Cittadinanza italiana Costituzione/legge (a. 22 cost.; l. 91/92) Status; presupposto per godimento diritti (politici… ma non solo) Acquisto: automatico: {ius sanguinis > ius soli} filiazione; nascita sul territorio da apolidi o ≈; nascita sul territ. + residenza fino maggior età + scelta
Cittadinanza italiana Acquisto per concessione: matrimonio; discendenza; adozione di maggiorenne; residenza continuata (comunitari, 4aa.; extracom., 10aa.)
Cittadinanza italiana Costituzione/legge (a. 22 cost.; l. 91/92) Perdita: - acquisto cittad. straniera. + volontaria perdita dell’italiana - rapporti d’impiego pubbl. con Stati esteri+divieto
(… concessione cittadinanza) "l'Amministrazione, accertati i presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, deve effettuare una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità it. e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale, compresi quelli di solidarietà economica e sociale.
(… concessione cittadinanza) Pertanto, non è illegittimo (ex art. 9, l. n. 91/1992), il provvedimento con il quale è negata la cittadinanza it. sulla base di considerazioni di carattere economico patrimoniale, relative al possesso di adeguate fonti di sussistenza.” (Cons. St., n. 1474/1999).
(… concessione cittadinanza) «(la) concessione della cittadinanza è atto altamente discrezionale, condizionato all’esistenza di un interesse pub. che con l’atto stesso si intende raggiungere», cioè l’interesse della comunità naz. «ad accogliere come nuovi cittadini solo soggetti in grado di rispettarne le regole, …
(… concessione cittadinanza) Per cui l’inserimento dello straniero nella comunità naz. è legittimo allorquando l’amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda (…) un serio sentimento di italianità che escluda interessi personali e speculativi sottostanti alla concessione dello status di cui trattasi» (TAR Lazio, n. 15899/2010).
(… concessione cittadinanza) “Il diniego di concessione d. cittadinanza it. al ricorrente risulta fondato su: la sua scarsa conoscenza della lingua italiana; la mancata assimilazione del suo nucleo familiare all'ambiente nazionale (Ministero si rifà a rapporto dei Carabinieri, di cui manipola il significato): è dimostrato in atti che i figli frequentano regolarm. la scuola it., che il ricorrente svolge regolare attività lavorativa con dedizione e operosità e che la moglie è incensurata.
(… concessione cittadinanza) “L'affermazione "mantiene le consuetudini tipiche del proprio paese di origine" … appare del tutto generica ed indimostrata, Quanto alla conoscenza della lingua it., il concetto di "discreta conoscenza della lingua italiana" ricavabile dal rapporto dei Carabinieri è stato stravolto nel ben diverso concetto di "scarsa conoscenza della lingua italiana” (TAR Roma Lazio, 9074/2012)
Cittadini, stranieri, diritti inviolabili ed eguaglianza Diritti costituzionali riservati ai ‘cittadini’ (a. 16, 17, 18; 38; 48-52 Cost.) Eguglianza? A. 3 Cost. cittadini A. 16 Preleggi al c.c.: ‘reciprocità’… T.U. sugli stranieri (d.lgs. 286/98): reciprocità da regola generale speciale (in ‘materia civile’) Art. 2 Cost. (+ CEDU): diritti inviolabili della persona (scollegati da rapporto ‘politico’ col territorio) Diritti politici: No (non ancora?)
Trasformazione della Sovranità: Cittadinanza Europea Cittadini italiani ≈ cittadini comunitari - Libera circolazione delle persone abbattimento frontiere interne e (relativa) parità trattamento - Cittadinanza Europea tramonta “esclusività” cittadinanza naz. Condizione giuridica degli stranieri (extracom.) assorbita (in parte) da UE CGUE, Grzelczyk, C-184/99, 2001: “lo status di cittadino dell’UE è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri che consente a chi tra di essi si trovi nella medesima situazione di ottenere, indipendentemente dalla nazionalità e fatte salve le eccezioni a tal riguardo espressamente previste, il medesimo trattamento giuridico”
Cittadinanza europea e limitazione sovranità statuale Acquisto cittadinanza UE: derivato Disciplina cittadinanza nazionale: compet. escl. Stati A. 20 TFUE: Cittadinanza UE completa e non sostituisce quella statale * A. 20-24 TFUE: diritti di cittadinanza (transnazionalità) Art. 20.2 TFUE: I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l'altro: a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua.
Cittadinanza europea Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE Preambolo: L’UE «Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia»
Cittadinanza europea e limitazione sovranità statuale I casi: CGUE 2 marzo 2010, causa C-135/08 Rottmann CGUE 8 marzo 201 1, causa C-34/09 Ruiz Zambrano Art. 20 TFUE «osta a provvedimenti nazionali che abbiano l’effetto di privare i cittadini dell’UE del godimento reale ed effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status (di cittadino UE)» Rottmann: la questione sottoposta alla Corte di Giustizia riguardava la vicenda di un cittadino tedesco di cui si era disposta la revoca dalla cittadinanza acquisita in modo fraudolento, in particolare tacendo di essere oggetto di procedimenti penali in Austria, proprio Paese d'origine. Con l'acquisto della cittadinanza tedesca, il sig. Rottmann aveva perso, sulla base del divieto di doppia cittadinanza, quella austriaca, sicché il provvedimento di revoca l'avrebbe reso apolide e, per quello che qui interessa, privato della cittadinanza europea. La Corte di Giustizia, pur confermando la competenza esclusiva degli Stati membri per definire i criteri di acquisto (e di revoca) della cittadinanza nazionale (e conseguentemente europea), precisa che gli stessi devono rispettare il diritto dell'unione. Ciò significa che “quando si tratti di cittadini dell'unione, l'esercizio di tale competenza - qualora leda i diritti riconosciuti e tutelati dall'ordinamento giuridico dell'unione, come in particolare nel caso di una decisione di revoca della naturalizzazione, quale quella in questione nella causa principale - può essere sottoposto a un controllo giurisdizionale condotto alla luce del diritto dell'Unione» §48). Ruiz Zambrano: Genitori colombiani irregolari in Belgio: nascono figli che acquistano cittadinanza belga; espulsione genitori dal Belgio verso Colombia… Zambrano is revolutionary because it seems to abandon the distinction between static and dynamic citizens and the necessity of an intra-EU cross-border component to its decision
Cittadinanza UE cittadinanza statale Libertà di circolaz. e parità di trattamento: - prima solo per LAVORATORI (CeeCE) - poi per tutti … ma … cittadini INATTIVI subiscono limitaz. all’accesso alle prestazioni socio-assistenziali (Direttiva 2004/38 subordina permesso soggiorno a risorse suff. e assicuraz. sanitaria nei primi 5aa.) - Carta dei diritti fondamentali dell’UE e uniformità dei “diritti di cittadinanza” Art. 21.1 TFUE: Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Parità nell’accesso a prestaz. sociali: CGUE ha prima garantito parità, cercando di smussare la contraddizione rispetto alla direttiva che impone la condizione delle risorse sufficienti per cittadini “inattivi”, attraverso il ricorso a flessibilità delle clausole che impongono tale condizione e non automatismo del ritiro del permesso soggiorno in momenti di transitoria difficoltà (caso Grzelczyk C-1 84/99 del 2001); poi ha accettato discipline (sia UE che soprattutto statali) che hanno imposto requisiti di residenza prolungata per accesso al welfare. NON esiste in UE clausola simile a 117.3, lett. m) Cost. it. (su livelli minimi di prestazioni da garantire su tutto il territorio naz), anche perché NON esiste in UE un bilancio paragonabile a quello dello Stato… (art. 119 Cost.).
Spazio di Schengen e controlli alle frontiere interne dell’UE Accordo di Sch.= trattato internazionale, poi ‘comunitarizzato’ nel 1999 Aderiscono alcuni Paesi terzi; deroghe per alcuni Stati UE (Irlanda e R.U.) Eliminazione dei controlli alle frontiere ‘interne’ (regole comuni su visti, soggiorni brevi, asilo e controlli alle frontiere esterne) + Cooperazione tra polizie e autorità giudiziarie (Sicurezza: SIS = Sistema d’informazione Schengen) procedure di deroga temporanea (x motivi di ordine pubblico) Schengen (accordo e convenzione) Con l'accordo di Schengen, firmato il 14 giugno 1985, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi hanno deciso di eliminare progressivamente i controlli alle frontiere interne e di introdurre la libertà di circolazione per tutti i cittadini dei paesi firmatari, di altri paesi dell’Unione europea (UE) e di alcuni paesi terzi. La convenzione di Schengen completa l'accordo e definisce le condizioni e le garanzie inerenti all'istituzione di uno spazio di libera circolazione. Firmata il 19 giugno 1990 dagli stessi cinque paesi, è entrata in vigore nel 1995. L'accordo e la convenzione, nonché gli accordi e le regole connessi, formano insieme l’«acquis di Schengen», che è stato integrato nel quadro dell'Unione europea nel 1999 ed è diventato legislazione dell’UE. Lo spazio di Schengen comprende 22 dei 28 paesi dell’UE. Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania vi aderiranno successivamente. Irlanda e Regno Unito hanno aderito parzialmente e mantengono i propri controlli alle frontiere. Altri quattro paesi (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) fanno parte dello spazio di Schengen. Entro tale spazio si applicano regole e procedure comuni in materia di visti, soggiorni brevi, richieste d'asilo e controlli alle frontiere. Contestualmente, per garantire la sicurezza all'interno dello spazio di Schengen, è stata potenziata la cooperazione e il coordinamento tra i servizi di polizia e le autorità giudiziarie Per conciliare libertà e sicurezza, la libera circolazione è stata affiancata dalle cosiddette “misure compensative” volte a migliorare la cooperazione e il coordinamento fra i servizi di polizia e le autorità giudiziarie al fine di preservare la sicurezza interna degli Stati membri e segnatamente per lottare in maniera efficace contro la criminalità organizzata. È in questo contesto che è stato sviluppato il Sistema d’informazione Schengen (SIS). Il SIS è una base di dati sofisticata che consente alle competenti autorità degli Stati Schengen di scambiare dati relativi all’identità di determinate categorie di persone e di beni Le norme principali adottate nel quadro di Schengen prevedono tra l'altro: l'abolizione dei controlli sulle persone alle frontiere interne; un insieme di norme comuni da applicare alle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri UE; l'armonizzazione delle condizioni di ingresso e delle concessioni dei visti per i soggiorni brevi; il rafforzamento della cooperazione tra la polizia (compresi i diritti di osservazione e di inseguimento transfrontaliero); il rafforzamento della cooperazione giudiziaria mediante un sistema di estradizione più rapido e una migliore trasmissione dell’esecuzione delle sentenze penali; la creazione e lo sviluppo del sistema d’informazione Schengen (SIS). In caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, tali paesi possono in via eccezionale ripristinare il controllo alle frontiere interne per un periodo non superiore ai 30 giorni (che può essere prolungato in determinate condizioni stabilite dal Codice), o per la durata prevedibile della minaccia grave. Tale tipo di intervento dovrebbe essere considerato come estrema ratio. Quando tali paesi intendono provvedere in tal senso, ne danno comunicazione quanto prima agli altri paesi dell’UE che fanno parte dell’area Schengen e alla Commissione, in vista di possibili consultazioni. Anche il Consiglio e il Parlamento europeo devono essere informati nello stesso momento. I paesi dell’UE e la Commissione si consultano, almeno 10 giorni prima della data prevista per il ripristino, per organizzare una cooperazione reciproca ed esaminare la proporzionalità delle misure rispetto agli avvenimenti all’origine del ripristino del controllo. La decisione di ripristinare il controllo alle frontiere interne è presa secondo criteri di trasparenza e ne viene data piena informazione al pubblico, salvo che imprescindibili motivi di sicurezza lo impediscano. In via eccezionale e qualora una minaccia grave per l’ordine pubblico o per la sicurezza interna in un paese dell’UE richieda un’azione immediata, quest’ultimo può ripristinare immediatamente il controllo alle frontiere interne. Gli altri paesi dell’UE e la Commissione vengono poi avvisati di conseguenza. Qualora, nel quadro del meccanismo di valutazione Schengen, vengano identificate mancanze gravi nell’esecuzione del controllo delle frontiere esterne da parte di un paese dell’UE, la Commissione può emettere delle raccomandazioni. Per il paese dell’UE interessato, queste possono prevedere di sottoporsi a dei piani strategici Frontex basati su una valutazione del rischio che affronti la situazione o dare avvio allo spiegamento delle squadre di guardie europee di frontiera o, come ultima ratio, causare la chiusura di un determinato valico di frontiera.