Centralità dei diritti
Centralità dei diritti Governo e potere come fini Stato autoritario Diritti fondamen. come mezzi Diritti fondamen. come mezzi Stato liberal-democratico Governo e potere come fini
Di fronte all’onnipotenza dello Stato totalitario [...] la Costituzione ha costruito un ordinamento legato ad un sistema di valori che pone il singolo uomo, nella sua dignità, al centro di tutte le sue norme [...] a fondamento di questa concezione è l’idea che l’uomo nell’ordine della creazione, possiede un valore proprio ed autonomo che esige costantemente il rispetto incondizionato della vita di ogni singolo, anche della vita di colui che può sembrare socialmente senza valore [...]”. (Corte Cost. tedesca, 1975)
“LE FONDAMENTALI FORZE CHE DANNO MOTO E FINALITA’ ALLA STORIA NON SONO QUELLE CONSTATABILI E VISIBILI DELLA SUPERFICIE, SONO QUELLE INVISIBILI DEL PROFONDO: FORZE INVISIBILI ANALOGHE ALLE CORRENTI CHE MUOVONO GLI ABISSI DEGLI OCEANI” (G. La Pira, 1976)
LA MODERNA DOTTRINA DEI DIRITTI UMANI “La teoria dei diritti umani si fonda proprio sulla considerazione del fatto che l’uomo, diversamente dagli animali e dalle cose, non può essere sottomesso al dominio di nessuno” innati inalienabili indisponibili universali imprescrittibili inviolabili irrinunciabili intangibili pre /sovra - statali meta-positivi
2) la crisi del diritto (POSITIVO) XIX secolo Identifica il diritto con lo “ius in civitate positum” ossia con il complesso di norme poste dal legislatore ed applicate effettivamente nello Stato anche attraverso la predisposizione di strumenti (sanzioni) cui si può ricorrere affinché il precetto sia rispettato (coattività, coercibilità). SE UNA NORMA NON E’ “POSITIVIZZATA” NON HA VALORE GIURIDICO
Il P. manifesta un’istanza di GIUSTIZIA intesa come CERTEZZA: valore della legalità ancorato alla norma scritta garantisce contro l’arbitrio perché impedisce che le persone siano trattate in modo diverso UGUAGLIANZA FORMALE “La certezza è la specifica eticità del diritto” (Lopez de Onate) IL LEGAME TRA GIUSTIZIA E LEGGE E’ STABILITO NON SUL CONTENUTO, MA SULLA FORMA: “LA LEGGE E’ UGUALE PER TUTTI”
“Le norme giuridiche non sono valide in forza del loro contenuto. Non vi è nessun comportamento umano che, come tale, in forza del suo contenuto, non possa diventare contenuto di una norma giuridica. Una norma vale come norma giuridica, sempre e soltanto perché si è presentata in un modo particolarmente stabilito, è stata prodotta secondo una regola del tutto determinata, è stata posta secondo un metodo specifico. Il diritto vale soltanto come diritto positivo, cioè come diritto posto“ (Hans Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del diritto, 1934, cap. V, § 28)
“LA RICONDUZIONE DEL DIRITTO AD UNA SUPERIORE VOLONTÀ NORMATIVO- COERCITIVA, LO RENDE, IN FATTO E IN PRINCIPIO, UN EPIFENOMENO DELLA FORZA … DELLA VIOLENZA ORGANIZZATA” (S. COTTA)