Servizio Civile e Valore Etico Obiezione di Coscienza Servizio Civile e Valore Etico 1. …le fondamenta
CHI PROMUOVE L’AGIO VIVE NEL DISAGIO PERO’?
Art. 52 La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici L’ordinamento delle forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica
LA COSTITUZIONE Art. 11 L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali Consente in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo
PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 2 PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Dalla difesa della patria Protezione della popolazione Protezione della sovranità popolare Difesa dei confini nazionali Difesa dell’indipendenza nazionale
Alla difesa degli interessi nazionali o interessi vitali Protezione delle linee di rifornimento energetico e dei traffici marittimi La salvaguardia delle comunità italiane all’estero La tutela del ruolo e della credibilità internazionale del paese La sua presenza economica ed influenza culturale nei paesi terzi
Difesa degli interessi vitali del paese Contro ogni possibile aggressione salvaguardare l’integrità del territorio nazionale la sicurezza e l’integrità delle vie di comunicazione la sicurezza delle aree di sovranità nazionale la sicurezza dei connazionali all’estero
Contrastare le più recenti forme di conflitto asimmetrico difesa dagli attacchi terroristici difesa dall’impiego di armi di distruzione di massa
Salvaguardia degli spazi euro atlantici Nel quadro degli interessi strategici e/o vitali del paese attraverso il contributo alla difesa collettiva della Nato
Gestione delle crisi internazionali Nell’ambito delle organizzazioni internazionali e/o di accordi bi-multilaterali, con particolare riguardo alla capacita’ autonoma europea di gestione delle crisi partecipazione ad operazioni di prevenzione risposta agli eventi controllo della conflittualità garantire la pace la sicurezza la stabilita e la legalità internazionale affermazione dei diritti fondamentali dell’uomo
Concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni Svolgimento di compiti specifici in circostanze di pubbliche calamita’ ed in altri casi di straordinaria necessita’ e urgenza
IL SISTEMA DIFESA Esercito Aeronautica Marina Difesa Armata Arma dei Carabinieri Difesa Armata
IL SISTEMA DIFESA Carabinieri Ordine Pubblico Polizia Guardia di Finanza Agenti di Custodia
IL SISTEMA DIFESA Protezione Civile Vigili del Fuoco Guardia Forestale Servizio Civile Nazionale Difesa Civile
I PRIMI OBIETTORI aprile 1947 Rodrigo Castiello, pentecostale gennaio 1948 Enrico Ceroni, testimone di Geova 22 gennaio 1949 Pietro Pinna obiettore per motivazioni politiche e filosofiche 3 aprile 1950 Pietro Ferrua, anarchico 13 novembre 1962: Giovanni Gozzini, cattolico
Obiettori in carcere 1961 4 1962 11 1963 14 1965 24 1966 41 1967 (novembre) 36
15 dicembre 1972 Viene approvata la legge n. 772 (legge Marcora) ”Norme in materia di obiezione di coscienza” E' una brutta legge, vessatoria e discriminatoria
viene istituita una vera e propria commissione giudicante chiamata a valutare la veridicità delle dichiarazioni di obiezione al di là della sussistenza delle cause ostative previste dalla stessa. il servizio civile dura otto mesi in più del servizio militare la gestione del servizio civile è interamente affidata ai militari i tribunali militari sono chiamati a giudicare gli eventuali reati commessi dagli obiettori
LA LOTTA CONTINUA.. IN TRIBUNALE 24 maggio 1985 decisione n. 16 del Consiglio di Stato che limita i poteri della commissione: potrà valutare solo la non manifesta infondatezza delle domande. sentenza n.164 della Corte costituzionale che dichiara la piena legittimità della 772: gli obiettori di coscienza in servizio civile concorrono pienamente alla difesa della Patria.
23 aprile 1986 Sentenza n. 113 della Corte Costituzionale è inammissibile che gli obiettori di coscienza siano giudicati dai tribunali militari 31 luglio 1989 Sentenza n. 470 della Corte Costituzionale a durata del servizio civile è equiparata a quella del servizio militare
Anno Domande Enti 1972 0 0 1973 200 0 1974 300 15 1975 400 32 1976 800 66 1977 1.000 141 1978 1.500 196 1979 2.000 297 1980 4.000 395
Anno Domande Enti 1981 7.000 540 1982 6.971 678 1983 7.557 719 1984 9.093 923 1985 7.430 1.151 1986 4.282 1.410 1987 4.986 1.538 1988 5.697 1.584 1989 13.746 1.530
Anno Domande Enti 1990 16.767 1.528 1991 18.254 1.703 1992 23.490 ? 1993 28.910 ? 1994 33.339 ? 1995 44.342 ? 1996 47.824 ? 1997 54.867 3.846 1998 71.043 4.320 1999 108.371 4.838 2000 62.524 5.277 2001 64.059 5.923 2002 54.882 6.078
NASCONO I CASCHI BIANCHI !! 1996 Numerosi obiettori si recano in Croazia e Bosnia in disobbedienza civile: i tribunali, chiamati a giudicarli, li assolvono Agosto 1996 Viene approvata la Legge 482/1996 che prevede l'impiego di obiettori in Bosnia Herzegovina e nei territori della ex Jugoslavia Trenta obiettori vi si recheranno per svolgervi attività umanitarie e di monitoraggio dei diritti umani
Dicembre 1997 5 aprile 1998 14 aprile 1998 Nuova legge a favore delle missioni internazionali degli obiettori; è la numero 439/97 5 aprile 1998 Nasce a Firenze la Rete Caschi Bianchi formata da enti di servizio civile, associazioni pacifiste e Organizzazioni Non Governative (O.N.G.) 14 aprile 1998 Durante la discussione della legge di riforma dell’obiezione,viene approvata una raccomandazione che impegna il Governo a studiare le possibilità di costituzione di un corpo nazionale di caschi bianchi
8 LUGLIO 1998 Il Parlamento Italiano approva la Legge n. 230/98 ”Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"
Articolo 1 I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato,
possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei "Principi fondamentali" della Costituzione
Il Parlamento approva la Legge n. 64 "Istituzione del servizio 6 marzo 2001 Il Parlamento approva la Legge n. 64 "Istituzione del servizio civile nazionale" 18 dicembre 2001 Le prime 187 volontarie iniziano il loro servizio all’interno dei primi progetti sperimentali di servizio civile nazionale
"Istituzione del Servizio Civile Nazionale" Legge 6.3.2001, n.64 "Istituzione del Servizio Civile Nazionale" E' istituito il servizio civile nazionale finalizzato a concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà sociale
promuovere la solidarietà e la cooperazione con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile
contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero
…. LASCIA IL MONDO UN PO’ MIGLIORE DI COME L’HA TROVATO Baden Powell