UIL FPL AVELLINO Giornata di aggiornamento I nuovi reati di omicidio e lesioni personali stradali (legge 23 marzo 2016, n. 41) ALCUNE INDICAZIONI DELLE PROCURE DELLA REPUBBLICA Manocalzati (AV) 20 maggio 2017 Docente: Funzionario Polizia Locale Roma Capitale Dott. Roberto Balzi
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI ROMA NOTA 4 APRILE 2016 N. 1213/16 PROT. GAB.DISP.P.G. 6 “le comunicazioni relative a decessi o lesioni personali gravi o gravissime conseguenti ad incidenti stradali saranno effettuate telefonicamente al sostituto procuratore di turno esterno, che impartirà le disposizioni del caso, anche con riferimento ad eventuale fermo o arresto del responsabile, e in particolare provvederà ad emettere l’eventuale decreto, anche in forma orale, previsto dal nuovo art. 359 bis comma 3 bis c.p.p. (accertamenti coattivi sullo stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope).
INCIDENTE CON LESIONI NON SUPERIORI A 40 GIORNI: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI ROMA NOTA 1 GIUGNO 2016 N. 190/16 PROT. GAB.DISP.P.G. 10 INCIDENTE CON LESIONI NON SUPERIORI A 40 GIORNI: Competenza Giudice di Pace relaz. Ex art. 11 D.lgs 274/2000 procedibile a querela di parte, art. 590 c.p. Se causato da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186 comma 2 lett. b ovvero c, o in stato di alterazione da stupefacenti ex art. 187 c.d.s. redigere separata c.n.r. Tribunale Monocratico Se responsabile anche di omissione di soccorso e fuga ex art. 189 comma 6-7 c.d.s. redigere separata c.n.r. Tribunale Monocratico Le condotte ex artt. 186-187 e 189 c.d.s. non costituiscono mai circostanze aggravanti dell’art. 590 c.p.
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI ROMA NOTA 1 GIUGNO 2016 N. 190/16 PROT PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI ROMA NOTA 1 GIUGNO 2016 N. 190/16 PROT. GAB.DISP.P.G. 10 Nel caso in cui il primo referto indichi una prognosi inferiore a 40 giorni è consigliabile che la p.g. espressamente inviti, anche per iscritto, la persona offesa a trasmettere ai suoi uffici l’eventuale successiva documentazione medica di prolungamento della malattia. Qualora ciò si verifichi sarà trasmessa c.n.r. al Tribunale Monocratico (art. 590 bis c.p.) Nel caso di prognosi riservata la p.g. deve ipotizzare almeno le lesioni gravi (art. 590 bis c.p.)
OMICIDIO STRADALE E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI ROMA NOTA 1 GIUGNO 2016 N. 190/16 PROT. GAB.DISP.P.G. 10 OMICIDIO STRADALE E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME: La guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti costituisce al contempo reato autonomo ex art. 186 e 187 c.d.s. e circostanza aggravante ad effetto speciale dei reati ex artt. 589 bis e 590 bis c.p. L’omissione di soccorso e la fuga ex art. 189 c.d.s. costituiscono anche due specifiche aggravanti previste dagli artt. 589 ter e 590 ter c.p. in attesa di giurisprudenza consolidata è consigliabile che la p.g. denunci entrambi i reati
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI ROMA NOTA 1 GIUGNO 2016 N. 190/16 PROT PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI ROMA NOTA 1 GIUGNO 2016 N. 190/16 PROT. GAB.DISP.P.G. 10 ACCERTAMENTO DELLO STATO DI EBBREZZA O SOTTO L’EFFETTO DI STUPEFACENTI - PRELIEVI COATTIVI: Presupposto necessario del prelievo coattivo è l’aver cagionato per colpa la morte o lesioni personali gravi o gravissime di una persona e che il soggetto rifiuti di sottoporsi ai relativi accertamenti Tempi ristretti per ottenere gli esiti delle analisi dovendo procedere all’arresto obbligatorio o facoltativo Stato di ebbrezza alcolica accertabile con etilometro o analisi del sangue Sotto effetto di stupefacenti accertabile con esame del sangue o saliva. Meno affidabile esame dell’urina
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI ROMA NOTA 1 GIUGNO 2016 N. 190/16 PROT PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI ROMA NOTA 1 GIUGNO 2016 N. 190/16 PROT. GAB.DISP.P.G. 10 I liquidi biologici acquisiti per esigenze sanitarie sono analizzabili e il loro risultato potrà essere usato nel procedimento penale, resta irrilevante l’assenza del consenso informato È ammesso il prelievo coattivo dei liquidi biologici compreso il sangue La p.g. deve ottenere anche oralmente dal P.M. l’autorizzazione all’accompagnamento e all’esecuzione coattiva dei prelievi che deve esser seguita da conferma scritta Dare tempestiva notizia al difensore di fiducia o di ufficio che ha facoltà di assistere se prontamente reperibile
La p.g. deve redigere specifico verbale PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI ROMA NOTA 1 GIUGNO 2016 N. 190/16 PROT. GAB.DISP.P.G. 10 La p.g. deve redigere specifico verbale La p.g. deve coadiuvare il personale sanitario nelle operazioni Non è necessaria la nomina del difensore d’ufficio se la parte acconsente all’esecuzione del prelievo è sufficiente l’avviso di farsi assistere dal difensore di fiducia se prontamente reperibile Se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sullo stato d’ebbrezza alcolica o di alterazione da stupefacenti andrà denunciato ai sensi degli artt. 186 co. 7 e 187 co. 8 c.d.s. a prescindere dagli esiti del prelievo coattivo
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI ROMA NOTA 1 GIUGNO 2016 N. 190/16 PROT PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI ROMA NOTA 1 GIUGNO 2016 N. 190/16 PROT. GAB.DISP.P.G. 10 Per ravvisare il reato ex art. 187 c.d.s. o la circostanza aggravante è indispensabile accertare non solo che il soggetto abbia assunto stupefacenti prima di porsi alla guida ma anche che tale assunzione abbia determinato uno stato di alterazione. Si rendono perciò necessari non solo accertamenti clinici ma anche elementi indiziari desunti dalla ricostruzione del fatto e da comportamenti sintomatici direttamente percepiti dalla p.g. intervenuta È opportuno che l’accertamento venga effettuato in primo luogo sulla saliva in quanto metodo meno invasivo rispetto al prelievo ematico
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI ROMA NOTA 1 GIUGNO 2016 N. 190/16 PROT PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI ROMA NOTA 1 GIUGNO 2016 N. 190/16 PROT. GAB.DISP.P.G. 10 ARRESTO DEL CONDUCENTE Omicidio Stradale: è sempre obbligatorio se ricorrono le aggravanti dei commi 2 e 3 dell’art. 589 bis c.p. anche se la persona si sia messa a disposizione della p.g. restando sul posto. Per tutte le altre ipotesi dell’art. 589 bis è facoltativo Lesioni Gravi o Gravissime: è sempre facoltativo laddove sussistano i presupposti di cui all’art. 381 c.p.p. e solo in caso di fuga atteso il disposto di cui all’art. 189 comma 8 c.d.s. L’arresto sia obbligatorio che facoltativo va effettuato in flagranza o quasi flagranza di reato (artt. 380-381-382 c.p.p.) Fuori da questi casi si potrà effettuare il fermo di p.g. o del p.m. sempre che ricorrano i presupposti ex art. 384 c.p.p.
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TRENTO CIRC. N. 5/2016 DEL 29.3.2016 L’ADDEBITO PER COLPA GENERICA: La formulazione della norma “chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale” sembra riferirsi a una colpa specifica che però si ritiene superabile facendo riferimento all’avere cagionato la morte “per colpa” basata su imperizia, negligenza e imprudenza. PRELIEVI COATTIVI: La disciplina dei prelievi coattivi, in quanto derogativa dei principi Costituzionali di cui all’art. 13, va interpretata in modo rigoroso e non estensivo in riferimento all’art. 224 bis e 359 bis c.p.p. laddove prevede prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale Non è legittimo imporre il prelievo ematico È legittimo utilizzare la certificazione medica che dimostri la positività ad alcol e stupefacenti solo nel caso in cui il prelievo ematico sia stato effettuato unicamente per motivi clinici e non richiesto dalla p.g.
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI SONDRIO CIRC. N. 801/2016 DEL 21. 4 PRELIEVI COATTIVI: Per effetto della modifica degli artt. 224 bis e 359 bis c.p.p. è ora previsto e consentito nell’ambito della legge n. 41/2016 l’esecuzione tramite perizia e anche in via d’urgenza di tutti gli accertamenti e prelievi coattivi di campioni biologici necessari per l’accertamento dello stato di alterazione, ivi compresi i prelievi di campioni ematici Che l’intenzione del Legislatore era orientata in questo senso si evince dai testi dei lavori preparatori della Legge (seduta seconda comm.ne Giustizia n. 208 del 20.5.2015 e seduta n. 461 del 9.6.2015): “…chi si rifiuta di sottoporsi agli esami per stabilire lo stato di ebbrezza alcolica o di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sia coattivamente sottoposto ai prelievi biologici per gli accertamenti..”
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI SONDRIO CIRC. N. 801/2016 DEL 21. 4 ATTENUANTE AD EFFETTO SPECIALE PER CONCORSO DI ALTRE CAUSE art. 589 bis – 590 bis comma 7: La diminuzione della pena fino alla metà si ha quando ci sia concorso della persona offesa nella diretta dinamica dell’incidente stradale ma anche in tutte le ipotesi nelle quali nella causazione si sia inserita la condotta di soggetti terzi a titolo di cooperazione colposa ovvero di concorso di cause indipendenti A titolo di esempio tale attenuante sembra operare anche nel caso di incidente stradale che abbia determinato un iniziale ferimento della persona successivamente deceduta per effetto di condotte rilevanti sotto il profilo della colpa professionale del personale sanitario
LESIONI SEMPLICI ART. 590 COMMA 1 C.P. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI SONDRIO CIRC. N. 801/2016 DEL 21.4.2016 LESIONI SEMPLICI ART. 590 COMMA 1 C.P. In presenza di una prognosi non superiore a 40 giorni si conferma la procedibilità a querela di parte e la competenza del Giudice di Pace In assenza di querela trasmettere le attività di indagine e accertamento dell’incidente stradale come F.N.C.R. che sarà iscritto nel relativo Mod. 45
LA CIRCOLARE E’ INDIRIZZATA AI PROCURATORI DEL DISTRETTO PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI ROMA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DEL 3.10.2016 LA CIRCOLARE E’ INDIRIZZATA AI PROCURATORI DEL DISTRETTO PRELIEVI COATTIVI: Il prelievo ematico è da preferire come unico strumento idoneo non potendosi però escludere il prelievo del fluido del cavo orale Qualora il soggetto si opponga fisicamente al prelievo ematico si dovrà procedere coattivamente nei suoi confronti limitandone la libertà nel rispetto dell’integrità fisica e della dignità della persona. Operare ogni cautela tesa a garantire la incolumità del soggetto e degli operatori e la minore invasività delle operazioni
- la prima destinata allo screening da eseguirsi subito PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI ROMA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DEL 3.10.2016 La p.g. opererà congiuntamente al sanitario che assumerà la veste di ausiliario della p.g. ex art. 348 co. 4 c.p.p. La catena di custodia dei campioni biologici prelevati è una procedura medico-legale alla quale devono concorrere, con attività sinergica, la polizia giudiziaria che ne cura il trasporto, i sanitari che svolgono le attività di screening, e i magistrati che decidono sulla custodia del campione. I campioni biologici prelevati devono essere suddivisi in tre aliquote: - la prima destinata allo screening da eseguirsi subito - la seconda per le analisi di conferma - la terza per eventuali controanalisi della difesa
USO IMPROPRIO DEI TELEFONI CELLULARI PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI ROMA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DEL 3.10.2016 USO IMPROPRIO DEI TELEFONI CELLULARI Dopo il verificarsi di un sinistro stradale al quale conseguano il decesso o le lesioni gravi di una persona è opportuno: Che la polizia giudiziaria proceda sempre al sequestro ex art. 253 c.p.p. del telefono cellulare del conducente perché siano svolte le opportune indagini tese a stabilire se al momento dell’incidente, da individuarsi puntualmente, egli si trovare a farne un uso improprio a norma dell’art. 173 c.d.s. Documentare nel verbale di sequestro e negli atti ispettivi l’esistenza e l’utilizzazione di apparati vivavoce “in conclusione, occorre che tutte le istituzioni coinvolte nella prevenzione e repressione dei crimini connessi alla circolazione stradale facciano, ciascuna per la parte di competenza, uno sforzo comune per garantire l’applicazione della normativa in esame superando, per quanto possibile, eventuali difficoltà operative”