Diritto internazionale privato e dei contratti

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Diritto internazionale privato e dei contratti prof. Sara Tonolo – 8 novembre 2016 –

RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI IN UN ALTRO STATO? 3 domande GIUDICE COMPETENTE? RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI IN UN ALTRO STATO? LEGGE APPLICABILE?

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI SENTENZE E PROVVEDIMENTI STRANIERI Attuazione dei diritti affermati nelle sentenze RICONOSCIMENTO: procedimento rivolto ad attribuire alla sentenza straniera l’autorità di cosa giudicata.

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE SISTEMA UE Reg. 1215/2012 e Reg. 2201/2003 SISTEMA NAZIONALE L. 218/95

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO E L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE STRANIERE Garanzie essenziali nell’ordinamento dello Stato di riconoscimento Apertura ai valori giuridici stranieri del sistema italiano di d.i.p. Avvicinamento della prospettiva unilaterale alla prospettiva integrata

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO E L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE STRANIERE- CONTROLLO DEL DIRITTO APPLICATO Avvicinamento tra sistema nazionale e sistema comunitario: divieto di esame nel merito: art. 26 e 31, par. 3 Reg. 2201/2003, art. 36 e 45, 2 Reg. 1215/2012 (≠ art. 27 n. 4 Conv. Brux.)

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO E L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE STRANIERE- CONTRASTO DI GIUDICATI Avvicinamento tra sistema nazionale e sistema comunitario: art. 45 lett. c e d del Reg. 1215/2012; art. 22 Reg. 2201/2003 – nozione più ampia di giudicato identico – stesse parti elemento sufficiente a definirlo per contrasto con sentenza nello Stato richiesto (= art. 27.3. Conv. Brux.) – dubbi per sentenza di rigetto di separazione e divorzio pronunciata nello Stato di riconoscimento- è ostacolo al riconoscimento?

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO E L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE STRANIERE Nonostante tali evidenti punti di contatto, vi sono tuttavia molte differenze rilevanti tra i due modelli di riconoscimento…

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO E L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE STRANIERE- DIRITTI DELLA DIFESA Differenza tra sistema nazionale e sistema comunitario: art. 64 lett. B) e c) l. 218/95 ≠ art. 45 B Reg. 1215/2012 e art. 22 Reg. 2201/2003 (≠ art. 27 n. 2 Conv. Brux.). Differenza giustificata forse da regime comunitario di notifiche – Reg. 1393/2007 che abroga Reg. 1348/2000

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO E L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE STRANIERE- SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO Differenza tra sistema nazionale e sistema comunitario: art. 64 lett. d) l. 218/95 ≠ Reg. 1215/2012 e Reg. 2201/2003 non richiedono passaggio in giudicato Definizione del giudicato secondo la l. straniera

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO E L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE STRANIERE- CONTROLLO DI COMPETENZA Diversa prospettiva: art. 64 lett. A) l. 218/95 – controllo di competenza – competenza internazionale in base a regole italiane

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO E L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE STRANIERE- PENDENZA DI UN ALTRO PROCESSO Diversa prospettiva: art. 64 lett. F) l. 218/95 – rilevanza di una lite instaurata in Italia sulla stessa controversia PRIMA del processo straniero (≠ art. 797 n. 6 c.p.c.) – riferimento all’art. 7, 2° co., l. 218/95

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO E L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE STRANIERE- ORDINE PUBBLICO Nozione di ordine pubblico – rispetto di principi fondamentali da parte degli effetti della sentenza straniera Diversa prospettiva: art. 64 lett. g) l. 218/95 ≠ art. 45 Reg. 1215/2012 e artt. 22 e 23 Reg. 2201/2003 – manifesta violazione dell’ordine pubblico

MOTIVI OSTATIVI AL RICONOSCIMENTO (art. 23): ORDINE PUBBLICO E RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE MOTIVI OSTATIVI AL RICONOSCIMENTO (art. 23): Ordine pubblico : controlimitato da interesse del minore: valutazione concreta Ordine pubblico processuale: tutela del contraddittorio; mancata audizione del minore nel giudizio di merito; mancata audizione della persona che si ritiene lesa dalla decisione stessa; violazione di obblighi di consultazione e cooperazione tra autorità.

RICONOSCIMENTO DI SENTENZE E PROVVEDIMENTI STRANIERI EX ART. 65 L Ambito di applicazione: - residuale per operatività di disciplina di fonte comunitaria e per coordinamento con art. 66 e provv. Di giur. Volontaria; - concorrente con art. 64 l. 218/95 (tesi prevalente rispetto a quella dell’esclusività).

RICONOSCIMENTO DI SENTENZE E PROVVEDIMENTI STRANIERI EX ART. 65 L Riconoscimento agevolato: solo controllo di diritti della difesa, ordine pubblico Però controllo sulla legge applicata

RICONOSCIMENTO DI SENTENZE E PROVVEDIMENTI STRANIERI EX ART. 66 L Ambito di applicazione: provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria Definizione – qualificazione secondo la lex fori Residuale per operatività di disciplina di fonte comunitaria Concorrente con art. 64 e 65 l. 218/95

RICONOSCIMENTO DI SENTENZE E PROVVEDIMENTI STRANIERI EX ART. 66 L Condizioni agevolate Solo condizioni di art. 65 (ordine pubblico e diritti della difesa), e controllo di competenza

ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DI ATTI PUBBLICI STRANIERI EX ART. 68 L Estensione dell’applicabilità dell’art. 67 agli atti pubblici stranieri Qualificazione dell’atto pubblico straniero in base alla lex fori italiana – requisiti di art. 2699 c.c. – qualità di pubblico ufficiale accertata secondo la legge straniera e anche idoneità dell’atto a produrre effetti esecutivi nell’ordinamento di provenienza

ASSUNZIONE DI MEZZI DI PROVA ORDINATI DA GIUDICI STRANIERI EX ART. 69 L. 218/95 Ambito di applicazione residuale per operatività di disciplina di fonte comunitaria e internazionale Competenza: Corte d’Appello del luogo di assunzione della prova.

ASSUNZIONE DI MEZZI DI PROVA ORDINATI DA GIUDICI STRANIERI EX ART. 69 L. 218/95 Procedimento Ricorso di parte con allegata copia autentica della sentenza o del provvedimento/via diplomatica Decreto motivato al termine di procedimento in camera di consiglio Limite di ordine pubblico: ammissibilità dell’assunzione di mezzi di prova non previsti dall’ordinamento italiano

RICONOSCIMENTO DEI PROVVEDIMENTI STRANIERI IN MATERIA DI ADOZIONE Art. 41 l. 218/95 coordinato con leggi speciali come richiamate nell’art. 41, 2° co. L. 218/95 Disciplina di artt. 64 e ss. opera solo nei casi in cui non si applichino gli artt. 35 e 36 l. 1983/184 Procedimento differente

RICONOSCIMENTO DEI PROVVEDIMENTI STRANIERI IN MATERIA DI ADOZIONE SECONDO L. ADOZIONE Ambito di applicazione del procedimento speciale di riconoscimento: per i minori stranieri adottati da cittadini italiani anche se residenti all’estero o da stranieri residenti in Italia (art. 29 bis l. adozione) No per minori stranieri adottati da stranieri residenti all’estero No per minori italiani adottati all’estero No per maggiori di età o adozioni in casi particolari

Riconoscimento secondo l Riconoscimento secondo l.italiana – 218/95 Oltre ai casi di adozioni in casi particolari ( 44l. Adozione); e di maggiorenni 1 – Adozioni di minori italiani pronunciate all’estero 2 Adozione di minori stranieri pronunciate dal giudice straniero nei confronti di adottanti stranieri residenti all’estero

RICONOSCIMENTO DEI PROVVEDIMENTI STRANIERI IN MATERIA DI ADOZIONE SECONDO LA L. ADOZIONE Riconoscimento dei provvedimenti da Stato l’Aja Prima dell’arrivo del minore in Italia Accertamento da parte del tribunale dei minorenni del luogo di residenza dei coniugi Ordine di trascrizione nei registri di stato civile Dopo l’arrivo del minore in Italia Riconoscimento da parte del Tribunale per i minorenni del provvedimento come affidamento preadottivo Adozione e trascrizione

RICONOSCIMENTO DEI PROVVEDIMENTI STRANIERI IN MATERIA DI ADOZIONE SECONDO L. ADOZIONE Riconoscimento dei provvedimenti da Stato terzo Verifica di condizioni dal tribunale dei minorenni (art. 38) Adozione e trascrizione