LE NULLITA’ NEL PROCESSO PENALE
Considerazioni generali. Il codice di rito delinea i presupposti, i requisiti e i contenuti necessari, la forma e gli effetti giuridici di gran parte degli atti processuali, siano essi di parte o del giudice. La violazione di queste regole rende l’atto irregolare o viziato. Tale difformità non implica necessariamente la sanzione della invalidità dell’atto; Vige il principio della tassività: l’inosservanza delle regole sulla forma degli atti si risolve in una difformità che rende invalido l’atto solo quando l’invalidità è direttamente o indirettamente comminata attraverso la previsione della sanzione processuale che indica il trattamento al quale è sottoposto il vizio che la provoca. Dal principio della tassitività discendono 2 regole generali: il divieto di analogia e la irrilevanza della lesione dell’interesse protetto.
VIZI C.D. CODIFICATI VIZI C.D. NON CODIFICATI Art. 177 c.p.p. Tassatività: L’inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge. Ai vizi codificati si riferisce espressamente l’art. 606, c. 1, lett. c) c.p.p., che indica, tra i motivi di ricorso per cassazione: «l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza». si verificano quando l’atto si discosta dello schema legale; richiedono l’espressa previsione della sanzione; VIZI C.D. NON CODIFICATI inesistenza; abnormità; mere irregolarità: prive di effetti invalidanti; le preclusioni (solo per parte della dottrina) I vizi non codificati a differenza dei vizi codificati sono detti autosufficienti perché non richiedono l’espressa previsione della sanzione.
NULLITA’ Art. 178 c.p.p. (nullità generali) Si aggiungono le nullità previste per specifiche violazioni da norme particolari (nullità speciali) ; A seconda del regime di rilevabilità si possono distinguere: -assolute (art. 179 c.p.p.); -relativamente assolute (cd. a regime intermedio) (art. 180 c.p.p.); relative (art. 181 c.p.p.): esse sono solo speciali in quanto previste da singole disposizioni di legge;
Importante è evidenziare l’art. 124 c. p. p Importante è evidenziare l’art. 124 c.p.p. riguardo all’obbligo di osservanza delle norme processuali. In relazione alle varie tipologie di patologie che inficiano le singole attività processuali non si rinviene nel codice una trattazione organica delle stesse. Esclusivamente a livello indicativo può essere richiamata l’elencazione di cui all’art. 606, c. 1, lett. c) c.p.p., in cui tra i vizi di legittimità deducibili sono evidenziate la nullità, l’inutilizzabilità, l’inammissibilità e la decadenza.
INAMMISSIBILITA’, DECADENZA ED INUTILIZZABILITA’ La decadenza attiene al potere di compiere un determinato atto entro un termine stabilito; mentre l’inammissibilità è la patologia che investe l’atto compiuto oltre il tempo stabilito dalla legge. L’inammissibilità, è una patologia che caratterizza gli atti di parte ed è rilevabile d’ufficio fino al formarsi del giudicato. Mentre la materia delle nullità è trattata nella parte relativa agli «atti», la inutilizzabilità è trattata nella parte relativa alle «prove» ed è disciplinata dall’art. 191 c.p.p., per il quale le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate, in quanto vietate per la loro intrinseca illegittimità oggettiva ovvero per effetto della illegittimità del procedimento acquisitivo.
Anche la prova può essere nulla con la necessità di distinguere la prova nulla da quella inutilizzabile. In dottrina e in giurisprudenza si è affermato che la prova assunta con la violazione delle forme previste dalla legge è nulla, mentre quella assunta nei casi non consentiti ovvero in violazione dei divieti stabiliti dalla legge è inutilizzabile.
segue: Da citare in ultimo le ipotesi che vengono ricondotte alle categorie dell’inesistenza e dell’abnormità. Inesistente è un atto mancante dei requisiti minimi essenziali tali da poterlo ricondurre ad un modello legale. L’abnormità, di creazione giurisprudenziale, afferisce agli atti di natura decisoria del giudice che travalicano i casi consentiti dalla legge determinando anche una indebita regressione del processo ad una fase superata. La categoria dell'abnormità, è una figura creata al fine di apprestare un rimedio, seppure di sola legittimità, avverso provvedimenti che, secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite penali (Sez. un., 10 dicembre 1997, Di Battista, CED n. 209603; Sez. U, Sentenza n. 26 del 24/11/1999 Cc. (dep. 26/01/2000) Rv. 215094), per la singolarità e stranezza del contenuto, risultino avulsi dall'intero ordinamento processuale; oppure che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichino al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Con la conseguenza che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturate, allorchè l'atto, per la suo singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto l'aspetto funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo.
L’unica forma patologica autonomamente disciplinata è rappresentata dal regime delle nullità. La nullità è una forma patologica dell’atto processuale derivante dal difetto dei requisiti previsti dalla legge ed è tale da renderlo inidoneo allo scopo. La nullità è in definitiva una difformità dell’atto in concreto compiuto rispetto al paradigma astrattamente delineato dalla fattispecie. La nullità non impedisce la efficacia sebbene temporanea dell’atto, nonostante gli effetti abbiano carattere precario in quanto destinati ad essere rimossi, a consolidarsi o a divenire definitivi allorchè venga emesso il provvedimento irrevocabile che non permette più di impedire le nullità ancorchè assolute. Il legislatore non ha delineato una particolareggiata indicazione dei singoli casi di nullità ma ha indicato solo delle categorie generali riguardo al ruolo e alla funzione svolta dai soggetti del processo. In conseguenza l’interprete dovrà valutare se la violazione di regole stabilite per il compimento di un’attività possa essere ricompresa nelle tipologie di nullità regolamentate con applicazione del corrispondente regime giuridico.
Riconoscere una ipotesi di nullità: Non sempre è agevole inquadrare in una delle suddette categorie la concreta violazione processuale. Nelle ipotesi in cui la difformità sia riconducibile alla nullità a previsione generale, si tratta di verificare se essa rientri tra i casi di cui all’art. 179 c.p.p. (sanzione radicale della nullità assoluta). Ai restanti casi si applica la nullità di ordine intermedio; Quando una norma specifica prevede una nullità, senza indicazione della sua natura, essa è qualificabile come assoluta o a regime intermedio, con applicazione della relativa disciplina, se strutturalmente ed ontologicamente inquadrabile in ciascuna delle menzionate categorie di nullità generali. In caso contrario, la nullità deve essere qualificata come relativa.
Le nullità generali: assolute ed a regime intermedio Le nullità di ordine generale sono disciplinate dall’art. 178 e sono determinate dalla violazione di norme procedurali riguardanti: le condizioni di capacità del giudice ed il numero dei giudici necessario a costituire i collegi giudicanti; l’iniziativa del P.M. nell’esercizio dell’azione penale e la sua partecipazione al procedimento; l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato e delle altre parti private, nonché la citazione in giudizio della persona offesa e del querelante. Nell’ambito delle nullità generali si distinguono due categorie: quelle assolute (art. 179) e quelle a regime intermedio (tra le assolute e le relative).
NULLITA’ ASSOLUTE ELEMENTI ESSENZIALI L’art. 179, comma 1 c.p.p., fissa e ribadisce nel comma 2, i caratteri essenziali delle nullità assolute i quali, sono dati dalla insanabilità e dalla rilevabilità d’ufficio. L’insanabilità: il vizio dell’atto perdura lungo tutto il corso del procedimento, insensibile a qualsiasi causa di sanatoria. Sono rilevabili in ogni stato e grado del procedimento. Tuttavia, al pari di ogni altra invalidità diversa dall’inesistenza, anche la nullità insanabile non ha più occasione di essere rilevata e dichiarata una volta pervenutasi all’irrevocabilità della sentenza (o del decreto penale di condanna). La rilevabilità d’ufficio: sebbene la parte possa dedurre l’esistenza di una nullità assoluta, tale deduzione non è necessaria e non costituisce un onere della parte, in quanto è il giudice che ha il dovere di dichiarare una nullità del genere non appena ne riscontri gli estremi.
Costituiscono nullità assolute: quelle concernenti le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi (con esclusione di quelle sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici: art. 33, c. 2); quelle relative all’iniziativa del P.M. nell’esercizio dell’azione penale; quelle derivanti dalla omessa citazione dell’imputato; quelle derivanti dall’assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (art. 179); quelle previste da specifiche disposizioni del codice e non riconducibili all’elencazione generale di cui all’art. 178, cd. nullità speciali (art. 179, c. 2). Ne sono esempi le previsioni di cui all’art. 292, c. 2 (in tema di misure cautelari); all’art. 142 (in tema di verbali); all’art. 525, c. 2 (sentenza deliberata non dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento).
CASISTICA: Mancata iniziativa del P.M. nell’esercizio dell’azione penale: PM che abbia chiesto al Gip l’archiviazione, non ravvisandosi, a suo giudizio, estremi di reato, e il Gip abbia deciso, invece di procedere direttamente nei confronti dell’indagato per un determinato reato (Cass. Sez, III, 30.1.97 n. 313) La proposizione di richiesta di incidente probatorio e il suo accoglimento prima che la nuova contestazione sia formulata dal p.m. (modificazione dell’imputazione con contestazione di fatto nuovo), integra una ipotesi di nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. concernente l’esercizio dell’azione penale da parte di quest’ultimo (Cass. Sez. IV, 15.1.1993). Nella fattispecie, il Gip, dopo aver trasmesso gli atti al p.m. ai sensi dell’art. 423 c.p.p., aveva accolto una richiesta di incidente probatorio avanzata dai difensori degli imputati, facendo seguire una perizia medico-legale, all’esito della quale aveva emesso sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Azione penale esercitata nonostante la preclusione costituita da precedente archiviazione del procedimento relativo agli stessi imputati, in difetto di autorizzazione del giudice (Cass. Sez. I. 4.3.2010 n. 16306). Applicazione estensiva al procedimento di esecuzione e cautelare.
Segue: Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza: natura della nullità contemplata dall’art. 522 c.p.p.(nullità della sentenza per difetto di contestazione). L’articolo non chiarisce la natura delle nullità specificamente sanzionate. In dottrina: prevale la tesi della nullità assoluta (Rafaraci). In giurisprudenza: prevale l’interpretazione secondo cui il difetto di correlazione tra fatto contestati e fatto ritenuto in sentenza, non comporta nullità di ordine generale assoluta ed insanabile: se il vizio non è stato denunciato in appello non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità. Non integra la nullità assoluta l’ipotesi in cui il giudice, erroneamente attribuisca all’imputato una aggravante non contestata o lo condanni per un fatto mutato nelle connotazioni essenziali rispetto a quello di cui all’imputazione: poiché non è mancato l’esercizio dell’azione penale per quel fatto storico. La violazione attiene al diritto di difesa ed integra una nullità di ordine intermedio. Integra nullità assoluta: il caso in cui il giudice, in assenza di qualsiasi iniziativa del p.m., condanni l’imputato per un fatto nuovo e diverso o per un reato connesso posto in essere con distinta azione od omissione esecutiva di un medesimo disegno criminoso.
CASISTICA: Omessa citazione dell’imputato Questioni: Individuazione delle garanzie partecipative incluse nel concetto di citazione dell’imputato e valutazione in ordine a quando la citazione debba ritenersi omessa. FASE DIBATTIMENTALE: Il vizio di omessa citazione è ritenuto configurabile in tutte le ipotesi in cui rinviata l’udienza senza aver prima dichiarato la contumacia, non sia notificato all’imputato nuovo decreto di citazione o l’ordinanza di rinvio (Cass. Sez I, 19.3.2009 n, 15814) ESTENSIONE AD AMBITI PROCESSUALI NON DIBATTIMENTALI: Sez. Unite 9.7.2003 n. 35358: viene attribuito al concetto di citazione di cui all’art. 179 c.p.p. un significato ampio di partecipazione ad una fase processuale che si conclude con una decisione anche successiva e diversa rispetto al giudizio in senso stretto. Omessa citazione è ravvisabile nel caso di omessa notificazione all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare (art. 419 commi 1 e 7), essendo tale avviso assimilabile a tutti gli effetti ad una citazione.
Segue: Omessa citazione e vizi notifica: OMESSA PARTECIPAZIONE DELL’IMPUTATO DETENUTO: Nel giudizio camerale di appello (Sez. Unite 24.6.2010 n. 35399): Le Sezioni unite hanno affermato che il giudice d’appello del rito abbreviato, ove l’imputato sottoposto a misure restrittive non si sia rivolto al giudice competente per chiedere l’autorizzazione a recarsi in udienza o l’accompagnamento o la traduzione o questi non abbia dato l’autorizzazione, non può procedere allo svolgimento dell’udienza – sempre che gli sia comunque pervenuta a tempo la manifestazione di volontà dell’imputato di essere presente – e deve disporre la traduzione di quest’ultimo, a pena di nullità assoluta ed insanabile dell’udienza e della successiva pronunzia, ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 179 c.p.p. OMESSA CITAZIONE E CARENZE DELL’ATTO INTRODUTTIVO: In giurisprudenza si è ritenuto affetto da nullità assoluta il decreto di citazione che indichi in modo errato ed inesatto il luogo della comparizione perché impedisce l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa (Cass. Sez. IV 8.7.10 n. 29264) o che non indichi l’esatta data dell’udienza (Cass. Sez. III 3.12.2009 n. 8277) Omessa citazione e vizi notifica: Si ha la nullità assoluta ed insanabile della citazione dell’imputato solo nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o, quando eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato (Cass. sent. n. 19454/2014).
- Assenza del difensore CASISTICA: - Assenza del difensore L’art. 179 c.p.p. estende la sanzione della nullità insanabile dell’assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. Non è riferita solo al dibattimento ma a tutti i casi in cui la presenza del difensore è necessaria: ad esempio assunzione di sommarie informazioni dell’indagato libero da parte della p.g. (art. 350 co. 3 c.p.p.); assunzione dell’incidente probatorio (art. 400 co. 1 c.p.p.); all’udienza preliminare (art. 420 co. c.p.p.); all’interrogatorio di garanzia dell’indagato sottoposto a misura cautelare (art. 294 co. 4 c.p.p.. La nullità non è comminata nelle ipotesi in cui è obbligatorio solo l’avviso al difensore cui sia peraltro riconosciuta la facoltà di assistere o partecipare, ma è ristretta solo ai casi in cui all’avviso obbligatorio, segue l’assistenza o la partecipazione necessaria del difensore. Omissione dell’avviso al difensore di fiducia o d’ufficio dell’imputato: indirizzo dominante in giurisprudenza secondo cui l’omessa notificazione dell’avviso di dibattimento al difensore di fiducia dell’imputato determina nullità d’origine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata fatta al difensore d’ufficio, non potendo l’imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia (Cass. Sez. III, 14.1.2009 n. 6240)
Segue: Cassazione penale, SS.UU., sentenza 17.07.2009 n. 29529: "La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, da tempo messo in luce che la concomitanza dell'impegno in un altro procedimento può essere riconosciuta quale legittimo impedimento a comparire in udienza quando siano dimostrate, non solo la esistenza dell'impegno, ma anche le ragioni che rendono indispensabile l'espletamento delle funzioni difensive in tale procedimento. E tali ragioni, la cui prospettazione deve essere tempestiva e motivata, devono a loro volta essere correlate alla particolare natura della attività cui occorre presenziare ed alla mancanza o assenza di altro codifensore ed alla impossibilità di avvalersi di un sostituto, a norma dell'art. 102 c.p.p., sia nel procedimento al quale il difensore intende partecipare, sia in quello del quale si chiede il rinvio per assoluta impossibilità a comparire. Spetta poi al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni professionali al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente quello privilegiato dal difensore”. Art. 107, commi 3 e 4 c.p.p.: principio di continuità della difesa. Nei casi di rinuncia o revoca del difensore di fiducia, quest’ultimo rimane investito della funzione fino ala nomina di un nuovo difensore di fiducia o d’ufficio.
NULLITA’ INTERMEDIE ELEMENTI ESSENZIALI Il regime che definisce le nullità intermedie è dettato dall'art. 180 c.p.p. e si riferisce alle nullità generali dell'art. 178 c.p.p., diverse da quelle precedentemente esaminate, che l'art. 179 c.p.p. qualifica come nullità assolute. sono sanabili, ovvero sono soggette alle cause generali di sanatoria ex art. 183 c.p.p., oltre che a quelle dell'art. 184 c.p.p. Sono rilevabili d'ufficio, cioè debbono essere dichiarate dal giudice senza che sia necessaria una deduzione della parte. Ancorché dichiarabili d'ufficio queste nullità devono essere dedotte entro limiti cronologici determinati, oltre i quali se non è intervenuta la declaratoria o la deduzione esse si sanano. La parte ha il potere quindi, deducendo la nullità tempestivamente, di ovviare ad un'eventuale inerzia del giudice, in modo da impedire che l'atto invalido possa sanarsi. Gli articoli 180 comma 1 c.p.p. e 182 comma 2 c.p.p. stabiliscono i limiti cronologici per la declaratoria del giudice e la deduzione delle parti delle nullità intermedie. Occorre a tale scopo distinguere il fatto che la parte non assista o assista al compimento dell'atto.
Se la parte non assiste: il limite di dichiarabilità e di deducibilità sarà rappresentato dalla emissione della sentenza di primo grado per le nullità verificatesi nella fase delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare. Per le nullità concretizzatesi nel giudizio, il limite è dato dalla sentenza del grado successivo. Se la parte assiste al compimento dell'atto, la nullità deve essere dedotta "prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo" (art. 182 comma 2 c.p.p.). La parte, se non deduce la nullità in tale periodo, decade dal potere di farlo in un tempo successivo, peraltro permane la possibilità che sia il giudice a dichiarare la nullità fino allo spirare dei termini stabiliti dall'art. 180 comma 1 c.p.p. Può notarsi, dunque, che per il combinato disposto degli articoli del c.p.p. 178, 179, 180, vengono a soggiacere al regime di cui si è detto, oltre alle nullità derivanti da inosservanza di norme in tema di intervento, assistenza, rappresentanza dell'imputato o delle altre parti private, anche, in via generale, le nullità concernenti la partecipazione del p.m. al procedimento, nonché quelle attinenti all'omessa citazione della persona offesa dal reato o del querelante .
La partecipazione del pubblico ministero al procedimento La partecipazione al procedimento da parte del p.m. comprende gli atti compiuti a seguito e in collegamento con il promovimento dell'azione penale, con lo scopo di far confluire il processo verso una decisione definitiva . Rientrano nella previsione dell'art. 180 c.p.p., sia le ipotesi in cui difetti la partecipazione del p.m. quando questa è prescritta come necessaria (art. 420 c.p.p. per l'udienza preliminare e art. 480 c.p.p. per il dibattimento), sia i casi in cui il previsto intervento facoltativo (art. 127 c.p.p. per le udienze camerali) dell'attore pubblico non possa concretizzarsi. Il sistema delle nullità a regime intermedio comprende anche la fase delle indagini preliminari, l'enunciazione dell'art. 178 c.p.p. lett. b è chiara sul punto utilizzando la locuzione "partecipazione del p.m. al procedimento" per esempio: partecipazione necessaria del p.m. all’incidente probatorio (artt. 392 c.p.p. ss.), al compimento atti non ripetibili in cui i verbali andranno a costituire il fascicolo per il dibattimento (art. 431 c.p.p.). In via residuale vengono poi ricondotti alla partecipazione del p.m. al procedimento atti non rientranti nell'esercizio dell'azione penale. Si tratta della richiesta o del consenso del p.m. all'applicazione della pena concordata in ipotesi di imputazione già formulata ex art. 446 c.p.p., e della richiesta dello stesso sull'adozione di misure cautelari.
L'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell’imputato e delle parti: considerazioni generali La tutela riguarda non solo l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, ma anche delle altre parti private diverse (parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria). Sulla base dell'art. 61 c.p.p. i diritti e le garanzie dell'imputato "si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari", quindi il disposto dell'art. 178 lett. c c.p.p. va interpretato in chiave estensiva, ovvero la tutela fornita da esso non è limitata alla fase processuale, bensì coinvolge anche quella precedente . Per quanto riguarda le parti private diverse dall'imputato la previsione generale di nullità si riferisce solo al processo e non racchiude la fase delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione.
L'intervento L'intervento dell'imputato o delle altre parti private concerne tutti quei casi, in cui la legge garantisce la partecipazione personale al processo in vista dell'esercizio dei poteri o facoltà che ad essa sono legati. Causa di nullità è, pertanto, l'inosservanza: "delle norme che prescrivono atti e cautele preordinate al fine di mettere il soggetto in condizione di intervenire utilmente" . ESEMPI: l'informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.); la notifica, ai sensi dell'art. 429 commi 2 e 4 c.p.p., del decreto che dispone il giudizio; l'inosservanza da parte del giudice del dibattimento delle regole concernenti la rinnovazione della citazione (art. 485 c.p.p.) oppure la sospensione o il rinvio del dibattimento ex art. 486 c.p.p.; l'omessa notifica alle parti private e ai difensori del decreto del presidente che anticipa o differisce l'udienza dibattimentale (art. 465 c.p.p.); la notifica alla persona sottoposta alle indagini dell'ordinanza con la quale il giudice accoglie la richiesta di incidente probatorio (artt. 398 c.p.p. e 401 c.p.p.); la citazione delle parti per il giudizio d'appello (art. 601 c.p.p.) .
L’assistenza L'assistenza si riferisce al complesso delle attività svolte dal difensore per far valere i diritti e gli interessi dell'imputato. La presenza del difensore può essere necessaria (nei casi ex art. 179 c.p.p. visti in precedenza) o facoltativa. In questa seconda ipotesi la mancata partecipazione del difensore, dovuta ad invalida od omessa comunicazione dell'avviso (o della sua notificazione), comporta una nullità a regime intermedio. ESEMPI: l'udienza in camera di consiglio (art. 127 c.p.p. comma 1 e 3) e l'assistenza agli accertamenti tecnici non ripetibili del p.m. (art. 360 c.p.p.). In tutte queste circostanze è obbligatorio che l'avviso contenga il giorno, l'ora e il luogo in cui si procederà . Per i cosiddetti "atti a sorpresa", come la perquisizione ed il sequestro (art. 365 c.p.p.) o quando vi è un fondato motivo che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati (art. 365 ult. part. c.p.p.), l'avviso non è previsto, permane comunque il diritto di assistenza e di partecipazione. Cass. Sez. Un. 23.2.2000 n. 7: ha escluso l’obbligo del previo inoltro dell’informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p., ai fine del compimento degli atti diretti alla ricerca della prova per i quali non sia previsto l’avviso al difensore.
Segue: Per le parti private diverse dall'imputato l'art. 100 c.p.p. comma 1 dispone che stiano in giudizio "col ministero di un difensore munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata" e l'art. 78 c.p.p. comma 1 richiede come requisito di ammissibilità per la costituzione di parte civile l'indicazione della procura e del nome e cognome del difensore. A partire dall'udienza preliminare le parti private diverse dall'imputato usufruiscono di diritti e facoltà, il cui esercizio è posto sotto il presidio dell'art. 178 lett. c c.p.p., come la partecipazione, previo avviso, prevista al procedimento in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p., il diritto a partecipare alla discussione nell'udienza preliminare ex art. 421 c.p.p. e in quella dibattimentale ex art. 523 c.p.p., ove potranno essere all'uopo svolte tutte le attività necessarie.
La rappresentanza La nozione di rappresentanza attiene alle norme che attribuiscono al difensore la rappresentanza legale dell’imputato irreperibile (159, comma 2, c.p.p.), latitante o evaso (art. 165, comma 3 c.p.p.), interdetto o infermo di mente (art. 166 c.p.p.). A tale riguardo è da considerare che la procedura di notificazione ai sensi degli artt. 159 e 165 c.p.p., dando luogo ad una forma di conoscenza legale dell’atto, è da ritenersi del tutto eccezionale. Imputato irreperibile: è stata considerata come assoluta e insanabile la nullità della notificazione eseguita al difensore nel caso di svolgimento incompleto delle ricerche (Cass. Sez. III, 21.01.2010, n. 9294). Imputato latitante: è configurabile la nullità della notificazione eseguita al difensore nel caso di mancata dichiarazione dello stato di latitanza, ai sensi degli artt. 295, comma 2, e 296, comma 2, c.p.p. (Cass. Sez. VI, 15.10.2009, n. 41762). Imputato interdetto o infermo di mente: è parimenti ipotizzabile la nullità della notificazione soltanto al difensore e non al tutore, in violazione del disposto di cui all’art. 166 c.p.p. (Cass. Sez. V, 13.04.04, n. 22823).
NULLITA’ RELATIVE ELEMENTI ESSENZIALI Sono disciplinate dall’art. 181 c.p.p.: sono tutte le nullità speciali che non rientrano nelle ipotesi di nullità assoluta o intermedia, sono residuali agli artt. 179 e 180 c.p.p. Rientrano in questa tipologia tutte le nullità speciali, e cioè richiamate da singole norme, che non sono riconducibili ai regimi di nullità assoluta o intermedia: si ragiona per esclusione. Sono sanabili: carattere comune alle intermedie. Sono dichiarate dal giudice su eccezione di parte e, più precisamente, della parte interessata. Al giudice è precluso, di regola, il potere di rilevare tali nullità d’ufficio, salvo che tale facoltà sia lui espressamente concessa dalla norma che prevede la nullità relativa come pena per la sua violazione. Limiti cronologici: i commi 2 e 4 dell’art. 181 stabiliscono diversi termini perentori per eccepire le nullità relative, a seconda della fase processuale in cui il vizio si è verificato. - le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari, l’incidente probatorio e l’udienza preliminare devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento ex art. 424 c.p.p. (sentenza di non luogo a procedere o il decreto che dispone il giudizio. Ove, per qualunque motivo, il giudice non vi provveda prima del giudizio, le parti devono riproporre l’eccezione tra le questioni preliminari del giudizio stesso. - le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l’impugnazione della sentenza.
Alcune considerazioni applicative: L’art. 179 c.p.p. considera come nullità assolute solo alcune ipotesi di nullità previste in via generale dall’art. 178 c.p.p.. Questo significa che ve ne sono alcune che non rientrano nella norma dell’art. 179 c.p.p. ed esse sono quelle da ritenere come nullità intermedie che si collocano tra le assolute e le relative. Le nullità previste in via generale nell’articolo 178 c.p.p. sono assolute se rientrano nella previsione dell’art. 179 c.p.p. altrimenti sono a regime intermedio. Le nullità assolute sono quelle previste come tali da singole norme e sono quelle previste in via generale dall’art. 178 c.p.p. se rientranti nell’elenco dell’art. 179 c.p.p.. Le nullità intermedie sono quelle previste in via generale dall’art. 178 c.p.p. che non sono considerate assolute.
Segue: Anche le nullità intermedie come quelle assolute possono essere rilevate d’ufficio, ma mentre le assolute possono essere dichiarate in ogni stato e grado del giudizio, le intermedie non possono più essere dichiarate dopo la sentenza di primo grado (se si sono verificate prima del giudizio) oppure dopo la sentenza di secondo grado (se si sono verificate nel giudizio di primo grado o successivamente). La previsione di un termine significa che all’esito del decorso dello stesso queste nullità si sanano rispetto alle assolute che rimangono insanabili. Ai sensi dell’art. 181 c.p.p. le nullità che non sono nè assolute nè a regime intermedio sono da considerarsi nullità relative. Tenuto conto che le prime due categorie comprendono tutte le nullità generali consegue che possono essere relative solo le nullità previste da singole speciali disposizioni e non quelle indicate nell’art. 178 c.p.p..
Le nullità relative sono eccepibili dalla parte ma non rilevabili d’ufficio e si sanano se non eccepite entro un termine meno ampio di quello previsto per le nullità assolute ed intermedie, che varia a seconda della fase processuale; Le nullità relative che si verificano nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza davanti al G.U.P. devono essere eccepite prima che si concluda l’udienza preliminare; Se non vi è udienza preliminare ma udienza ordinaria queste nullità vanno eccepite prima dell’apertura del dibattimento essendo considerate tra le questioni preliminari; Le nullità verificatesi nel giudizio devono essere proposte con l’atto d’impugnazione della sentenza. In sostanza le nullità relative vanno eccepite al termine della fase specifica in cui si sono verificate.
Legittimazione a dedurre ed eccepire le nullità sanabili: L’art. 182 co. 1 c.p.p. prevede i requisiti necessari perché una parte sia legittimata a dedurre una nullità intermedia e a eccepire una nullità relativa. 1. Requisito positivo: la parte non deve aver dato o aver concorso a dare causa alla nullità; Preclusione per chi ha dato causa alla nullità: Esempi: la nullità del provvedimento di ammissione del giudizio abbreviato richiesto tardivamente dall’imputato (Cass. sez. II 13.11.2008 n. 45144) Imputato che, mediante l’elezione di domicilio presso il difensore non compiuta nel rispetto delle forme ex art. 162 co.1 c.p.p., abbia determinato la nullità della notifica del decreto di citazione.
2. Requisito negativo: la parte, inoltre, deve avere interesse alla osservanza della disposizione violata. Esempi: È escluso che l’imputato possa eccepire la nullità derivante dalla omessa citazione della persona offesa, perché detta citazione ha il solo scopo di consentire al destinatario l’eventuale costituzione di parte civile (Cass. Sez. II, 11.2.2011 sent. n. 12765); È escluso che l’imputato possa eccepire la nullità derivante dall’omessa acquisizione del prescritto parere del p.m. per l’ordinanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare (Cass. Sez. VI, 22.06.2010 n. 30422); La mancanza dei suddetti requisiti importa l’inefficacia della deduzione o della eccezione.
SANATORIE GENERALI. RINUNCIA ESPRESSA ARTICOLO 183 Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate: a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto; Esempio: l’omessa notificazione del decreto penale di condanna all’imputato integra una nullità di ordine generale, che è sanata dall’opposizione presentata dal difensore di fiducia che non denunci l’omissione, sì da far ritenere che la parte ha accettato gli effetti dell’atto (Cass. Sez. V, 21.9.2010 n. 43757). b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato; Esempio: difensore abbia regolarmente presentato i motivi di appello avverso la sentenza di primo grado. In tal caso non può dolersi della mancata notificazione dell’avviso di deposito della sentenza stessa, atteso che essendosi la parte avvalsa della facoltà al cui esercizio era preposta la nullità conseguente alla mancata notificazione deve considerarsi sanata ex art. 183 lett. b) c.p.p. (Cass. Sez. I, 7.11.2007 n. 43711).
Art. 184 c.p.p. Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni 1. La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire. 2. La parte la quale dichiari che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarità ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni. 3. Quando la nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il termine non può essere inferiore a quello previsto dall'articolo 429.
Effetti della declaratoria di nullità ARTICOLO 185 1.La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo (c.d. principio della nullità derivata). 2.Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave. 3.La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l`atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito. Limite di applicazione: la regressione non può riguardare i coimputati nei cui confronti nessuna nullità sia stata integrata. 4.La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità concernenti le prove.
art. 369 bis c.p.p.: “Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa". Il primo comma stabilisce che: "Al compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli artt. 375 comma 3, e 416, c.p.p. il pubblico ministero a pena di nullità degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio". Nullità derivata speciale, diversificata da quella generale prevista dall’art. 181 c.p.p. in quanto si distingue poiché è riferita a tutti gli atti successivi, operando sulla base di una consequenzialità meramente cronologica senza alcun riferimento al ricordato requisito della dipendenza funzionale dell’atto nullo.