CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (8)

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CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a. 2016-17 (8) La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali

Disposizioni preliminari al codice civile Art. 25 Legge regolatrice delle obbligazioni Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti, se è comune; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto è stato conchiuso. E' salva in ogni caso la diversa volontà delle parti. Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove e avvenuto il fatto dal quale esse derivano.

Convenzione di Bruxelles 1968 Articolo 5 Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: …….. 3) in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto;

Responsabilità per fatto illecito. Art. 62. Responsabilità per fatto illecito. 1. La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno. 2. Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato.

Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto. Illeciti particolari Art. 63. Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto. 1. La responsabilità per danno da prodotto è regolata, a scelta del danneggiato, dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l'amministrazione del produttore, oppure da quella dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato, a meno che il produttore provi che il prodotto vi è stato immesso in commercio senza il suo consenso.

Altre obbligazioni extracontrattuali Art. 58. Promessa unilaterale. Art. 59. Titoli di credito Art. 60. Rappresentanza volontaria Art. 61. Obbligazioni nascenti dalla legge.

Reg. n. 864/2007 (Roma II) Rapporti con altre fonti - sistema Bruxelles (art. 5.3) - sistema Roma I (carattere complementare e reciprocamente esclusivo rispetto a)

- altri regolamenti UE che disciplinano la legge applicabili ad obbligazioni extracontrattuali -- rapporti familiari (art. 1.2. a) ---- obbligazioni alimentari: reg. n. 4/2009) ----- divorzio e separazione personale: reg. n. 1259/2010 – cooperazione rafforzata) -- successioni (art. 1.2.b: reg. n. 650/2012)

Caratteri generali Art. 3: Carattere universale La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro. Art. 24: Esclusione del rinvio Art. 26: Ordine pubblico del foro Art. 16: Norme di applicazione generale (v. anche art. 17: Norme di sicurezza e di condotta)

Numerose norme di conflitto per diverse obbligazioni extracontrattuali Art. 4 Danni da fatto illecito (norma generale) Art. 5 Danni da responsabilità da prodotti Art. 6 Danni da concorrenza sleale o limitativi della concorrenza Art. 7 Danni ambientali Art. 8 Danni da violazione di diritti di proprietà industriale Art. 9 Danni da attività sindacale

Obbligazioni extracontrattuali non da illecito Art. 10 Arricchimento senza causa Art. 11 Negotiorum gestio Art. 12 Culpa in contrahendo

Criteri di collegamento Quadro generale: concorso “a cascata”di criteri: es. art. 5 e art. 12 Metodo della localizzazione della fattispecie Volontà delle parti Inversione di priorità rispetto a reg. Roma I

Il collegamento più stretto deroga eccezionale clausola di salvaguardia – flessibilità del sistema

Art. 4.3 “3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di quest’altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione.” v. anche art. 5.2, art. 10.4, art. 11.4, art. 12.2.c)

Luogo del danno (lex loci damni) Art. 4 (Norma generale) 1. Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.

Art. 7 (Danno ambientale) Art. 12.2.a) (Culpa in contrahendo)

Altri luoghi Es. art. 6: luogo degli effetti dell’atto di concorrenza sleale (par. 1) o restrittivo della concorrenza (par. 2) Luogo di svolgimento dell’attività dannosa: Art. 9 (attività sindacale), art. 10.3 (arricchimento senza causa), art. 11 (negotiorum gestio)

La residenza abituale Nozione: art. 23 (v. art. 19 reg. Roma I) Residenza abituale di chi? della “parte lesa”: art. 5.1.a) “1. Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 2, la legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale che deriva da danni c causati da un prodotto è: a) la legge del paese in cui la persona che ha subito il danno risiedeva abitualmente quando si è verificato il danno, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese; o, in mancanza, ….” (v. anche

Della parte che ha provocato il danno art. 5.1. ultimo comma “Si applica tuttavia la legge del paese in cui il presunto responsabile risiede abitualmente qualora tale persona non potesse ragionevolmente prevedere la commercializzazione del prodotto o di un prodotto dello stesso tipo nel paese la cui legge è applicabile ai sensi delle lettere a), b) o c).”

Di entrambe le parti: Art. 4.2 “2. Tuttavia, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese.” V. anche art. 10, art. 11, art. 12.2.b)

Il ruolo della scelta delle parti: art. 14 1. Le parti possono convenire di sottoporre l’obbligazione extracontrattuale ad una legge di loro scelta: a) con un accordo posteriore al verificarsi del fatto che ha determinato il danno; o b) se tutte le parti esercitano un’attività commerciale, anche mediante un accordo liberamente negoziato prima del verificarsi del fatto che ha determinato il danno. La scelta è espressa o risulta in modo non equivoco dalle circostanze del caso di specie e non pregiudica i diritti dei terzi. (cfr. art. 3.2 reg. Roma I)

Limiti 2. Qualora tutti gli elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si verifica il fatto che determina il danno, in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti non pregiudica l’applicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso paese non permette di derogare convenzionalmente. Cfr. art. 3.3 reg. Roma I Casi di non applicazione art. 14: art. 6.4, art. 8.3

Un caso particolare: art. 6.2 Qualora la restrizione abbia o possa avere effetto sul mercato di più di un paese, chi promuove un’azione di risarcimento danni dinanzi al giudice del domicilio del convenuto può invece scegliere di fondare le sue pretese sulla legge del giudice adito, purché il mercato in tale Stato membro sia tra quelli direttamente e sostanzialmente interessati dalla restrizione della concorrenza da cui deriva l’obbligazione extracontrattuale su cui si basa la pretesa; se l’attore agisce nei confronti di più di un convenuto dinanzi a detto giudice conformemente alle norme applicabili in materia di competenza giurisdizionale, può scegliere di fondare la sua pretesa esclusivamente sulla legge di tale giudice qualora la restrizione della concorrenza su cui si basa la pretesa contro ciascuno di detti convenuti interessi direttamente e sostanzialmente anche il mercato dello Stato membro di tale giudice.