delle Pubbliche Amministrazioni

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Transcript della presentazione:

delle Pubbliche Amministrazioni Università degli studi di Torino Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Seminario Il fondamento giuridico dell’attività delle Pubbliche Amministrazioni Enrico Ferrero Collegno, 22 e 23 giugno 2017 Pagina 1 www.enricoferrero.it 1 1

Gli elementi di base dell'ordinamento giuridico Norma e disposizione Le fonti del diritto e i loro rapporti La produzione normativa nazionale e comunitaria Pagina 2 www.enricoferrero.it 2 2

L’ordinamento giuridico Gruppo organizzato ed effettivamente produttore di norme proprie e cioè un gruppo di soggetti che per interessi comuni si organizza, conferendo a una autorità dei poteri, e dandosi delle norme che hanno una effettiva vigenza. Le componenti primarie dell'ordinamento sono quindi la plurisoggettività (complesso dei componenti il gruppo) l'organizzazione la normazione Pagina 3 www.enricoferrero.it 3 3

L’ordinamento giuridico E’ un complesso organico di norme che regolano: l’organizzazione dello Stato i rapporti giuridici della comunità a cui si riferisce Pagina 4 www.enricoferrero.it 4 4

Gli ordinamenti giuridici e le fonti del diritto Crisi dell’indipendenza esterna: l’ordinamento comunitario e le organizzazioni internazionali L’ordinamento italiano Crisi della sovraordinazione interna: i poteri regionali e locali Pagina 5 www.enricoferrero.it 5 5

Caratteristiche del diritto OBBLIGATORIETA’ UNITA’ COERENZA COMPLETEZZA Pagina 6 www.enricoferrero.it 6 6

Obbligatorietà Per un corretto rapporto sociale tra gli individui in uno Stato è importante che le norme che lo regolano siano obbligatorie per tutti gli individui che lo compongono. Per rendere effettivo questo principio è necessario che siano previste norme correttive per chi non osserva gli obblighi imposti e che queste norme vengano applicate. Pagina 7 www.enricoferrero.it 7 7

Unità e coerenza Le norme che regolano un ordinamento giuridico devono essere tra loro coordinate. Le norme non devono essere in contrasto tra loro e, quando ciò accade è l’ordinamento stesso che deve predisporre adeguati meccanismi per risolvere ogni possibile antinomia, in modo da conferire all’ordinamento il carattere della coerenza. Pagina 8 www.enricoferrero.it 8 8

Completezza L’insieme delle norme esistenti in un ordinamento giuridico deve essere in grado di risolvere ogni possibile caso concreto e quindi non vi dovrebbero essere lacune o vuoti legislativi. Ma le norme sono un prodotto umano per cui questi caratteri peccano di ottimismo e devono essere considerati una direttrice, un obiettivo da realizzare non solo da parte del legislatore, ma anche dalla dottrina e della giurisprudenza. Pagina 9 www.enricoferrero.it 9 9

Le fonti del diritto Fonti sulla produzione Fonti di produzione Fonti di cognizione www.enricoferrero.it Pagina 10 10 10

Esempio: Art. 64.1 Cost. “Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti” L’art. 64 è fonte sulla produzione Il testo definitivo deliberato dalla Camera o dal Senato è fonte di produzione Il testo inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica è fonte di cognizione www.enricoferrero.it Pagina 11 11 11

Fonti di produzione: le fonti atto Trattati internazionali Norme comunitarie (regolamenti, direttive, decisioni, raccomanda- zioni) Costituzione e leggi costituzionali Leggi ordinarie dello Stato Decreti legislativi Decreti legge Statuti e Leggi regionali Regolamenti Consuetudini Circolari www.enricoferrero.it Pagina 12 12 12

Le fonti atto nel nostro ordinamento Art. 1 delle Disposizioni sulla legge in generale: “Sono fonti del diritto le leggi, i regolamenti, [le norme corporative], gli usi”. Art. 249 del Trattato sull’Unione Europea www.enricoferrero.it Pagina 13 13 13

Il Trattato sull’U.E. ed i regolamenti comunitari L’adesione del nostro paese, con gli altri paesi europei, all’Unione Europea (ente sovranazionale) ha comportato una limitazione della sovranità dello Stato e la conseguente possibilità, nelle materie previste dal Trattato, di esercitare diretti poteri normativi all’interno dei singoli Stati membri. Queste norme si collocano pertanto, nella gerarchia delle fonti, ad un livello sovraordinato rispetto alla stessa Costituzione www.enricoferrero.it Pagina 14 14 14

Si pongono al vertice dell’Ordinamento Giuridico Comunitario I Trattati istitutivi Si pongono al vertice dell’Ordinamento Giuridico Comunitario Hanno natura di veri e propri accordi internazionali fra diversi Stati Traggono origine alla volontà congiunta degli Stati Membri www.enricoferrero.it Pagina 15 15 15

Gli effetti dei Trattati Immodificabili dagli atti emanati dagli organi comunitari Producono effetti diretti all’interno dei singoli Stati, quando sono: - sufficientemente dettagliati e - non sono subordinati ad atti interni degli Stati www.enricoferrero.it Pagina 16 16 16

Gli atti normativi comunitari Trattato di Amsterdam, art. 249 Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi www.enricoferrero.it Pagina 17 17 17

Gli atti normativi comunitari Trattato di Amsterdam, art. 249 La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti www.enricoferrero.it Pagina 18 18 18

I Regolamenti Comunitari Caratterizzati da: generalità astrattezza validità erga omnes diretta applicabilità all’interno degli Stati membri www.enricoferrero.it Pagina 19 19 19

Gli Stati membri sono liberi nella scelta della forma e dei mezzi Le Direttive Obbligano gli Stati Membri per ciò che riguarda il risultato da raggiungere Gli Stati membri sono liberi nella scelta della forma e dei mezzi Di norma sono applicate ricorrendo a fonti del diritto interno degli Stati membri www.enricoferrero.it Pagina 20 20 20

Le Direttive dettagliate Sono direttamente applicabili all’interno Stati membri se: pongono obblighi precisi, senza margini di discrezionalità pongono a carico dei destinatari obblighi negativi creano in capo ai singoli dei diritti chiaramente individuabili www.enricoferrero.it Pagina 21 21 21

Sono atti vincolanti a carattere individuale obbligatori per: Le Decisioni Sono atti vincolanti a carattere individuale obbligatori per: Stati membri o singoli a cui sono rivolte www.enricoferrero.it Pagina 22 22 22

Atti rivolti da un’istituzione comunitaria ad un destinatario I Pareri Atti rivolti da un’istituzione comunitaria ad un destinatario Hanno ad oggetto un questione determinata Non sono vincolanti Invito a mantenere un determinato comportamento www.enricoferrero.it Pagina 23 23 23

Le Raccomandazioni Sono rivolte agli Stati membri Contengono un invito a tenere un determinato comportamento Non pongono obblighi di risultato www.enricoferrero.it Pagina 24 24 24

La Costituzione e le Leggi Costituzionali La Costituzione e le Leggi Costituzionali sono fonti gerarchicamente superiori nel nostro ordinamento. La Costituzione deve formalmente la sua posizione sovraordinata rispetto alle altre leggi dello Stato, alla sua natura di Costituzione rigida. Infatti per modificarla è previsto uno speciale procedimento detto di revisione costituzionale (art. 138) che è diverso dal normale procedimento di formazione delle leggi. www.enricoferrero.it Pagina 25 25 25

La Costituzione E’ la carta su cui si fonda tutto l’ordinamento giuridico Ad essa e a i suoi principi si devono conformare tutte le leggi In caso di contrasto prevale sempre la Costituzione e la legge incostituzionale viene cancellata dall’ordinamento La Costituzione può essere modificata solo con una procedura aggravata www.enricoferrero.it Pagina 26 26 26

Caratteristiche della Costituzione Entrata in vigore il 1° gennaio 1948 è: SCRITTA, perché consacrata in un documento formale LUNGA, perché include i principi fondamentali dello Stato e i diritti fondamentali dei cittadini RIGIDA, perché non è possibile modificarla con legge ordinaria VOTATA perché adottata attraverso l’Assemblea Costituente www.enricoferrero.it Pagina 27 27 27

La Costituzione è un complesso di norme che sono alla base dell’ordinamento della Repubblica. Queste norme stabiliscono chi debba esercitare il potere ed in che modo. Non solo stabilisce delle norme, ma fissa anche i principi generali orientando l’interpretazione di altre disposizioni. Vincola la produzione legislativa e determina l’illegittimità delle disposizioni ad essa contrarie www.enricoferrero.it Pagina 28 28 28

Le leggi costituzionali (artt.138-139 Cost.) In particolare le Leggi di Revisione Costituzionale hanno la funzione di modificare la stessa Costituzione. ciò che le caratterizza è il procedimento di approvazione che richiede una doppia deliberazione di ciascuna delle camere ad intervallo non inferiore a tre mesi e nella seconda deliberazione, alternativamente, una maggioranza qualificata dei due terzi ovvero la maggioranza assoluta e la possibilità di un voto popolare nella forma del referendum. www.enricoferrero.it Pagina 29 29 29

Le Leggi ordinarie dello Stato Le leggi ordinarie, intese come fonti di produzione del diritto, sono quel procedimento di formazione di norme giuridiche che è regolato dall’art. 70 ss. Cost. (l’iniziativa del governo o di ciascun membro del Parlamento o dei consigli regionali o l’iniziativa popolare, l’approvazione separata da parte di ciascuno dei rami del Parlamento, la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica); I Decreti-legge (art. 77 comma 2° della Cost.); I Decreti legislativi (art. 76 Cost.). Pagina 30 www.enricoferrero.it 30

La Legge ordinaria (artt. 70-74 Cost.) E’ la legge approvata dal Parlamento dopo presentazione e discussione. Viene promulgata dal Capo dello Stato ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Pagina 31 www.enricoferrero.it 31

La Legge ordinaria (artt. 70-74 Cost.) La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (Art. 70) L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli (Art. 71) Pagina 32 www.enricoferrero.it 32

La Legge ordinaria (artt. 70-74 Cost.) Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza Pagina 33 www.enricoferrero.it 33

La Legge ordinaria (artt. 70-74 Cost.) Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni Pagina 34 www.enricoferrero.it 34

La Legge ordinaria (artt. 70-74 Cost.) La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi (Art. 72 Cost.) Pagina 35 www.enricoferrero.it 35

La Legge ordinaria (artt. 70-74 Cost.) Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso (Art. 73) Pagina 36 www.enricoferrero.it 36

La Legge ordinaria (artt. 70-74 Cost.) Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata (Art. 74) Pagina 37 www.enricoferrero.it 37

I Decreti Legislativi (d.lgs.) (art. 76 Cost.) Sono emanati dal Governo sulla base di una precedente legge delega espressa dal Parlamento che ne limita i confini, la materia e i tempi di attuazione Pagina 38 www.enricoferrero.it 38

Vengono utilizzati per affrontare situazioni particolari di emergenza. I Decreti Legge (D.L.) (art. 77 comma 2° della Cost.) Vengono utilizzati per affrontare situazioni particolari di emergenza. Sono emanati dal Governo e devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, pena la decadenza Pagina 39 www.enricoferrero.it 39

La ripartizione del potere legislativo tra Stato e Regioni www.enricoferrero.it 40 40

• Consiglio regionale (= potere legislativo) GLI ORGANI REGIONALI • Consiglio regionale (= potere legislativo) • Presidente della Giunta regionale (= vertice dell’esecutivo e capo della Regione)   • Giunta regionale (= potere esecutivo) Pagina 41 www.enricoferrero.it 41

L’art. 117 Cost. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Pagina 42 www.enricoferrero.it 42

L’art. 117 Cost. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; Pagina 43 www.enricoferrero.it 43

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Pagina 44 www.enricoferrero.it 44

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Pagina 45 www.enricoferrero.it 45

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Pagina 46 www.enricoferrero.it 46

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. Pagina 47 www.enricoferrero.it

Le Leggi Regionali (l.r.) Le Leggi Regionali sono il prodotto dell’autonomia, anche legislativa che la Cost. riconosce alle Regioni nelle materie indicate all’art 117; vengono emanate dal Consiglio regionale Statuti delle Regioni ordinarie (approvati con Legge regionale) Statuti delle Regioni a Statuto Speciale (approvati con Legge Costituzionale). Pagina 48 www.enricoferrero.it 48

Il potere regolamentare Pagina 49 www.enricoferrero.it 49

I Regolamenti I Regolamenti sono una fonte normativa sottordinata alla legge, non possono contenere norme contrarie alle disposizione di legge. Vengono emanati dal governo o da altre autorità nei limiti delle rispettive competenze e in conformità di leggi che attribuiscano loro potere regolamentare (es. Regioni, Province, Comuni, Banca d’Italia, Consob etc.). Regolamenti governativi di esecuzione: emanati per regolare materie già regolate dalla Legge; Regolamenti governativi indipendenti: destinati a regolare materie non regolate dalla Legge. Pagina 50 www.enricoferrero.it 50

LA POTESTA’ REGOLAMENTARE • Materie di legislazione statale esclusiva > regolamenti statali, salva delega alle Regioni • Materie di legislazione concorrente e regionale esclusiva > regolamenti regionali • Disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite ai Comuni e alle Province > regolamenti comunali e provinciali, regolamenti locali Pagina 51 www.enricoferrero.it 51

Usi o consuetudini Consistono nella pratica uniforme e costante di dati comportamenti (cosiddetto usus) seguita con la convinzione che quei comportamenti siano giuridicamente obbligatori (opinio iuris atque necessitatis) Es. Si parla di usi giuridici in relazione ai contratti di borsa, contratti atipici non disciplinati dal Codice Civile Pagina 52 www.enricoferrero.it 52

Le circolari Non sono fonti del diritto, ma prevedono norme di comportamento o l’interpretazione di una norma Circolano all’interno della pubblica amministrazione e obbligano a rispettarne il contenuto i dipendenti sottoposti gerarchicamente all’organo che ha emesso la circolare Pagina 53 www.enricoferrero.it 53

L'applicazione in concreto delle fonti del diritto L'importanza della distinzione tra i concetti di disposizione e norma L'interpretazione delle fonti del diritto I criteri utili per risolvere le antinomìe Pagina 54 www.enricoferrero.it 54

La norma giuridica E' quel precetto obbligatorio rivolto alla generalità delle persone che si trovano in quella determinata situazione di fatto prevista dalla norma Deve provenire da un organo riconosciuto dallo Stato Deve essere generale ed astratta Deve essere obbligatoria Pagina 55 www.enricoferrero.it 55

Disposizione e norma La DISPOSIZIONE è intesa come proposizione normativa o frammento di testo esprimente una proposizione normativa La NORMA è intesa com e risultato del processo interpretativo della disposizione medesima Pagina 56 www.enricoferrero.it 56

Interpretazione delle fonti atto (differenza tra disposizione e norma) ▼ Interpretazione Norma Pagina 57 www.enricoferrero.it 57

Importanza della distinzione La norma può essere modificata pur mantenendo ferma una disposizione legislativa nella generalità dei suoi significati Questo si verifica in modo particolare nelle sentenze interpretative della Corte Costituzionale e nella interpretazione delle disposizioni da parte della giurisprudenza Pagina 58 www.enricoferrero.it 58

Un esempio di interpretazione Disposizione: Art. 59 Cost.: Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario Interpretazione: il Presidente è organo, o titolare dell’organo? Norma A: I senatori di nomina presidenziale non possono essere più di cinque Norma B: Ogni nuovo Presidente può nominare cinque senatori Pagina 59 www.enricoferrero.it 59

Regole sull'interpretazione Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (interpretazione letterale o grammaticale) e dalla intenzione del legislatore (interpretazione teleologica) Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (interpretazione analogica; problema diverso delle lacune; presupposto completezza ordinamento) Se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato (interpretazione sistematica) Pagina 60 www.enricoferrero.it 60

Criteri di composizione dei conflitti tra le norme Il problema delle antinomie criterio cronologico criterio gerarchico criterio della competenza Libertà del gruppo sociale di rinnovare le proprie norme conseguenza dei rapporti di potere fra componenti dell’organizzazione e fra ordinamenti conseguenza dell’affermarsi di una higher law che distribuisce le competenze Pagina 61 www.enricoferrero.it 61

Criterio della competenza Esemplificazione Art. 117 Cost. Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato Può la legge statale, in quanto gerarchicamente sovraordinata alla legge regionale, regolare materie non espressamente ad essa riservate? No: violerebbe la Costituzione Deve allora dirsi che la legge regionale è gerarchicamente sovraordinata alla legge statale? No: perché la legge statale prevale nelle materie ad essa riservate Pagina 62 www.enricoferrero.it 62

Illeciti e sanzioni Come rendere effettivo il diritto Pagina 63 www.enricoferrero.it

L’illecito Ogni comportamento contra legem, cioè la violazione di un precetto da parte di un soggetto, costituisce un illecito L’illecito, a seconda delle conseguenze che ne discendono, può essere penale, amministrativo, disciplinare, civile Pagina 64 www.enricoferrero.it 64

La diversa reazione dell’ordinamento giuridico Il criterio dell’allarme sociale La distinzione tra fatti rilevanti per il diritto e per l’etica Le diverse scelte operate dal legislatore nel tempo e nello spazio Pagina 65 www.enricoferrero.it 65

L’elemento psicologico art.43 c.p. Il dolo: l’evento è previsto e voluto La preterintenzione: l’evento è previsto ma è più grave di quello voluto la colpa: l’evento, anche se previsto, non è voluto e si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini Pagina 66 www.enricoferrero.it 66

Le cause di non imputabilità Sono rappresentate da quelle situazioni in cui il soggetto è incapace di intendere e di volere (malattia, età, ubriachezza, sostanze stupefacenti, intossicazione cronica da alcool o stupefacenti, sordomutismo) Pagina 67 www.enricoferrero.it 67

Le cause di non punibilità Il caso fortuito o forza maggiore Il costringimento fisico L'errore di fatto Il consenso dell’avente diritto Pagina 68 www.enricoferrero.it 68

Le cause di non punibilità L'esercizio di un diritto o adempimento di un dovere La difesa legittima L'uso legittimo delle armi Lo stato di necessità Pagina 69 www.enricoferrero.it 69

Le sanzioni Amministrative Penali www.enricoferrero.it Pagina 70 70

Le sanzioni penali Quando l’infrazione di un precetto normativo costituisce un reato (delitti e contravvenzioni) l’ordinamento reagisce prevedendo l’applicazione di sanzioni penali Le pene principali sono (art.17 c.p.): Per i delitti: l’ergastolo, la reclusione, la multa Per le contravvenzioni: l’arresto e l’ammenda Pagina 71 www.enricoferrero.it 71

Il procedimento penale Le attività di polizia giudiziaria II rinvio a giudizio Il processo l'applicazione della pena Pagina 72 www.enricoferrero.it 72

CLASSIFICAZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA Ufficiali ed agenti a competenza generale illimitata Ufficiali ed agenti a competenza generale limitata (limiti spazio-temporali) Ufficiali ed agenti a competenza speciale (limiti per territorio, materia e temporali) Pagina 73 www.enricoferrero.it 73

ART. 112 COSTITUZIONE Obbligatorietà dell’azione penale Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. Pagina 74 www.enricoferrero.it 74

ART. 112 COSTITUZIONE Obbligatorietà dell’azione penale In presenza di un reato perseguibile d’ufficio o in presenza di una querela di parte, è obbligatorio iniziare un procedimento penale Sebbene l’obbligo sia rivolto al Pubblico Ministero (P.M.) dobbiamo affermare che la polizia giudiziaria nell’esercizio delle sue funzioni non ha potere discrezionale: la sua attività è vincolata dalla legge per la quale è sempre prevalente l'interesse pubblico all'accertamento del reato e all'individuazione del colpevole Pagina 75 www.enricoferrero.it 75

Art. 55 C.P.P La polizia giudiziaria deve anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere tutti gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’ altro possa servire per l’applicazione della legge penale. Pagina 76 www.enricoferrero.it 76

art 361 c.p. (Omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale) “Il pubblico ufficiale il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella ha l’obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito … La pena è della reclusione fino a un anno se il colpevole è un ufficiale od agente di polizia giudiziaria che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto” Pagina 77 www.enricoferrero.it 77

L’INFORMATIVA DI P. G. L'informativa consiste in una fonte di conoscenza destinata al P.M., atta a consentirgli l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro previsto dall'art. 335 del C.P.P. Pagina 78 www.enricoferrero.it 78

CONTENUTO dell’informativa Deve contenere gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi raccolti, l'indicazione delle fonti di prova e delle l'attività compiute, il giorno e l'ora dell'acquisizione della notizia. Deve inoltre contenere, qualora sia stato possibile acquisirli, i dati identificativi od ogni altro elemento identificativo dell'indagato, della persona offesa e di coloro che sono in grado di riferire su circostanze utili per la ricostruzione dei fatti. (art. 347 c.p.p.). Pagina 79 www.enricoferrero.it 79

Il processo penale: le fasi ( L’incidente probatorio ) L’udienza preliminare Il rinvio a giudizio Il processo vero e proprio La sentenza L’appello Pagina 80 www.enricoferrero.it 80

L'incidente probatorio Nel processo penale la formazione della prova è riservata alla fase del giudizio Esiste il rischio che alcune prove, la cui assunzione non è rinviabile, non entrino a far parte della documentazione processuale L'art. 392 c.p.p. prevede l'incidente probatorio che rappresenta una parentesi all'interno della fase delle indagini preliminari in cui, nel contraddottorio delle parti e alla presenza del giudice, si forma la prova che verrà poi usata nel corso del giudizio Pagina 81 www.enricoferrero.it 81

L'udienza preliminare Alla fine delle indagini il P.M., sulla base delle prove raccolte, chiede al giudice per le indagini preliminari (GIP) o l'archiviazione del procedimento o il rinvio a giudizio della persona sottoposta alle indagini, formulando l'imputazione Se il giudice per l'udienza preliminare (GUP) ritiene fondata la richiesta di archiviazione pronuncia sentenza di non luogo a procedere, altrimenti emette un decreto che dispone il giudizio (rinvio a giudizio) Pagina 82 www.enricoferrero.it 82

Il processo penale: i soggetti L’imputato Il pubblico ministero La difesa Il giudice Le parti civili Pagina 83 www.enricoferrero.it 83

Il processo Si svolge in pubblico dibattimento La prova si forma davanti al giudice che si colloca in una posizione di terzietà rispetto a difesa ed accusa Il giudice del dibattimento non conosce nulla dello sviluppo delle indagini o dei fatti di causa Il giudice conosce solo l'imputazione, i precedenti penali dell'imputato e la sua situazione di detenzione o meno, nonché l'esito degli atti irripetibili in dibattimento (perquisizioni, ecc.) e i verbali dell'incidente probatorio Pagina 84 www.enricoferrero.it 84

Il processo Il dibattimento si apre con un'esposizione introduttiva delle parti Ha quindi luogo l'audizione dei testi, prima quelli richiesti dal P.M., poi quelli indicati dalla difesa Le domande devono essere su fatti specifici e il testimone ha l'obbligo di dire la verità e di raccontare tutto ciò che sa sui fatti L'esame dell'imputato avviene dopo l'audizione di tutti i testi e ha luogo solo se lo stesso vi acconsente L'udienza si chiude con la requisitoria del P.M. e gli interventi conclusivi delle difese Pagina 85 www.enricoferrero.it 85

La sentenza Al termine del pubblico dibattimento si avrà la decisione del giudice, che viene presa in camera di consiglio (senza l'intervento delle parti) Il provvedimento finale che decide nel merito il processo è la sentenza, che può essere di assoluzione o di condanna La sentenza è composta da due parti distinte: Il dispositivo (decisione vera e propria) che va letto al termine del processo La motivazione (in cui il giudice spiega il ragionamento che lo ha portato alla decisione) che può essere resa nota anche in un tempo successivo Pagina 86 www.enricoferrero.it 86

L'appello Contro la sentenza di primo grado l'imputato e il P.M. possono proporre appello, per cui l'appello non può esserci senza l'impulso di almeno una delle parti Nel corso del giudizio di secondo grado si discuterà solamente di quelle parti di sentenza e dei motivi impugnati con l'atto di appello Avverso le sentenze di secondo grado pronunciate in appello è proponibile ricorso in Cassazione Il giudizio di appello può rivalutare il merito dei fatti, il ricorso in Cassazione no L'impugnazione delle sentenze ne sospende l'esecutività Pagina 87 www.enricoferrero.it 87

Le sanzioni amministrative Pagina 88 www.enricoferrero.it

La sanzione amministrativa Si sostanzia quando l’infrazione di un precetto normativo prevede che la reazione dell’ordinamento venga affidata alla Pubblica Amministrazione Questa applicherà una misura afflittiva con effetti incidenti limitatamente alla sfera dei suoi rapporti con il trasgressore Pagina 89 www.enricoferrero.it 89

I due tipi di sanzioni amministrative Sanzioni ripristinatorie o reali: colpiscono la res illicita e mirano a reintegrare l’interesse pubblico leso (ex. ordine di demolizione di un edificio abusivo); vengono applicate a prescindere da qualsiasi imputabilità e da qualsiasi stato soggettivo di dolo, colpa o volontarietà dell’inadempiente Sanzioni afflittive: colpiscono l’autore dell’illecito Pagina 90 www.enricoferrero.it 90

Le sanzioni amministrative di tipo afflittivo Pecuniarie o equivalenti (ad es. il pagamento di una somma di denaro oppure la confisca di beni provenienti da attività illecite) Interdittive (ad es. la revoca o la decadenza di un’autorizzazione oppure la chiusura di esercizi commerciali) Pagina 91 www.enricoferrero.it 91

Le sanzioni afflittive pecuniarie Disciplinate da una legge dello Stato (legge 24 novembre 1981 n. 689 “Modifiche al sistema penale”) che pone una serie di princìpi generali La legge n. 689 ha applicato alla materia princìpi di derivazione penalistica Anche il procedimento di applicazione appare analiticamente disciplinato nel rispetto del contraddittorio Pagina 92 www.enricoferrero.it 92

Le sanzioni afflittive interdittive Chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio Sospensione Revoca della licenza o dell'autorizzazione Chiusura definitiva Pagina 93 www.enricoferrero.it 93

La sanzione amministrativa in concreto 1. L’accertamento 2. La contestazione 3. Il verbale 4. Il pagamento in misura ridotta 5. L’obbligo del rapporto 6. Gli scritti difensivi 7. La richiesta di audizione personale 8. Le controdeduzioni 9. La valutazione da parte dell’autorità competente 10. L’ordinanza ingiunzione 11. La recidiva 12. Il giudizio di opposizione Pagina 94 www.enricoferrero.it 94

I princìpi posti dal c. p. e dalla legge n I princìpi posti dal c.p. e dalla legge n. 689 per l’applicazione delle sanzioni amministrative Principio di legalità Divieto di retroattività Elemento soggettivo Esclusione della responsabilità Concorso di persone Non trasmissibilità agli eredi Pagina 95 www.enricoferrero.it 95

Il principio di legalità ed il divieto di retroattività Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione Pagina 96 www.enricoferrero.it 96

L’elemento soggettivo Per essere soggetti ad una sanzione amministrativa non è necessario aver commesso il fatto con dolo, è sufficiente averlo commesso con colpa, ma è pur sempre necessaria la coscienza e la volontà dell’azione L’errore sul fatto esclude la responsabilità, ma solo quando l’errore non è determinato da colpa dell’agente Pagina 97 www.enricoferrero.it 97

I casi di esclusione della responsabilità Non risponde della violazione chi ha commesso il fatto: Nell’adempimento di un dovere Nell’esercizio di una facoltà legittima In stato di necessità Per legittima difesa Pagina 98 www.enricoferrero.it 98

Il concorso di persone Salvo diversa disposizione di legge, ogni persona che concorre in una violazione amministrativa soggiace alla sanzione per questa stabilita. Pagina 99 www.enricoferrero.it 99