Profili giuridici delle nuove tecnologie didattiche:

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Profili giuridici delle nuove tecnologie didattiche: e-learning e diritto d'autore Elisa Contu Università Ca’ Foscari di Venezia elisa.contu@unive.it

E-learning Mooc’s Corsi blended Insegnamenti curriculari online https://www.commlabindia.com/resources/hub/elearning-delivery.php

E-learning e diritto d’autore Titolarità dell’opera didattica Riutilizzabilità di materiali coperti dal diritto d’autore

Titolarità dei prodotti della didattica Assenza di una disciplina generale di attribuzione dei diritti Libertà di insegnamento: la realizzazione della lezione e l’ideazione del corso, sebbene debbano rispondere a delle linee guida generali, presuppongono l’apporto creativo del docente. Art. 6 l. aut.: Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale

Titolarità dei prodotti della didattica online Pluralità di soggetti coinvolti/differenti apporti creativi: la realizzazione del corso in modalità online, dall’ideazione, all’elaborazione, alla produzione tecnica e alla pubblicazione online, implica la cooperazione di più soggetti e quindi la necessità di considerare la possibilità degli stessi di vantare diritti. Opera collettiva multimediale

Università Docente Ditta appaltatrice ruolo manageriale attività creativa Ditta appaltatrice realizzazione multimediale Regolamenti Contratti

Eccezioni al diritto d’autore per scopi di ricerca e didattica Tutela del diritto di proprietà intellettuale Ampia diffusione della conoscenza Insegnamento libero e di qualità http://alejosanfeliu.com

Art. 5(3) Direttiva 2001/29/CE 3. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti: a)  allorché́ l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, semprechè, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito; Art. 70 c. 1 l. n. 633/1941 Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

Three step test Art. 5(5) Direttiva 2001/29/CE Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare. Art. 71-nonies l. n. 633/1941 Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, ne arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari

Art. 70 c. 1-bis l. n. 633/1941 E' consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma.

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d’autore nel mercato unico digitale 2016/0280 (COD) Articolo 4 Utilizzo di opere e altro materiale in attività didattiche digitali e transfrontaliere Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all’articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire l’utilizzo digitale di opere e altro materiale esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché l'utilizzo: (a)  avvenga nei locali di un istituto di istruzione o tramite una rete elettronica sicura accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto; (b)  sia accompagnato dall’indicazione della fonte, compreso il nome dell’autore, tranne quando ciò̀ risulti impossibile.

Grazie elisa.contu@unive.it