IL TURISMO NELLA COSTITUZIONE

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Transcript della presentazione:

IL TURISMO NELLA COSTITUZIONE A quali principi costituzionali si può ricondurre il fenomeno turistico?

IL TURISMO NELLA COSTITUZIONE Il turismo non trova espressa disciplina nella Costituzione, ma si collega indirettamente a interessi, beni, attività riconosciuti in diversi articoli costituzionali.

Diversi interessi coinvolti ART.9 riconosce allo Stato il compito di tutelare il paesaggio e del patrimonio storico/artistico della nazione che sono le principali destinazioni turistiche italiane. ART.16 riconosce la libertà di soggiornare e circolare in Italia e all’estero coinvolgendo indirettamente anche la prospettiva di chi “fa il turista”

LA COSTITUZIONE ART.32riconosce il diritto alla salute e oggi indubbiamente il turismo si può collegare al concetto di salute, contribuendo al benessere psico-fisico della persona. ART.41 riconosce la libertà d’iniziativa economica dell’imprenditore e il turismo consiste nell’esercizio di una tipica attività economica.

Interessi contrapposti Le diverse prospettive attraverso le quali può essere guardato il turismo mettono quindi in evidenza che possono essere coinvolti interessi diversi, che possono essere addirittura contrastanti tra loro o difficilmente conciliabili. Ad es. l’interesse degli operatori turistici alla costruzione di nuovi alberghi può essere in contrasto con la necessità di tutelare delle località di particolare pregio paesaggistico.

La Corte Cost. in varie sentenze ha riconosciuto nella tutela dei beni culturali e ambientali un valore fondamentale e prevalente, rispetto al quale gli altri valori incontrano dei limiti. Lo stesso cod. del turismo (d.lgs. 79/2011) afferma che la realizzazione di iniziative turistiche …va effettuata nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione e del codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. 42/2004) Purtroppo però la prassi diffusa sul territorio è ben distante da queste affermazioni di principio.

Art. 117 cost. dopo la revisione costituzionale Prima della riforma della Costituzione del 2001 (l. cost. n.3/2001) l’art. 117 cost. indicava il “Turismo ed industria alberghiera” tra le materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni: lo Stato stabiliva i principi fondamentali e le Regioni stabilivano la disciplina di dettaglio

Art. 117 cost. dopo la revisione costituzionale Oggi l’art. 117 cost. elenca le materie in cui lo Stato ha potestà legislativa esclusiva; elenca le materie in cui lo Stato ha potestà legislativa concorrente con le Regioni; infine conclude specificando che le Regioni hanno potestà legislativa residuale in tutte le altre materie non elencate.

IL TURISMO DOPO LA L.COST. N.3/2001 Oggi il turismo non è menzionato esplicitamente né tra le materie di competenza esclusiva dello Stato né tra quelle di competenza concorrente tra Stato e Regione. Il turismo quindi è una materia residuale di competenza delle Regioni. Le Regioni però continuano ad incontrare dei LIMITI nell’emanare le leggi regionali in materia di turismo.

Limiti alla competenza regionale Alcuni limiti derivano dalle materie che appartengono alla competenza esclusiva dello Stato che si intrecciano con il turismo: Il diritto privato e la disciplina dei contratti. La tutela dell’ambiente e dei beni culturali La tutela della concorrenza I rapporti internazionali e con l’UE La disciplina dell’immigrazione I rapporti con le confessioni religiose

Limiti alla competenza regionale Altri limiti derivano dalle materie che appartengono alla competenza concorrente tra Stato e Regioni che si intrecciano con il turismo: la disciplina delle professioni il governo del territorio il settore dell’organizzazione delle attività̀ sportive di base.

LIMITI ECCEZIONALI ALLA COMPETENZA REGIONALE Infine più volte poi la Corte Costituzionale ha ammesso l’intervento delle leggi statali in materia di turismo SE particolari esigenze di politica economica richiedono un’azione uniforme sul territorio nazionale. Tale intervento deve essere però giustificato dall’interesse pubblico, proporzionato e attuato con un’intesa con le Regioni.