FISCALITA' LOCALE Dott. Beniamino Nappo – Fiscalità Nazionale

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Transcript della presentazione:

FISCALITA' LOCALE Dott. Beniamino Nappo – Fiscalità Nazionale Dott.ssa Maria Delle Cave – Fiscalità Internazionale Roma – 4 maggio 2017

FISCALITA' NAZIONALE EVOLUZIONE STORICA E NORMATIVA FINANZA DERIVATA FEDERALISMO FISCALE PASSAGGIO DALLA SPESA STORICA AL FABBISOGNO STANDARD TRIBUTI LOCALI: IUC - IMU TRIBUTI LOCALI: TASI CONFRONTO IMU-TASI TRIBUTI LOCALI: IUC – TARI ADEMPIMENTI DEI COMUNI NORMATIVA STUDIATA

EVOLUZIONE STORICA E NORMATIVA ANNI 1949 - 1970 ANNI 1971 - 1990 ANNI 1990 AD OGGI ?? SISTEMA MISTO FINANZA DERIVATA FEDERALISMO FISCALE ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI TERRITORIALI E TRASFERIMENTI STATALI TRASFERIMENTI STATALI ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI TERRITORIALI

EVOLUZIONE STORICA E NORMATIVA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE N. 2248/1865 = OPERO' LA PRIMA UNIFICAZIONE DEI TRIBUTI ESISTENTI NEL PERIODO PREUNITARIO LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE VARATA DA CRISPI NEL 1889 TESTO UNICO DELLA FINANZA LOCALE (1931) = IL SISTEMA DEI TRIBUTI COMUNALI ERA COMPOSTO DA NUMEROSE IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI MOLTO ETEROGENEI E POCO COORDINATI LEGGE TUPINI DEL 1949 LEGGE N. 824 DEL 1971 E DECRETI ATTUATIVI (DECRETI STAMMATI) – FINANZA DERIVATA

EVOLUZIONE STORICA E NORMATIVA LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142 = CREA UNA REALE AUTONOMIA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DISTINZIONE TRA: SERVIZI LOCALI INDISPENSABILI  FINANZIATI DAI TRASFERIMENTI ERARIALI SERVIZI UTILI PER LA COMUNITA'  FINANZIATI DALLE ENTRATE FISCALI LOCALI D.LGS. N. 504/92 = ATTRIBUZIONE AGLI ENTI LOCALI DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE: ICI D.LGS. N. 507/93 = RIORDINO DELLA FINANZA LOCALE RICONOSCENDO AGLI ENTI LOCALI CESPITI CERTI E UN CERTO GRADO DI LIBERTA' D'AZIONE E AUTONOMIA NORMATIVA D.LGS. N. 446/97 = INTRODUZIONE ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF – DAL 2002 è STATA DELIBERATA DA OLTRE 4.000 COMUNI E RIGUARDA PIU' DELL'80 % DELLA POPOLAZIONE ITALIANA

EVOLUZIONE STORICA E NORMATIVA D.LGS. N. 56/2000 = SOSTITUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI CON UN AUMENTO DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF E INTRODUZIONE DI COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA D.LGS. 267/2000 (TUEL) = ATTENZIONE ALLA MATERIA CONTABILE E FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI L. COST. N. 3/2001 = PREVISTA LA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO PER QUANTO RIGUARDA IL SISTEMA TRIBUTARIO E CONTABILE DELLO STATO E LA PEREQUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE. PREVISTA L'AUTONOMIA FINANZIARIA SIA PER LE REGIONI CHE PER GLI ENTI LOCALI.

EVOLUZIONE STORICA E NORMATIVA L. COST. N. 3/2001 = PREVISTE DIVERSI TIPI DI ENTRATE PER GLI ENTI LOCALI: TRIBUTI ED ENTRATE PROPRIE; COMPARTECIPAZIONI AL GETTITO DI TRIBUTI LEGATI AL TERRITORIO; FONDO PEREQUATIVO DESTINATO AI TERRITORI CON MINORE CAPACITA' FISCALE; POSSIBILI INTERVENTI DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLO STATO PER PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO L. N. 42/2009 = ALLINEAMENTO DELL'AUTONOMIA DI ENTRATA DI REGIONI ED ENTI LOCALI ALL'AUTONOMIA DI SPESA DEGLI STESSI AL FINE DI GARANTIRE UNA MAGGIORE RESPONSABILIZZAZIONE NELL'USO DELLE RISORSE PUBBLICHE

EVOLUZIONE STORICA E NORMATIVA PRINCIPI POSTI DALLA L. N. 42/2009: FINANZIAMENTO DELL SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI FONDAMENTALI CON TRIBUTI PROPRI, COMPARTECIPAZIONI, ADDIZIONALI, FONDO PEREQUATIVO; SOPPRESSIONE DEI TRASFERIMENTI STATALI PER IL FINANAZIAMENTO DELLE SPESE PER LE FUNZIONI FONDAMENTALI SOSTITUZIONE DEL CRITERIO DELLA SPESA STORICA CON IL CRITERIO DEL FABBISOGNO STANDARD PER LA DEFINIZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI FONDAMENTALI ISTITUZIONE DI DUE FONDI PEREQUATIVI (UNO PER I COMUNI E UNO PER LE PROVINCE) INSERITI NEL BILANCIO REGIONALE POSSIBILITA' PER LE REGIONI DI ISTITUIRE NUOVI TRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI

FINANZA DERIVATA TUTTE LE RISORSE SONO ACCENTRATE NELLE MANI DELLO STATO SONO ELIMINATI DEL TUTTO I TRIBUTI E LE ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI LOCALI BENEFICI CRITICITA' ACCRESCERE EFFICIENZA DEL SISTEMA RIDURRE ABUSI E DISUGUAGLIANZE ALIMENTATO DEBITO PUBBLICO ENORME FAVORITO DERESPONSABILIZZAZIONE GOVERNANTI LOCALI ESTRANEITA' DEGLI ENTI LOCALI ALL'ACCERTAMENTO AMMONTARE RISORSE DERIVA DA CONTRATTAZIONE POLITICA

FEDERALISMO FISCALE FEDERALISMO FISCALE DISSOCIAZIONE TRA POTESTA' IMPOSITIVA E POTESTA' DI SPESA NON CONTROLLO DEI CONTI PUBBLICI E DELLA FINANZA PUBBLICA IN GENERALE FEDERALISMO FISCALE I GOVERNI DI LIVELLO INFERIORE GARANTISCONO UN MIGLIORE SODDISFACIMENTO DELLE PREFERENZE DEI CITTADINI, PER LA VICINANZA ALLE COMUNITA' LOCALI GLI ELETTORI-CITTADINI HANNO LA POSSIBILITA' DI CONTROLLARE I GOVERNI LOCALI, CHE HANNO CONTRIBUITO AD ELEGGERE PROMUOVE PIU' DIRETTA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AI PROCESSI POLITICI I POTERI DI PRELIEVO E DI SPESA SONO ATTRIBUITI AI LIVELLI DI GOVERNO INFERIORE (PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA')

FEDERALISMO FISCALE IL TERMINE "FEDERALISMO FISCALE" è STATO INSERITO NEL NOSTRO ORDINAMENTO NELLA LEGISLAZIONE DEL BIENNIO 1999-2000 IN RIFERIMENTO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA ATTRIBUITA ALLE REGIONI IL MODELLO DI FEDERALISMO FISCALE VERSO IL QUALE è ORIENTATO IL TITOLO V COST. è QUELLO DI TIPO SOLIDARISTICO E COOPERATIVO PIUTTOSTO CHE DI TIPO COMPETITIVO (STATUNITENSE) IL FEDERALISMO COOPERATIVO COMPORTA IL MANTENIMENTO DELL'UNITA' NAZIONALE DAL MOMENTO CHE LE LEGGI STATALI MANTENGONO IL COORDINAMENTO TRA I DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO E FISSANO I LIMITI ENTRO I QUALI GLI ENTI TERRITORIALI POSSONO ESERCITARE LA LORO AUTONOMIA.

FEDERALISMO FISCALE A. TOCQUEVILLE IL MODELLO DI FEDERALISMO FISCALE SOLIDARISTICO E COOPERATIVO DEVE ESSERE ATTUATO ATTRAVERSO UN SISTEMA PEREQUATIVO IN GRADO DI COMPENSARE LE DIVERSITA' GEOGRAFICHE TRA LE DOTAZIONI DI RISORSE E I BISOGNI DEI CITTADINI LE DECISIONI IN ORDINE ALLA FINANZA PUBBLICA DEVONO ESSERE RIPARTITE SIA AI LIVELLI ALTI DI GOVERNO SIA AI LIVELLIBASSI A. TOCQUEVILLE " …. non è nella natura delle cose che un governo centrale possa badare a tutti i bisogni di una grande nazione. Sta proprio nella decentralizzazione la grande causa dei progressi materiali che abbiamo compiuto nella civilizzazione ……"

FEDERALISMO FISCALE TEORIA DELL'OTTIMO PARETIANO I° TESI II° TESI ALLOCAZIONE DELLE RISORSE TRA I DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO TEORIA DELL'OTTIMO PARETIANO UNA SITUAZIONE PUO' DIRSI OTTIMA ALLORCHè VI SIA UN'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE E UN EQUILIBRIO IN CUI NON è POSSIBILE AUMENTARE IL BENESSERE DI ALCUNO SE NON A DANNO DI ALTRI I° TESI II° TESI GOVERNO CENTRALE = DECISIONI DI SPESA E DI PRELIEVO TRIBUTARIO GOVERNO CENTRALE = GESTIONE DEI BENI PUBBLICI PURI (DIFESA, SICUREZZA …) GOVERNO LOCALE = ALTRI BENI PUBBLICI

TEORIE SUL FEDERALISMO FISCALE R. MUSGRAVE FENOMENO CHE MASSIMIZZA LA SODDISFAZIONE DELLE PREFERENZE INDIVIDUALI ATTRAVERSO IL DECENTRAMENTO DELLE DECISIONI DI SPESA E DI ENTRATA W. OATES UN SISTEMA DECENTRATO PUO' COMPORTARE UN MIGLIORAMENTO PARETIANO (TEOREMA DEL DECENTRAMENTO) DELLE TRE FUNZIONI ASSEGNATE AL SETTORE PUBBLICO (STABILIZZAZIONE MACROECONOMICA, RIDISTRIBUZIONE DEL REDDITO E ALLOCAZIONE DELLE RISORSE) LE PRIME DUE SPETTANO AL GOVERNO CENTRALE MENTRE QUELLA ALLOCATIVA AI GOVERNI LOCALI)

PRINCIPI LEGATI AL FEDERALISMO FISCALE IN UN SISTEMA FISCALE IL GETTITO TRIBUTARIO PRELEVATO DA UN DETERMINATO TERRITORIO DOVRA' RIMANERE NELL'AMBITO DELLA COMUNITA' CHE LO HA PRODOTTO E VERSATO (ACCOUNTABILITY) TERRITORIALITA' Questo principio potrebbe comportare delle diseguaglianze che potrebbero considerarlo incostituzionale. VENGONO PREVISTI STRUMENTI CORRETTIVI PER SCONGIURARE O LIMITARE GLI EVENTUALI SQUILIBRI SOCIO-ECONOMICI CHE PUO' COMPORTARE UN SISTEMA FISCALE DECENTRATO. COESIONE SOCIALE FONDI PEREQUATIVI

PRINCIPI LEGATI AL FEDERALISMO FISCALE VI DEVE ESSERE UNA TENDENZIALE EQUIVALENZA TRA IL PRELIEVO FISCALE ED IL BENEFICIO CHE L'ENTE CHE PERCEPISCE IL GETTITO FORNISCE ALLA COMUNITA' CHE AMMINISTRA BENEFICIO

PASSAGGIO DALLA SPESA STORICA AL FABBISOGNO STANDARD CRITERIO DELLA SPESA STORICA: I TRASFERIMENTI DALLO STATO AGLI ENTI TERRITORIALI SONO EFFETTUATI SULLA BASE DELLA SPESA CHE IN UNA CERTA REALTA' LOCALE è STATA PREVISTA, IMPEGNATA E REALIZZATA NEGLI ANNI PRECEDENTI CON L'AGGIUNTA DI UN TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATICO. CRITERIO DEL FABBISOGNO STANDARD: AD OGNI SERVIZIO EROGATO DAGLI ENTI LOCALI VIENE CALCOLATO E STABILITO UN COSTO STANDARD. I FABBISOGNI STANDARD COSTITUISCONO IL NUOVO PARAMETRO DI RIFERIMENTO CUI RAPPORTARE IL FINANZIAMENTO INTEGRALE DELLA SPESA RELATIVA ALLE FUNZIONI FONDAMENTALI.

IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE): TRIBUTI LOCALI: IUC IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE): INTRODOTTA (DAL 2014) DAL CO. 639 ART. 1 L. 1472013 SI BASA SU 2 PRESUPPOSTI: POSSESSO DI IMMOBILI EROGAZIONE E FRUIZIONE DI SERVIZI COMUNALI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) TARI (TASSA SUI RIFIUTI)

TRIBUTI LOCALI: IMU PRESUPPOSTO POSSESSO DI IMMOBILI DIVERSI DALLE ABITAZIONI PRINCIPALI HA NATURA PATRIMONIALE ED è DOVUTA DAL POSSESSORE L'ABITAZIONE PRINCIPALE (UNITA' IMMOBILIARE IN CUI IL SOGGETTO PASSIVO E IL SUO NUCLEO FAMILIARE RISIEDONO ANAGRAFICAMENTE) è STATA ASSOGETTATA ALL'IMU NEGLI ANNI 2012 E 2013. A PARTIRE DAL 2014 LA L. N. 147/2013 HA STABILITO L'ABOLIZIONE DELL'IMU PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI MENTRE L'ICI COLPIVA SOLO "IL POSSESSO DI FABBRICATI, DI AREE FABBRICABILI E TERRENI AGRICOLI, A QUALUNQUE USO DESTINATI" PRESUPPOSTO DELL'IMU è "IL POSSESSO DI IMMOBILI", DI QUALUNQUE TIPO ESSI SIANO

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE CAT. A2, A3, A4, A5, A6 e A7 TRIBUTI LOCALI: IMU ALCUNI FABBRICATI NON SONO SOGGETTI ALL'IMPOSTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE CAT. A2, A3, A4, A5, A6 e A7 SONO SOGGETTI ALL'IMPOSTA ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A1, A8 e A9 – ALTRI FABBRICATI – AREE FABBRICABILI

SOGGETTI PASSIVI (ART. 9 CO. 1 D.LGS. 23/2011) TRIBUTI LOCALI: IMU SOGGETTI PASSIVI (ART. 9 CO. 1 D.LGS. 23/2011) PROPRIETARIO DI FABBRICATI, AREE FABBRICABILI E TERRENI TITOLARE DEL DIRITTO REALE DI USUFRUTTO, USO, ABITAZIONE, ENFITEUSI, SUPERFICIE SUGLI STESSI CONIUGE ASSEGNATARIO DELLA CASA CONIUGALE A SEGUITO DI SEPARAZIONE LEGALE CONCESSIONARIO NEL CASO DI CONCESSIONE DI AREE DEMANIALI LOCATARIO, IN CASO DI LEASING

TRIBUTI LOCALI: IMU BASE IMPONIBILE TIPO VALORE FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 5% X MOLTIPLICATORI PREVISTI (ART. 13 CO. 4 D.L. N. 201/2011) TERRENI AGRICOLI REDDITO DOMINICALE RIVALUTATO DEL 25% E MOLTIPLICATO PER 135 AREE FABBRICABILI VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO AL 1° GENNAIO DELL'ANNO DI IMPOSIZIONE ABITAZIONI DA A1 A A11 (ESCLUSO A10)  160 ABITAZIONI A10  80 NEGOZI E BOTTEGHE (C1)  55 MAGAZZINI E DEPOSITI (C2, C6, C7)  160 LABORATORI (C3, C4, C5)  140

TRIBUTI LOCALI: IMU ALIQUOTE FATTISPECIE NORMA DI RIFERIMENTO ALIQUOTA LEGGE ALIQUOTA MIN. ALIQUOTA MAX. Abitazione principale (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) Art. 13 co. 2 D.L. n. 201/2011 ESENTE Abitazione principale (A/1, A/8, A/9) Art. 13 co. 7 D.L. n. 201/2011 0,4% 0,2% 0,6% Altri fabbricati – Aree fabbricabili Art. 13 co. 6 D.L. n. 201/2011 0,76% 0,46% 1,06% Fabbricati di categoria D Art. 1 co. 380, lett. f) e g) L. n. 228/2012 0,76% riservata allo Stato 1,06% di cui 0,76% riservata allo Stato

APPLICAZIONE E VERSAMENTO TRIBUTI LOCALI: IMU APPLICAZIONE E VERSAMENTO L'IMU DEVE ESSERE VERSATA A CIASCUN COMUNE SUL CUI TERRITORIO SI TROVANO GLI IMMOBILI TASSATI, IN DUE RATE DI PARI IMPORTO, SCADENTI IL 16 GIUGNO E IL 16 DICEMBRE AI SENSI DELL'ART. 17 D.LGS. 241/1997 (MOD. F24). 16 GIUGNO 16 DICEMBRE SULLA BASE DELL'ALIQUOTA E DELLE DETRAZIONI DEI 12 MESI PRECEDENTI A SALDO DELL'IMPOSTA DOVUTA PER L'INTERO ANNO SULLA BASE DEGLI ATTI PUBBLICATI SUL SITO www.finanze.gov.it

TRIBUTI LOCALI: TASI PRESUPPOSTO AVERE A DISPOSIZIONE FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI, INDICE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA COMUNITA' LOCALE (ART. 1, C. 669 s. L. 147/2013). A DECORRERE DAL 2016 LE ABITAZIONI PRINCIPALI (AD ECCEZIONE DI QUELLE CLASSIFICATE IN A/1, A/8, A/9) SONO ESCLUSE DAL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO DELLA TASI. IN CASO DI PIU' POSSESSORI O DETENTORI, L'OBBLIGAZIONE è UNICA MA VI è SOLIDARIETA' NEL VINCOLO. SE INVECE L'OCCUPANTE è DIVERSO DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE LE OBBLIGAZIONI SONO AUTONOME : IL PRIMO DEVE LA TASI NELLA MISURA PREVISTA DAL REGOLAMENTO COMUNALE, IL SECONDO IL RESIDUO.

BASE IMPONIBILE ED ALIQUOTA TRIBUTI LOCALI: TASI BASE IMPONIBILE ED ALIQUOTA LA TASI PRESENTA LA STESSA BASE IMPONIBILE DELL'IMU (Art. 1 c. 675 s. L. 147/2013). L'ALIQUOTA STABILITA DALLA LEGGE è PARI ALL'1 PER MILLE. I COMUNI POSSONO DISPORRE LA RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA SINO ALL'AZZERAMENTO DELLA STESSA. LA SOMMA DELLE ALIQUOTE TASI ED IMU, PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI IMMOBILE, NON DEVE SUPERARE L'ALIQUOTA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE PER L'IMU, VALE A DIRE IL 6 PER MILLE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE(A/1, A/8, A/9) E 10, 6 PER MILLE PER GLI ALTRI IMMOBILI

TRIBUTI LOCALI: TASI VERSAMENTO LE SCADENZE VANNO FISSATE DA CIASCUN COMUNE, IL QUALE DOVREBBE PREVEDERE "DI NORMA ALMENO DUE RATE A SCADENZA SEMESTRALE" MA è CONSENTITO PAGARE IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 16 GIUGNO DI CIASCUN ANNO (ART. 1 C. 688 L. 147/2013).

TRIBUTI LOCALI: TASI ALIQUOTE FATTISPECIE NORMA DI RIFERIMENTO ALIQUOTA LEGGE ALIQUOTA MIN. ALIQUOTA MAX. Abitazione principale (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) Art. 1 co. 639 E 669 L. 147/2013 ESENTE Abitazione principale (A/1, A/8, A/9) Art. 1 co. 676 e 677 L. 147/2013 0,1% Somma IMU + TASI 0,6% Altri fabbricati – Aree fabbricabili Somma IMU + TASI 1,06% Fabbricati di categoria D

TRIBUTI LOCALI: CONFRONTO IMU-TASI Abitazione principale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 Esclusa Abitazione principale A/1, A/8, A/9 Soggetta a imposta Altri fabbricati Fabbricati rurali strumentali Esclusi Aree fabbricabili Soggette a imposta Terreni agricoli Soggetti a imposta

BASE IMPONIBILE E TARIFFE TRIBUTI LOCALI: TARI PRESUPPOSTO è DESTINATA A FINANZIARE I COSTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, A CARICO DELL'UTILIZZATORE ED è DOVUTA DA CHIUNQUE POSSIEDA O DETENGA A QUALSIASI TITOLO LOCALI O AREE SCOPERTE SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI URBANI . BASE IMPONIBILE E TARIFFE è DATA DALLE SUPERFICI CALPESTABILI, GIA' DICHIARATA AI FINI DEI PRELIEVI PRECEDENTI, DEI LOCALI ED AREE TASSABILI. LE TARIFFE DELLA TARI SONO DETERMINATE DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DEI COSTI DEL SERVIZIO INDIVIDUATI . I CRITERI DA SEGUIRE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE SONO: IL METODO NORMALIZZATO (D.P.R. 158/99) O IL PRINCIPIO "CHI INQUINA PAGA"

TRIBUTI LOCALI: ADEMPIMENTI DEI COMUNI I REGOLAMENTI E LE DELIBERE DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE O DELLE TARIFFE DELLA IUC DEVONO ESSERE APPROVATI DAL COMUNE ENTRO IL TERMINE FISSATO DALLE NORME STATALI PER LA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO PREVISIONE (ART. 1 CO. 169 L. 296/2006). I REGOLAMENTI E LE DELIBERE RELATIVI ALLA IUC DEVONO, POI, ESSERE PUBBLICATI SUL SITO www.finanze.gov.it . PER L'IMU E LA TASI LA PUBBLICAZIONE COSTITUISCE CONDIZIONE DI EFFICACIA DEI REGOLAMENTI E DELLE DELIBERE DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE MENTRE PER LA TARI LA PUBBLICAZIONE SOSTITUISCE L'AVVISO IN GAZZETTA UFFICIALE (ART. 52 CO. 2 D.LGS. 446/97) AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE SUL PRESENTE SITO INTERNET I REGOLAMENTI E LE DELIBERE IN MATERIA DI IMU, TASI E TARI DEVONO ESSERE TRASMESSI DAI COMUNI ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA MEDIANTE L'INSERIMENTO DEL TESTO DEGLI STESSI NEL PORTALE www.portalefederalismofiscale.gov.it.

TRIBUTI LOCALI: ADEMPIMENTI DEI COMUNI IL TERMINE ENTRO CUI DEVE ESSERE EFFETTUATA LA TRASMISSIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE DELIBERE DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE: PER L'IMU E LA TASI L'INSERIMENTO NEL PORTALE DEVE AVVENIRE ENTRO IL 14 OTTOBRE DI CIASCUN ANNO, AI FINI DELLA RELATIVA PUBBLICAZIONE SUL SITO www.finanze.it CHE DEVE ESSERE EFFETTUATA DAL MEF ENTRO IL 28 OTTOBRE PER LA TARI L'INSERIMENTO NEL PORTALE DEVE AVVENIRE ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE.

TRIBUTI LOCALI: NORMATIVA STUDIATA D.L. 6 DICEMBRE 2011 N. 201 D.LGS. 14 MARZO 2011 N. 23 D.LGS. 30 DICEMBRE 1992 N. 504 D.L. 30 DICEMBRE 1993 N. 557 D.LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446 D.LGS. 29 MARZO 2004 N.99 L. 27 DICEMBRE 2006 N. 296 D.L. 24 GENNAIO 2012 N. 1 D.L. 2 MARZO 2012 N. 16 D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174 L. 24 DICEMBRE 2012 N. 228 D.L. 8 APRILE 2013 N. 35 D.L. 21 MAGGIO 2013 N. 54 D.L. 31 AGOSTO 2013 N. 102 D.L. 30 NOVEMBRE 2013 N. 133 L. 27 DICEMBRE 2013 N. 147 D.L. 28 MARZO 2014 N. 47 L. 23 DICEMBRE 2014 N. 190 D.L. 24 GENNAIO 2015 N. 4 L 28 DICEMBRE 2015 N. 208

FISCALITA' INTERNAZIONALE Potestà impositiva degli Stati Accordi Internazionali Soggetti passivi di imposta Residenza delle persone fisiche Disciplina convenzionale Immobili in Italia dei NON residenti Immobili esteri dei residenti

Potestà impositiva degli Stati COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (Gazz. Uff. n. 298 del 27 dicembre 1947 - Edizione straordinaria) Articolo 53 Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. (…) Universalità dell'imposta: si applica a tutti (nei limiti della riserva di legge art. 23 Cost. “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”) Ultra – territorialità: non ha limitazione spaziale, il territorio dello Stato non rappresenta un limite al potere legislativo (tuttavia l'imposizione va collegata al concorso nelle "spese pubbliche" art. 53 Cost.) Potere autoritativo: incide unilateralmente sulla sfera giuridica del destinatario, può essere esercitato al di fuori dello Stato solo con il consenso dello Stato in cui dovrebbe essere applicato.

Accordi Internazionali Gli accordi tra Stati mirano a ripartire la potestà impositiva Gli accordi possono essere di vari tipi, ad esempio: Convenzioni sulla doppia imposizione: stabiliscono quale Stato può tassare una fonte di reddito (in molti casi si osserva una tassazione concorrente mitigata dal recupero dell'imposta pagata in uno Stato, nello Stato di residenza) http://www.oecd.org/tax/treaties/ Accordi sullo scambio di informazioni: scambio delle informazioni reddituali/patrimoniali dei soggetti passivi di imposta (e.g. dati bancari etc.) http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/

Accordi Internazionali (segue) L'Italia ha in essere diverse "Convenzioni contro le doppie imposizioni" http://www.fiscooggi.it/accordi-e-convenzioni/accordi-vigenti Tali convenzioni si basano sul Modello OCSE, modificato secondo le trattative per singolo Stato http://www.oecd.org/ctp/treaties/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-2015-full-version-9789264239081-en.htm N.B. Le Convenzioni contengono le regole di potestà impositiva mentre le regole di tassazione sono quelle nazionali (i.e. TUIR)

Soggetti passivi di imposta D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [c.d. "T.U. Imposte sui redditi"] (Gazz. Uff. n. 302 del 31 dicembre 1986 S.O.) Titolo I Capo I Art. 3 Base imponibile Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 6, lettera a) e comma 336, legge 27 dicembre 2006, n. 296 Versione: 4 Entrata in vigore: 1 gennaio 2007 1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.(…) Residenti Non residenti Redditi ovunque prodotti Redditi prodotti in Italia TUIR Art. 23 (ultima versione in vigore dal 1/01/2017) "Applicazione dell'imposta ai non residenti"

Soggetti passivi di imposta (segue) RESIDENTI NON RESIDENTI PERSONE FISICHE Tassazione del reddito ovunque prodotto c.d. principio di tassazione mondiale TUIR Art. 3 Tassazione dei redditi prodotti nel territorio dello Stato PERSONE GIURIDICHE Tassazione del reddito complessivo TUIR Art. 81 Tassazione dei redditi prodotti nel territorio dello Stato (TUIR Art. 23) TUIR Art. 151

Residenza delle Persone Fisiche TUIR Art. 2. Versione: 2 - Modificativo: 1, comma 83, lett. a), L. 24 dicembre 2007, n. 244 - Entrata in vigore: 1 gennaio 2008 1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. (i.e. Art.43 C.C.) 2- bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

Disciplina convenzionale Convenzione Italia – Francia: Articolo 4 - Residenti 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione “residente di uno Stato” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. (…) 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo.

Immobili in Italia dei NON residenti Dalla lettura del combinato disposto delle norme tributarie italiane e delle norme convenzionali, relativamente agli immobili in Italia dei soggetti passivi non residenti valgono le stesse norme a cui sono soggetti i residenti, imposte sul reddito se l’immobile è produttivo di reddito, più le imposte locali: (vd. slide precedente) IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE): INTRODOTTA (DAL 2014) DAL CO. 639 ART. 1 L. 1472013 SI BASA SU 2 PRESUPPOSTI: POSSESSO DI IMMOBILI EROGAZIONE E FRUIZIONE DI SERVIZI COMUNALI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) TARI (TASSA SUI RIFIUTI)

Immobili esteri dei residenti in Italia ALFA S.R.L BETA s.a.r.l. Possesso diretto Possesso tramite società italiana Possesso tramite società estera

Immobili esteri dei residenti in Italia (segue) Caso 1: Persona fisica che detiene un immobile estero Principio di tassazione su base mondiale: Imposta sui redditi IRPEF se l'immobile produce reddito (Art. 67 e Art. 70 TUIR) Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) Credito di imposta per le imposte pagate all'estero Art. 165 TUIR (ITA/FR - Articolo 6 - Redditi immobiliari: 1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, sono imponibili nello Stato in cui detti beni sono situati. 2. L'espressione “beni immobili” è definita in conformità al diritto dello Stato in cui i beni stessi sono situati.

IVIE approfondimento Decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici 13. A decorrere dal 2012 è istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. 14. Soggetto passivo dell'imposta di cui al comma 13 è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. 15. L'imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. L'imposta non è dovuta se l'importo, come determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente. 16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile (…)

Immobili esteri dei residenti in Italia (segue) Caso 2: Persona fisica che detiene un immobile estero tramite società italiana La persona fisica pagherà le imposte sul reddito al momento della distribuzione utili da parte della società (Modello OCSE Art.10 – Dividendi) La società pagherà imposte sul reddito complessivo ALFA S.R.L

Immobili esteri dei residenti in Italia (segue) Caso 3: Persona fisica che detiene un immobile estero tramite società di diritto estero La persona fisica pagherà le imposte sul reddito al momento della distribuzione di utili o alienazione delle quote societarie (Modello OCSE art. 13 Utili di capitale) BETA s.a.r.l.