I MEDICI E LA LEGGE:FORME DI TUTELA PER LA RESPONSABILITA’ MEDICA Avv. Matilde Fusco Giuslavorista Vice Presidente A.N.A.C. Ae Presidente A.N.A.C. Avellino, 29 aprile 2016 ore 12,00 A.O.R.N. S.G. Moscati .
LA SALUTE E LA COSTITUZIONE ART. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Ae Presidente A.N.A.C. Avellino, 29 aprile 2016 ore 12,00 A.O.R.N. S.G. Moscati .
LA PROFESSIONE MEDICA GIURAMENTO DI IPPOCRATE 1) di perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell' uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale; 2) di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di un paziente; di attenermi alla mia attività ai principi etici della solidarietà umana, contro i quali, nel rispetto della vita e della persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze; 3) di prestare la mia opera con diligenza, perizia, e prudenza secondo scienza e coscienza ed osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della medicina. Ae Presidente A.N.A.C. Avellino, 29 aprile 2016 ore 12,00 A.O.R.N. S.G. Moscati .
TIPOLOGIA DI COLPA MEDICA PENALE CIVILE AMMINISTRATIVA DEONTOLOGICA Ae Presidente A.N.A.C. Avellino, 29 aprile 2016 ore 12,00 A.O.R.N. S.G. Moscati .
Avellino, 29 aprile 2016 ore 12,00 A.O.R.N. S.G. Moscati . CODICE PENALE ART 590 CP LESIONI COLPOSE Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619 ; se è gravissima (583), della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Ae Presidente A.N.A.C. Avellino, 29 aprile 2016 ore 12,00 A.O.R.N. S.G. Moscati .
Ipotesi di responsabilità colposa Imperizia, Imprudenza, Negligenza Trattamento inadeguato Mancata profilassi Profilassi inadeguata Errore diagnosi Medicina difensiva Ae Presidente A.N.A.C. Avellino, 29 aprile 2016 ore 12,00 A.O.R.N. S.G. Moscati .
INDIVIDUAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ AZIONE/OMISSIONE NESSO DI CAUSALITA’ EVENTO Ae Presidente A.N.A.C. Avellino, 29 aprile 2016 ore 12,00 A.O.R.N. S.G. Moscati .
EVOLUZIONE CIVILISTICA NEL 1900 condotta grossolanamente erronea errore inescusabile NEL 1942 ART 2236 cc oltre colpa grave - imperizia negligenza e imprudenza Ae Presidente A.N.A.C. Avellino, 29 aprile 2016 ore 12,00 A.O.R.N. S.G. Moscati .
EVOLUZIONE CIVILISTICA 3.La Corte Costituzionale con sentenza 28.11.73 n. 166 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 42 e 589 c.p. in relazione all’art. 3 Cost.: tali norme avrebbero realizzato, secondo il Tribunale di Varese, una indebita disparità di trattamento tra chi era medico e chi non lo era, essendo il primo chiamato a rispondere (ad. es. di omicidio colposo) solo per colpa grave a differenza di qualunque cittadino che avrebbe dovuto risponderne anche per colpa lieve. La Corte ha osservato che l’esenzione o limitazione di responsabilità di cui all’art. 2236 c.c. trova giustificazione nei caratteri oggettivi dell’attività svolta dal professionista, nei confronti del quale la responsabilità colposa derivante da imperizia viene limitata, in relazione alle prestazioni comportanti problemi tecnici di speciale difficoltà, alle sole ipotesi di colpa grave; mentre le condotte colpose negligenti o imprudenti rimangono ancorate a criteri di normale severità. Questa decisione influenzò, per circa un decennio, le pronunce della giurisprudenza di legittimità che seguì, ai fini dell’operatività in sede penale dell’art. 2236 c.c., la distinzione tra errore dovuto ad imperizia ed errore determinato da negligenza e/o imprudenza. Ae Presidente A.N.A.C. Avellino, 29 aprile 2016 ore 12,00 A.O.R.N. S.G. Moscati .
EVOLUZIONE CIVILISTICA 4. A partire dagli anni Ottanta nella giurisprudenza di legittimità si afferma un indirizzo improntato ad una maggiore severità nella valutazione della condotta del medico: attestatasi su una interpretazione rigoristica del criterio di assoluta autonomia ed impermeabilità del sistema penale, la Corte nega la validità del richiamo a principi enucleati in altri rami dell’ordinamento, tra cui quello dell’art. 2236. Tale indirizzo ha peraltro ricevuto l’adesione da parte di autorevole dottrina, la quale ha ritenuto che la graduazione del parametro alla cui stregua valutare la colpa del sanitario dev’essere fatta discendere dalla individuazione di differenziate figure di homo ejusdem condicionis et professionis (Mantovani). Non sono mancate tuttavia, proprio in questo periodo, pronunce della Corte di Cassazione che, sottolineando la peculiarità dei problemi inerenti la colpa professionale medica e pur continuando a negare la valenza in sede penale dell’art. 2236 c.c., hanno precisato che la regola di esonero della responsabilità risarcitoria contenuta nella suddetta norma può ben essere utilizzata dal giudice come parametro legale nella valutazione della condotta colposa del sanitario (ovverosia può valere come massima di esperienza Ae Presidente A.N.A.C. Avellino, 29 aprile 2016 ore 12,00 A.O.R.N. S.G. Moscati .
EVOLUZIONE CIVILISTICA 5. L’orientamento attuale, abbandonate le posizioni più intransigenti e meno garantiste nei confronti dei medici, afferma, a partire dalla nota sentenza Franzese (che fa luce fra l’altro sul controverso problema del nesso di causalità nel reato omissivo), che nell’ambito della responsabilità medica il parametro di riferimento su cui graduare il concetto di colpa va individuato in concreto e in relazione al livello di professionalità e di conoscenze del medico. Vanno inoltre segnalati i più recenti indirizzi in materia di colpa nell’attività medica svolta in equipe: ferma restando la posizione di garanzia riservata al primario o comunque al soggetto in posizione apicale, si sottolinea che il medico in posizione subordinata non è un mero esecutore di ordini, ma gode comunque di una certa autonomia, per cui egli può e deve manifestare al sanitario sovraordinato le eventuali riserve o se occorre il proprio dissenso rispetto a scelte terapeutiche da lui non condivise altrimenti potrà essere ritenuto personalmente responsabile degli esiti infausti che ne derivino per il paziente. Infine, tra le decisioni più significative in tema di colpa medica occorre mettere in rilievo Cass. Sez. V 21.04.1992 (c.d. caso Massimo) che si occupa del caso di un chirurgo chiamato a rispondere del delitto di omicidio preterintenzionale in quanto aveva sottoposto un paziente ad un intervento più invasivo e più grave rispetto a quello di cui lo stesso era stato preventivamente informato, in assenza, peraltro, di necessità ed urgenza terapeutiche. La Corte ha ritenuto di dover qualificare volontarie le lesioni provocate al paziente: da qui l’imputazione per omicidio preterintenzionale a seguito della morte cagionata dalle suddette lesioni. Tale orientamento interpretativo è stato di recente smentito da Cass. sez. IV 16.01.2008 n. 11335 nella quale si afferma che qualora in mancanza di un valido consenso informato ovvero in presenza di un consenso prestato per un trattamento diverso il chirurgo esegua un intervento da cui derivi la morte del paziente, non è configurabile il delitto di omicidio preterintenzionale poiché la finalità curativa perseguita dal medico deve ritenersi incompatibile con la volontà di provocare un’alterazione lesiva dell’integrità fisica del soggetto, condizione quest’ultima necessaria per integrare il reato di cui all’art. 584 c.p. Ae Presidente A.N.A.C. Avellino, 29 aprile 2016 ore 12,00 A.O.R.N. S.G. Moscati .
DECRETO BALDUZZI Ae Presidente A.N.A.C. Art. 3 Responsabilita' professionale dell'esercente le professioni sanitarie 1. Fermo restando il disposto dell'articolo 2236 del codice civile, nell'accertamento della colpa lieve nell'attivita' dell'esercente le professioni sanitarie il giudice, ai sensi dell'articolo 1176 del codice civile, tiene conto in particolare dell'osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunita' scientifica nazionale e internazionale. Ae Presidente A.N.A.C. Avellino, 29 aprile 2016 ore 12,00 A.O.R.N. S.G. Moscati .
Avellino, 29 aprile 2016 ore 12,00 A.O.R.N. S.G. Moscati . DECRETO BALDUZZI al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneita' dei relativi contratti, in conformita' ai seguenti criteri: a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attivita' medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie; b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario. Ae Presidente A.N.A.C. Avellino, 29 aprile 2016 ore 12,00 A.O.R.N. S.G. Moscati .
Avellino, 29 aprile 2016 ore 12,00 A.O.R.N. S.G. Moscati . DECRETO BALDUZZI “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”. Ae Presidente A.N.A.C. Avellino, 29 aprile 2016 ore 12,00 A.O.R.N. S.G. Moscati .
CCNL 3 novembre 2005 Ae Presidente A.N.A.C. ART 21 Copertura assicurativa 1. Le aziende garantiscono una adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell’art. 25 del CCNL 8 giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. 2. Le aziende ed enti provvedono alla copertura degli oneri di cui al comma 1 con le risorse destinate a tal fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di misura pro-capite da un minimo di € 26,00 mensili (già previsti dall’art. 24, comma 3 del CCNL dell’8 giugno 2000) ad un massimo di € 50,00, posta a carico di ciascun dirigente per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale. La trattenuta decorre dall’entrata in vigore della polizza con la quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa citata. 3. Le aziende ed enti informano i soggetti di cui all’art. 10 del CCNL 8 giugno 2000 di quanto stabilito ai sensi del comma 2. 4. Sono fatte salve eventuali iniziative regionali per la copertura assicurativa attuate anche sulla base delle risultanze della Commissione istituita ai sensi dell’ex art. 24 del CCNL 8 giugno 2000. 5. Le aziende attivano sistemi e strutture per la gestione dei rischi, anche tramite sistemi di valutazione e certificazione della qualità, volti a fornire strumenti organizzativi e tecnici adeguati per una corretta valutazione delle modalità di lavoro da parte dei dirigenti dei quattro ruoli, nell’ottica di diminuire le potenzialità di errore e, quindi, di responsabilità professionale nonché di ridurre la complessiva sinistrosità delle strutture sanitarie, consentendo anche un più agevole confronto con il mercato assicurativo. Al fine di favorire tali processi le aziende ed enti informano le organizzazioni sindacali di cui all’art. 9 del CCNL 8 giugno 2000. 6. Sono disapplicati i commi da 1 a 4 dell’art. 24 del CCNL 8 giugno 2000 Ae Presidente A.N.A.C. Avellino, 29 aprile 2016 ore 12,00 A.O.R.N. S.G. Moscati .
GRAZIE PER L’ATTENZIONE avvocatomfusco@yahoo.it GRAZIE PER L’ATTENZIONE Ae Presidente A.N.A.C. Avellino, 29 aprile 2016 ore 12,00 A.O.R.N. S.G. Moscati .