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Strutturale contrapposizione di interessi

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Presentazione sul tema: "Strutturale contrapposizione di interessi"— Transcript della presentazione:

1 Strutturale contrapposizione di interessi
Conflitto sociale Strutturale contrapposizione di interessi Reazione collettiva DIRITTO DI SCIOPERO ART. 40 COST.

2 Diritto di sciopero “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano” (art.40 Cost.) Diritto soggettivo pubblico di libertà (nei confronti dello Stato) Diritto soggettivo del lavoratore nei confronti del datore di lavoro: l’astensione non costituisce un inadempimento contrattuale

3 Diritto di sciopero Diritto individuale ad esercizio collettivo
Titolarità: ciascun singolo lavoratore Presupposti di esercizio: proclamazione da parte di un sindacato (anche attuazione da coalizioni occasionali di lavoratori)

4 Diritto di sciopero Contenuto dello sciopero
Astensione concertata dal lavoro comportamento omissivo forme di non collaborazione (es. sciopero dello straordinario)

5 Diritto di sciopero Finalità Autotutela di un interesse collettivo
Autotutela di un interesse professionale Sciopero economico-professionale Limiti interni: Sciopero politico Sciopero di solidarietà

6 Diritto di sciopero Modalità di esercizio
Liberalizzazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero (Cass. n.711/1980) (prassi sociale) Forme “anomale” di sciopero (inutilizzabilità o non proficuità della prestazione di lavoro) Sciopero a singhiozzo Sciopero a scacchiera Danno ingiusto (teoria della corrispettività dei sacrifici)

7 Diritto di sciopero Effetti
L’astensione non costituisce un inadempimento contrattuale. Nessuna conseguenza disciplinare Perdita della retribuzione (principio di corrispettività)

8 Sciopero nei s.p.e. Modalità di esercizio e limiti esterni
Norme che tutelano posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario o quantomeno paritario, con il diritto di sciopero L. 12 maggio 1990, n. 146 (come modificata dalla l. 11 aprile 2000, n. 83) Disciplina lo sciopero nei servizi pubblici essenziali

9 Sciopero nei s.p.e. (l. n.146/90) Il diritto di sciopero deve esercitarsi nel rispetto di determinati diritti della persona costituzionalmente tutelati (art. 1, comma1) Individuazione in via esemplificativa dei servizi funzionali ai diritti tutelati (art.1, comma2)

10 Sciopero nei s.p.e. (l. n.146/90) Limiti sostanziali
assicurata l’erogazione delle prestazioni indispensabili a garantire l’affermazione dei diritti tutelati (principio del contemperamento) Individuazione ex contrattazione collettiva

11 di 10 giorni, oggetto: durata, modalità di attuazione, motivazioni
Sciopero nei s.p.e. (l. n.146/90) Limiti procedurali Obbligo del preavviso di 10 giorni, oggetto: durata, modalità di attuazione, motivazioni

12 La Commissione di garanzia (l. n.146/90)
Le funzioni Favorire l’accordo tra le parti in conflitto Valutare l’idoneità dell’accordo collettivo a tutelare i diritti della persona Formulare una proposta alle parti Dettare una regolamentazione provvisoria Segnalare in via preventiva eventuali violazioni al dettato legislativo o contrattuale.

13 La Commissione di garanzia
Le funzioni (segue) 6. Il potere sanzionatorio (a garanzia dell’effettività della legge) Sanzioni individuali di carattere disciplinare, conservative, ai sensi dell’art. 7 St. lav.

14 La Commissione di garanzia (l. n.146/90)
Sanzioni collettive nei confronti delle organizzazioni sindacali: Sospensione dai permessi sindacali retribuiti Trattenuta dei contributi sindacali Esclusione da qualunque trattativa sindacale (per almeno 2 mesi)

15 La Commissione di garanzia (l. n.146/90)
Sanzioni amministrative di carattere pecuniario nei confronti dei rappresentanti legali delle amministrazioni o imprese erogatrici del servizio pubblico

16 La precettazione (l. n.146/90)
Presupposto: l’esistenza di un fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati Attivazione: su indicazione della Commissione di garanzia

17 La precettazione (l. n.146/90)
Autorità competente: - Prefetto se il conflitto ha rilievo locale Presidente del Consiglio (o un Ministro da questi delegato) se il conflitto ha rilievo nazionale Oggetto: riconducibilità del conflitto entro le regole fissate dalla legge e dalla contrattazione collettiva


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