Le principali novità al bilancio chiuso al

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Transcript della presentazione:

Le principali novità al bilancio chiuso al 31.12.2016 A cura del dott. Federico Giachini

Argomenti da trattare Stato patrimoniale Conto economico Rendiconto finanziario Nota integrativa Nuovi criteri di valutazione Nuovo bilancio abbreviato RIFERIMENTI NORMATIVI Decreto legislativo n.139 del 18.08.2015 Legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2017 (in fase di approvazione)

Redazione del Bilancio

Redazione del Bilancio Art 2423: Redazione del bilancio Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. 2. […] 3. […] 4. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione. 5. […] 6. […]

Redazione del Bilancio Art 2423-bis: Principi di redazione del bilancio Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; 1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto; […] 2. […]

Schemi di Bilancio

I nuovi schemi di bilancio Art 2424: le immobilizzazioni immateriali B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I - Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. Totale.

I nuovi schemi di bilancio Art 2424: le immobilizzazioni finanziarie B. Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria [...]: III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 1) partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) altre imprese; 2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) verso altri; 3) altri titoli; 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo strumenti finanziari derivati attivi. Totale.

I nuovi schemi di bilancio Art 2424: I crediti nell’attivo circolante. C) Attivo circolante […]: II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 5-bis) crediti tributari; 5-ter) imposte anticipate; 5-quater) verso altri. Totale.

I nuovi schemi di bilancio Art 2424: Le attività finanziarie non immobilizzate e i ratei e risconti attivi C) Attivo circolante (…): III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo strumenti finanziari derivati attivi; 6) altri titoli. Totale. D) Ratei e risconti. con separata indicazione del disaggio su prestiti

I nuovi schemi di bilancio Art 2424: Le riserve di Patrimonio Netto A) Patrimonio Netto: I - Capitale. II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. III - Riserve di rivalutazione. IV - Riserva legale. V - Riserve statutarie. VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. Altre riserve, distintamente indicate. VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

I nuovi schemi di bilancio Art 2424: I fondi rischi e oneri B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte, anche differite; 3) strumenti finanziari derivati passivi; 4) altri.

I nuovi schemi di bilancio Art 2424: I debiti e i ratei e risconti passivi D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; 3) debiti verso soci per finanziamenti; 4) debiti verso banche; 5) debiti verso altri finanziatori; 6) acconti; 7) debiti verso fornitori; 8) debiti rappresentati da titoli di credito; 9) debiti verso imprese controllate; 10) debiti verso imprese collegate; 11) debiti verso controllanti; 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 12) debiti tributari; 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 14) altri debiti. Totale. E) Ratei e risconti. con separata indicazione dell’aggio su prestiti

I nuovi schemi di bilancio Art 2425: I proventi finanziari nel CE C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime; b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

I nuovi schemi di bilancio Art 2425: Le rettifiche di valore di attività e passività finanziarie D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie: 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) di strumenti finanziari derivati; 19) svalutazioni: c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) di strumenti finanziari derivati.

I nuovi schemi di bilancio Art 2425: L’abolizione della macroclasse E E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21)

Le novità

Lo stato patrimoniale: le novità Non è più possibile capitalizzare costi di ricerca e pubblicità. È possibile soltanto iscrivere nell’attivo i costi di sviluppo Viene meno la limitazione quinquennale per l’ammortamento dei costi di sviluppo e dell’avviamento. È stata introdotta la possibilità di ammortizzare queste spese secondo la vita utile, fermo restando che nel caso in cui non sia possibile stimare in maniera attendibile questo valore, si può ancora limitare il periodo d’ammortamento a 5 anni per le spese di sviluppo e 10 per l’avviamento. Avviamento: nel caso in cui si esegua una svalutazione a causa di una perdita durevole di valore, successivamente non è possibile ripristinare il valore, nemmeno qualora i motivi che avevano indotto alla sua modifica siano venuti meno. 

Lo stato patrimoniale: le novità Viene richiesto un maggior livello di dettaglio nell’esposizione delle immobilizzazioni finanziarie tra imprese c.d. «sorelle» e dei crediti e debiti immobilizzati. Si definiscono «sorelle» le imprese sottoposte al controllo delle stesse controllanti. Ampliata l’informativa di bilancio in tema di strumenti finanziari derivati Sono eliminati i conti d’ordine in calce allo stato patrimoniale. Si prevede tuttavia un’apposita informativa nella nota integrativa

Il conto economico: le novità Introdotte voci di dettaglio relative a rapporti intercorsi con le imprese c.d. «sorelle». Sono eliminate le voci di costo e di ricavo relative alla sezione straordinaria (eliminata la classe E dallo schema di conto economico). Ciò comporta la ricollocazione degli oneri e proventi straordinari nelle voci di conto economico di natura ordinaria ritenute appropriate (anche per il bilancio al 31.12.2015 ai fini della esposizione comparativa tra i due esercizi). Per gli oneri e proventi straordinari per cui non è possibile identificare ex ante una classificazione sarà il redattore del bilancio, sulla base della sua analisi della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo, ad individuare la corretta classificazione.

La nota integrativa: le novità Prevista una nuova informativa in tema di impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. Viene eliminata l’informativa sulla composizione delle voci straordinarie del conto economico, e, in sua sostituzione, si chiede che siano fornite informazioni circa l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. Più ampia informativa prevista per gli strumenti finanziari derivati. Indicare nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande e dell’insieme più piccolo di cui fa parte l’impresa in quanto controllata.

La nota integrativa: le novità Vengono richieste nuove informazioni in merito alla natura, agli effetti patrimoniali, finanziari ed economici dei fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio. In virtù di questa specifica previsione è eliminato dall’articolo 2428 c.c. l’obbligo di indicare, nella relazione sulla gestione i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. Viene prevista l’eliminazione del richiamo ai costi di ricerca e pubblicità, trattandosi di costi che non possono più essere capitalizzati. È espressamente stabilito che sia riportata in Nota integrativa la proposta di destinazione degli utili e di copertura delle perdite.

Rendiconto finanziario

Rendiconto Art. 2425–ter (Rendiconto finanziario) 1. Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.

Rendiconto Introdotto l’obbligo di redazione del rendiconto finanziario per le società che redigono il bilancio ordinario REQUISITI DIMENSIONALI REDAZIONE BILANCIO ORDINARIO (2 requisiti superati per 2 esercizi consecutivi) Attivo Patrimoniale > 4.400.000 Ricavi > 8.800.000 Dipendenti > 50 unità

Bilancio abbreviato

Il nuovo bilancio abbreviato Le società che possono redigere il bilancio abbreviato non sono tenute alla redazione del rendiconto finanziario. Viene eliminata la previsione secondo la quale, dalle voci BI e BII dell’attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni. In merito ai principi di valutazione si prevede che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata possono iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale. Non trova quindi applicazione il criterio del costo ammortizzato.

Il nuovo bilancio abbreviato Viene eliminata ogni previsione in merito alla gestione straordinaria (come previsto anche per il bilancio ordinario). Si integra l’informativa prevista in tema di operazioni realizzate con parti correlate, prevedendo l’indicazione delle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con le imprese in cui la società stessa detiene partecipazioni.

Riepilogo

REQUISITI DIMENSIONALI Quadro riepilogativo Pertanto, dal 1° gennaio 2016, gli obblighi in tema di bilancio saranno modellati su 3 distinte tipologie d’impresa, a seconda delle dimensioni delle stesse 2 parametri su 3 non superati   REQUISITI DIMENSIONALI DOCUMENTI DI BILANCIO MICRO IMPRESE ATTIVO < 175.000 EURO 1. STATO PATRIMONIALE (CON INTEGRAZIONI) 2. CONTO ECONOMICO RICAVI < 350.000 EURO DIPENDENTI < 5 UNITA' PICCOLE IMPRESE ATTIVO < 4.400.000 EURO 1. STATO PATRIMONIALE 2. CONTO ECONOMICO 3. NOTA INTEGRATIVA RICAVI < 8.800.000 EURO DIPENDENTI < 50 UNITA' GRANDI IMPRESE ATTIVO > 4.400.000 EURO 1. STATO PATRIMONIALE 2. CONTO ECONOMICO 3. NOTA INTEGRATIVA 4. RENDICONTO FINANZIARIO 5. RELAZIONE SULLA GESTIONE RICAVI > 8.800.000 EURO DIPENDENTI > 50 UNITA'

Criteri di valutazione

Nuovi criteri di valutazione Non è più possibile iscrivere nell’attivo le spese di pubblicità e quelle di ricerca: è quindi prevista soltanto la capitalizzazione delle spese di sviluppo, per le quali è stabilito un periodo di ammortamento pari alla loro vita utile. Soltanto nei casi eccezionali in cui non è stimabile attendibilmente la loro vita utile è possibile ricorrere all’ammortamento in un periodo non superiore a cinque anni. Con riferimento all’avviamento viene previsto che l’ammortamento debba essere effettuato secondo la sua vita utile e, nei casi eccezionali in cui questa non è stimabile attendibilmente, entro un periodo non superiore a dieci anni. Si ricorda, a tal proposito, che la disciplina attuale prevede l’ammortamento dell’avviamento in un periodo di cinque anni, mentre l’eventuale maggior termine deve essere adeguatamente motivato in Nota integrativa. Modificate le disposizioni in tema di valutazione delle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate o collegate con il metodo del patrimonio netto.

Nuovi criteri di valutazione Per la valutazione dei crediti , dei debiti e dei titoli viene introdotto il metodo del costo ammortizzato. DEFINIZIONE Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità

Nuovi criteri di valutazione IL METODO DEL COSTO AMMORTIZZATO Più precisamente: le immobilizzazioni rappresentate da titoli possono essere valutate secondo il principio del costo ammortizzato solo ove applicabile; i crediti e i debiti sono invece sempre rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del loro presumibile valore di realizzo. Il nuovo criterio di valutazione non trova applicazione nella redazione del bilancio abbreviato.

Strumenti finanziari derivati

Strumenti finanziari: fair value Art 2426: come si calcola il fair value (…) 4. Il fair value è determinato con riferimento: a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo; b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato. 5. Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non da' un risultato attendibile

Grazie per l’attenzione Dott. Federico Giachini