ART. 1 (Nozione e qualifica di impresa sociale) 1

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Schema di Decreto legislativo recante REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI IMPRESA SOCIALE

ART. 1 (Nozione e qualifica di impresa sociale) 1 ART. 1 (Nozione e qualifica di impresa sociale) 1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, incluse quelle costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, In conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori , degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. 2. Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.

3. Agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato le norme di cui al presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cuiAll’articolo 2, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti come stabilite nei suddetti patti, accordi o intese,recepisca le norme del presente decretoe presenti i requisiti richiesti per gli atti costitutivi delle imprese sociali. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all’articolo 9. 4. Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18 del presente decreto, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili.

5 . Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme del codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita. 6. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano in quanto compatibili con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 7. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

ART. 2 (Attività d’impresa di interesse generale) 1 ART. 2 (Attività d’impresa di interesse generale) 1. L’impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d’impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini del presente decreto, si considera no di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività d’impresa aventi ad oggetto: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni; b) prestazioni sanitarie riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza come definiti dalle disposizioni vigenti in materia; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni; e) servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’ utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturalee del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, turistiche o ricreative di particolare interesse sociale;

L) formazione extra -scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; M)servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore; N) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; O) commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a consentire, accompagnare e migliorare l’accesso del produttore al mercato, attraverso il dialogo, la trasparenza, il rispetto e la solidarietà, e che preveda il pagamento di un prezzo equo e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall’Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro minorile;

lavoratori e delle persone di cui al comma 4; Q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi, lavorativi e di accoglienza umanitaria di stranieri; R)microcredito, ai sensi dell’articolo 111 del decreto legislativo 1 ° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; S) agricoltura sociale , ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; T) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 106 del 2016, l’elenco delle attività d’impresa di interesse generale di cui al comma 1può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti. 3. Ai fini di cui al comma 1, si intende svolta in via principale l’attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell’impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. Ai fini del presente decreto,si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto , l’attività d’impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,sono occupati: a) lavoratori molto svantaggiatiai sensi dell’ articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, Del 17 giugno 2014, e successive modificazioni; b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell’articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all’articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia.

5. Ai fini di cui al comma 4, l’impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori. Ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo. La situazione dei lavoratori di cui al comma 4 deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.