Istituzioni di Diritto Romano III cattedra Prof. Francesca Reduzzi

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Istituzioni di Diritto Romano III cattedra Prof. Francesca Reduzzi (lettere D-E-F) A/A 2014/15 Prof. Francesca Reduzzi

Gai 3.88: Nunc transeamus ad obligationes, quarum summa divisio in duas species diducitur: omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto. Ed ora passiamo alle obbligazioni, delle quali la più importante suddivisione si fa in due specie: infatto ogni obbligazione nasce o da contratto o da delitto.

Gai 3. 89: Et prius videamus de his, quae ex contractu nascuntur Gai 3.89: Et prius videamus de his, quae ex contractu nascuntur. Harum autem quattuor genera sunt: aut enim re contrahitur obligatio aut verbis aut litteris aut consensu. E prima vediamo queste che nascono da contratto. Ve ne sono di quattro generi: l’obbligazione si contrae o con la dazione della cosa o con le parole (pronuncia di parole solenni), o con la scritturazione o con il consenso.

Gai 3.90: Re contrahitur obligatio velut mutui datione; mutui autem datio proprie in his fere rebus contingit, quae res pondere, numero, mensura constant, qualis est pecunia numerata, vinum, oleum, frumentum, aes, argentum, aurum; quas res aut numerando aut metiendo aut pendendo in hoc damus, ut accipientium fiant et quandoque nobis non eaedem, sed aliae eiusdem naturae reddantur. Unde etiam mutuum appellatum est, quia quod ita tibi a me datum est, ex meo tuum fit. L’obbligazione “re” si contrae come con la dazione a mutuo; la dazione a mutuo consiste propriamente nelle cose che consistono in un peso, un numero o una misura, come è la moneta, il vino, l’olio, il grano, il bronzo, l’argento, l’oro; quando diamo queste cose contando, misurando o pesando, lo scopo è di farle diventare dell’accipiente, e che ci siano restituite non le stesse, ma altre della medesima natura. Quindi si chiama mutuo, perché quel che è stato dato a te da me, da mio diventa tuo.

Gai 3.91. Is quoque, qui non debitum accepit ab eo, qui per errorem solvit, re obligatur; nam proinde ei condici potest SI PARET EVM DARE OPORTERE, ac si mutuum accepisset. Anche colui che ha ricevuto l’indebito da quello che per errore ha pagato, è obbligato re; infatti si può esercitare contro di lui la condictio “Se risulta che egli debba dare…”, come se avesse ricevuto a mutuo.

OBLIGATIONES RE CONTRACTAE Mutuo, deposito, comodato, pegno (fiducia) Mutuo Contratto reale, unilaterale, a titolo gratuito Pecunia traiecticia

Pegno (reale, bilaterale imperfetto) Fiducia : mancipatio o in iure cessio cum amico - cum creditore

Condictio certae creditae pecuniae (o certae rei): TUTELA DEL MUTUANTE Si paret Numerium Negidium Aulo Agerio sestertium decem milia dare oportere (o: tritici Africi optimi centum modios dare oportere), iudex, Numerium Negidium Aulo Agerio sestertium decem milia (oppure: quanti ea res tantae pecuniae) condemnato; si non paret absolvito. Se risulta che Numero Negidio deve dare ad Aulo Agerio 10.000 sesterzi (oppure 100 modii di ottimo grano d’Africa), giudice condanna Numerio Negidio (a dare) ad Aulo Agerio 10.000 sesterzi (oppure: quanto è il valore della cosa, tanto denaro); se non risulta, assolvilo.

Gai Inst. IV, 45-47: 45. Sed eas quidem formulas, in quibus de iure quaeritur, in ius conceptas vocamus, quales sunt, quibus intendimus nostrum esse aliquid ex iure Quiritium aut nobis dari oportere aut pro fure damnum decidi oportere; sunt et aliae, in quibus iuris civilis intentio est. 45.Le formule in cui si tratta di un diritto le nominiamo concepite in diritto: come quelle con cui pretendiamo “che qualcosa sia nostro per diritto dei Quiriti” oppure “che ci debba essere dato” oppure “che debba essere risarcito il danno causato dal furto”; ce ne sono altre ancora, in cui la pretesa è di diritto civile.

Gai Inst. IV, 45-47: 46. Ceteras vero in factum conceptas vocamus, id est in quibus talis intentio concepta est, sed initio formulae nominato eo quod factum est adiciuntur ea verba, per quae iudici damnandi absolvendive potestas datur (...) et denique innumerabiles eius modi aliae formulae in albo proponuntur. 47. Sed ex quibusdam causis praetor et in ius et in factum conceptas formulas proponit, veluti depositi et commodati. 46. Nominiamo invece concepite in fatto le rimanenti, cioè quelle in cui non è formulata alcuna pretesa come sopra, ma, richiamato all’inizio della formula il fatto si aggiungono le parole con cui si concede al giudice la facoltà di condannare o assolvere (...) Sono del resto proposte innumerevoli formule del genere nell’editto del pretore. 47. In taluni casi il pretore propone sia formule concepite in diritto che in fatto: come per il deposito e per il comodato.

(ACTIO DEPOSITI IN IUS) Gai IV 47. Illa enim formula, quae ita concepta est C. Aquilius iudex esto. Quod A. Agerius apud N. Negidium mensam argenteam deposuit, qua de re agitur, quidquid ob eam rem N. Negidium A. Agerio dare facere oportet ex fide bona, eius C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio condemnato; si non paret absolvito, in ius concepta est. 47. E’concepita in diritto la formula così strutturata: Sia giudice Caio Aquilio. Poiché Aulo Agerio ha depositato presso Numerio Negidio un vassoio d’argento – materia del contendere – con riguardo a tutto ciò che, per tale causa, Numerio Negidio deve dare o fare in favore di A.A. secondo buona fede, il giudice C. Aquilio condanni N.N. nei confronti di A.A.; se non risulta lo assolva.

(Actio depositi IN FACTUM) Gai IV 47. At illa formula, quae ita concepta iudex esto. Si paret Am Am apud NmNm mensam argenteam deposuisse eamque dolo malo N.iN.i A.oA.o redditam non esse, quanti ea res erit, tantam pecuniam, iudex, N.m Negidium Aulo Agerio condemnato. Si non paret absolvito, in factum concepta est. Invece la formula così concepita è in fatto: Se risulta che Aulo Agerio ha depositato un vassoio d’argento presso Numerio Negidio e che questo non è stato restituito ad Aulo Agerio con dolo malevolo di Numerio Negidio, quanto sarà il valore della cosa, a tale somma condanni il giudice Numerio Negidio nei confronti di Aulo Agerio, se non risulta, lo assolva.

Actio depositi de peculio et de in rem verso C. Aquilius iudex esto. Quod A. Agerius apud Stichum servum, qui in N. Negidii potestate est, mensam argenteam deposuit, qua de re agitur, quidquid ob eam rem Stichum servum si liber esset ex iure Quiritium A. Agerio dare facere oporteret ex fide bona, eius C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio dumtaxat de peculio et si quid dolo malo N. Negidii factum est quo minus peculii esset vel si quid in rem N. Negidii inde versum est condemnato, si non paret absolvito. Sia giudice C.A. Poiché A.A. ha depositato un vassoio d’argento presso lo schiavo Stico, che è nella potestà di N.N. – materia del contendere – con riguardo a tutto ciò che, per tale causa, lo schiavo Stico, se fosse liber in base al diritto dei Quiriti, dovrebbe dare o fare a favore di A.A. secondo buona fede, il giudice C.A. condanni N.N. nei confronti di A.A., nei limiti del peculio, ivi incluso quanto per dolo di N.N. è stato eventualmente fatto sì che non si trovasse nel peculio oppure nei limiti di quanto da ciò sia stato eventualmente rivolto a profitto di N.N., se non risulta lo assolva.

Pignus (pegno) D.13.7.1pr. (Ulpiano, commentari a Sabino,40): Pignus contrahitur non sola traditione, sed etiam nuda conventione, etsi non traditum est. Il pegno si contrae non solo con la consegna, ma anche con semplice accordo, e pure se non è stato ancora consegnato. Ipoteca D.13.7.9.2 (Ulpiano, commentari all’editto,28): Proprie pignus dicimus, quod ad creditorem transit, hypothecam, cum non transit nec possessio ad creditorem. Definiamo propriamente pegno, ciò che viene trasmesso al creditore, mentre parliamo di ipoteca, quando non passa al creditore il possesso della cosa.