL’AIUTO (i) RICHIESTA DELLA CONCESSIONE PRECEDENTE ALL’INIZIO DEI LAVORI (ii) ADOZIONE DA PARTE DEGLI ENTI EROGATORI DI CRITERI OGGETTIVI PER LA SELEZIONE DELLE IMPRESE BENEFICIARIE — LIMITI DI CUMULO CON ALTRI AIUTI — OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALLA COMMISSIONE

REG. 70/01, PMI E R&S Reg. 364/04: l’esenzione dagli obblighi di notifica del reg. 70/01 si estende agli aiuti alla R&S delle PMI Ricerca fondamentale: ricerca generale non connessa ad obiettivi industriali o commerciali Ricerca industriale: ricerca per mettere a punto o migliorare prodotti, processi produttivi o servizi Attività di sviluppo precompetitivo: concretizzazione della ricerca industriale, creazione di prototipi non commerciabili

AIUTI R&S: intensità = 100% ricerca fondamentale 60 % ricerca industriale 35 % sviluppo precompetit. Intensità possono crescere in aree 87(3)(a) e (c) oppure se esiste - collaborazione transfrontaliera tra due o più partners indipendenti di due Stati membri, oppure se - collaborazione effettiva tra un’impresa e un ente pubblico di ricerca che sopporti almeno 10% costi e possa pubblicare i risultati della ricerca, oppure se - risultati possono essere pubblicati e diffusi

AIUTI PER STUDI DI FATTIBILITA’ TECNICA Sono studi in preparazione di ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitivo, esentati se la intensità non supera il 75% dei costi AIUTI PER COSTI DI BREVETTO Sono connessi a ottenimento e validazione di brevetti e altri diritti di proprietà industriale NON APPLICAZIONE DELL’ESENZIONE Se il totale dei costi del progetto è pari o superiore a € 25 mil. o l’importo totale lordo dell’aiuto è pari o superiore a € 15 mil.

REGOLAMENTO DE MINIMIS 1998/06 AIUTI EROGATI AD UN’IMPRESA CHE NON SUPERANO I 200.000 EURO NELL’ARCO DI TRE ESERCIZI FINANZIARI (100.000 euro in caso di trasporto su strada)

SE L’AIUTO ECCEDE LA SOGLIA MASSIMA, PERDE L’ESENZIONE (ANCHE PER LA PARTE CHE NON ECCEDE IL MASSIMALE) IL MOMENTO RILEVANTE DI CONCESSIONE E’ QUELLO IN CUI AL BENEFICIARIO E’ ACCORDATO IL DIRITTO GLI AIUTI DE MINIMIS NON POSSONO ESSERE CUMULATI CON ALTRI AIUTI STATALI PER LO STESSO PROGETTO SE SI SUPERANO INTENSITA’ MASSIME CONSENTITE

NON SI APPLICA A PESCA E ACQUACOLTURA ALLA PRODUZIONE AGRICOLA (ma si applica alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli) AD AIUTI ALL’ESPORTAZIONE ALL’ACQUISTO DI VEICOLI PER TRASPORTO MERCI SU STRADA da parte di imprese operanti per conto di terzi AD AIUTI CONDIZIONATI ALL’IMPIEGO PREFERENZIALE DI PRODOTTI INTERNI

SI APPLICA AD AIUTI TRASPARENTI per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessaria un’analisi del rischio Es. SOVVENZIONI, CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI, ESENZIONI FISCALI LIMITATE

SONO TRASPARENTI AIUTI SOTTO FORMA DI - CONFERIMENTI DI CAPITALE E DI CAPITALE DI RISCHIO, se l’apporto di capitale pubblico è inferiore alla soglia de minimis - GARANZIE, se concesse ad imprese non in difficoltà, se il prestito cui è collegata la garanzia non supera 1,5 milioni e se la garanzia non supera l’80% del prestito - PRESTITI, se l’ESL è calcolato sulla base di tassi di interesse di mercato

CONTROLLI e DURATA I beneficiari devono rilasciare una dichiarazione oppure, lo Stato membro ha attivato un registro centrale degli aiuti che copre almeno l’ultimo triennio Il nuovo regolamento de minimis resterà in vigore fino al 31 dicembre 2013

Il reg. 1860/04 de minimis agri applica l’esenzione de minimis alla pesca (ma previsto nuovo reg. de minimis pesca) e alla produzione agricola doppio criterio di applicabilità: a) limite di € 3.000 nel triennio b) tetto massimo nazionale la già ammessa cumulabilità degli aiuti con quelli rientranti in un reg. di esenzione o autorizzati nel quadro di un regime è stata soppressa dal reg. 1857/06, art. 19, su aiuti produzione agricola PMI per rispettare intensità massime il reg. non è applicabile ad aiuti all’esportazione o se l’aiuto dipende dal prezzo o dal quantitativo commercializzato Scade 31 dicembre 2008

REGOLAMENTO FORMAZIONE (68/2001) — FORMAZIONE SPECIFICA: FORMAZIONE CHE COMPORTI INSEGNAMENTI DIRETTAMENTE E PREVALENTEMENTE APPLICABILI ALLA POSIZIONE, ATTUALE O FUTURA, OCCUPATA DAL DIPENDENTE PRESSO L’IMPRESA BENEFICIARIA E CHE FORNISCA QUALIFICHE NON, O SOLO LIMITATAMENTE TRASFERIBILI AD ALTRE IMPRESE O SETTORI DI OCCUPAZIONE — FORMAZIONE GENERALE: FORNISCE QUALIFICHE AMPIAMENTE TRASFERIBILI AD ALTRE IMPRESE O SETTORI DI OCCUPAZIONE E PERTANTO MIGLIORA SIGNIFICATIVAMENTE L’OCCUPABILITA’ DEL DIPENDENTE

SI APPLICA ANCHE AI SETTORI AGRICOLTURA, PESCA, ACQUACOLTURA NON SI APPLICA SE L’AIUTO SUPERA 1 MILIONE DI EURO MASSIMALI: FORMAZIONE SPECIFICA: 25%, G.I. 35% PMI FORMAZIONE GENERALE 50% G.I. 70% PMI

COSTI AMMISSIBILI: PERSONALE DOCENTE, TRASFERTE DOCENTI E STUDENTI, SPESE CORRENTI, COSTI DI ASSENZA DEGLI DIPENDENTI DALLA FUNZIONE PRODUTTIVA BENEFICIARI EFFETTIVI: I FONDI NON DEVONO RESTARE ALLA SOCIETA’ DI FORMAZIONE, I BENEFICIARI DEVONO POTER RENDICONTARE L’AIUTO RICEVUTO, I FORMATORI DEVONO ESSERE SCELTI IN MODO TRASPARENTE

REGOLAMENTO OCCUPAZIONE (2204/2002) Aiuti che favoriscono... La creazione di nuovi posti di lavoro L’assunzione di lavoratori disabili e svantaggiati

AMBITO DI APPLICAZIONE Tutti i settori economici, ivi compresi quello agricolo e della pesca, ad eccezione dei seguenti: Industria carboniera e della costruzione navale Trasporti (ad eccezione di quelli erogati per lavoratori disabili e svantaggiati) Aiuti all’esportazione

Ulteriori limiti all’applicazione del Regolamento d’esenzione: Necessità Ulteriori limiti all’applicazione del Regolamento d’esenzione: Si applica ai soli regimi di aiuti Art.9 Reg. 2204/02 Comunicazione ex post alla Commissione

ARTICOLO 36 DEL TRATTATO Le regole sulla concorrenza (artt. 81-89 CE) non si applicano automaticamente all’agricoltura, ma nella misura determinata dal Consiglio, avendo riguardo in particolare alle finalità della politica agricola comune – di fatto le disposizioni del Trattato sono interamente applicate agli aiuti di Stato nel settore agricolo

REGOLAMENTO 1857/2006 di ESENZIONE dagli OBBLIGHI di NOTIFICA per le PMI ATTIVE nella PRODUZIONE dei PRODOTTI AGRICOLI Copre gli aiuti alle PMI che realizzano produzione primaria Il reg. 70/01 continua dunque a non coprire la produzione agricola primaria (ora disciplinata da questo specifico regolamento), ma il reg. 70 viene modificato in quanto va a coprire la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, attività prima sottratte al reg. 70 e disciplinate dal reg. di esenzione 1/04.

CAMPO DI APPLICAZIONE Il nuovo regolamento non si applica a: trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aiuti per attività connesse all’esportazione aiuti che favoriscono i prodotti interni rispetto a quelli importati

(in termini di spese ammissibili e intensità massime) CATEGORIE DI AIUTI PER OGNI CATEGORIA SONO PREVISTE SPECIFICHE CONDIZIONI DI APPLICABILITA’ DELL’ESENZIONE (in termini di spese ammissibili e intensità massime) Investimenti nelle aziende agricole Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali Trasferimento di fabbricati agricoli nell’interesse pubblico Aiuti all’insediamento di giovani agricoltori Aiuti al prepensionamento Aiuti alle associazioni di produttori Aiuti per fitopatie, epizoozie, infestazioni parassitarie Aiuti per perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche Aiuti per pagamento premi assicurativi Aiuti per promuovere produzione di prodotti agricoli di qualità Aiuti per prestazioni di assistenza tecnica Aiuti al settore zootecnico

DISPOSIZIONI VARIE Dev’essere rispettato il principio della necessità dell’aiuto; Il concetto di cumulo è inteso in modo molto restrittivo: l’esenzione non si applica se sono superate le intensità massime a fronte del cumulo di aiuti nazionali, comunitari o de minimis (reg. 1860/04) Obbligo di comunicazione del regime alla Commissione entro 10 gg dalla sua entrata in vigore Obbligo di relazione annuale: occorre una relazione specifica dettagliata per aiuti erogati per fitopatie e per danni da avverse condizioni climatiche Gli aiuti esentati dal reg. 1/04 restano esentati se soddisfano le condizioni del nuovo regolamento Durata fino al 31 dicembre 2013

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N. 1628/2006 DEL 24 OTTOBRE 2006 RELATIVO ALL’APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 87 E 88 DEL TRATTATO AGLI AIUTI DI STATO PER INVESTIMENTI A FINALITÀ REGIONALE

Gli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale hanno come obiettivo lo sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite incentivi agli investimenti e alla creazione di posti di lavoro L’esenzione portata dal reg. 1628/06 non si applica in particolare a pesca e acquacoltura, produzione primaria in agricoltura, costruzione navale, industria carboniera, siderurgia, fibre sintetiche, aiuti all’esportazione

Le condizioni specifiche prevedono inter alia che l’investimento resti nella regione beneficiaria per un numero minimo di anni, e se l’aiuto è calcolato in base ai costi salariali i posti di lavoro devono essere creati direttamente da un progetto d’investimento, essere creati entro tre anni dal completamento dell’investimento e devono essere mantenuti per un numero minimo di anni Le condizioni generali del regolamento richiedono che l’aiuto sia concesso in regioni ammissibili sulla base della carta relativa e non devono superare l’intensità massima regionale

In linea col principio di necessità dell’aiuto, prima dell’avvio dei lavori del progetto, il beneficiario deve aver presentato la relativa domanda, e l’autorità responsabile della gestione del regime deve confermare per iscritto che, salva la verifica finale, il progetto soddisfa le condizioni di ammissibilità del regime In tema di cumulo, il regolamento precisa che devono essere rispettate le intensità massime, indipendentemente dalla fonte della sovvenzione: il regolamento espressamente stabilisce che gli aiuti de minimis vanno calcolati per verificare il rispetto delle intensità massime Sono previsti i soliti obblighi di comunicazione dei regimi (per i grandi progetti di investimento esiste un modulo ad hoc) e di relazione annuale. Il regolamento resterà in vigore fino al 31 dicembre 2013

ORIENTAMENTI SETTORE AGRICOLO E FORESTALE 2007-2013 Si applicano a tutti gli aiuti concessi per ATTIVITA’ DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI Non si applicano ai settori di PESCA E ACQUACOLTURA

Punti principali - connessione con norme sui fondi strutturali; - divieto aiuti al funzionamento; - rispetto della necessità dell’aiuto; - obbligo di V.I.A. o dichiarazione di nessun impatto; - se gli aiuti non rispettano le condizioni della nuova disciplina (ad es intensità max o costi ammissibili), è richiesta una valutazione economica d’impatto positivo per sviluppo del settore agricolo e per non alterazione concorrenza;

Punti principali - continua - obbligo generale di notifica se gli aiuti non rientrano nel regolamento di esenzione 1857/06, o nel reg. de minimis 1860/04, o se si tratta di aiuti supplementari a misure di sviluppo rurale con sostegno comunitario ex reg. 1698/05 (sostegno sviluppo rurale) notificate e autorizzate dalla Commissione; - regimi al massimo potranno durare 7 anni; - obbligo di relazioni annuali; - obbligo di adeguamento dei regimi esistenti entro la fine del 2007 – Durata Orientamenti: 31.12. 2013

Specifiche Tipologie Di Aiuti 1. Misure di Sviluppo Rurale - la notifica deve dimostrare che l’aiuto si inserisce nel programma di sviluppo rurale dello stato es. investimenti per produzione primaria in aziende agricole, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, tutela ambientale, ecc.

2. Gestione dei Rischi e delle Crisi - i regimi vanno notificati in vista delle crisi; - non ammessi aiuti richiesti oltre i 3 anni dall’evento; - non ammessi aiuti saldabili oltre i 5 anni dal danno; - es. di aiuti = calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche, epizoozie e fitopatie, premi assicurativi, etc.

3. Altri Tipi Di Aiuti a) aiuti a favore dell’occupazione e della R&S, con le relative specifiche discipline, si estendono anche al settore agricolo; b) aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli ; applicazione restrittiva, solo per prodotti di qualità; riferimento all’origine geografica secondario; non ammessi aiuti a pubblicità di imprese determinate; intensità max 50%; 100% solo per pubblicità generica; ammessi aiuti in paesi terzi, ma non a favore di imprese determinate, e se non danneggiano le vendite di altri stati membri; gli aiuti alla pubblicità vanno sempre notificati.

4. Aiuti al Settore Forestale - ammessi fino al 100% - es 4. Aiuti al Settore Forestale - ammessi fino al 100% - es. aiuti per impianti, potatura, mantenimento qualità del suolo, manutenzione sentieri, costruzione infrastrutture per visitatori, ecc. - queste norme speciali lasciano impregiudicata l’applicazione di altre norme su aiuti relative ad altri settori, come quello industriale e commerciale

Il reg. 1595/04 – esenzione aiuti a PMI pesca solo PMI attive in produzione, trasformazione e commercializzazione prodotti pesca e acquacoltura reg. non applicabile agli aiuti all’esportazione reg. non applicabile ad aiuti molto alti (progetti con spese ammissibili superiori a € 2 mil, aiuti maggiori di € 1 mil per anno e per beneficiario) ammessi aiuti ad es. per investimenti in: protezione e sviluppo risorse acquatiche - spese per assistenza tecnica – promozione e pubblicità prodotti pesca - demolizione pescherecci etc

Gli aiuti devono essere necessari, non possono essere aiuti al funzionamento le intensità massime devono essere quelle previste dal reg. 2792/99 sulle azioni strutturali nel settore pesca obblighi di menzione del reg. nel provvedimento concessorio, di comunicazione preventiva, e di relazione annuale

COMUNICAZIONE SUGLI AIUTI DI STATO CONCESSI SOTTO FORMA DI GARANZIE (GUCE C71/00) LA GARANZIA PUO’ ESSERE PRESTATA DALLO STATO O DA IMPRESE SU CUI LE AUTORITA’ PUBBLICHE ESERCITANO UN’INFLUENZA DOMINANTE

L’influenza dominante La Commissione presume esista influenza dominante quando (Diret. 2006/1117CE, art. 2): - maggioranza capitale sociale è pubblica; - maggioranza dei voti in mano pubblica; - i poteri pubblici possono designare più della metà dei membri del cda o dell’organo di vigilanza

GARANZIA & AIUTO 1. La garanzia costituisce aiuto se il beneficiario versa un corrispettivo a condizioni migliori rispetto a quelle di mercato 2. l’aiuto e’ concesso nel momento in cui la garanzia è prestata, e non escussa 3. l’aiuto consiste nel minor tasso di interesse pagato al mutuante grazie alla garanzia, o nel premio ridotto 4. l’aiuto è compatibile se la concessione della garanzia è subordinata a condizioni che possono portare al fallimento dell’impresa beneficiaria

Nozione di impresa in difficoltà Comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 2.1. 9. Non esiste una definizione comunitaria di impresa in difficoltà. Tuttavia, la Commissione ritiene che un'impresa sia in difficoltà quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo. In particolare, ai fini dei presenti orientamenti, un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi: a) nel caso di società a responsabilità limitata(4), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale(5) e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società(6), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o c) per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

UNA GARANZIA AD HOC NON COSTITUISCE AIUTO SE IL MUTUATARIO NON E’ IN DIFFICOLTA’ FINANZIARIE IL MUTUATARIO SAREBBE IN GRADO DI OTTENERE SUL MERCATO UN PRESTITO A CONDIZIONI DI MERCATO SENZA L’INTERVENTO DA PARTE DELLO STATO LA GARANZIA E’ CONNESSA AD UN’OPERAZIONE FINANZIARIA SPECIFICA, E’ CIRCOSCRITTA AD UN IMPORTO MAX, NON ASSISTE PIU’ DELL’80% DEL PRESTITO, NON E’ PROROGABILE LA GARANZIA E’ PRESTATA A PREZZO DI MERCATO

UN REGIME DI GARANZIE NON COSTITUISCE AIUTO SE NON PREVEDE LA CONCESSIONE DI GARANZIE A MUTUATARI IN DIFFICOLTA’ LA GARANZIA NON SUPERA L’80% DEL PRESTITO E’ BASATO SU UNA VALUTAZIONE REALISTICA DEL RISCHIO PREVEDE LE CONDIZIONI ALLE QUALI VERRANNO PRESTATE LE GARANZIE FUTURE I CORRISPETTIVI COPRONO SIA I NORMALI RISCHI CHE LE SPESE AMMINISTRATIVE DEL REGIME

SE LE GARANZIE O I REGIMI DI GARANZIE COSTITUISCONO AIUTI LA COMPATIBILITA’ DELL’AIUTO CON IL MERCATO COMUNE VIENE VALUTATA SECONDO LE NORME VIGENTI PER GLI AIUTI CONCESSI IN ALTRE FORME DISCIPLINE RELATIVE AGLI AIUTI DI NATURA ORIZZONTALE, REGIONALE E SETTORIALE

SE LA GARANZIA E’ CONCESSA ILLEGITTIMAMENTE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO GIUDICARE SE IL DIRITTO NAZIONALE E QUELLO COMUNITARIO PRECLUDONO L’ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO DI GARANZIA SE ILLEGITTIMO, L’AIUTO DOVRA’ ESSERE RECUPERATO PRESSO IL BENEFICIARIO QUAND’ANCHE CIO’ COMPORTI IL SUO FALLIMENTO

ILLEGITTIMITA’ E TERZI I terzi concorrenti dei beneficiari possono rivolgersi ai giudici nazionali per far valere l’illegalità dell’aiuto e per chiederne la restituzione La concessione di garanzie che costituiscano aiuti illegali e illegittimi coinvolge anche i mutuanti, (visto il rapporto garanti/mutuanti), i quali hanno interesse a verificare l’osservanza delle norme comunitarie da parte di chi eroga l’aiuto sotto forma di garanzia

Aiuti & Confidi Aiuti tramite i confidi: non ammessi aiuti al funzionamento Aiuti a imprese sane: no aiuti al salvataggio di imprese in difficoltà, no aiuti alla ristrutturazione delle imprese Mai la garanzia può coprire oltre l’80% del prestito A certe condizioni, non si è in presenza di aiuto: es, beneficiario solvibile, limite 80% del prestito, operazione finanziaria specifica, premio di mercato, premio copre rischi e spese amministrative etc. E’ opportuna una convenzione tra enti pubblici erogatori e confidi per il rispetto delle norme comunitarie

SE UN AIUTO NON RIENTRA NELL’AMBITO DEI REGOLAMENTI DI ESENZIONE (o in de minimis) NOTIFICA

LA PROCEDURA - ART.88 TRATTATO CE - REG. CE 659/1999

2.QUELLI NOTIFICATI ALLA COMMISSIONE E NON CONTESTATI AIUTI ESISTENTI AIUTI NUOVI 1.QUELLI ESISTENTI IN UNO STATO MEMBRO CUI E’ STATA DATA ESECUZIONE PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO QUALSIASI PROGETTO DI AIUTI NUOVI, COMPRESE LE MODIFICHE DI AIUTI ESISTENTI NONCHE’ IL RIFINANZIAMENTO DI AIUTI ESISTENTI RITENUTI COMPATIBILI 2.QUELLI NOTIFICATI ALLA COMMISSIONE E NON CONTESTATI 3.MISURE ADOTTATE NEL QUADRO DI UN REGIME APPROVATO DALLA COMMISSIONE 4.QUELLI CONCESSI, SIA PURE ILLEGALMENTE, DA OLTRE DIECI ANNI

AIUTI ESISTENTI (Art. 88, paragrafo I) "ESAME PERMANENTE" “La Commissione procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune” "ESAME PERMANENTE" Richiesta di informazioni allo Stato membro Lo Stato ha un mese di tempo per presentare le proprie osservazioni CHIUSURA DEL CASO PROPOSTA DELLA COMMISSIONE DI OPPORTUNE MISURE – STATO NON ESEGUE

+ PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE COMUNICAZIONE ALLO STATO MEMBRO - pubblicata nella GUCE - (valutazione preliminare della Commissione) + MESSA IN MORA=invito allo Stato membro e a tutti gli interessati a presentare le proprie osservazioni (entro il termine normalmente di un mese) DECISIONE POSITIVA DECISIONE CONDIZIONATA DECISIONE NEGATIVA

(da svolgere entro un termine ragionevole) AIUTI NUOVI (Art. 88, paragrafo III) NOTIFICA PREVENTIVA ALLA COMMISSIONE ESAME PRELIMINARE (da svolgere entro un termine ragionevole) LA MISURA NON COSTITUISCE AIUTO L’AIUTO E’ COMPATIBILE CON IL MERCATO COMUNE PROCEDIMENTO D’INDAGINE FORMALE

1. Notifica allo Stato membro della decisione della Commissione in cui si avverte dell’avvio della procedura 2. Invito allo Stato membro e a tutti gli interessati a presentare le loro osservazioni entro un dato termine La decisione di avviare la procedura è pubblicata sulla GUCE - (entro max 18 mesi, termine ordinatorio) DECISIONE

DECISIONE NEGATIVA - Lo Stato ha l’obbligo di recuperare gli aiuti non compatibili se già erogati, con interessi, prescrizione decennale dalla data di apertura della procedura per aiuti nuovi, efficacia invece ex nunc per aiuti esistenti Solo l’impossibilità oggettiva assoluta giustifica il non recupero Legittimo affidamento invocabile solo per aiuti notificati (es, aiuti abusivi), ovvero aiuti concessi ai sensi dei regolamenti di esenzione

nel settore degli aiuti Trasparenza dei flussi finanziari nel settore degli aiuti Verifica del rispetto del divieto di cumulo degli aiuti D.M. 18 ottobre 2002 E’ fatto obbligo a tutti gli enti pubblici di comunicare regolarmente allo Stato (Ministero delle Attività Produttive) qualsiasi misura di aiuto alle imprese.

INFORMAZIONI DA COMUNICARE — SOGGETTO BENEFICIARIO DELLE AGEVOLAZIONI ED EVENTUALE APPARTENENZA A GRUPPI, HOLDING ECC. — NORMA O PROVVEDIMENTO A MONTE — TIPOLOGIA E AMMONTARE DELLE AGEVOLAZIONI CONCESSE — AGEVOLAZIONI REVOCATE — INVESTIMENTI PREVISTI E REALIZZATI

TEMPI — 4 GENNAIO 2003: nomina del referente per gli adempimenti — 4 MARZO 2003: prima trasmissione delle informazioni per gli aiuti 2001 — ulteriori trasmissioni con cadenza trimestrale

TRASPARENZA E NON DISCRIMINAZIONE NELLA CONCESSIONE DI AIUTI E NELL’AFFIDAMENTO DI APPALTI DI SERVIZI

TRASPARENZA APPALTI AIUTI CONSISTE NEL GARANTIRE IN FAVORE DI OGNI POTENZIALE OFFERENTE, UN ADEGUATO LIVELLO DI PUBBLICITA’ CHE CONSENTA LA APERTURA DEGLI APPALTI DI SERVIZI ALLA CONCORRENZA, NONCHE’ IL CONTROLLO SULL’IMPARZIALITA’ DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE (SENTENZA TELEKOM AUSTRIA, C-324/98, 7 DICEMBRE 2000) LA CONCESSIONE DI SUSSIDI DI OGNI GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI E’ SUBORDINATA ALLA PREDETER= MINAZIONE E ALLA PUBBLICAZIONE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI DEI CRITERI E DELLE MODALITA’ CUI LE AMMINISTRA= ZIONI STESSE DEVONO ATTENERSI (ART. 12 L. 241/90)

NE CONSEGUE CHE IN TEMA DI AIUTI, EVENTUALI IMPRESE COMUNITARIE INTERESSATE POSSANO ACCEDERE AI SUSSIDI, SENZA DISCRIMINAZIONI, GRAZIE ALLA ESISTENZA DI FORME DI PUBBLICITA’ ADEGUATE CIRCA I CRITERI OGGETTIVI FISSATI PER L’EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI (SUI SITI INTERNET DELLE CAMERE, SUI BOLLETTINI E SU QUALSIASI ALTRA PUBBLICAZIONE RILEVANTE) OPERATIVAMENTE, E’ OPPORTUNO CHE LE CAMERE SI DOTINO DI UN REGOLAMENTO GENERALE, E CHE POI PUBBLICHINO LE SINGOLE MISURE IN FORMA SINTETICA RICHIAMANDO IL REGOLAMENTO GENERALE

Infatti, (TAR Campania), anche per gli appalti sottosoglia, e più in generale per i contratti stipulati da soggetti pubblici in settori non regolamentati sul versante europeo, il diritto comunitario considera il ricorso alla scelta diretta, in deroga ai principi di trasparenza e concorrenza, quale evenienza eccezionale, giustificabile solo in presenza di specifiche ragioni tecniche ed economiche, necessitanti di adeguata motivazione, che rendano impossibile l’individuazione di un soggetto diverso da quello prescelto, ovvero che evidenzino la non rilevanza comunitaria dell’operazione in oggetto

E se si tratta di affidamento diretto di contratti di appalto a società controllate da soci pubblici, il principio della trasparenza resta valido, salvo il caso in cui, nel contempo, l’ente pubblico eserciti sulla persona (impresa) affidataria un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa persona (impresa) realizzi la maggior parte della sua attività con l’ente locale o con gli enti locali che la controllano (sentenza Corte di Giustizia C-107/98, Teckal / Comune di Viano; circolare ministeriale n. 12727/01; Cons. Stato n. 5316/03). Se l’affidatario è partecipato anche da un solo soggetto privato, non vi può essere controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (sent. Lochau, C-26/03, 11 gennaio 2005)

FINANZIAMENTI AD IMPRESE PUBBLICHE

SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE SERVIZI RETRIBUITI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE SOTTOSTANNO AGLI OBBLIGHI PREVISTI PER IL SERVIZIO PUBBLICO Es. Servizi resi dalle reti di trasporto, di energia e di comunicazione

SERVIZI DI INTERESSE GENERALE Servizi forniti dietro retribuzione o meno considerati di interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetti quindi a specifici obblighi inerenti al servizio pubblico SERVIZI RETRIBUITI O MENO SERVIZI DI INTERESSE GENERALE SOTTOSTANNO AGLI OBBLIGHI PREVISTI PER IL SERVIZIO PUBBLICO

CONTRIBUTO A QUESTI TIPI DI SERVIZI NON E’ AIUTO SE: Il beneficiario svolge servizio pubblico ben definito I parametri per la compensazione sono predefiniti, oggettivi, trasparenti Compensazione è inferiore ai costi del servizio (incluso profitto) Il soggetto che svolge il servizio pubblico è scelto con gara pubblica E’ AIUTO SE MANCA UNA DI QUESTE CONDIZIONI

L’AIUTO SI PRESUME COMPATIBILE -> NO NOTIFICA COMPENSAZIONE ANNUALE < 30 MIL E FATTURATO BENEFICIARIO < 100 MIL COMPENSAZIONE PER IMPRESE DI TRASPORTO AEREO/MARITTIMO VERSO ISOLE CON TRAFFICO < 300.000 PERSONE L’ANNO COMPENSAZIONE PER IMPRESE DI GESTIONE PORTI/AEREOPORTI CON TRAFFICO RISPETTIVAMENTE < 300.000 E 1 MILIONE DI PERSONE

COMUNICAZIONE SU BOLLETTINO CE E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI N. 9 DEL 1984 ORIENTAMENTI IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI NELLE IMPRESE RIFERIMENTI NORMATIVI (1) DIRETTIVA 80/723/CEE E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI TRASPARENZA DEI RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI STATI E LE IMPRESE PUBBLICHE DEL SETTORE MANIFATTURIERO

DEFINIZIONE DI IMPRESA PUBBLICA PRINCIPIO DI NEUTRALITA’ CONSIDERAZIONI GENERALI FORME DI PARTECIPAZIONE DELL’ENTE NELL’IMPRESA

IMPRESA PUBBLICA ART. 2 Dir. 2006/111/CEE E’ PUBBLICA QUALSIASI IMPRESA NELLA QUALE LA PARTECIPAZIONE DELLE PUBBLICHE AUTORITA’ PUO’ AVERE UN’INFLUENZA DOMINANTE, SIA DIRETTA SIA INDIRETTA. SI PRESUME UN’INFLUENZA DOMINANTE QUANDO L’AUTORITA’ PUBBLICA DETIENE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, LA MAGGIORANZA DEL CAPITALE SOCIALE O LA MAGGIORANZA DEI VOTI OPPURE PUO’ DESIGNARE LA MAGGIORANZA DEGLI ORGANI CHE AMMINISTRANO, DIRIGONO O CONTROLLANO L’IMPRESA.

Principio di neutralità LA COMMISSIONE NON PUO’ FAVORIRE NE’ SFAVORIRE LE IMPRESE PARTECIPATE DAGLI STATI MEMBRI O DA LORO ENTI

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA NELL’IMPRESA 1. Costituzione di nuova società 2. Conferimento di nuovo capitale in impresa pubblica già esistente 3. Parziale o totale acquisizione di capitale privato 4. Aumento di capitale, con fondi pubblici, di impresa pubblica operante in un settore privato

CRITERI DI VALUTAZIONE SULLA COMPATIBILITA’ DEGLI INVESTIMENTI A.Ipotesi di non rilevanza Non costituisce aiuto di stato il trasferimento della proprietà azionaria a pubbliche autorità senza aumento di capitale B.Valutazione discrezionale Stato che agisce come un investitore privato COMUNICAZIONE ANNUALE Stato che NON agisce come un investitore privato NOTIFICA

Regolamento generale di esenzione per categoria (Reg. n. 800/2008) Il Regolamento generale di esenzione è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 9 agosto 2008 ed entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione. Scade il 31 dicembre 2013 Questo nuovo Regolamento prevede l’approvazione automatica di intere categorie di aiuti senza bisogno di notifica

Il Regolamento si applica alle seguenti categorie: Aiuti a finalità regionale Aiuti agli investimenti a favore delle PMI Aiuti alla costituzione di imprese a partecipazione femminile Aiuti per la tutela dell’ambiente Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e partecipazione a fiere commerciali

Inoltre si applica a: Aiuti sotto forma di capitale di rischio Aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione Aiuti alla formazione Aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili

Non si applica invece a: Aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell’acquacoltura, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, alla ricerca, sviluppo e innovazione, a favore di lavoratori svantaggiati e disabili e sotto forma di capitale di rischio Aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, alla ricerca, sviluppo e innovazione, a favore di lavoratori svantaggiati e disabili e sotto forma di capitale di rischio, purché queste categorie non rientrino nel campo di applicazione del Reg. 1857/2006

Inoltre non si applica a: Aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli Aiuti a favore di attività dell’industria carboniera Aiuti regionali a favore di attività dell’industria siderurgica Aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale Aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre sintetiche

Gli Stati membri devono redigere una Relazione annuale sull’applicazione del Regolamento relativa all’intero anno o alla porzione di anno in cui si applica.

Aiuti a finalità regionale Il Regolamento approva gli aiuti regionali agli investimenti essenzialmente quando sono rivolti alla creazione di nuovi stabilimenti nelle regioni più svantaggiate. Nelle regioni assistite sono inoltre autorizzati aiuti per le start-up create al fine di stimolare ulteriormente l’iniziativa imprenditoriale.

Aiuti agli investimenti e all’occupazione in favore delle PMI Il Regolamento autorizza differenti tipologie di aiuti alle PMI, quali: Per investimenti in macchinari o per assumere personale aggiuntivo Aiuti sotto forma di capitale di rischio Per l’innovazione Per contribuire ai costi dei diritti di proprietà intellettuale

Aiuti all’imprenditoria femminile Il Regolamento autorizza aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile. Il regolamento include, per la prima volta, misure che contribuiscono alle spese per l’infanzia nonché a quelle per i genitori .

Aiuti per la tutela ambientale Il Regolamento rende più facile per le autorità la concessione di un notevole numero di misure di aiuti a favore della tutela ambientale o della lotta contro il cambiamento climatico. Fra questi figurano aiuti volti a promuovere gli investimenti nel risparmio energetico e nelle fonti di energia rinnovabili e aiuti sotto forma di sgravi di imposte ambientali.

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione di PMI a fiere Il Regolamento autorizza gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza prestati da consulenti esterni. Inoltre autorizza gli aiuti per i costi di locazione, installazione e gestione dello stand in occasione della prima partecipazione di un’impresa ad una determinata fiera.

Aiuti sotto forma di capitale di rischio Il Regolamento autorizza gli aiuti alle PMI sotto forma di capitale di rischio quando l’intervento assume la forma di partecipazioni in un fondo di investimento di private equity orientato al profitto e gestito secondo criteri commerciali

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione Il Regolamento autorizza una serie misura che comprendono aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, per studi di fattibilità tecnica, per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale, ricerca e sviluppo nei settori dell’agricoltura e della pesca, a nuove imprese innovative, per la messa a disposizione di personale altamente qualificato, per servizi di consulenza

Aiuti alla formazione Il regolamento autorizza gli aiuti a favore della formazione specifica e della formazione generale. Sono ammessi i costi per il personale docente, delle spese di trasferta dei docenti e dei partecipanti, per materiali e forniture, ammortamenti degli strumenti e delle attrezzature, servizi di consulenza, costi di personale per i partecipanti.

Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili Il Regolamento autorizza gli aiuti gli aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali, gli aiuti all’occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali e gli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all’occupazione di lavoratori disabili.

Disposizioni finali e transitorie Il Regolamento generale di esenzione abroga il reg. 1628/06 (aiuti regionali), il reg. 68/01 (formazione), il reg. 2204/02 (occupazione) ed il reg. 70/01 (PMI) Gli aiuti concessi prima del 31 dicembre 2008 conformi ai regg. sopra citati si intendono compatibili ed esenti dalla notifica