Esercitazione pratica.

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Esercitazione pratica. 1 Esercitazione pratica. Un accordo del debitore, con adempimenti pratici e fac simile di documenti Relatore. Dott. Nicola Pierpaoli

LA RELAZIONE DI ATTESTAZIONE EX ART. 9, COMMA 2, L.S. “[…] 2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia. 3. Il debitore che svolge attività d’impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità».

EVENTUALE RELAZIONE DI ATTESTAZIONE EX ART. 7, COMMA 1, L.S. “[…] E’ possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della Crisi».

Scopo della relazione di attestazione ex art. 9, comma 2, L.S. spinta verso la “privatizzazione” delle procedure concorsuali; la volontà di favorire e semplificare il ricorso a procedure giudiziali e stragiudiziali per il rientro in bonis, nell’ottica di salvaguardia della continuità aziendale quale obiettivo che permette anzitutto di meglio rispondere alle aspettative del ceto creditorio [1] Intenso dibattito della dottrina in merito alla NATURA, pubblicistica o pattizia, da attribuire al concordato preventivo alla luce dell’intenso processo di riordino della relativa disciplina. Elementi caratterizzanti la ratio della complessa riforma che ha interessato la disciplina fallimentare e in particolare quella relativa alla procedura di concordato preventivo Scopo della relazione di attestazione ex art. 9, comma 2, L.S. Verificare e «certificare»: l’attendibilità e la veridicità dei dati; la realizzabilità della proposta del piano. La relazione di attestazione contribuisce così a conferire maggiore serietà e attendibilità alla proposta del debitore 4 4

ISTRUTTORIA, nei confronti del Tribunale INFORMATIVA nei confronti della massa dei creditori che si affidano ai giudizi ivi contenuti per formare ed esprimere il proprio “consenso informato” alla proposta concordataria ISTRUTTORIA si sostituisce all’attività del Tribunale nella valutazione del merito della proposta concordataria; al Tribunale, difatti, è affidato, in tale fase, un potere di controllo più limitato, attinente la sola verifica della completezza e regolarità della domanda e della relativa documentazione allegata, ivi compresa la relazione attestativa La relazione di attestazione art. 161, comma 3, LF Profili teorici ed introduttivi Duplice funzione: INFORMATIVA, nei confronti della massa dei creditori affinché siano messi in condizione di prestare il loro consenso in modo informato e non viziato da una falsa rappresentazione della realtà ISTRUTTORIA, nei confronti del Tribunale 5 5

Ruolo e caratteristiche della relazione attestativa Alla luce di quanto detto emerge il ruolo essenziale della relazione attestazione, la quale Evidenziare e Argomentare ITER LOGICO dei CONTROLLI effettuati e METODOLOGIE seguite per formulare giudizio PROGNOSTICO su ATTENDIBILITA’ DATI e PROGNOSI SU PROSPETTIVE DI SUCCESSO PROPOSTA CONCORDATARIA nella RISOLUZIONE CRISI AZIENDALE CORRETTEZZA, CHIAREZZA, VERIDICITA’, ESAUSTIVITA’ a garanzia di una GENUINA e CONSAPEVOLE valutazione della prposta da parte dei creditori La relazione di attestazione art. 161, comma 3, LF Profili teorici ed introduttivi Ruolo e caratteristiche della relazione attestativa Evidenziare iter logico seguito - deve consentire la ricostruzione dei controlli effettuati - deve dare atto della documentazione esaminata, indicando i controlli compiuti e ricostruire l’iter logico posto a base delle valutazioni fatte; Adeguatamente motivata; No “formule di stile” o riserve nel giudizio. 6

Attestazione di fattibilità NON può prescindere dalla valutazione della stabilità dei risultati attesi dal piano al variare degli scenari e delle ipotesi operative prese a riferimento. Di particolare importanza sarà pertanto l'effettuazione di un'apposita analisi di sensibilità per verificare la tenuta del piano al mutare delle variabili critiche La relazione di attestazione art. 161, comma 3, LF Profili teorici ed introduttivi Attestazione di fattibilità Implica una valutazione di natura prospettica e prognostica sulla realizzabilità del piano, in relazione sia agli aspetti quantitativi che alle tempistiche di pagamento previste nel piano. Deve esprimere un giudizio di ragionevolezza e alta probabilità sulla: «… idoneità giuridica ed economica delle soluzioni prospettate dal debitore nella proposta di accordo a raggiungere gli scopi ivi previsti». Fare riferimento, laddove possibile, ai principi di revisione, declinandoli in base alle esigenze e peculiarità della specifica situazione in esame. Analizzare con particolare attenzione le variabili del piano che potrebbero avere un elevato tasso di volatilità e modificare quindi significativamente i risultati attesi. 7

Oggetto della relazione ex art. 7 co. 1 L.S. 8 La relazione di attestazione art. 160, comma 2, LF Profili teorici ed introduttivi Oggetto della relazione ex art. 7 co. 1 L.S. Individuazione dei beni su cui sussiste la causa di prelazione ed accertamento del loro valore di mercato al fine di operare un confronto tra il valore accertato ed il trattamento riservato ai creditori prelatizi nella proposta del debitore Verifica della natura e dell’esatta collocazione dei crediti nell’ambito della proposta, anche con riferimento all’omogeneità delle eventuali classi di creditori previste nel piano Verifica della soddisfazione dei creditori privilegiati sulla base del piano, a confronto con l’ipotesi alternativa della liquidazione 8

Profili di responsabilità dell’OCC ex art. 16, c. 2 e 3, L.S. 9 La relazione di attestazione art. 160, comma 2, LF Profili teorici ed introduttivi Profili di responsabilità dell’OCC ex art. 16, c. 2 e 3, L.S. 2. Il componente dell’organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all’articolo 15, comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell’articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro. 3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell’organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all’articolo 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio. 9

1010 La relazione di attestazione art. 160, comma 2, LF Profili teorici ed introduttivi Adempimenti pratici dell’OCC nell’accordo del debitore – Art. 9, c. 1, deposito della proposta La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell’organismo di composizione della crisi, all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti. 10

1111 La relazione di attestazione art. 160, comma 2, LF Profili teorici ed introduttivi Adempimenti pratici dell’OCC nell’accordo del debitore – Art. 10, c. 1 e 2 - Procedimento Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l’udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all’articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto. 11

1212 La relazione di attestazione art. 160, comma 2, LF Profili teorici ed introduttivi Adempimenti pratici dell’OCC nell’accordo del debitore – Art. 12, c. 1 e 2 - Omologazione 1. Se l’accordo è raggiunto, l’organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 11, comma 2, allegando il testo dell’accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l’organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano. 12

1313 La relazione di attestazione art. 160, comma 2, LF Profili teorici ed introduttivi Adempimenti pratici dell’OCC nell’accordo del debitore – Art. 12, c. 1 e 2 - Omologazione 2. Il giudice omologa l’accordo e ne dispone l’immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all’articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 11, comma 2, e l’idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, terzo periodo. 13