violazione del “divieto di compenso di partite” (c. c. art 2423-ter n
Acquisizione di materie prime In data 01.11.2011 la società GAMMA acquista materie prime dal fornitore DELTA per € 1.000 + IVA 22%, accordandosi per il pagamento nel futuro esercizio 2012 e rilevando correttamente la seguente scrittura contabile 01.11 Diversi a Debiti vs fornitore DELTA 1.220 Materie prime c/acquisti 1.000 IVA 22% 220
Titoli in portafoglio Al tempo stesso, GAMMA detiene in portafoglio titoli emessi da BETA. Relativamente a tali titoli, il giorno 01.12.2011 maturano cedole attive a favore di GAMMA per € 700. In tale data, in relazione all’avvenuta maturazione delle cedole, sul libro giornale di GAMMA si riporta la seguente scrittura contabile 01.12 Crediti vs DELTA a Interessi attivi 700
Compensazione di partite In pari data viene altresì riportata la seguente scrittura contabile dd Diversi 700 Debiti vs fornitore DELTA Interessi attivi Crediti vs DELTA Materie prime c/acquisti in sede di controllo legale dei conti i sindaci di GAMMA rilevano che il responsabile amministrativo – operando in tal modo – ha palesemente violato un principio fondamentale dell’Accounting, il cui rispetto è anche previsto come obbligatorio dal c.c. all’art 2423-ter Per l’accounting è stato violato il principio di autonomia semantica dei valori e per il c.c. è stato violato l'art- 2423 ultimo cpv: divieto di compenso di partite. Nella scrittura contestata dai sindaci sono stati compensati interessi attivi e materie prime c/acquisti, due valori reddituali che esprimono accadimenti ben differenti e che vanno rappresentati in conti monofase, il cui saldo deve pertanto distintamente figurare nel conto economico al fine di descrivere correttamente la genesi del reddito d’esercizio