Diritto internazionale privato e dei contratti prof. Sara Tonolo – Gorizia 13 dicembre 2016 -
DONAZIONI: ART. 56 L. 218/95 Disciplina simile alle successioni Cittadinanza del donante - rinvio Scelta della legge del luogo di residenza – non rinvio
AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ ART. 56 L. 218/95 Qualificazione della donazione: lex fori - contratto con intento di liberalità e arricchimento di una parte/lex causae – diversa qualificazione: possibile conflitto di qualificazioni e rinvio. Coordinamento con il Regolamento Roma I e applicabilità solo alle donazioni dallo stesso non regolate (≠ donazioni indirette, d. modale, negotium mixtum cum donatione) Coordinamento con altre disposizioni speciali della l. 218/95 (ad es.d. mortis causa).
AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ ART. 56 L. 218/95 QUALIFICAZIONE DELLA FATTISPECIE SE CONTRATTUALE PREVALENZA DEL REGOLAMENTO ROMA I SALVO SPECIFICITA’ DI ALTRE NORME: AD ES. ART. 46 l. 218/95
LEGGE APPLICABILE ALLE DONAZIONI ART. 56 Scelta del donante limitata alla residenza In assenza di scelta: L. nazionale Reg. Roma I Scelta delle parti In assenza: residenza abituale del donante salvo il collegamento più stretto
LEGGE APPLICABILE ALLA FORMA DELLE DONAZIONI Art. 56, 3° co., l. 218/95 Concorso alternativo di criteri di collegamento ispirato dal favor validitatis.
OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI: ART. 57 L. 218/95 Richiamo “in ogni caso” della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali che completa la Conv. di Bruxelles del 1968. Sostituzione della Convenzione ad opera del Reg. c.d. Roma I (analogia con Bruxelles I) – Reg. n. 593/2008 del 17.6.2008, in vigore dal 17.12.2009/comunitarizzazione del diritto internazionale privato/per tutti gli Stati UE tranne la Danimarca.
NOZIONE DI CONTRATTO INTERNAZIONALE Contratto internazionale nelle convenzioni internazionali (es. la vendita) Per la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili del 1980 è internazionale (ai fini della sua applicazione) il contratto di vendita di merci fra parti aventi la loro sede d’affari o stabilimento in due Stati diversi
NOZIONE DI CONTRATTO INTERNAZIONALE Contratto internazionale : contratto che presenta “elementi di estraneità” rispetto ad un determinato ordinamento: LUOGO DI STIPULAZIONE; LUOGO DI CONSEGNA DEI BENI; LUOGO DEL PAGAMENTO DEL PREZZO;
RICHIAMO ALLA CONVENZIONE DI ROMA/RICHIAMO AL REGOLAMENTO ROMA I Richiamo “in ogni caso” della Convenzione di Roma. Rinvio formale? No – art. 2 Rinvio materiale? No Rinvio mobile sostituzione della Convenzione ad opera del Regolamento Roma I Possibile estensione dell’ambito d’applicazione materiale del Reg. Roma I per effetto dell’”in ogni caso” che già valeva per la Convenzione
LEGGE REGOLATRICE DELLE OBBLIGAZIONI Contratti conclusi dal 17.12.2009 Regolamento Roma I (593/2008) In mancanza di scelta, si applicano alcuni criteri specifici a seconda del tipo di contratto: Contratto di vendita legge del paese di residenza del venditore; Contratto di prestazione di servizi (es. agenzia) legge del paese di residenza del prestatore (es. agente); […] f) Contratto di distribuzione legge del paese di residenza del distributore Contratti conclusi ante 17.12.2009 Convenzione di Roma del 1980 In mancanza di scelta, si applica la legge del paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto: Si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto con il paese in cui (al momento della conclusione del contratto) risiede la parte che deve fornire la prestazione caratteristica.
RICHIAMO ALLA CONVENZIONE DI ROMA/RICHIAMO AL REGOLAMENTO ROMA I Coordinamento del Regolamento Roma I con le disposizioni della l. 218/95; Regolamento prevale ma va coordinato in base alla qualificazione della fattispecie come contrattuale e alle materie sottoposte al Reg. In alcuni casi vi è la prevalenza di disposizioni speciali: ad es. art. 25 per contratto di società (escluso dall’art. 1.2.lett.f del Reg. Roma I, ma ricompreso per effetto di “in ogni caso”.
RICHIAMO ALLA CONVENZIONE DI ROMA/RICHIAMO AL REGOLAMENTO ROMA I Coordinamento del Regolamento Roma I con le Convenzioni internazionali: art. 25 ≈ art. 21 Conv. Roma: Regolamento non ostacola l’applicazione delle Convenzioni in vigore negli Stati UE: ad es. Conv. L’Aja 1955 su vendita internazionale; Conv. Vienna 1980 su v. internazionale di merci; Conv. In materia di trasporto internazionale.
RICHIAMO ALLA CONVENZIONE DI ROMA/RICHIAMO AL REGOLAMENTO ROMA I Coordinamento del Regolamento Roma I con altri atti UE (art. 23): ad es. direttive in materia di tutela dei consumatori
RICHIAMO ALLA CONVENZIONE DI ROMA/RICHIAMO AL REGOLAMENTO ROMA I Coordinamento con le disposizioni generali della l. 218/95: ove presenti prevalgono quelle del Reg. (art. 9, art. 21, art. 22); altrimenti valgono artt. 14 – 15 l. 218/95. Per effetto della sostituzione della Convenzione ad opera del Reg. Roma I, cade la riserva apposta alla Conv. di Roma che sottraeva la nullità del contratto alla Conv. Essendo la stessa qualificata in maniera non contrattuale nell’ordinamento italiano; ora ciò non vale più e il Reg. Roma I si applica anche alla nullità del contratto.
CRITERI DI COLLEGAMENTO SECONDO IL REGOLAMENTO ROMA I Scelta delle parti contraenti (art. 3 e considerando 11): Scelta parziale: dépeçage; Scelta modificabile, salva validità formale e diritti dei terzi; Forma espressa o tacita (deve però risultare chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso); Limite: disposizioni imperative esistenti nell’ordinamento in cui siano localizzati tutti gli elementi del contratto o disposizioni imperative comunitarie (art. 3, par. 4).
SCELTA DI LEGGE Esempi di clausole Art…. “Il presente contratto è regolato dalla legge italiana” Art… “Il presente contratto è regolato dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1980 sulla vendita internazionale di merci e per quanto riguarda eventuali questioni non coperte da tale convenzione dalla legge italiana” Art… “le presenti Condizioni Generali, sono disciplinati dalla legge italiana e in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili con la sola esclusione di quanto previsto nella clausola n. 6 “Riserva di proprietà”
PROBLEMA Scelta delle parti contraenti può avere ad oggetto lex mercatoria? Esiste autonoma categoria separata da ordinamento internazionale e nazionale? Dibattuto.
LEX MERCATORIA Con la denominazione lex mercatoria si fa riferimento all’insieme delle regole formatesi nella prassi contrattuale sulla base degli usi del commercio internazionale e dei principi generali del diritto accolti dalla maggior parte dei sistemi giuridici. Si tratta degli usi del commercio internazionale, ovvero dell’insieme di usi commerciali, clausole standard, contratti tipo e regole di interpretazione; norme elaborate a livello extra-statuale, nell’ambito della comunità internazionale degli operatori economici.
CRITERI DI COLLEGAMENTO SECONDO IL REGOLAMENTO ROMA I In assenza di scelta delle parti contraenti: PRESUNZIONI previste dall’art.4: Residenza abituale del venditore per la vendita; Residenza abituale del prestatore per il contratto di prestazione di servizi; Luogo di situazione dell’immobile per il contratto avente ad oggetto un diritto reale immobiliare o locazione salvo locazione breve (non più di 6M) sottoposta alla residenza abituale del proprietario e del locatario; Residenza abituale dell’affiliato per il franchising; Residenza abituale del distributore per il c. di distribuzione; Luogo in cui avviene la vendita all’asta per tali contratti; Legge cui è sottoposto il contratto di vendita sui mercati finanziari. RESIDENZA ABITUALE DEL DEBITORE DELLA PRESTAZIONE CARATTERISTICA
RESIDENZA ABITUALE Per residenza abituale, il Regolamento stabilisce che, in riferimento a società, associazioni e persone giuridiche, questa deve intendersi il luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale, mentre in riferimento a persone fisiche che agiscono nell’esercizio della propria attività professionale, la sede dell’attività principale. 21
ECCEZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO: L’articolo 4, paragrafo 2, prevede che, se il contratto non rientra tra quelli indicati nel Regolamento, o si tratta di un contratto misto o complesso, trova applicazione le legge del paese nel quale la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha la propria residenza abituale. Quando poi le circostanze del caso concreto evidenzino che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quelli sopra indicati, si applica la legge di tale paese (articolo 4, paragrafo 3). Infine, se la legge non può essere determinata in base ai criteri sopra descritti, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto (art. 4, paragrafo 4). 22
CRITERI DI COLLEGAMENTO SECONDO IL REGOLAMENTO ROMA I Criteri di collegamento speciali per i contratti in cui è presente una parte debole: consumo, lavoro, assicurazione /coordinamento con il Regolamento Bruxelles Ibis
CRITERI SPECIALI (CONTRATTI SPECIALI) Criteri di collegamento speciali per i contratti in cui è presente una parte debole: consumo, lavoro, assicurazione /coordinamento con il Regolamento Bruxelles Ibis
LEGGE APPLICABILE Scelta di legge Libera Legge applicabile in mancanza di scelta Libera Espressa, o risultante chiaramente dal contratto Salve le disposizioni imperative Inderogabili per volontà delle parti Tutela del consumatore: contratto assimilato ad uno interno Residenza abituale: nozione Definita solo per persona fisica nell’attività di impresa Centro degli interessi principali Ratio: tutela del consumatore, legge conosciuta o conoscibile facilmente
LEGGE APPLICABILE Le norme di applicazione necessaria L’ordine pubblico Norme a tutela di un interesse pubblico (politico, sociale, economico) Applicabili a prescindere dalla legge richiamata Vi rientrano norme a protezione di una parte contrattuale? Nan lex fori sempre applicabili Nan altro Stato applicabili solo se Luogo di esecuzione del contratto Illiceità adempimento contratto Limite all’applicazione della legge straniera richiamata Impiego non frequente Coincidenza forum e ius Ampia armonizzazione leggi nazionali Stati membri Possibile utilizzo per applicazione legge Stato terzo
COORDINAMENTO CON ALTRE FONTI PER TUTELE SPECIALI Servizio tutto compreso: combinazione di almeno due dei seguenti elementi, vendita a prezzo forfettario, di durata superiore a 24h, o comprendente una notte Trasporto Alloggio Altri servizi turistici non accessori che costituiscano una parte significativa del tutto compreso
COORDINAMENTO CON ALTRE FONTI: TUTELE SPECIALI Obblighi del venditore Informazioni non ingannevoli Indicazioni chiare su Prezzo Destinazione Mezzi di trasporto Alloggio Pasti Itinerario Necessità di passaporto
COORDINAMENTO CON ALTRE FONTI: TUTELE SPECIALI Diritti del consumatore Cessione della prenotazione previa comunicazione al venditore Obbligazione solidale pagamento prezzo Immodificabilità del prezzo, salvo Espressa previsione contrattuale Indicazione modalità di calcolo Almeno 20 gg prima della partenza Per i seguenti motivi Costi di trasporto, compreso carburante Diritti e tasse su certi servizi, quali tasse di atterraggio, di sbarco o imbarco Tassi di cambio
COORDINAMENTO CON ALTRE FONTI: TUTELE SPECIALI In caso di modifica di un elemento rilevante, quale il prezzo Recesso senza penali Accettazione con modifica contrattuale e incidenza sul prezzo In caso di recesso o annullamento Usufruire di un tutto compreso di valore equivalente Rimborso di quanto anticipato Con risarcimento del danno A meno che l’annullamento sia dovuto a un numero di prenotazioni inferiori a quello stabilito Forza maggiore
COORDINAMENTO CON ALTRE FONTI: TUTELE SPECIALI Attuazione italiana Responsabilità dell’organizzatore e del venditore Artt. 83 sgg. codice consumo Della cessione il venditore deve essere informato almeno 4 giorni prima Revisione del prezzo non superiore a 10% e non aumentabile nei 20 giorni prima Risarcimento del danno alla persona con termine di decadenza di 3 anni Responsabilità per danni diversi limitabile nel rispetto degli artt. 1341 e 1342 c.c. Reclamo da presentare entro 10 giorni dal termine vacanza Organizzatore e venditore coperti da assicurazione responsabilità civile Fondo di garanzia per insolvenza o fallimento del venditore Buona esecuzione degli obblighi contrattuali Gli Stati membri prevedono mezzi adeguati per far valere questa responsabilità, a meno che l’inadempimento sia dovuto a fatto Del consumatore Di terzi non coinvolti nella fornitura Forza maggiore
COORDINAMENTO CON ALTRE FONTI: CREDITO AL CONSUMO Definizione: il creditore concede o si impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o altra agevolazione finanziaria analoga Informazioni di base al consumatore Tasso debitore ed effettivo annuale Importo del credito, importo totale e importo delle rate Durata del contratto Ulteriori informazioni precontrattuali contenute nelle “Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori” Tipo di credito Identità del creditore Importo del credito Durata del credito Tasso debitore Tasso annuo Importo, numero e periodicità dei pagamenti
Altri diritti del consumatore CREDITO AL CONSUMO Diritto di recesso Esercitabile entro 14 giorni Comunicazione al creditore Pagamento capitale e interessi Recesso da un contratto di fornitura di beni o servizi comporta il recesso dal finanziamento Altri diritti del consumatore Diritto di azione nei confronti del creditore se beni o servizi non sono stati forniti, o solo in parte, o sono difettosi Rimborso anticipato – riduzione costo prestito Stessi diritti nei confronti dell’eventuale cessionario del credito Irrinunciabilità dei diritti
Il timeshare, dir. 2008/122 sostituisce la dir. 94/47 Definizioni Multiproprietà: acquisizione a titolo oneroso del godimento di uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione, durata ultraannuale Vacanze di lungo termine: acquisizione del diritto a sconti o altri vantaggi relativamente a un alloggio, durata ultraannuale Contratto di rivendita: un soggetto aiuta il consumatore a titolo oneroso nella vendita o acquisto di multiproprietà o vacanza a lungo termine
Diritti del consumatore Il timeshare, dir. 2008/122 Diritti del consumatore Informazioni precontrattuali secondo modello allegato Lingua usata: cittadinanza o residenza del consumatore Forma scritta Recesso, 14 giorni Ulteriori garanzie se le info precon. non sono state date accuratamente Notifica al venditore Nessuna spesa per il consumatore, nessuna obbligazione per l’uso No garanzia o acconti Irrinunciabilità dei diritti Tutela invocabile se è applicabile al legge di uno Stato terzo e Bene in territorio comunitario L’operatore svolge le sue attività in uno Stato membro
Attuazione italiana, artt. 69 sgg. codice consumo Il timeshare, dir. 2008/122 Attuazione italiana, artt. 69 sgg. codice consumo Disciplina dettagliata foglio informativo Multiproprietà come diritto reale Diritto di recesso senza motivo entro 10 giorni Divieto di acconti fino alla scadenza del termine di recesso Sanzioni amministrative per violazione obblighi informativi
I diritti dei consumatori La riforma comunitaria La proposta di direttiva sui diritti dei consumatori Proposta di riforma del diritto dei consumatori, 8.10.2008 Fonde 4 precedenti direttive Alto livello protezione Aggiornamento e modernizzazione direttive precedenti Obiettivo: maggior facilità e meno costi vendita transnazionale Armonizzazione totale Armonizzazione minima precedenti direttive alcuni inconvenienti Difformità fra Stati membri Ostacoli alla circolazione Eccessiva settorialità
CASO: LA TUTELA DEL LAVORATORE LEGGE SCELTA DALLE PARTI o LEGGE DEL LUOGO IN CUI IL LAVORATORE SVOLGE ABITUALMENTE IL PROPRIO LAVORO anche se inviato temporaneamente in altro luogo LEGGE DEL LUOGO DI ASSUNZIONE A meno che…. LEGGE DEL COLLEGAMENTO PIU’ STRETTO
OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI: ARTT. 58 - 63 L. 218/95 Analiticità l. 218/95 Esclusione del rinvio, a eccezione dei titoli di credito: artt. 2 Conv. Ginevra Principio di prossimità Coordinamento con discipline di fonte internazionale o europea: applicazione residuale di disciplina L. 218/95:58, 59,60- altre norme /Reg. UE….
PROMESSA UNILATERALE: ART. 58 Legge del luogo di manifestazione; Ambito di applicazione: promessa di pagamento, riconoscimento di debito, promessa al pubblico;
PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DI DEBITO ART. 1988 SONO DICHIARAZIONI UNILATERALI NON FANNO NASCERE L’OBBLIGAZIONE CHE GIA’ ESISTE L’EFFETTO E’ QUELLO DI DISPENSARE IL SOGGETTO AL QUALE E’ FATTA IL DOVERE DI PROVARE IL TITOLO (RAPPORTO FONDAMENTALE) DEL CREDITO. “IL SOTTOSCRITTO MARIO ROSSI RICONOSCE DI DOVERE 1000 EURO AL SIGNOR GIORGIO VERDI” Immediato effetto pratico: art. 633 cpc – 634 cpc: 633: Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di denaro o di una determinata quantita’ di cose fungibili…….il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si da prova scritta……
PROMESSA AL PUBBLICO 1989 CC. E’ UNA DICHIARAZINE UNILATERALE RIVOLTA AL PUBBLICO CON CUI UNA PERSONA PROMETTE UNA PRESTAZIONE. E’ VINCOLANTE APPENA E’ RESA PUBBLICA. LA REVOCA E’ POSSIBILE SOLO PER GIUSTA CAUSA. ESISTENZA DI UN “VINCOLO” NON VUOL DIRE “ESISTENZA DI UN DEBITO” Promessa a chi ha già compiuto una determinata azione o ha raggiunto un determinato risultato. (L’ O. non è negoziabile) Promessa a chi compierà una determinata azione. L’offerta deve essere per un’ azione non negoziabile.
PROMESSA AL PUBBLICO 1989 CC. Darò 1.000.000,00 a chi farà il progetto della nuova mensa universitaria. Darò 1.000.000,00 a chi risulterà vincitore della gara per il progetto della nuova mensa universitaria.
PROMESSA UNILATERALE: ART. 58 Aspetti problematici: diversi luoghi di manifestazione (es. concorsi a premi gestiti da multinazionali): dépeçage (spezzettamento) dell’obbligazione e se non è possibile altro collegamento: domicilio o residenza dell’autore della promessa.
TITOLI DI CREDITO: ART. 59 Richiamo in ogni caso della Convenzione di Ginevra del 1930 su cambiale e vaglia cambiario – applicabile erga omnes – autonomia di sottoscrizioni cambiarie Richiamo in ogni caso della Convenzione di Ginevra del 1931 su assegni – applicabile erga omnes – autonomia. Non si verifica estensione di ambito d’applicazione oggettivo: art. 59, 3° co: disciplina di altri titoli di credito in base alla legge del luogo in cui il titolo è stato emesso (creazione o sottoscrizione): ad es. titoli rappresentativi di merci – polizza di carico; né idoneità di titoli di credito a essere titolo esecutivo in Italia (art. 12).
RAPPRESENTANZA VOLONTARIA: ART. 60 Ambito di applicazione: no rapporto tra r.ante e r.ato (Reg. Roma I o art. 25), ma solo procura – per tutela dei terzi: costituzione, validità, limiti della procura, riferibilità degli atti compiuti alla sfera giuridica del rappresentato Disciplina: sede d’affari del rappresentante – criterio poco effettivo in caso di trasferimento di sede; luogo in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri – criterio sussidiario di cui si propone estensione Forma: lex loci actus o lex substantiae – concorso alternativo
OBBLIGAZIONI NASCENTI DALLA LEGGE: ART. 61 Ambito di applicazione: gestione di affari altrui, arricchimento senza causa, pagamento dell’indebito e altre obbligazioni legali. Qualificazione di tali fattispecie secondo la lex fori… quindi…..
LA GESTIONE D’AFFARI 2028 CC SI PRESUPPONE UNA INGERENZA LEGITTIMA NEGLI AFFARI ALTRUI PRESUPPOSTI: ASSENZA O IMPOSSIBILITA’ PER IL TITOLARE DI GESTIRE IL SUO AFFARE. UTILITA’ DELL’ INGERENZA PER IL TITOLARE L’INGERENZA NON DEVE ESSERE AVVENUTA CONTRO IL DIVIETO DEL TITOLARE. FONTI DELL’OBBLIGAZIONE Gestore: continuare la gestione, obbligazioni del mandato Interessato: adempiere alle obbligazioni assunte, e tenere indenne il gestore da quelle assunte in nome proprio.
Requisiti: spontaneità dell’ intervento del gestore nella sfera giuridica altrui in assenza di qualsiasi vincolo negoziale o legale; l’interessato è nella materiale impossibilità di provvedere, ma anche quando non rifiuti espressamente o tacitamente l’ingerenza; intenzione di amministrare uno o più affari altrui; la gestione deve avere un’utilità per il dominus.
PAGAMENTO DELL’INDEBITO 2033 CC Principio: “ogni spostamento di ricchezza deve avere una causa, cioè deve essere giustificato”. Pagamento dell’ indebito= prestazione non dovuta. INDEBITO=NON DOVUTO INDEBITO OGGETTIVO INDEBITO SOGGETTIVO È stato eseguito un pagamento E’ stato pagato un debito Non dovuto altrui. -il DEBITO NON C’E- - Il DEBITO C’E’ ma è pagato per errore ad un altro soggetto MA - errore scusabile - se non è scusabile prevale la tutela dell’ affidamento
ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA 2041 CC CHI SI ARRICHISCE A SPESE A SPESE DI UN’ ALTRA PERSONA SENZA UNA CAUSA CHE LA GIUSTIFICHI E’ TENUTA AD INDENNIZZARE CHI SI E’ IMPOVERITO. CORRELAZIONE TRA: ARRICHIMENTO E IMPOVERIMENTO
OBBLIGAZIONI NASCENTI DALLA LEGGE: ART. 61 Disciplina: legge del luogo in cui si è verificato il fatto da cui deriva l’obbligazione Coordinamento con Reg. 864/2007 dell’11 luglio 2007 in vigore dall’11.1.2009 – c.d. Roma II – l. regolatrice della relazione che risulta collegata con tali fattispecie: miglioramento?
LEGGE APPLICABILE ALLA RESPONSABILITA’ PER FATTO ILLECITO: ART. 62 Lex loci delicti; salvo richiesta del danneggiato di applicare la legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno (favor laesi) – dépeçage in caso di più soggetti coinvolti (es. concorrenza sleale); legge dello Stato di cui sono cittadini e residenti tutti i soggetti coinvolti nell’illecito (infortunistica stradale).
LEGGE APPLICABILE ALLA RESPONSABILITA’ PER FATTO ILLECITO: ART. 62 Ambito di applicazione: elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito: condotta, dolo, colpa, danno, nesso di causalità, ecc. (no accertamento diritto leso – ad es. art. 24). Coordinamento con Reg. 864/2007 dell’11 luglio 2007 in vigore dall’11.1.2009 – c.d. Roma II – Stati membri eccetto Danimarca.
LEGGE APPLICABILE ALLA RESPONSABILITA’ PER FATTO ILLECITO/REG. ROMA II Scelta di legge delle parti (art. 14): Accordo posteriore al fatto che ha causato il danno; Anche con un accordo anteriore se tutte le parti esercitano attività commerciale; Scelta può essere espressa o risultare in modo univoco dalle circostanze e non pregiudicare diritti dei terzi. In assenza di scelta di legge (art.4): Luogo in cui si verifica il danno; Residenza abituale comune di presunto responsabile e parte lesa; Collegamento più stretto
RESPONSABILITA’ PER DANNO DA PRODOTTO: ART. 63 Disciplina a scelta del danneggiato: Domicilio o amministrazione del produttore; Luogo in cui il prodotto è stato acquistato; A meno che il produttore provi che il prodotto è stato immesso in commercio senza il suo consenso Ambito di applicazione: anche responsabilità del distributore e del fornitore: ogni caso di responsabilità da prodotto non solo quella del produttore Coordinamento con Reg. 864/2007 dell’11 luglio 2007 in vigore dall’11.1.2009 – c.d. Roma II.
LEGGE APPLICABILE A RESPONSABILITA’ PER DANNO DA PRODOTTO/REG. ROMA II Art. 5: residenza abituale del danneggiato, luogo di acquisto del prodotto, luogo in cui si è verificato il danno se coincide con luogo di commercializzazione, salvo deroghe a favore della residenza abituale del danneggiante che dimostri mancato consenso alla commercializzazione, o deroghe per criteri generali: residenza comune danneggiante e danneggiato (art. 4.2.) collegamento più stretto (art. 5.2), e scelta delle parti (art. 14).