Documenti informatici nuove modalità operative
Documenti informatici nuove modalità operative Estrazione del duplicato informatico E’ di pochi giorni fa (6 aprile) la notizia che è possibile scaricare dal Polisweb pst.giustizia.it), o dai vostri programmi se aggiornati, gli atti e provvedimenti sia COME DUPLICATI che come COPIE INFORMATICHE.
Documenti informatici nuove modalità operative Le tipologie di documento informatico nel PCT I tipi di DOCUMENTO INFORMATICO che possiamo utilizzare nel PCT possono essere: 1) documenti informatici ex art. 20 CAD, quindi originali informatici ottenuti da trasformazione di un file di testo (es. word, odt, txt) in un documento PDF;
Documenti informatici nuove modalità operative 2) copie informatiche di documenti analogici ex art. 22 CAD e, quindi, scansioni 3) duplicati informatici ex art. 23 bis, co. 1, CAD, quindi originali informatici che nel PCT troviamo sotto forma di file firmati digitalmente e che possiamo salvare sul nostro pc
Documenti informatici nuove modalità operative 4) copie informatiche di documento informatico ex art. 23 bis, co. 2, CAD, che possiamo ottenere, ad esempio, quando salviamo sul nostro pc un file sottoscritto digitalmente eliminando i riferimenti alla firma digitale. Il DPCM 13 novembre 2014 (che ci obbligherebbe, secondo alcuni, a inserire hash (impronta) e riferimento temporale nell’attestazione di conformità) si applicherebbe eventualmente solo ai n. 2 e 4.
Documenti informatici nuove modalità operative Precisazione in riferimento ai duplicati e alle copie informatiche nel fascicolo informatico – non c’è più la “coccardina”! In riferimento ai DUPLICATI: sono file con estensione .pdf (se sottoscritti in formato PADES) o .p7m (se sottoscritti in formato CADES) e sono UTILI PER LE NOTIFICHE A MEZZO PEC in quanto si notificano senza necessità dell’attestazione di conformità. Sono però file che, quando visualizzati sul computer o stampati, NON PRESENTANO ALCUNA “COCCARDINA” proprio perché originali informatici. Nella relata di notifica andrà specificato il numero di ruolo del relativo provvedimento che non compare.
Documenti informatici nuove modalità operative In riferimento alle COPIE INFORMATICHE: sono file con estensione PDF e sono UTILI PER LE NOTIFICHE A MEZZO POSTA. Presentano, infatti, a lato la “coccardina” che riporta in formato grafico la firma del Giudice o dell’avvocato e in alto a destra tutti i numeri del provvedimento (R.G., numero dell’atto, repertorio, dati della registrazione). Ciò non toglie che voi possiate autenticare anche i duplicati (quindi stampe senza “coccardina”). Dovrete sempre fare l’attestazione ex art. 16 bis, co. 9 bis. del D.L. 179/2012.
Documenti informatici nuove modalità operative Potrà quindi accadere che sia in provvedimenti notificati che in atti depositati NON VEDRETE PIU’ LA COCCARDINA che riporta in formato grafico la firma digitale del sottoscrittore. Questo non inficia assolutamente la validità dell’atto che potrete controllare nel corrispondente atto informatico con le funzioni di verifica della firma digitale che vi ho segnalato nel precedente post. Se invece ricevete una notifica cartacea: anche in questo caso l’assenza di coccardina non inficia la validità della notifica in quanto l’atto è sempre certificato conforme dall’avvocato che avrà scaricato il relativo duplicato poi trasformato in copia cartacea.
Documenti informatici nuove modalità operative L’assenza di “coccardina”, quindi, non equivale a mancata sottoscrizione dell’atto. Fatta questa premessa vediamo nello specifico come si effettua l’estrazione del duplicato informatico dal sito http://pst.giustizia.it. Estrazione del duplicato informatico dal sito http://pst.giustizia.it Apriamo il sito web e cicchiamo su login
Documenti informatici nuove modalità operative Clicchiamo quindi su documenti, si aprirà una schermata Dobbiamo quindi cliccare sul segno + a fianco al nome del documento, si espanderà un menù che ci consentirà di scegliere tra duplicato, copia informatica e hash. ATTENZIONE: l’hash rilasciato dal Ministero è quello del DUPLICATO informatico e non può essere utilizzato ai fini del rispetto del DPCM 13/11/2014 nelle notifiche a mezzo PEC Dopo aver selezionato duplicato”, cliccando quindi nuovamente sul nome del documento il sistema ci permetterà di salvare il corrispondente file sul nostro pc nella directory prescelta
Documenti informatici nuove modalità operative A questo punto è sempre consigliabile effettuare una verifica della firma digitale attraverso gli appositi software di verifica (gli stessi utilizzati per firmare i documenti oppure tramite il sito web del notariato a questo indirizzo http://vol.ca.notariato.it/
DOCUMENTI INFORMATICI TIPOLOGIE DI DOCUMENTI INFORMATICI
DI DOCUMENTO ANALOGICO OTTENUTO DA SCANSIONE (art. 22 CAD) COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO OTTENUTO DA SCANSIONE (art. 22 CAD) DOCUMENTO INFORMATICO (art. 20 CAD) DUPLICATO INFORMATICO (art. 23 bis comma 1 CAD) COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO (art. 23 bis comma 2 CAD)
DOCUMENTI INFORMATICI DEVE ESSERE ATTESTATA LA CONFORMITA’ APPLICANDO PER QUALI DI QUESTI DOCUMENTI INFORMATICI DEVE ESSERE ATTESTATA LA CONFORMITA’ APPLICANDO IL DPCM 13.11.2014?
NON SI APPLICA IL DPCM SI APPLICA IL DPCM NON SI APPLICA IL DPCM COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO OTTENUTO DA SCANSIONE (art. 22 CAD) DOCUMENTO INFORMATICO (art. 20 CAD) NON SI APPLICA IL DPCM SI APPLICA IL DPCM DUPLICATO INFORMATICO (art. 23 bis comma 1 CAD) COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO (art. 23 bis comma 2 CAD) NON SI APPLICA IL DPCM SI APPLICA IL DPCM
DUPLICATO INFORMATICO PROCEDURA PER ESTRARRE IL DUPLICATO INFORMATICO