FONTI DEL DIRITTO.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
FONTI DEL DIRITTO classe 3^GE
Advertisements

FONTI DEL DIRITTO.
FONTI DEL DIRITTO.
FONTI DEL DIRITTO.
Le fonti del diritto.
FONTI DEL DIRITTO.
FONTI DEL DIRITTO.
L’insieme delle norme giuridiche si chiama ordinamento giuridico
Quali sono le origini del diritto?
FONTI DEL DIRITTO.
Abbiamo cinque fasi: 1. INIZIATIVA – il progetto di legge viene presentato al Parlamento 2. DISCUSSIONE E APPROVAZIONE – il progetto di legge viene discusso.
Il sistema delle fonti e la disciplina del turismo
La formazione delle leggi
LA COSTITUZIONE ITALIANA LA PRIMA PAGINA L’ULTIMA PAGINA E LE FIRME.
Diritto pubblico 2° Lezione.
Le fonti “secondarie” I regolamenti del potere esecutivo
Lo Stato e i suoi organi Democrazia e sovranità Il diritto di voto
Le fonti delle autonomie
FONTI DEL TURISMO.
IL PARLAMENTO ITALIANO
FONTI DEL TURISMO.
CORSO PREPARAZIONE CONCORSI PUBBLICI EGAS FVG
Le Fonti del diritto pubblico italiano
Istituzioni di Diritto Pubblico Prof. F. S. Marini
Fonti 1. di produzione: atti e fatti capaci di creare norme giuridiche in ottemperanza all’ordinamento giuridico 2. di cognizione:(documenti)
CORSO PREPARAZIONE concorso PUBBLICo miNiStero giuStiZia
EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE
EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE DELLO STATO
IL DIRITTO E LE NORME GIURIDICHE
FONTE DISPOSIZIONE NORMA
Gli atti aventi forza di legge
FONTI DEL DIRITTO.
FONTI DEL DIRITTO.
Le fonti del diritto I diversi atti normativi
FONTI DEL DIRITTO Le fonti del diritto sono gli atti o i fatti considerati dall’ordinamento idonei a creare, modificare o estinguere le norme giuridiche.
Fonti 1. di produzione: atti e fatti capaci di creare norme giuridiche in ottemperanza all’ordinamento giuridico 2. di cognizione: documenti, pubblicazioni.
LE NORME GIURIDICHE E IL DIRITTO
IL PARLAMENTO RUOLO E FUNZIONI ARTT. 70 E SS DELLA COSTITUZIONE.
IL GOVERNO COMPOSIZIONE RUOLO E FUNZIONI. COMPOSIZIONE E’ un organo COMPLESSO in quanto è formato da più organi:  Presidente del Consiglio Presidente.
Decreto - legge Art. 77 Cost.
LE RIFORME ISTITUZIONALI
CORSO PREPARAZIONE CONCORSI PUBBLICI comune trieste
Le Fonti del diritto pubblico italiano
Delegazione legislativa
prof.ssa Carli Moretti Donatella
IL PARLAMENTO ITALIANO
Lo Stato e i suoi organi Democrazia e sovranità Il diritto di voto
La struttura ricorsiva dell’ordinamento giuridico e sua «originarietà»
A cura di Cristina Scardanzan
Le Fonti del diritto Principi generali.
LE NORME GIURIDICHE E IL DIRITTO
Delegazione legislativa
IL GOVERNO.
Legge formale, fonti primarie, legge costituzionale, legge ordinaria
Le Fonti del diritto Principi generali.
FONTI DEL DIRITTO.
IL GOVERNO.
Le immunità parlamentari L’organizzazione delle Camere L’iter legislativo La composizione e la formazione del Governo La responsabilità del Presidente.
La condizione di parlamentare
alla ricerca dei fondamenti costituzionali:
Istituzioni di Diritto Pubblico Prof. F. S. Marini
Il Governo è l'organo costituzionale formato da:
Le fonti del diritto.
FONTI DEL DIRITTO.
LA COSTITUZIONE ITALIANA
Le fonti delle autonomie
ORDINAMENTO GIURIDICO
Le Fonti del diritto pubblico italiano
La formazione delle leggi
Transcript della presentazione:

FONTI DEL DIRITTO

Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche

TIPI Le fonti di produzione producono il diritto oggettivo, fanno nascere nuove norme giuridiche Le Fonti di cognizione sono documenti o fatti attraverso i quali è data notizia delle fonti di produzione del diritto

Fonti di produzione si distinguono in: Fonti-atto: Documenti scritti Fonti-fatto: Fatti, comportamenti (es. consuetudine)‏

Fonti di produzione si distinguono in: FONTI INTERNE Emanate dagli organi dello Stato Italiano FONTI ESTERNE Emanate da organi esterni allo Stato, dall’Unione Europea

CARATTERISTICA FONDAMENTALE DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI MODERNI È LA PLURALITÁ DELLE FONTI

Per orientarsi esiste un PRINCIPIO GERARCHICO Le fonti di grado superiore non possono essere modificate da quelle di grado inferiore Le fonti di grado inferiore devono rispettare quanto stabilito dalle fonti di grado superiore Tra le fonti di pari grado prevale la fonte più recente nel tempo

LA SCALA GERARCHICA Costituzione, leggi costituzionali 2. Regolamenti dell’Unione Europea 3. Leggi ordinarie, leggi regionali, decreti legge, decreti legislativi 4. Regolamenti del Governo 5. Consuetudini/Usi

LE SINGOLE FONTI DI PRODUZIONE

LA COSTITUZIONE ITALIANA E’ la legge fondamentale dello Stato Entrata in vigore il 1 gennaio 1948 Emanata dall’Assemblea Costituente Può essere cambiata solo con le leggi costituzionali

Struttura della Costituzione E’ composta da 139 articoli Divisa in tre parti: Artt.1-12 Principi fondamentali Artt. 12-54 parte prima: diritti e doveri dei cittadini Artt. 55-139 parte seconda: ordinamento della Repubblica

LE LEGGI COSTITUZIONALI Emanate dal Parlamento Possono modificare o integrare il testo della Costituzione Richiedono un procedimento lungo e complesso (art.138 cost.)‏

REGOLAMENTI COMUNITARI Emanati dal Consiglio dei ministri dell’Unione Europea Sono obbligatori in tutti gli Stati dell’Unione Europea (25 Stati)‏ Se c’è contrasto tra con una fonte interna di grado inferiore il giudice deve applicare il regolamento dell’U.E.

LEGGI ORDINARIE Emanate dal Parlamento Possono riguardare solo le materie indicate nella Costituzione Procedimento per l’approvazione: “iter legis”

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE Fase Iniziativa Discussione e Approvazione Promulgazione Pubblicazione Entrata in vigore

1. FASE DELL’INIZIATIVA Il progetto di legge viene presentato ad una delle due camere del Parlamento Possono presentarla: Il Governo Ogni singolo parlamentare Popolo (raccogliendo 50.000 firme)‏ Consigli Regionali C.N.E.L.

2. Fase della DISCUSSIONE E APPROVAZIONE Il progetto viene discusso e approvato identico in ciascuna Camera del Parlamento, separatamente

3. PROMULGAZIONE Il testo viene firmato dal Presidente della Repubblica Attesta che la procedura legislativa si è compiuta in modo corretto

La legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 4. PUBBLICAZIONE La legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

5. ENTRATA IN VIGORE La legge entra in vigore, diventa obbligatoria per tutti, dopo 15 giorni dalla pubblicazione 15 giorni (vacatio legis) perché tutti possano venire a conoscenza della nuova disposizione

LEGGI REGIONALI Emanate dal Consiglio Regionale Possono riguardare tutte le materie tranne quelle riservate al Parlamento Valgono solo sul territorio della Regione

GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE DECRETI LEGGE DECRETI LEGISLATIVI

DECRETO LEGGE Emanato dal Governo Può essere emanato solo nei «casi straordinari di necessità e di urgenza» Viene pubblicato su Gazzetta ufficiale Entra in vigore immediatamente Entro 60 giorni deve essere convertito, trasformato in legge dal Parlamento Se non viene convertito perde efficacia fin dall’inizio ed è come se non fosse mai esistito

DECRETO LEGISLATIVO Emanato dal Governo Il procedimento si articola in due fasi nettamente distinte: a) emanazione di una legge-delega da parte delle due Camere del Parlamento b) emanazione del decreto legislativo da parte del Governo

a) Legge- delega Il Parlamento emana una legge delega La legge delega indica: – oggetto – principi e criteri direttivi – tempi del futuro decreto legislativo

b)Decreto legislativo del Governo Sulla base della legge delega il Governo emana il decreto Il decreto poi viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale

REGOLAMENTI del Governo Regolamenti di esecuzione Norme che assicurano l’operatività della legge Regolamenti indipendenti Sono adottati nelle materie ancora non disciplinate da leggi

CONSUETUDINE Fonte non scritta Perché nasca una norma giuridica da una consuetudine occorre: Un comportamento generale e costante dei cittadini (elemento materiale)‏ E il convincimento che si tratti di un comportamento obbligatorio (elemento psicologico)‏

COME SI INDIVIDUANO LE FONTI Le fonti vengono abbreviate con delle sigle: Cost.= Costituzione L.cost = legge costituzionale Reg. com.= regolamento comunitario L.= legge ordinaria L.reg.= legge regionale D.l.= decreto legge D.lgs.= decreto legislativo D.p.r.= regolamento

Struttura di una fonte Il testo di una legge è diviso in ARTICOLI. Ogni Articolo è composto da COMMI che corrispondono ai capoversi di cui è composto un articolo.