CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a

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Transcript della presentazione:

CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a. 2016-17 Nozione generali (2)

Fonti del d.i.p. Diritto internazionale generale Assenza di norme generali Divieto di esercizio della giurisdizione “ultra vires”: il caso Barcelona Traction (C.I.G. 5 febbraio 1970) L’immunità dalla giurisdizione civile e dall’esecuzione degli Stati terzi (v. da ultimo caso relativo alle immunità giurisdizionali dello Stato, Germania v. Italia, con l’intervento in causa della Grecia. C.I.G.3 febbraio 2012) L’immunità dalla giurisdizione e dall’esecuzione degli agenti diplomatici di Stati terzi

I sistemi nazionali del d.i.p. P. S. Mancini: l’aspirazione all’universalità del d.i.p., i criteri della nazionalità e della volontà, la codificazione del d.i.p. La pluralità dei sistemi nazionali e il fenomeno del forum shopping Il sistema italiano: le preleggi al c.c. (artt. 17-31) gli artt. 2-5 (giurisdizione) e 796 e ss. c.p.c. (esecuzione sentenze straniera)

L. 218/95 Giurisdizione italiana: artt.3-12 (in generale) e artt. 32, 37, 40, 44 e 50 (per specifiche materie) Legge applicabile: disposizioni generali artt. 13 – 19; disposizioni particolari es. artt. 26 – 31, 33-34 e 36 (rapporti familiari) Riconoscimento e attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri; artt. 64-68

Convenzioni internazionali La Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato (dal 1893) Altre organizzazioni internazionali: Unidroit e UNCITRAL

La prevalenza sul diritto interno: art. 2 L. 268/95 «1.Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. 2. Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme.”

Condizioni per l’applicazione delle convenzioni internazionali Vigenza per l’Italia Campo d’applicazione ratione materiae e ratione personarum Estensione del campo d’applicazione di alcune convenzioni: le convenzioni applicabili «in ogni caso»: v. oltre

Convenzioni di diritto (materiale) uniforme Convenzione dell’Aja 1.7.1964 sulla vendita internazionale di oggetti mobili corporali Convenzione di Vienna 11.4.1980 sulla vendita internazionale di merci (UNCITRAL)

Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (Vienna 11 aprile 1980) Art. 14 “1. La proposta di concludere un contratto, rivolta a una o più persone determinate, costituisce un’offerta se è sufficientemente precisa e se indica la volontà dell’autore di essere vincolato in caso d’accettazione. Una proposta è sufficientemente precisa se designa le merci e, esplicitamente o implicitamente, fissa quantità e prezzo o fornisce indicazioni che permettano di determinarli. “

Convenzioni di diritto internazionale privato: norme uniformi di d. i Convenzioni di diritto internazionale privato: norme uniformi di d.i.p.

Categorie delle convenzioni di d.p.i. Per Stati contraenti: Convenzioni internazionali bilaterali e multilaterali Per oggetto: Convenzioni di d.p.c.i. (semplici e doppie); solo riconoscimento delle sentenze dell’altra parte contraente / anche definizione della competenza giurisdizionale di ciascuna parte contraente Convenzioni di d.i.p. Convenzioni di d.p.c.i. e di d.i.p.

L’estensione del campo d’applicazione di alcune convenzioni internazionali ad opera della L. 218/95 L’estensione “soggettiva” La Convenzione di Bruxelles del 1968 e l’art. 3.2. L. 268/95 (giurisdizione italiana e convenuti domiciliati in Stati non contraenti) Altri casi: art. 42 (protezione dei minori), Art. 59 (titoli di credito) L’estensione per materia - art. 45 (obbligazioni alimentari nella famiglia) L’art. 57 (obbligazioni contrattuali) e la Convenzione di Roma del 1980

Convenzione di Bruxelles e art. 3.2 Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale Articolo 2 Salve le disposizioni della presente Convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato. Competenze speciali (articoli 5 e 6) si applicano a condizione che il convenuto sia domiciliato in uno Stato membro

Articolo 4 “Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, la competenza è disciplinata in ciascuno Stato contraente dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16.” Ergo: le disposizioni della Convenzione che definiscono la competenza giurisdizionale dei giudici si applicano soltanto quando il convenuto è domiciliato in uno Stato membro; altrimenti si applicano le disposizioni della lex fori.

Art. 3 L. 218/95 2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804 e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. …..

Ergo: La L. 218/95 rende le disposizioni della Convenzione che definiscono la competenza giurisdizionale dei giudici italiani applicabili anche ai casi di convenuto domiciliato in Stati terzi, ai quali la Convenzione ex se non si applicherebbe.

Convenzione di Ginevra del 7 giugno 1930, sui conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario Art. 10 Ciascuna Alta Parte contraente si riserva la facoltà di non applicare i principi del diritto internazionale privato, consacrati dalla presente Convenzione, in quanto si tratti: 1° d’un obbligo assunto fuori del territorio di una delle Alte Parti contraenti; 2° d’una legge che sarebbe applicabile secondo questi principi e che non sarebbe quella di una delle Alte Parti contraenti.

Art. 59 L. 218/95 Titoli di credito. 1. La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno sono in ogni caso regolati dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 7 giugno 1930, sui conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario, di cui al regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1946, ……. 2. Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte fuori dei territori degli Stati contraenti e allorché esse designino la legge di uno Stato non contraente.”

Ergo: La L. 218/95 rende le disposizioni della Convenzione di Ginevra che definiscono la legge applicabile alle cambiali applicabili anche ai casi di obblighi assunti al di fuori del territorio di uno Stato contraente o di legge applicabile di uno Stato terzo, ai quali la Convenzione ex se non si applicherebbe.

Articolo 1 Campo d'applicazione Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali Articolo 1 Campo d'applicazione 1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano alle obbligazioni contrattuali nelle situazioni che implicano un conflitto di leggi. 2. Esse non si applicano: a) alle questioni di stato e di capacità delle persone fisiche, fatto salvo l'articolo 11; b) alle obbligazioni contrattuali relative a: - testamenti e successioni, - regimi matrimoniali, - diritti e doveri derivanti dai rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, compresi gli obblighi alimentari a favore dei figli naturali; c) alle obbligazioni che derivano da cambiali, assegni, vaglia cambiari nonché da altri strumenti negoziabili, qualora le obbligazioni derivanti da tali strumenti risultino dal loro carattere negoziabile; d) ai compromessi, alle clausole compromissorie e alle convenzioni sul foro competente; e) alle questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, quali la costituzione, la capacità giuridica, l'organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche, nonché la responsabilità legale personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica; f) alla questione di stabilire se l'atto compiuto da un intermediario valga a obbligare di fronte ai terzi la persona per conto della quale egli ha affermato di agire, o se l'atto compiuto da un organo di una società, associazione o persona giuridica valga ad obbligare di fronte ai terzi la società, l'associazione o la persona giuridica; g) alla costituzione di - trusts - né ai rapporti che ne derivano tra i costituenti, i - trustees - e i beneficiari; h) alla prova e alla procedura, fatto salvo l'articolo 14.

La Convenzione di Roma e l’Art. 57 L. 218/95 Art. 57 (Obbligazioni contrattuali). 1. Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili. Ergo: La Convenzione di Roma è applicabile, in virtù dell’art. 57, anche a obbligazioni contrattuali o aspetti dei contratti che non rientrerebbero ex se nel campo d’applicazione della Convenzione.

Il diritto dell’Unione europea Le convenzioni comunitarie di Bruxelles e di Roma (v. sopra) I protocolli sulla competenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell’Unione La competenza dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile: art. 65 TCE/81 TFUE

I regolamenti UE (oltre una decina) Reg. 44/2001 relativo alla competenza giurisdizionale , il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I) (dal 1.1.2015 reg. 1215/12 –Buxelles I bis) Reg. n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 – Bruxelles II) Reg. n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extra-contrattuali (Roma II) Reg. n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)

Reg. n.4/2009 sul riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari Reg. 1259/2010 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (Roma III) Reg. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo

I rapporti tra i regolamenti UE e la L. 218/95: Il primato Gli artt. 3.2 e 57 dopo la sostituzione delle Convenzioni di Bruxelles e di Roma con nuovi regolamenti