IL DIRITTO DI ACCESSO L. N. 241/1990
DIRITTO DI ACCESSO (Art. 22 L.241/90) È il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; (…) co. 4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento.
DIRITTO DI ACCESSO (Art. 19 TU – D. Lgs. n. 267/2000) Il diritto soggettivo assicura ai cittadini il diritto di accedere “a tutti gli atti” e in generale alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione locale
NUOVO RUOLO del DIRITTO DI ACCESSO Nel testo novellato dalla L. n. 15/2005 il diritto di accesso è elevato a PRINCIPIO COSTITUZIONALE in quanto garantisce “i diritti civili e sociali” che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela. Finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.
L. n. 15 del 11/02/2005 La Legge n. 15 del 2005 ha modificato la maggior parte delle disposizioni del Capo V della normativa contenuta nella L. n. 241/1990, con riguardo ai principi generali in materia di accesso ai documenti amministrativi, ha apportato quelle correzioni e integrazioni scaturite dalle elaborazioni dottrinarie e dalle pronunce giurisprudenziali, dalle innovazioni del sistema costituzionale e normativo nel frattempo intercorse.
RATIO del DIRITTO DI ACCESSO PRINCIPIO di PUBBLICITÀ PRINCIPIO di TRASPARENZA permette un controllo adeguato sull’azione amministrativa; PRINCIPIO di IMPARZIALITÀ verifica la correttezza dell’operato; PRINCIPIO di BUONA AMMINISTRAZIONE permette il controllo sugli atti; PARTECIPAZIONE all’attività amm.va
TRASPARENZA La trasparenza rappresenta la regola generale dell’azione amministrativa e l’accesso ai documenti consente di rendere conoscibile la stessa da parte di chiunque vi abbia interesse. Diritto di accesso è posizione soggettiva che da un lato garantisce al privato la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti nei confronti della p.a., e dall’altro è, allo stesso tempo, funzionale ad assicurare la concretizzazione dei principi generali di imparzialità e trasparenza amministrativa.
AMBITO di APPLICAZIONE Il diritto è esercitabile nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi; Per le Autorità di garanzia e di vigilanza (cd. "autorità indipendenti"), nell'ambito dei rispettivi ordinamenti secondo quanto previsto dall'art. 24.
ULTERIORI AMBITI di APPLICAZIONE (Consiglio di Stato adunanza plenaria (n. 4 e 5 del 1999), Per i concessionari di pubblici esercizi, ai fini del diritto di accesso ciò che rileva non è la natura pubblica o privata dell’attività posta in essere, bensì il fatto che l’attività, ancorché di diritto privato: miri alla tutela di un pubblico interesse sia soggetta al canone di imparzialità. Per quanto concerne l’attività privatistica della PA, il diritto di accesso opera in ogni caso, perché tutta l’attività della PA è sempre ispirata ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.
TITOLARE del DIRITTO Tutti i soggetti privati compreso i portatori di interessi pubblici e diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; Soggetto che è parte nel procedimento amministrativo; Titolare di un interesse meritevole di tutela; Richiede un interesse personale e non prevede che il suo esercizio intervenga in funzione di tale tutela; La legittimazione dell’esercizio può essere delegata mediante atto formale; Il diritto d’accesso è meritevole di per se di tutela.
INTERESSE L’interesse deve essere: attuale, non con riferimento all’interesse ad agire in giudizio per la tutela della posizione sostanziale vantata, bensì alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell’interessato (e non ad altri soggetti, come ad es. alle associazioni sindacali che spesso pretendono di agire facendo valere diritti dei singoli); concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto e un bene della vita coinvolto dall’atto o documento; non basta, ad esempio, il generico interesse alla trasparenza amministrativa, occorrendo un quid pluris, consistente nel collegamento tra il soggetto e un concreto bene della vita. giuridicamente tutelabile
CONTROINTERESSATI Sono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza La P.A. se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica, per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta
OGGETTO del DIRITTO: IL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO (ART. 22 L.241/90) Ogni rappresentazione grafica fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
DEFINIZIONE di DOCUMENTO AMMINISTRATIVO (Art. 1 DPR 445/2000) ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. DOCUMENTO INFORMATICO: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO Il diritto di accesso si esercita: con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenerli; nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
LIMITI ED ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI ACCESSO Documenti coperti da segreto di Stato; Nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, da regolamento governativo e dalle pubbliche amministrazioni; Procedimenti tributari (soggetti a norme particolari); Atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione (si applicano le particolari norme che ne regolano la formazione); Procedimenti selettivi (nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi); Sono inammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
LIMITI FISSATI DA P.A. Le P.A. devono individuare con propri regolamenti le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso, fissando per ogni categoria di documenti, anche l’eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all’accesso. Gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici ad eccezione di quelli considerati riservati per espressa indicazione di legge o nel caso in cui la loro diffusione pregiudichi il diritto alla riservatezza (art. 10 D. Lgs. n. 267/2000)
LIMITI FISSATI DAL GOVERNO Il Governo con regolamento delegato disciplina ulteriori casi di esclusione del diritto di accesso per l’esigenza di salvaguardare: la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; la politica monetaria e valutaria; l’ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità; la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni con particolare riferimento agli interessi di natura epistolare, sanitaria, finanziaria, industriale e commerciale; l’attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all’espletamento del relativo mandato.
Art. 22, comma 7 L’accesso è garantito a quei documenti, compresi quelli per i quali vige l’esclusione “la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici”. Per i c.d. “dati supersensibili” (quelli attinenti alla salute o alla vita sessuale) l’accesso è consentito solo nei limiti in cui esso risulti “strettamente indispensabile”, nell’osservanza delle cautele previste dall’art. 60 del D. Lgs. 196 del 2003. Si deve procedere ad un giudizio comparativo da svolgersi in concreto il cui risultato dovrà rilevare una situazione giuridica di rango almeno pari a quella del contro-interessato, come richiesto dalla disposizione del T.U. sulla privacy
INAMMISSIBILITÀ RICHIESTE GENERICHE La richiesta deve consentire di individuare l’estensione dell’accesso, ossia i documenti ai quali si intende accedere devono essere specificamente individuati nella richiesta. La giurisprudenza ha ammesso però, nei casi in cui il richiedente non sia nella condizione di conoscere l’esistenza di specifici atti effettivamente adottati, la possibilità che l’istanza di accesso non rechi l’indicazione puntuale dei singoli atti richiesti. Il nuovo comma 3, dell’art. 24, statuisce “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni”. Richieste generiche sottopongono l’amministrazione ad una ricerca defatigante, incompatibile con la funzionalità dell’apparato pubblico, e si rivelano in palese contrasto con i principi di economicità ed efficienza dell’amministrazione.
MODALITÀ DI ESERCIZIO ACCESSO INFORMALE Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente, qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea. La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite degli Uffici relazioni con il pubblico.
MODALITÀ DI ESERCIZIO ACCESSO FORMALE L’accesso formale è dovuto: qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale; quando sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento; qualora vi siano dei controinteressati. L'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale e rilascia ricevuta. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Della trasmissione è data comunicazione all'interessato.
CONTENUTI DELLA RICHIESTA DI ACCESSO Sia nel caso di accesso informale che formale il richiedente deve: indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione; specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta; dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
TERMINI DEL PROCEDIMENTO Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge, a partire dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione. Nel caso di richiesta irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne da' comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente, il funzionario preposto all'unità organizzativa o altro dipendente addetto all'unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.
ACCOGLIMENTO RICHIESTA L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.
POTERI DI DIFFERIMENTO (Art. 24 comma 4) Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela degli interessi di cui all'articolo 24 della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento dell'accesso deve indicare la durata. Il differimento dell'accesso richiesto in via formale va motivato, a cura del responsabile del procedimento di accesso.
DINIEGO DI ACCESSO L’accesso agli atti può essere vietato solo nel caso di valida giustificazione. Il diniego va motivato con la necessità di proteggere, mediante il segreto, uno o più interessi legislativamente previsti. Il segreto può essere invocato solo nei casi in cui vi sia l’esigenza obiettiva e reale di tutelare particolari e delicati interessi pubblici e deve essere normativamente prevista e ritenuta prevalente sul diritto di accesso.
DINIGO TACITO Il decorso di trenta giorni senza risposta determinata si forma un “diniego tacito”. Avverso il silenzio l’interessato ha un termine di trenta giorni per ricorrere, decorso il quale l’interessato non potrà rinnovare la richiesta di accesso, a meno di non addurre fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell’originaria istanza, che giustifichino una nuova determinazione da parte dell’amministrazione. Qualora non ricorrano elementi di novità e il cittadino si limiti a reiterare l’istanza precedentemente respinta, l’amministrazione ben potrà limitarsi a ribadire la propria precedente determinazione negativa, la quale, avendo carattere meramente confermativo, non sarà autonomamente impugnabile.
TUTELA PROCESSUALE RICORSO AMMINISTRATIVO (Art. 25 comma 4) DIFENSORE CIVICO: atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali. Se il difensore civico non è stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. COMMISSIONE PER L’ACCESSO agli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Entrambi devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto.
Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano alla P.A. Nel caso in cui l’amministrazione non emani il «provvedimento confermativo motivato» entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, «l'accesso è consentito». L’inerzia è ritenuta pari all’accoglimento della richiesta quando è preceduta da decisione del difensore.
TUTELA PROCESSUALE Il soggetto richiedente può alternativamente esperire il rimedio amministrativo o quello giurisdizionale. Il soggetto “controinteressato” all’accesso può esperire solo quello giurisdizionale. Il ricorso giurisdizionale è lo strumento “generale” per la tutela della posizione giuridica soggettiva che viene in rilievo in occasione dell’esercizio del diritto, sia essa la posizione del richiedente l’accesso, sia quella del soggetto titolare di un interesse ad essa contrapposto.
TUTELA PROCESSUALE RICORSO GIURISDIZIONALE (Art. 25 comma 4) Il ricorso al giudice amministrativo va esercitato nel termine di trenta giorni nell’ipotesi di: diniego di accesso ai documenti amministrativi, espresso o tacito; differimento; avverso le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso; avverso le decisioni assunte dal difensore civico o dalla Commissione per l’accesso, il termine per la presentazione del ricorso giurisdizionale decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito dell’istanza al difensore civico o alla Commissione, ovvero dalla data in cui si è formato il silenzio rifiuto sulla istanza di riesame.
QUESTO UFFICIO COMUNALE SETTORE_______________ Servizio___________________ Prot. n. _______ Al richiedente Sig. _______________________ OGGETTO: Accoglimento/Differimento/Rifiuto della richiesta d’accesso agli atti amministrativi (Legge n. 241/90 – D.P.R. n. 184/2006) In relazione alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi, avanzata dalla S.V. e pervenuta in data ______ Prot. n. ____ QUESTO UFFICIO COMUNALE Accoglie la richiesta. I documenti possono essere visionati e le copie possono essere ritirate (tutte/in parte) il giorno _________ alle ore __________/ dal giorno ___________ e fino al _________ dalle ore _________ alle ore _________. La S.V. potrà prendere visione, appunti, trascrivere il contenuto dei documenti, con espresso divieto di alterarne il contenuto e di asportarli. Le conseguenze di alterazioni e di asportazione dei documenti è penalmente sanzionato. Non è consentito in ogni caso diffondere o comunque utilizzare le informazioni ed i documenti ottenuti a fini commerciali. Costi di riproduzione € _________ Costi di ricerca e visura € _________ Bollo e Diritti € _________ Totale da rimborsare € _________ Il richiedente per presa visione/rilascio copie _______________________________________ Cervia, lì ________________________ Il Responsabile __________________________ DIFFERISCE l’accesso ai documenti fino al ______________________________________ NON ACCOGLIE la richiesta stessa per i seguenti motivi: _________________________________________________________________________________________________ Avverso il provvedimento che differisce o non accoglie o accoglie (il ricorso in questo ultimo caso è di interesse dei soli controinteressati) è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 gg. L’interessato può, nello stesso termine, chiedere al Difensore Civico competente per ambito territoriale, che sia riesaminato il predetto provvedimento. Responsabile del procedimento ______________________, tel. __________________ Il Responsabile Il richiedente per ricevuta ________________________________ _______________________________