Assemblea dei Presidenti Roma 20 luglio 2017
Tirocinio Proposta di nuovo Regolamento ai sensi dell'art.42, co. 2, del d. lgs. 139/2005 PERCHE’? Gli interventi normativi (d.l.138/2011, d.l. 1/2012, d.P.R. 137/2012) che si sono succeduti a partire dall’entrata il vigore del regolamento del tirocinio attualmente vigente (d.m.143/2009) hanno introdotto una serie di novità rilevanti e determinato l’abrogazione implicita delle norme esistenti contrastanti L’applicazione concreta del d.m. 143/2009 ha inoltre evidenziato una certa frammentarietà nella sua formulazione e la necessità di chiarire alcuni aspetti procedurali relativi ad alcuni adempimenti normativi
Incontro presso il Ministero dell’Università (20.06.2017) Tirocinio Proposta di nuovo Regolamento ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del d. lgs. 139/2005 ATTIVITÀ SVOLTE DAL CNDCEC Incontro presso il Ministero dell’Università (20.06.2017) È stato discusso e condiviso il contenuto della proposta presentata dal Consiglio Nazionale Il MIUR ha avviato l’iter per l’approvazione del testo che deve essere adottato con decreto ministeriale
Principali novità inserite nel testo della proposta Effettività del tirocinio ed adeguatezza della formazione Effettuazione del tirocinio per almeno 3 giornate settimanali durante l’orario di normale funzionamento dello studio, che si presume compreso tra le ore 8.00 e le ore 20.00 Tirocinio contestuale agli studi in presenza di convenzioni universitarie Possibilità di poter svolgere un semestre di tirocinio da esperto contabile anche contestualmente agli studi di primo livello (tirocinio da esperto contabile) Tirocinio all’estero Possibilità di svolgere un periodo di tirocinio di massimo sei mesi anche nei Paesi extra UE
Principali novità inserite nel testo della proposta Tirocinio tramite corso sostitutivo di formazione Possibilità di svolgere un semestre di tirocinio tramite apposito corso di formazione (rinvio al Regolamento per lo svolgimento del tirocinio tramite corso sostitutivo, approvato dal Consiglio Nazionale e pubblicato nel B.U. del Ministero della Giustizia del 15 aprile 2016) Sospensione del tirocinio Sospensioni di durata superiore a 3 mesi e fino ad un massimo di 9 mesi sono possibili unicamente in presenza di giustificato motivo, previa presentazione di istanza motivata al Consiglio dell’Ordine. Sospensioni dovute a malattia, infortunio o gravidanza, sono “giustificate in sé», con necessità di presentazione della relativa documentazione medica
Principali novità inserite nel testo della proposta Requisiti del dominus Preclusione per il professionista sanzionato con la sospensione di svolgere la funzione di dominus fino alla verifica del regolare adempimento dell’obbligo formativo relativo al triennio successivo in cui ricade il provvedimento disciplinare Requisiti per l’iscrizione nel registro dei tirocinanti La “condotta irreprensibile” è stata inserita espressamente nell’elencazione dei requisiti per l’iscrizione Attribuzioni dei Consigli degli Ordini territoriali Introdotta espressamente la necessità che i Consigli degli Ordini territoriali rendano disponibile la normativa di riferimento affinché gli aspiranti tirocinanti possano prenderne visione Domanda di iscrizione nel registro dei tirocinanti Prevista la necessità che il tirocinante dichiari espressamente nella istanza di iscrizione nel registro di aver preso visione del regolamento del tirocinio, nonché del codice deontologico della professione
Principali novità inserite nel testo della proposta Trasferimento del tirocinante Chiarita la procedura di trasferimento su istanza del tirocinante in caso di mutamento del dominus che risulti iscritto presso altro Ordine Libretto del tirocinio Introdotta una terza sezione dove viene annotato l’eventuale svolgimento del tirocinio in convenzione, la frequenza di un corso di formazione sostitutivo del tirocinio, lo svolgimento di un periodo di tirocinio all’estero o presso una pubblica amministrazione all’esito del corso di laurea Compiuto tirocinio È stato chiarito che Il certificato di compiuto tirocinio può essere richiesto solo a partire dalla data di adozione della delibera di compiuto tirocinio e che dalla stessa data il tirocinante può legittimamente autocertificare di averlo validamente compiuto Sanzioni disciplinari In ragione della riduzione a 18 mesi della durata del tirocinio, è stata dimezzata la durata massima della sanzione della sospensione che può essere inflitta al tirocinante che è passata da 90 a 45 giorni