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E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

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Presentazione sul tema: "E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO"— Transcript della presentazione:

1 E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DI INSTAURAZIONE, TRASFORMAZIONE, PROROGA E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - CENNI Aggiornato al D. Lgs. n. 150 del 2015 Per informazioni più dettagliate e in costante aggiornamento si rinvia alla normativa di riferimento.

2 i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici,
Ex art. 4 bis del D. Lgs. n. 181 del 2000 i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici.

3 Restano ferme le disposizioni speciali previste per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, quelle previste per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero di cui al decreto-legge n. 317 del 31 luglio 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché quelle previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

4 Come precisato dalla Nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 14 febbraio 2007, n. 4746, il termine per inviare la comunicazione di assunzione agli uffici competenti scade alle ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro.

5 All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro,
prima dell'inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (di cui all'articolo 9-bis comma 2, del decreto-legge n del 1° ottobre 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al D. Lgs. n. 152 del 26 maggio 1997).

6 L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal D. Lgs. n. 152 del 26 maggio 1997.

7 Il datore di lavoro pubblico può assolvere all'obbligo di informazione di cui al D. Lgs. n. 152 del 26 maggio 1997, con la consegna al lavoratore, entro il 20° giorno del mese successivo alla data di assunzione, della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro.

8 Tale obbligo non sussiste per il personale
di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001.

9 Le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati
e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.

10 Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente.

11 Oltre all’assunzione, i datori di lavoro devono comunicare anche altre variazioni nonché la cessazione del rapporto di lavoro. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro 5 giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro le variazioni del rapporto di lavoro, tra le quali si ricordano le seguenti:

12 proroga del termine inizialmente fissato;
trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato; trasformazione da tempo parziale a tempo pieno; trasferimento del lavoratore; distacco del lavoratore; modifica della ragione sociale del datore di lavoro; trasferimento d'azienda o di ramo di essa.

13 Le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui:
all'articolo 4-bis del D. Lgs. n. 181 del 2000; all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231; nonché all'articolo 21 della legge n del 29 aprile 1949 sono comunicate per via telematica all'ANPAL che le mette a disposizione dei centri per l'impiego, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza.


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