La corte costituzionale
storia Corte costituzionale introdotta dalla Costituzione – 1948 Rigidità della Costituzione : le leggi ordinarie non possono essere in contrasto con le norme e i principi costituzionali
composizione 15 GIUDICI REQUISITI 5 dal Presidente della Repubblica 5 dal Parlamento In seduta comune 5 dai Magistrati delle Supreme Magistrature 3 Corte di Cassazione 1 Consiglio di Stato 1 Corte dei Conti REQUISITI Magistrati delle giurisdizioni superiori Avvocati con 20 anni di esercizio Professori universitari in materie giuridiche
CARATTERISTICHE Mandato: Incompatibilità Insindacabilità 9 anni (Non rieleggibili) Presidente: durata in carica 3 anni Incompatibilità Insindacabilità Immunità penale Inamovibilità
attribuzioni della corte Giudizi di legittimità costituzionale su leggi e atti aventi forza di legge Giudizi sui conflitti di attribuzione Giudizi penali nei confronti del Presidente Della Repubblica Giudizi sull’ ammissibilità delle richieste di referendum
Giudizio di legittimità costituzionale Accerta la conformità alla Costituzione di: Leggi Costituzionali Leggi ordinarie Atti aventi forza di legge Leggi e Statuti regionali Leggi delle Province Autonom Procedimento indiretto ( in via incidentale ) Procedimento diretto ( in via principale ) Sentenze sentenze di accoglimento sentenze di rigetto sentenze manipolative
Altri giudizi CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE ACCUSE CONTRO IL P.D.R. Tra i poteri dello Stato Tra lo Stato e le Regioni Tra una Regione e un’altra Regione ACCUSE CONTRO IL P.D.R. reati alto tradimento e attentato alla costituzione Atto di accusa approvato dal Parlamento in seduta comune La Corte agisce come alta corte di giustizia integrata da 16 giudici Processo penale con sentenza definitiva AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Organizzazione degli enti locali
Riconoscimento delle autonomie locali Art. 5 Cost. :«La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento».
Classificazione enti territoriali Lo Stato Gli enti territoriali locali previsti dall’art. 114 cost i comuni le province le città metropolitane le regioni Ulteriori enti territoriali locali le comunità montane le comunità isolane le unioni di comuni consorzi fra enti territoriali In Piemonte anche le comunità collinari
La Riforma del titolo v 2000: testo unico sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 267 - Tuel) 2001: riforma costituzionale della forma di governo delle regioni a statuto speciale (l. cost. 2) + elezione diretta del presidente della regione 2001: riforma del titolo V della Costituzione (l. cost. 3) 2003: legge di attuazione del titolo V della Costituzione (l. 131) 2009: deleghe al governo in materia di federalismo fiscale per l’attuazione dell’art. 119 Cost. (l. 42)
Principali innovazioni Costituzionalizzazione del potere statutario degli enti locali Art. 117 lett. p) - competenze esclusive e concorrenti Art. 118 - Costituzionalizzazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza Potere sostitutivo del governo Attuazione del federalismo fiscale
p.Rincipio di sussidiarietà Art. 118 (1948) Art. 118 (vigente) «Spettano alla regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle province, ai comuni o ad altri enti locali». «Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e stato, sulla base dei criteri di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza».
Sussidiarietà verticale Sussidiarietà orizzontale Le funzioni amministrative «sono attribuite ai comuni», a meno che la legge (statale o regionale) non provveda a conferirle a province, città metropolitane, regioni o Stato per garantire, di volta in volta, esigenze di carattere unitario (art. 118.1 Cost.). Lo Stato, le regioni e gli enti locali «favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale»
corollari P. di differenziazione P. di adeguatezza
Federalismo fiscale Autonomia finanziaria Art. 119 Cost. • Risorse ordinarie: risorse autonome trasferimenti perequativi Risorse aggiuntive e interventi speciali Indebitamento
Federalismo fiscale L. 5.5.2009 n. 42 Decreti attuativi Principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario Disciplinare l’istituzione un fondo perequativo statale Disciplinare le risorse aggintive e l’effettuazione degli interventi speciali Principi generali per l’attribuzione di un patrimonio proprio degli Enti Locali Decreti attuativi
Regioni: Autonomia statutaria Regioni a Statuto speciale Art. 116.1 e 2 Cost. Statuti adottati con l. costituzionale Potestà legislativa in un numero di materie più ampio (fra cui l’ordinamento delle autonomie locali) Ampia autonomia finanziaria, anche impositiva Regioni a Statuto ordinario Art. 123 Cost.7 Statuti approvati dal Consiglio regionale con l. ordinaria
Approvazione Contenuto doppia votazione a distanza di due mesi a maggioranza assoluta Impugnazione del Governo davanti alla Corte Costituzionale Possibilità di referendum Emanazione con legge regionale forma di governo Principi fondamentali di organizzazione e funzionamento diritto di iniziativa e referendum pubblicazione leggi e regolamenti Consiglio delle autonomie locali
Autonomia legislativa Art. 117.1 Cost. : «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Potestà esclusiva dello Stato Potestà concorrente Potestà residuale delle Regioni Regioni a Statuto speciale Esclusiva Concorrente Integrativo-attuativa
Formazione l. regionali Iniziativa legislativa Istruttoria Deliberativa Integrazione di efficacia
Autonomia regolamentare Stato Regioni Altri enti locali
Organi della regione Il Consiglio regionale La Giunta regionale Il Presidente della Regione Il consiglio delle autonomie locali
Province e comuni • L’autonomia dei comuni e delle province potestà statutaria Potestà regolamentare autonomia organizzativa e amministrativa autonomia finanziaria
La provincia Ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Competenze: Funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale nei settori elencati nell’art. 19 Tuel Compiti di programmazione, fra cui la predisposizione e adozione del piano territoriale di coordinamento. Organi della Provincia il Consiglio provinciale il Presidente della Provincia la Giunta provinciale L’assemblea dei Sindaci
Il comune Funzioni Organi Proprie Conferite Consiglio comunale Giunta Sindaco
Città metropolitana Art.114 Costituzione Funzioni Organi Fondamentali Provinciali Conferite Organi Sindaco Consiglio metropolitano Conferenza metropolitana
Unioni di comuni Ente territoriale di secondo grado costituito da due o più Comuni contigui per esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
Poteri di controllo dello stato Potere sostitutivo in caso di «mancato rispetto di norme e trattati internazionali e della normativa comunitaria» in caso di «pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica» quando lo richiedono «la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» Di tipo amministrativo, in deroga principio di sussidiarietà
potere di scioglimento del consiglio regionale e rimozione del presidente della giunta regionale scioglimento e rimozione del consiglio comunale e provinciale disposti con decreto motivato del presidente della Repubblica, sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali Rimozione e sospensione di amministratori locali con decreto del ministro dell’interno (art. 142 Tuel)
ORGANI DI RACCORDO FRA STATO, REGIONI, ENTI LOCALI Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province aut. di Trento e Bolzano presidente del Consiglio che la presiede, salvo delega al ministro per gli affari regionali presidenti delle regioni e delle province autonome altri ministri Conferenza Stato-città ed autonomie locali presidente del Consiglio che la presiede, salvo delega al ministro dell’interno o al ministro per gli affari regionali presidente dell’Anci, presidente dell’Upi, presidente dell’Uncem, sindaci e presidenti di provincia designati dall’Anci e dall’Upi Conferenza unificata (Stato-regioni e Stato-città ed aut. locali)