CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a. 2016-17 Nozioni generali
Nozione di d.i.p. Settore del diritto privato che disciplina i casi che presentano in elemento di estraneità rispetto all’ordinamento di partenza (lex fori)
Art. 1 L. 218/95 Oggetto della legge. 1. La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri
“l’ambito della giurisdizione italiana” (d.p.c.i.) “i criteri per l’individuazione della legge applicabile” (d.i.p. in senso stretto) “l’efficacia delle sentenze e degli atti stranieri” (d.p.c.i.)
Altri questioni rientranti nel d.i.p. Conoscenza del diritto straniero (art. 14 L. 218/95) Litispendenza all’estero (art. 7 L. 218/95) Prove all’estero (rogatorie: art. 204 c.p.c.) Prove disposte da giudice estero (art. 69 L. 218/95) Notificazione di atti all’estero Notificazione di atti di autorità straniere (art. 71 L. 218/95)
Esempi (1) Definizione della giurisdizione italiana Cass. (S.U.) 25 giugno 2013 n 15872 Giurisdizione in merito alla dichiarazione di fallimento – Art. 9 l. fall. – Società con sede in Italia – Trasferimento all’estero della sede sociale – Momento del trasferimento – Altri indizi – Natura fittizia del trasferimento – Giurisdizione italiana
(2) Individuazione della legge applicabile Trib. Bologna decreto 7 gennaio 2014, F.S c. Min. Interno e Comune di S. Giovanni Persiceto Matrimonio all’estero – Matrimonio celebrato in absentia (in via telematica) – Validità – Art. 28 L. 218/94 – Legge della celebrazione – Legge pakistana – Acquisizione della conoscenza di tale legge – Art. 14 L. 218/94 – Contrarietà all’ordine pubblico di tale legge – Art. 16 L. 218/94
(3) Riconoscimento e efficacia sentenze straniere Cass. 12 marzo 2014 n. 5710 Sentenza di divorzio emessa a Santo Domingo – Cittadini italiani residenti in Italia – Dichiarazione di efficacia in Italia – Divorzio esclusivamente fondato sulla volontà dei coniugi – Contrarietà all’ordine pubblico – Art. 64, lett. a). L. 218/94 – Deroga alla giurisdizione italiana – Art. 4 L. 218/94 – Diritti non disponibili
Struttura delle norme di d.i.p. (1) Ambito della giurisdizione italiana Art. 50 L. 214/95 Giurisdizione in materia successoria. “1. In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste: --a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte; --b) se la successione si è aperta in Italia; --c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia; --d) se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero; --e) se la domanda concerne beni situati in Italia.”
Oggetto: soltanto la definizione della giurisdizione italiana (non quella dei giudici esteri) Campo d’applicazione: materia successoria Questione della «qualificazione»
Criteri di collegamento con l’Italia Cittadinanza italiana del de cuius Apertura della successione in Italia Situazione in Italia della maggior parte dei beni ereditari Domicilio in Italia del convenuto Accettazione della giurisdizione italiana da parte del convenuto (salvo domande relativa a beni immobili situati all’estero Domanda su beni situati in Italia
(2) Criteri per l’individuazione della legge applicabile: Art. 29 L. 214/95 Rapporti personali tra coniugi. 1. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune. 2. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.
Oggetto: individuazione della legge applicabile sia che si tratti della legge italiana (lex fori) sia che si tratti della legge di uno Stato estero Campo d’applicazione: rapporti personali tra coniugi Questione della qualificazione: «coniugi» e «rapporti personali»
Criteri di collegamento Cittadinanza comune dei coniugi: “legge nazionale comune” (comma 1) Per coniugi di cittadinanza diversa o con più cittadinanze comuni, luogo “nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata” (comma 2)
(3) “Riconoscimento di sentenze straniere. Efficacia delle sentenze o degli atti stranieri: art. 64 L. 218/95 “Riconoscimento di sentenze straniere. 1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: --a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i princìpi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano; --b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
--c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge; --d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata; --e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato; --f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero; --g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.”
Campo d’applicazione: “riconoscimento”delle sentenze straniere (cfr Campo d’applicazione: “riconoscimento”delle sentenze straniere (cfr. art. 65 – provvedimenti – art. 66 – provvedimenti di volontaria giurisdizione – art. 67 – attuazione di sentenze e provvedimenti di volontaria giurisdizione)
Condizioni Competenza del giudice straniero c.d competenza internazionale) Notificazione dell’atto introduttivo al convenuto Rispetto dei diritti essenziali della difesa del convenuto Costituzione in giudizio o legittima contumacia delle parti Efficacia di cosa giudicata Non contrarietà a sentenza italiana passata in giudicato Non pendenza di un giudizio in Italia Non contrarietà all’ordine pubblico