Risarcimento danni in seguito al furto in albergo

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Transcript della presentazione:

Risarcimento danni in seguito al furto in albergo Giudice di pace Caterina Cuccurese, Tribunale di Napoli Sez II, 10/01/2009 Stefania Bernasconi Beatrice Comini Valentina Meazza Cdl Scienze del turismo e comunità locale, A.A. 2016-2017 Diritto del turismo

La massima Il “contratto di albergo” non può in se considerarsi un contratto tipico, non trovando alcuna specifica regolamentazione nel c.c. (il quale agli art. 1783 e 1785 disciplina solo il deposito delle cose portate in albergo o consegnate all’albergatore) , nè nella legislazione speciale. Esso è invece un contratto atipico o al più misto, con cui l’albergatore si obbliga a prestazioni, molteplici ed eterogenee, che vanno dalla locazione all’alloggio, alla fornitura di servizi, al deposito , senza che la preminenza riconoscibile alla locazione dell’alloggio , possa valere, sotto il profilo causale , a far assumere alle altre prestazioni carattere meramente accessorio(Cass. 28 novembre 1994, n: ° 10158; Cass. 24 luglio 2000, n. 9662). Orbene in ordine alla responsabilità per le cose portate in albergo (art. 1783 c.c.) il cliente , che non ha l’obbligo di affidare le stesse all’albergatore (Cass. n. 1684-1994) , in caso di sottrazione delle stesse, ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno.

I soggetti CLIENTE STRUTTURA ALBERGHIERA Chiama in causa Attrice: signora P.A. Convenuto: A…90 srl Fondiaria SAI ASS.NI Spa CLIENTE STRUTTURA ALBERGHIERA Chiama in causa SOCIETA’ ASSICURATIVA

Il fatto Signora P.A. Subisce il furto della borsa Durante il soggiorno nell’hotel A..90 srl

Il fatto: 05/02/2006 Consuma colazione in albergo Verso le 8.15 furto della borsa Mancato pagamento del soggiorno Denuncia tempestiva presso i carabinieri di Ostia Chiede il rigetto della domanda di risarcimento Richiede il pagamento del soggiorno alla cliente Ottiene la chiamata in causa della società assicurativa Chiede il rigetto della domanda dell’albergo

La sentenza: 10/01/2009 Signora P.A. chiede risarcimento per 2.580€ Il giudice di pace accoglie la richiesta, ma per una somma pari a 1.400€ La responsabilità esclusiva del furto ricade sulla struttura alberghiera Il pagamento del risarcimento, oltre alle spese processuali, è a carico della società assicurativa Signora P.A. è tenuta a pagare il soggiorno, per una cifra pari a 210€

Motivazioni 1/3 La domanda di risarcimento della signora P.A. è stata accolta in quanto non è imputabile a lei la responsabilità per negligenza delle cose in custodia. Il cliente non ha l’obbligo di affidare le proprie cose all’albergatore e in caso di sottrazione ha diritto ad ottenere il risarcimento (Cass. N.1684-1994). Ha denunciato tempestivamente il furto. Si trovava a poca distanza dal luogo del furto.

Motivazioni 2/3 Il contratto d’albergo è un contratto atipico che prevede molteplici prestazioni tra cui la custodia dei beni portati in albergo dal cliente e non necessariamente consegnati. Perciò il giudice ha ritenuto responsabile limitatamente l’albergatore secondo l’art. 1783 C.C.

Motivazioni 3/3 La società assicurativa è tenuta a pagare il risarcimento in quanto nel contratto assicurativo, stipulato tra albergo e società, era prevista la garanzia e la copertura del rischio di furto e rapina per le cose consegnate e NON all’albergatore. Perciò la richiesta di rigetto viene rifiutata.

Normative applicabili Art. 1783 C.C. “responsabilità per le cose portate in albergo” Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Sono considerate cose portate in albergo: 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio; 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio; 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio. La responsabilità di cui al presente articolo e' limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Art 1785 C.C. “limiti di responsabilità” L'albergatore non e' responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti: 1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita; 2) a forza maggiore; 3) alla natura della cosa.