LA COSTITUZIONE ITALIANA PRINCIPI FONDAMENTALI Dall’art. 9 all’art. 12
ART. 9 LA REPUBBLICA PROMUOVE LO SVILUPPO DELLA CULTURA E LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA TUTELA IL PAESAGGIO E IL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO DELLA NAZIONE Principio dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica (Primo comma) Secondo la Costituzione, cultura e ricerca scientifica sono essenziali e indispensabili per il progresso civile, sociale ed economico del nostro Paese . Per tutelare il rispetto di questo principio e la realizzazione di questo obiettivo, la Costituzione garantisce inoltre, la libertà d’insegnamento ( art.33 ) e la libertà di espressione ( art.21) Principio della tutela del paesaggio e dell’ambiente ( Secondo comma) Nella definizione di “paesaggio” va identificato il cosiddetto “ambiente visibile”, in cui rientrano a pieno titolo tutti gli aspetti relativi al rapporto tra uomo e natura. Nella definizione di “patrimonio storico e artistico” (in altre parole, i cosiddetti “beni culturali”) vanno identificati tutti quei beni, mobili e immobili, di proprietà pubblica o privata, che rivestono interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, bibliografico. L'osservanza di questa norma costituzionale ha portato all'istituzione del Ministero dei Beni culturali (1974), successivamente Ministero per i Beni e le attività culturali (1988), del Ministero dell'Ambiente (1986) e all’emanazione dei Decreti Legislativi 42 del 2004, noto come Codice dei beni culturali e 152 del 2006, noto come Codice dell’ambiente.
Principio internazionalista Principio del diritto all’asilo politico ART. 10 L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Principio internazionalista Lo Stato italiano dichiara di aderire alle norme di diritto internazionale, cioè a quelle norme frutto della consuetudine praticata dalla maggior parte degli Stati del mondo o scaturenti da accordi fra Stati o prodotte da organismi internazionali come l’Onu Principio del diritto all’asilo politico Questo principio attribuisce ai perseguitati per motivi politici, religiosi e, in genere ideologici, di ottenere rifugio in Italia che, in tal modo, si impegna a difendere e a tutelare le persone che si trovino in queste condizioni. Di conseguenza, l’Italia si impegna a non concedere l’estradizione dello straniero perseguitato in patria per motivi politici.
Art. 11 L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. PRINCIPIO PACIFISTA L’italia si obbliga a non aggredire gli altri popoli e rinuncia alla violenza armata per la risoluzione dei conflitti fra Stati L’Italia proclama di voler aderire a tutte quelle organizzazioni internazionali che abbiano lo scopo della pace e della collaborazione fra i popoli e, a tal fine, dichiara di rinunciare anche a parte del suo potere di Stato sovrano e indipendente, sottoponendosi a quelle leggi che gli organismi internazionali dovessero emanare per la realizzazione della pace nel mondo.
IL CULTO DELLA BANDIERA (giustizia, uguaglianza e fratellanza) Art. 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. IL CULTO DELLA BANDIERA (giustizia, uguaglianza e fratellanza) Dopo la seconda guerra mondiale si diffonde in Italia il significato dei colori quali: Verde dal colore delle divise dei militari, Bianco dal colore della neve sui monti italiani e Rosso dal colore del sangue versato dai caduti per la nostra Patria! Questi significati si riversano per lo più, considerato il clima in cui si viveva in quei tempi, a valorizzare l’unità del Paese, un Paese umiliato e ormai in ginocchio. La bandiera italiana, e con essa l’inno di Mameli, sono il simbolo dell’unità e rappresentano l’orgoglio di essere italiani. Tutti gli italiani si riconoscono sotto questi “simboli”. In questo articolo viene riconosciuta la bandiera italiana come “REALE” simbolo del Paese e i colori stabiliscono e richiamano i diritti dell’uomo quali Giustizia, Uguaglianza e Fratellanza, come vollero Giovanni Battista De Rolandis e Luigi Zamboni che per primi, a Bologna, territorio dello Stato Pontificio, nel1794, in seguito alla rivoluzione francese, vollero rivendicare gli stessi diritti della rivoluzione, sostituendo l’azzurro con il verde. Questi diritti vengono poi riconosciuti di pari livello l’un l’altro dal fatto che sono di eguali dimensioni, significa cioè che tutti i cittadini italiani sono uguali e che non esiste tra loro alcun tipo di diversità, sia in ambito personale quanto in ambito giuridico e che questi diritti hanno lo stesso valore per tutti. Questo articolo è l’unione di tutti gli altri precedenti articoli che contengono i principi fondamentali della Costituzione.