CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a

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Transcript della presentazione:

CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a. 2016-17 L’individuazione della legge applicabile

Rapporto tra questione di giurisdizione e questione di legge applicabile Priorità della questione di giurisdizione Minore rilevanza della soluzione della questione di giurisdizione in sistemi di norme uniformi sula legge applicabile La analogia di struttura tra norme sulla giurisdizione e norme sulla legge applicabili; criteri di collegamento e criteri di giurisdizione

Diversi modi di disciplinare i casi caratterizzati da estraneità rispetto all’ordinamento interno applicazione delle stesse norme applicabili alle fattispecie puramente interne Art. 115 c.c. (Matrimonio del cittadino all’estero) “Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo [84 c.c. e ss.], anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite” (es. pubblicazioni)

segue Norme speciali Art. 116, primo comma, c.c. (Matrimonio dello straniero nello Stato) “Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano. Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli artt. 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89 . Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.”

segue Norme “strumentali” o di rinvio (metodo internazionalprivatistico) Norme che si limitano a dettare criteri per l’individuazione del diritto “materiale” applicabile Vantaggi Economia Uniformità di soluzioni nello spazio (tendenziale)

La qualificazione Oggetto Dare un contenuto alle nozioni giuridiche utilizzate dalla norma di d.i.p. per definire il suo campo d’applicazione (e alcuni criteri di collegamento) Inquadrare la fattispecie nelle varie norme di d.i.p.

Esempi Diritti del figlio naturale agli alimenti: art. 36 L. 218/95 (rapporti tra genitori e figli) o art. 45 (obbligazioni alimentari nella famiglia) Diritto del coniuge superstite ad una quota dell’asse ereditario del defunto: art. 46 (successione per causa di morte) o art. 30 (rapporti patrimoniali tra coniugi)

Possibili soluzioni Qualificazione ex lege fori Qualificazione ex lege causae

Il caso Bartholo (App. Algeri 24 Il caso Bartholo (App. Algeri 24.12 1889): cittadino d’origine maltese ma di cittadinanza francese al momento della morte Se il caso è deciso a Malta – per il diritto maltese il diritto del coniuge superstite ad una quota del defunto è qualificato come questione successoria – secondo il d.i.p. maltese le questioni successorie sono disciplinate dalla ultima legge nazionale del defunto – applicazione del diritto francese Se il caso è deciso ad Algeri (Francia) – per il diritto francese la questione è qualificabile come rientrante nei rapporti tra coniugi – secondo il d.i.p. francese le questioni di rapporti tra coniugi sono sottoposte alla legge comune al momento del matrimonio – applicazione del diritto maltese

1. Ai fini del presente regolamento si intende per: Qualificazione nell’ambito dei regolamenti UE: definizione autonoma Uniformità di applicazione In via normativa Es. Regolamento (UE) n. 650/2012 Articolo 3 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «successione», la successione a causa di morte, comprendente qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un trasferimento volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima;

In via giurisprudenziale: es In via giurisprudenziale: es. sentenza 5 febbraio 2004 C-265/02 – Convenzione di Bruxelles 1968 sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Fori speciali - Foro in materia contrattuale – Art. 5 .1 (ora art. 7.1 reg. 1215/2012) “22 Secondo giurisprudenza costante, la nozione di «materia contrattuale» deve interpretarsi in modo autonomo, facendo riferimento al sistema e agli scopi della Convenzione al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati contraenti; detta nozione non può pertanto essere interpretata come un rinvio alla qualificazione fornita dal diritto nazionale al rapporto giuridico dedotto dinanzi al giudice nazionale”. Controversia tra fidejussore e soggetto che non ha partecipato al contratto di fideiussione ma ne ha beneficiato

Prima qualificazione e seconda qualificazione Legge dello Stato applicabile e specifica norma di diritto materiale di tale legge applicabile: lex fori – lex causae

I criteri di collegamento Nozione: elemento della fattispecie che rivela un legame significativo con l’ordinamento di un determinato Stato Scelta politica Scelta dei criteri di collegamento e Costituzione (Corte cost. 71/87. Art. 18 preleggi – violazione artt. 29.2 e 3 Cost.)

Criterio di collegamento e considerazioni materiali Criterio di collegamento e elemento di estraneità: es. art. 29.2 L. 218/95 (estraneità: cittadinanza straniera dei coniugi – criterio di collegamento: luogo prevalente della vita matrimoniale) Criterio di collegamento e considerazioni materiali art. 35 L. 218/95 (Riconoscimento del figlio naturale) art. 28 (Forma del matrimonio) e art. 48 (Forma del testamento)

Varie classificazioni Criteri personali (cittadinanza: es. art. 29.1) Criteri territoriali Soggettivi (domicilio, residenza) Oggettivi (luogo di situazione dei beni) Criteri di fatto e criteri giuridici La qualificazione dei criteri giuridici (v. sopra)

Concorso di criteri di collegamento Alternativi (es. art. 28 – Forma del matrimonio) Successivi (es. art. 29 – Rapporti personali tra coniugi) Il criterio della volontà delle parti (optio legis o juris) Nella L. 218/95; es. art. 46.2 (successione per causa di morte), art. 56.2 (donazioni), art. 62.1 (responsabilità per fatto illecito)

Articolo 3 Libertà di scelta In materia contrattuale: art. 3 reg. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) Articolo 3 Libertà di scelta 1. Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso.