Corso di formazione Assistenti Amministrativi e Tecnici art. 3 Firenze Maggio 2017 GLI OBIETTIVI, GLI STRUMENTI E LE FUNZIONI DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA D.S.G.A. Annamaria Di Giovanni
ARGOMENTI L. 59/1997 art. 21 Riforma del sistema scolastico. I regolamenti attuativi della riforma L’autonomia scolastica. D.P.R. 275/1999 Regolamento dell’ autonomia delle istituzioni scolastiche . Il Piano dell’ Offerta Formativa Legge 107/2015 n. 107 «Buona Scuola», riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione Il Piano Triennale dell’ Offerta Formativa (PTOF) Organi collegiali e organi monocratici
LEGGE N. 59/1997 art. 21 Riforma del sistema scolastico. La riforma dell’ordinamento scolastico nel senso dell’Autonomia dei singoli istituti si è avviata con la Legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa». Infatti, l’art. 21 della L. 59/1997, recita: «L'Autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della Autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo».
LEGGE N. 59/1997 art. 21 Riforma del sistema scolastico. L’Autonomia si sviluppa secondo precise linee del legislatore, che sono: • garanzia, definizione e programmazione statale in ordine al mantenimento di livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché degli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico; • trasferimento progressivo delle funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione alle istituzioni scolastiche; • estensione della personalità giuridica anche a tutti gli istituti scolastici (prevista fino ad allora solo per istituti tecnici, e professionali, convitti) , in presenza del raggiungimento di dimensioni ottimali • il riconoscimento di ampi spazi di autonomia. La riforma dell’autonomia scolastica è entrata in vigore a regime dal 01/09/2000.
La Riforma del sistema scolastico: i regolamenti Il quadro normativo dell’autonomia si è meglio specificato con l’emanazione dei seguenti regolamenti: • DPR 18 giugno 1998, n. 233 recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, • DPR 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche. • D.I. 1° febbraio 2001 n. 44 Regolamento concernente le « Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche».
DPR 18 giugno 1998, n. 233 recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche Individua i parametri e i criteri per le dimensioni ottimali delle Istituzioni Scolastiche autonome I piani di dimensionamento sono definiti in conferenze provinciali, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali,preventivamente adottati dalla Regione.
Autonomia organizzativa Autonomia didattica I contenuti dell’Autonomia La riforma nel senso dell’autonomia si sviluppa fondamentalmente lungo tre direttrici: Autonomia organizzativa Autonomia didattica Autonomia Amministrativo contabile.
DPR 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche Art. 3 Piano dell’Offerta Formativa Art. 4 Autonomia Didattica Art. 5Autonomia organizzativa Art 6 Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo art. 7 Reti di scuole art. 8 Definizione dei curricoli art. 9 Ampliamento dell'offerta formativa artt. 14 e 15 Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche e funzioni escluse art. 16 Coordinamento delle competenze
L’autonomia organizzativa «L’Autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale.»
L’autonomia organizzativa Il regolamento D.P.R. 275/99 indica come l’Autonomia organizzativa riguarda: La diversificazione delle modalità di impiego dei docenti, pur nell’ambito di tipologie progettuali rispettose dei tipi e degli indirizzi di studio la possibilità di adattamenti del calendario scolastico in sede di Piano dell’offerta formativa (art. 5 del regolamento). Sebbene nel limite dei giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale e regionale la distribuzione della attività didattica in almeno cinque giorni settimanali; il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti, anche se l’autonomia consente una organizzazione flessibile dell’orario complessivo del curricolo e una diversificazione delle modalità di impiego dei docenti.
L’autonomia didattica L’Autonomia didattica consente la scelta libera e programmata di strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, e soprattutto di metodologie, da adottare nel rispetto della pluralità di scelte metodologiche, con libertà progettuale, di definizione dell’offerta formativa, compresa la possibilità di offrire insegnamenti opzionali.
L’autonomia didattica Come previsto dall’ art. 8 del Regolamento di cui al DPR 8 marzo 1999, n. 275 le istituzioni scolastiche concorrono alla definizione del curricolo obbligatorio, che viene, quindi, « declinato nei percorsi effettivamente definiti da ciascuna istituzione scolastica, personalizzandolo attraverso l’uso degli strumenti di flessibilità.» Il curricolo si compone, quindi. di una parte prevista e definita dal Ministero e di una parte integrativa, stabilita dalle Istituzioni scolastiche sulla base degli indirizzi fissati dalla Regione (legislazione concorrente). .
L’autonomia didattica Il Ministro della pubblica istruzione definisce, fra l’altro, per i diversi tipi e indirizzi di studio gli obiettivi generali e specifici del processo formativo e le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale (cfr. art. 8 del DP 275/’99). Le istituzioni scolastiche determinano invece, nel Piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata (D.M. 28 dicembre 2005) che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte (cfr. art. 8 del DP 275/’99).
L’autonomia didattica e il Piano dell’offerta Formativa Lo strumento principale nel quale si traduce l’Autonomia didattica è il Piano dell’offerta formativa, che è , quindi, il progetto di formazione e di organizzazione didattica che caratterizza ogni istituzione scolastica.
Piano dell’offerta Formativa Il Piano è predisposto dalle singole istituzioni scolastiche, in aderenza con le istanze provenienti dal territorio, ed è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola. Il Piano è il progetto di studio e di formazione, curricolare ed extracurricolare, che ogni scuola propone e si impegna a predisporre in favore della collettività scolastica. Il Piano è reso pubblico ed è consegnato agli alunni e alle famiglie all’atto dell’iscrizione.
Piano dell’offerta Formativa Conseguentemente le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell’offerta formativa il curricolo obbligatorio, in modo da integrare quanto già indicato a livello nazionale ed eventualmente ampliando il piano dell’offerta formativa (art. 8 del regolamento).
Piano dell’offerta Formativa Il Piano dell’offerta formativa è costituito da due parti: la costruzione dei curricoli (ex art. 8 del Regolamento 8 marzo 1999, n. 275) La definizione dei criteri di organizzazione ed erogazione del servizio di insegnamento. Il Piano dell’offerta formativa descrive così tutta la didattica della scuola, sia in termini di organizzazione e regole, che di corsi di studio attivati, che di curricoli.
Piano dell’offerta Formativa All’interno dell’Autonomia didattica è compresa la regolamentazione dei tempi di insegnamento e delle attività scolastiche, con possibilità di individuare forme di flessibilità, come: l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività; la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione; l’attivazione di percorsi didattici individualizzati o per gruppi; l’aggregazione di discipline in aree e ambiti disciplinari.
Autonomia amministrativo contabile Conseguenza necessaria della previsione del riconoscimento ai singoli istituti della Autonomia e della personalità giuridica è il riconoscimento agli stessi dell’Autonomia finanziaria Il comma 5 dell’art. 21 della L. 59/97 ha previsto che i singoli istituti, al conseguimento della personalità giuridica, abbiano una "dotazione finanziaria essenziale costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico".
Autonomia amministrativo contabile Il regolamento chiarisce poi che l’assegnazione ordinaria ha carattere uniforme e risponde a parametri fissi, quali numero di studenti e tipologia di studi. L'assegnazione perequativa ha invece natura integrativa, per fare fronte a istituti in difficoltà economica e supplire a disomogeneità territoriali. Nel contempo la legge 59/1997 promuove il ricorso dei singoli istituti all’autofinanziamento.
Autonomia amministrativo contabile Le scuole autonome possono quindi accettare donazioni, eredità e legati, senza bisogno di autorizzazioni da parte del Ministero (organo preposto a deliberare in merito all’accettazione è il Consiglio di Istituto) Il regolamento, sottolinea che l’assegnazione della dotazione ministeriale non esclude l'apporto di ulteriori risorse finanziarie da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di altri enti e di privati per l'attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse specifiche. Il Decreto interministeriale del 1° febbraio 2001 n. 44 « Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche». E’ il regolamento che definisce ruoli, compiti, procedure e funzioni della gestione economico finanziaria delle scuole.
La recente riforma del sistema nazionale di istruzione Il sistema nazionale di istruzione e formazione è stato recentemente riformato dalla Legge 107/2015 cosiddetta legge «Buona Scuola». La riforma afferma : Il ruolo centrale della scuola nelle società L’ innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze Il contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali
La recente riforma del sistema nazionale di istruzione E ancora: La prevenzione e il recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica La realizzazione di una scuola aperta Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di istruzione permanente dei cittadini attraverso l’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche finanziaria previsione dell’ «organico dell’autonomia»
La legge «Buona Scuola» e il PTOF (Piano triennale dell’offerta formativa» Il nuovo Piano triennale dell’offerta formativa deve essere predisposto entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente il triennio di riferimento e può essere modificato entro il mese di ottobre di ciascun anno; contiene anche la programmazione delle attività formative del personale docente e ATA; è elaborato dal collegio dei docenti della scuola e sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione individuate dal dirigente scolastico. è approvato dal Consiglio di Istituto deve essere reso pubblico anche sul portale unico delle istituzioni scolastiche istituito dalla legge è previsto un monitoraggio annuale dell’ampliamento dell’offerta formativa dei centri di istruzione per gli adulti (CPIA) e al termine del primo triennio, tenendo conto degli esiti del monitoraggio, potranno essere apportate modifiche al regolamento CPIA (D.P.R. 263/2012) )
Il Piano Triennale per l’Offerta Formativa Il Collegio dei docenti Elabora il Piano (c. 14) sulla base degli indirizzi definiti dal Dirigente Lo rivede annualmente entro il mese di ottobre (c. 12) Il Consiglio d'Istituto Approva (c. 14) il Piano elaborato dal Collegio dei Docenti (entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento) L’Ufficio Scolastico Regionale Verifica (c. 13) il rispetto del limite dell'organico assegnato e trasmette al Miur gli esiti della verifica stessa
Gli organi collegiali e monocratici della scuola dell’autonomia Il Collegio Docenti: competenza esclusiva in materia didattica Il Consiglio di Istituto: Funzioni di indirizzo Il Dirigente Scolastico: Funzioni di gestione Responsabile Amministrativo DSGA