L'immigrazione in Italia è un fenomeno relativamente recente, che ha cominciato a raggiungere dimensioni significative all'incirca nei primi anni settanta,

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Transcript della presentazione:

L'immigrazione in Italia è un fenomeno relativamente recente, che ha cominciato a raggiungere dimensioni significative all'incirca nei primi anni settanta, per poi diventare un fenomeno caratterizzante della demografia italiana nei primi anni del XXI secolo. L'Italia infatti, per gran parte della sua storia è stato prevalentemente un paese di emigrazione.

Gli stranieri sono tutte quelle persone che hanno cittadinanza diversa da quella italiana. Quando questi si trovano sul nostro territorio sono soggetti alla nostre leggi. E’ compito della legge ordinaria determinare la condizione giuridica degli stranieri rispettando le norme di diritto internazionale. La Costituzione riconosce a chiunque i diritti fondamentali dell'uomo (ad esempio il diritto alla vita e alla libertà personale). Ci sono però diritti riconosciuti solo ai cittadini, come quello di entrare nel territorio dello Stato, di soggiornarvi e di circolarvi liberamente; e i diritti e i doveri politici, quelli di partecipare alla vita democratica dello Stato, ad esempio, votando. Ci sono anche differenze per quanto riguarda il trattamento giuridico fra i cittadini dell'Unione Europea e gli extracomunitari. Chi appartiene all'U.E. gode di una maggiore tutela rispetto a chi non vi appartiene. La Costituzione italiana offre a tutti coloro che nel proprio Paese non godono delle libertà democratiche, la possibilità di rifugiarsi e soggiornare in Italia, fino a che, nel loro Paese, non si ristabiliscono le libertà fondamentali (asilo politico). Lo straniero non viene consegnato alle autorità del paese richiedente se è accusato di reati politici. Essi sono atti commessi dallo straniero per opporsi a regimi illiberali o per affermare un diritto di libertà il cui esercizio nel suo Paese è negato (ad esempio, propaganda antigovernativa o organizzazione di manifestazioni, scioperi nei Paesi in cui tale diritto non può essere esercitato). Quindi non sarebbero considerati reati nel nostro Paese. .

LA CITTADINANZA Ogni Stato ha, tra i suoi elementi costitutivi ,il popolo, formato dalle persone che hanno la cittadinanza di quello Stato . La cittadinanza è un legame di appartenenza allo Stato stesso, che comporta uno status, cioè un insieme di diritti e di doveri che caratterizza i cittadini rispetto ai non cittadini.

COME SI ACQUISTA LA CITTADINANZA ITALIANA? In Italia vige il principio dello ius sanguinis, ovvero diventa cittadino italiano chi nasce da genitori italiani (anche solo uno dei due) Quindi lo straniero può ottenere la cittadinanza nei seguenti casi: Per matrimonio: dopo due anni di convivenza e residenza legale in Italia successivi al matrimonio. Per naturalizzazione: se si risiede legalmente in Italia per 10 anni. In tal caso, la cittadinanza non è un diritto ma una concessione ed è determinata dalla valutazione dell’interesse per lo Stato e per la comunità nazionale ad accogliere come nuovo cittadino il richiedente. Se nato in territorio italiano da genitori stranieri: risiedendo legalmente e ininterrottamente dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età. La cittadinanza può essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica anche nel caso in cui lo straniero abbia reso eminenti servizi all’Italia, o nel caso in cui intercorra un eccezionale interesse dello Stato.

VERSO LO IUS SOLI? E’ in corso di approvazione una riforma che prevede lo ius soli temperato; se verrà approvata definitivamente, potranno ottenere la cittadinanza italiana i bambini stranieri nati in Italia con un genitore in possesso del permesso di soggiorno Ue di lungo periodo, che viene rilasciato   solo a certe condizioni: il possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità; di un reddito non inferiore all’importo annuale dell’assegno sociale; la disponibilità di un alloggio che risponda ai requisiti di idoneità previsti dalla legge; devono superare un test di conoscenza della lingua italiana. Ius culturae. In base alla riforma, potrà ottenere la cittadinanza il minore straniero, che sia nato in Italia o sia entrato nel paese entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale uno o più cicli scolastici per almeno cinque anni, presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione. Oppure che abbia seguito percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è necessario che tale ciclo sia completato con successo. La richiesta va fatta dal genitore, cui è richiesta la residenza legale, oppure dall’interessato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.

DA DOVE PROVENGONO GLI IMMIGRATI?

MIGRANTI, RIFUGIATI E PROFUGHI : UN PO’ DI CHIAREZZA SUI TERMINI MIGRANTE Il termine migrante viene utilizzato dai mass media in maniera generica e generale per indicare il flusso di persone in fuga dal proprio Paese che arriva in un altro. In realtà indica chi decide di lasciare volontariamente il proprio Paese d’origine per cercare un lavoro e condizioni di vita migliori. Migrante ha quindi una connotazione più economica.

PROFUGO Il profugo è colui che per diverse ragioni (guerra, povertà, fame, calamità naturali, ecc.) ha lasciato il proprio Paese ma non è nelle condizioni di chiedere la protezione internazionale. Una veduta aerea del campo profughi di Zaatari, che sorge in territorio giordano poco distante dalla città di Mafraq, lungo il confine con la Siria

Il richiedente asilo è una persona che, avendo lasciato il proprio Paese, chiede il riconoscimento dello status di rifugiato o altre forme di protezione internazionale ed è in attesa di una decisione da parte delle autorità competenti riguardo al riconoscimento del loro status di rifugiati.

RIFUGIATO Lo straniero, che dimostri un fondato timore di subire nel proprio Paese una persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra, può ottenere questo tipo di protezione. Ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 è rifugiato "chi temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra".

Lo status di ‘rifugiato’ viene riconosciuto in base all’accertamento dei requisiti stabiliti dalle Convenzioni internazionali, accertamento che deve avvenire con la massima accuratezza caso per caso, individuo per individuo. E’ pertanto rigorosamente vietato il refoulement (respingimento) collettivo. L’accertamento va eseguito nel rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali che ineriscono a ciascuno, a cominciare dal diritto alla vita e all’integrità fisica e psichica.

L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees) è l'Agenzia delle Nazioni Unite specializzata nella gestione dei rifugiati; fornisce loro protezione internazionale ed assistenza materiale, e persegue soluzioni durevoli per la loro drammatica condizione. È stata fondata il 14 dicembre 1950 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, iniziando ad operare dal 1º gennaio del 1951. Ha assistito oltre 60 milioni di persone e ha vinto due premi Nobel per la pace, rispettivamente nel 1954 e nel 1981. Titolo di viaggio per rifugiati emesso ai sensi della Convenzione del 1951

La Convenzione sullo status dei rifugiati, conosciuta anche come la Convenzione sui rifugiati del 1951, è un trattato multilaterale delle Nazioni Unite che definisce chi è un rifugiato e definisce i diritti dei singoli che hanno ottenuto l'asilo e le responsabilità delle nazioni che garantiscono l'asilo medesimo. L'articolo 1 della Convenzione, come modificata dal protocollo del 1967, stabilisce la seguente definizione di rifugiato: "Chiunque nel giustificato timore d’essere perseguitato per ragioni di razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi. "

La convenzione si basa sull'articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, che riconosce il diritto delle persone a chiedere l'asilo dalle persecuzioni in altri paesi. Articolo 14 1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. 2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.  

Che cos’è il trattato di Schengen

Lo spazio Schengen, uno degli avanzamenti più concreti dell’Unione europea, è una zona di libera circolazione dove i controlli alle frontiere sono stati aboliti per tutti i viaggiatori, salvo circostanze eccezionali. Lo spazio Schengen è attualmente composto da 26 paesi, di cui 22 membri dell’Unione europea e quattro non membri (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). Non ne fanno parte Bulgaria, Cipro, Croazia, e Romania, per cui il trattato non è ancora entrato in vigore, e Irlanda e Regno Unito, che non hanno aderito alla convenzione esercitando la cosiddetta clausola di esclusione (opt-out).

La storia. L’area di libera circolazione è entrata progressivamente in vigore a partire dal 1985, data di un accordo di massima concluso da un gruppo di governi europei nella località lussemburghese di Schengen. La prima soppressione effettiva dei controlli alle frontiere è arrivata nel 1996 tra Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo. Cosa prevede il trattato. All’atto pratico, all’interno di questa zona i cittadini dell’Unione europea e quelli di paesi terzi possono spostarsi liberamente senza essere sottoposti a controlli alle frontiere. Di contro, un volo interno all’Ue che collega uno stato Schengen a uno stato non-Schengen è sottoposto a controlli alle frontiere. La caduta delle frontiere interne ha per corollario il rafforzamento delle frontiere esterne dello spazio Schengen. Gli stati membri che si trovano ai suoi confini hanno dunque la responsabilità di organizzare controlli rigorosi alle frontiere e assegnare all’occorrenza visti di breve durata alle persone che vi fanno ingresso.

Cooperazione poliziesca Cooperazione poliziesca. L’appartenenza a Schengen implica una cooperazione di polizia tra tutti i membri per combattere la criminalità organizzata o il terrorismo, attraverso una condivisione dei dati (per esempio con il sistema d’informazione condiviso Schengen, o Sis). Una delle conseguenze di questa cooperazione è il cosiddetto “inseguimento transfrontaliero”, ovvero il diritto della polizia di inseguire un sospetto in un altro stato Schengen in caso di flagranza di reato per infrazioni gravi. I controlli eccezionali permessi da Schengen. Anche se le frontiere interne dovrebbero esistere soltanto sulla carta, i membri dello spazio Schengen hanno comunque la possibilità di ristabilire controlli eccezionali e temporanei. Questa decisione dev’essere giustificata da una “minaccia grave per l’ordine pubblico e la sicurezza interna” o da “gravi lacune relative al controllo delle frontiere esterne” che potrebbero mettere in pericolo “il funzionamento generale dello spazio Schengen”.