Istituzioni di Diritto Romano IV cattedra Prof. Francesca Reduzzi

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Istituzioni di Diritto Romano IV cattedra Prof. Francesca Reduzzi (lettere D-E-F) A/A 2012/13 Prof. Francesca Reduzzi

GUARINO, Diritto privato romano, XIIa edizione, Corso di Istituzioni di diritto romano LIBRO CONSIGLIATO: GUARINO, Diritto privato romano, XIIa edizione, Napoli, Editore Jovene, 2001

D. 44.7.51 (Celsus 3 Digestorum) Nihil aliud est actio quam ius quod sibi debeatur, iudicio persequendi. D. 44.7.51 (dal terzo libro dell’opera Digesti del giurista Celso) L’azione non è altro che il diritto di un soggetto di perseguire con un giudizio (in un processo) ciò che gli è dovuto.

Gai 4.11. Actiones, quas in usu veteres habuerunt, legis actiones appellabantur vel ideo, quod legibus proditae erant, quippe tunc edicta praetoris, quibus conplures actiones introductae sunt, nondum in usu habebantur, vel ideo, quia ipsarum legum verbis accommodatae erant et ideo immutabiles proinde atque leges observabantur. Le azioni che gli antichi adoperavano erano chiamate azioni di legge o perché erano state introdotte da leggi, poiché allora gli editti del pretore, con i quali sono state introdotte numerose azioni, non erano ancora in uso, o perché erano state adattate alle parole delle leggi stesse, e per questo erano considerate immutabili ed osservate come se fossero leggi.

Unde eum, qui de vitibus succisis ita egisset, ut in actione vites nominaret, responsum est rem perdidisse, quia debuisset arbores nominare, eo quod lex XII tabularum, ex qua de vitibus succisis actio conpeteret, generaliter de arboribus succisis loqueretur. Per cui a colui che avesse agito per le viti tagliate, e che nominava nell’azione le viti, fu risposto che aveva perso la causa, perché avrebbe dovuto parlare di alberi, in quanto la Legge delle XII Tavole secondo la quale gli spettava l’azione per le viti tagliate, parlava in generale di alberi tagliati.

Gai 4. 30. Sed istae omnes legis actiones paulatim in odium venerunt Gai 4.30. Sed istae omnes legis actiones paulatim in odium venerunt. namque ex nimia subtilitate veterum, qui tunc iura condiderunt, eo res perducta est, ut vel qui minimum errasset, litem perderet; itaque per legem Aebutiam et duas Iulias sublatae sunt istae legis actiones, effectumque est, ut per concepta verba, id est per formulas, litigaremus. Ma tutte queste legis actiones a poco a poco vennero in odio, infatti per l’eccessiva sottigliezza degli antichi, che allora fondarono il diritto, a tal punto era giunta la cosa, che chiunque sbagliasse anche di pochissimo perdeva la lite. Così queste legis actiones furono eliminate dalla legge Ebuzia e dalle due leggi Giulie, e si fece sì che litigassimo per “concepta verba” (parole concepite volta per volta), cioè “per formulas”.

Le azioni nel processo formulare Ambito tutela processuale : Actiones civiles e honorariae Oggetto azione: In rem e in personam Oggetto pretesa attore : Reipersecutoriae Poenales Mixtae

PARTICOLARITA’DI ALCUNE ACTIONES >CLAUSOLA ARBITRARIA (O RESTITUTORIA) >FICTIO >TRASPOSIZIONE DI SOGGETTI >NOSSALITA’

Funzione del giudice: Actiones stricti iuris=di stretto diritto (iudicia stricta) Actiones bonae fidei= di buona fede=bonae fidei iudicia Actiones arbitrariae: (Iudicia arbitraria, con arbitrium de restituendo)

Riguardo alla struttura delle formulae di giudizio: Iudicia legitima Iudicia imperio continentia (=contenuti dall’imperium del magistrato)

Actiones directae (=“rettilinee”) Actiones utiles (= utilizzabili)

Pars pro actore Pars pro reo Iussum iudicandi

“Sia giudice Tizio. Se ti sembra che la pretesa vantata da Aulo Agerio (attore) nei confronti di Numerio Negidio (il convenuto) sia fondata, allora tu, giudice Tizio, condanna Numerio Negidio a pagare ad Aulo Agerio la somma x. Se invece ciò non ti sembra, assolvilo. Nella mia qualità di magistrato giusdicente investo Tizio della potestà di giudicare”

FORMULA (CONCEPTA VERBA) Parti della formula: >INTENTIO >DEMONSTRATIO >CONDEMNATIO >ADIUDICATIO CLAUSOLE ACCESSORIE: EXCEPTIO - PRAESCRIPTIO (PRO ACTORE - PRO REO)

ACTIO DEPOSITI IN IUS Titius iudex esto. Quod A. Agerius apud N. Negidium mensam argenteam deposuit, qua de re agitur, quidquid ob eam rem N. Negidiumm A. Agerio dare facere oportet ex fide bona, eius, iudex, N. Negidium A. Agerio condemna, si non paret absolve. Tizio sia giudice. Poiché A.Agerio ha depositato presso N.Negidio un vassoio d’argento, della qual cosa si tratta, con riguardo a tutto ciò che, per tale causa, N. N. deve dare o fare in favore di A. A. secondo buona fede, tu giudice, condanna N. N. nei confronti di A. A., se non sarà provato assolvi(lo).

ACTIO DEPOSITI IN FACTUM Titius iudex esto. Si paret A. Agerium apud N. Negidium mensam argenteam deposuisse eamque dolo malo N. Negidii A. Agerio redditam non esse, quanti ea res erit, tantam pecuniam Titius iudex N. Negidiumm A. Agerio condemna, si non paret absolve.   Tizio sia giudice. Se sarà provato che A.A. ha depositato presso N.N. un vassoio d’argento e che esso non è stato restituito ad A.A. per dolo di N.N., tu, giudice, condanna N.N. nei confronti di A.A. per una somma pari al valore che avrà la lite; se non sarà provato assolvi(lo).