Migranti internazionali coloro che vivono fuori dal paese di cui sono cittadini. 244 milioni, 3,5% della popolazione mondiale, di cui: migranti forzati.

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Transcript della presentazione:

migranti internazionali coloro che vivono fuori dal paese di cui sono cittadini. 244 milioni, 3,5% della popolazione mondiale, di cui: migranti forzati coloro che sono fuggiti da conflitti e da situazioni di violenza generalizzata, da persecuzioni, da violazioni e abusi dei diritti umani nel proprio paese, dal terrorismo, dall’insicurezza alimentare e da disastri naturali. 65milioni, di cui rifugiati coloro che hanno lo status di rifugiato secondo la definizione contenuta nella Conv.di.Ginevra del 1951.22,5 milioni sfollati interni migranti forzati che sono stati costretti a lasciare la propria casa e il proprio villaggio ma rimangono nel proprio paese e non possono essere considerati migranti internazionali in quanto non hanno varcato alcun confine. 40 milioni. Fonte: Dichiarazione di NY approvata dall’Ass.Gen.NU il 19.09.2016 e rapporto del Segr.Gen. NU che l’ha preceduta  

Una dinamica di lungo periodo le odierne migrazioni sono cresciute in modo più veloce della popolazione mondiale e sono in costante e progressivo aumento. Tra il 2015 e il 2000 la popolazione migrante ha subito un incremento del 41%.   Fonte: Dipartimento degli affari economici e sociali delle NU

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani - 1948 “ Dichiarazione Universale dei Diritti Umani - 1948   Preambolo 1° Considerando: il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; art.2 Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

Patto internazionale sui diritti civili e politici-1976 “ Patto internazionale sui diritti civili e politici-1976 Art.2 “Ciascuno degli Stati Parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza,il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione”.

PRINCIPALI DIRITTI CIVILI CONTEMPLATI NEL PATTO alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona; a non essere tenuto in condizioni di servitù; a non essere sottoposto a trattamenti inumani, crudeli o degradanti; a non subire detenzioni arbitrarie e in caso di detenzione il diritto a ricorrere a un tribunale; ad un ricorso effettivo in caso di violazione dei propri diritti; a lasciare qualsiasi paese incluso il proprio; al riconoscimento della personalità giuridica; alla libertà di pensiero, coscienza e religione, la libertà`di opinione, di espressione, e di associazione; al rispetto della vita privata, la tutela della famiglia e dell’unità familiare; dei figli ad un nome, ad essere registrati al momento della nascita e ad avere una cittadinanza; al preminente interesse del minore in tutte le decisioni giudiziarie e amministrative che riguardano il minore;

Patto internazionale sui diritti civili e politici-1976 Art. 26 Divieto generale di discriminazione Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione. 

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali-1976 Articolo 2. 1. 2. 3. I paesi in via di sviluppo, tenuto il debito conto dei diritti dell'uomo e delle rispettive economie nazionali, possono determinare in quale misura essi garantiranno a individui non aventi la loro cittadinanza i diritti economici riconosciuti nel presente Patto.  

PRINCIPALI DIRITTI ECONOMICI E SOCIALI CONTEMPLATI NEL PATTO al lavoro e ad una retribuzione equa e uguale per uguale lavoro; a costituire sindacati; alla sicurezza sociale comprese le assicurazioni sociali; ad un livello di vita adeguato inclusi l’alimentazione, il vestiario e l’alloggio; al diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame all’istruzione primaria obbligatoria alla salute attuata attraverso la creazione di condizioni che assicurino a tutti servizi medici e assistenza medica in caso di malattia

Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati. 1951   Articolo 1, A, 2 (Colui) che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese, di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese: oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra. 

Convenzione che regola gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa -1969   Il termine "rifugiato" si applica ugualmente ad ogni persona che, a causa di aggressione esterna, occupazione, dominio straniero o gravi turbamenti dell'ordine pubblico in tutto o in una parte del Paese di origine o di cittadinanza, è obbligata ad abbandonare la propria residenza abituale per cercare rifugio in un altro luogo fuori del Paese di origine o di cittadinanza.

DICHIARAZIONE DI CARTAGENA SUI RIFUGIATI -1984. (Centro America)   Obiettivi 3. Riaffermare che, data l'esperienza acquisita in seguito all'afflusso in massa di rifugiati nella regione centro-americana, diventa necessario prevedere l'estensione del concetto di rifugiato... alle persone fuggite dal loro paese perché la loro vita, la loro sicurezza e la loro libertà erano minacciate da una violenza generalizzata, un'aggressione straniera, conflitti interni, una violazione massiccia dei diritti dell'uomo o altre circostanze che abbiano gravemente turbato l'ordine pubblico;

Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati. 1951   Articolo 33 Divieto di respingimento 1. Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere (refouler) - in nessun modo - un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche.

Divieto generale di respingimento Gli stati non possono trasferire o respingere un individuo in un paese dove correrebbe il rischio di persecuzione o di grave violazione dei diritti umani, o dove risulterebbe esposto al pericolo di un’ulteriore espulsione verso paesi terzi, nei quali correrebbe il rischio di subirle (respingimento indiretto). Convenzione di Ginevra art.33; Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, art.3, Interpretato par ricochet, ossia di riflesso, dalla Corte Europea dei Diritti Umani; Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti art.3;  

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - 1950   Articolo 3 - Proibizione della tortura (e divieto di respingimento) Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti. La Corte Europea dei diritti umani afferma che il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti impone agli Stati non solo di astenersi dal porre direttamente in essere tali condotte, ma anche di non allontanare lo straniero verso paesi dove rischierebbe di subirle, o dove risulterebbe esposto al pericolo di un’ulteriore espulsione verso paesi terzi, nei quali correrebbe il rischio di subirle. Protezione par ricochet, ossia di riflesso.